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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2022

Cassazione n. 37444/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione in relazione alla ritenuta inattendibilità della versione difensiva della mancata percezione del suono del campanello, resa dalla teste a discarico (moglie convivente dell'imputato), in considerazione dello stato dei luoghi (presenza di più persone all'interno dell'abitazione; suono del campanello udibile anche dall'esterno) e delle modalità del controllo (effettuato dagli agenti anche mediante chiamata sull'utenza telefonica); ritenuto che i rilievi critici del ricorrente appaiono volti a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità, attraverso una diversa ed alternativa lettura del materiale probatorio; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 20 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] •ere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso introduce inammissibilmente censure non consentite nel giudizio di legittimità, poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione in relazione alla ritenuta inattendibilità della versione difensiva della mancata percezione del suono del campanello, resa dalla teste a discarico (moglie convivente dell'imputato), in considerazione dello stato dei luoghi (presenza di più persone all'interno dell'abitazione; suono del campanello udibile anche dall'esterno) e delle modalità del controllo (effettuato dagli agenti anche mediante chiamata sull'utenza telefonica); ritenuto che i rilievi critici del ricorrente appaiono volti a sollecitare un diverso giudizio di fatto non consentito in sede di legittimità, attraverso una diversa ed alternativa lettura del materiale probatorio; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] •ere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 37444/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris