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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01365/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata, con riqualificazione del fatto ai sensi dell'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 la pronuncia emessa il 14 luglio 2022 all'esito di rito abbreviato dal Tribunale di Torino in relazione a reato commesso in Torino il 27 aprile 2022 con recidiva reiterata, specifica e i nfraq u inquen na le; considerato che il motivo di censura (vizio di motivazione in merito all'omessa esclusione della recidiva) non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata a pag.4 (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, ciep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 23 nove

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata, con riqualificazione del fatto ai sensi dell'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 la pronuncia emessa il 14 luglio 2022 all'esito di rito abbreviato dal Tribunale di Torino in relazione a reato commesso in Torino il 27 aprile 2022 con recidiva reiterata, specifica e i nfraq u inquen na le; considerato che il motivo di censura (vizio di motivazione in merito all'omessa esclusione della recidiva) non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata a pag.4 (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, ciep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 nove
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