Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 novembre 2021

Cassazione n. 41359/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, nonché le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede, quale sostituto processuale dell'avv. d'ufficio [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Roma ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 14, commi 5 bis e 5 ter, d.

Igs. 25 luglio 1998, n. 286 e, concessegli le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di euro 8.000,00 di multa.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 178, 179, 420-bis e 420-quater cod. proc. pen.

Lamenta la difesa che, pure avendo il Giudice di pace di Roma, all'udienza del 28 maggio 2021, riconosciuto l'invalidità dell'elezione di domicilio svolta dall'imputato non risultando l'assenso del difensore d'ufficio, come previsto dall'art. 162, comma 4-bis cod. proc. pen., ha poi ritenuto - a fronte della successiva eccezione difensiva, all'udienza del 12 novembre 2021, di nullità della dichiarazione di assenza - provata l'effettiva conoscenza del processo per essere stato indicato in detta elezione il reato per cui si procede.

Si duole che detto Giudice non ha considerato che tale elezione avveniva in un momento in cui ancora non era richiesta la presentazione immediata a giudizio né era formulato il capo di imputazione.

La difesa insiste, pertanto, per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d.

I. n. 137 del 2020, sia il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], sia l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sostituto processuale del difensore d'ufficio dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], concludono per l'annullamento della sentenza impugnata (senza rinvio il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore; con rinvio il difensore). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Invero, ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, PG contro [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420: principio affermato in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103).

Tale pronuncia si pone sulla scia di Sez.

U., n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716, nella quale si delineano i confini di ammissibilità del processo in absentia in termini coerenti con le indicazioni provenienti anche dalla normativa e dalle pronunce delle Corti sovranazionali.

In detta pronuncia si è stabilita la necessità che l'accusato abbia conoscenza del processo e non soltanto dell'esistenza di un'indagine penale a suo carico e perciò che sia destinatario di un provvedimento formale di vocatio in iudicium, il quale contenga l'indicazione dell'accusa formulatagli, nonché della data e del luogo di svolgimento del giudizio.

Il processo in assenza, quindi, è ammesso solo quando sia raggiunta la certezza della conoscenza dello stesso da parte dell'imputato.

Orbene, si è avuto modo di verificare, accedendo agli atti processuali, che: - all'udienza del 28 maggio 2021 il Giudice di pace di Roma ha preso atto che dal verbale dell'elezione di domicilio effettuata dall'indagato non risultava l'accettazione della domiciliazione da parte del difensore d'ufficio ivi indicato e quindi ha provveduto alla rinnovazione della notificazione dell'autorizzazione alla presentazione immediata a giudizio, effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; - all'udienza del 12 novembre 2021 il difensore d'ufficio ha eccepito la violazione dell'art. 420-bis cod. proc. pen., rigettata da parte del suddetto Giudice sulla base del fatto che nel verbale di elezione di domicilio vi era l'indicazione del reato oggetto di procedimento penale.

Manca, quindi, nel caso in esame, la prova della certezza della conoscenza del processo da parte di [OSCURATO:PERSONA].

Prova, che non può essere fatta discendere, come ha fatto il Giudice della sentenza impugnata, dall'indicazione del reato nel verbale di elezione di domicilio, circostanza al più significativa dell'esistenza di un procedimento ma non di un processo.

Del resto, lo stesso Giudice, affrontando la questione della effettiva instaurazione del rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, ha ritenuto che tale condizione non si fosse verificata per la non accettazione della domiciliazione di cui si è detto.

2. La sentenza del Giudice di pace di Roma va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio al detto Giudice, in diversa persona fisica.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Roma, diversa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, nonché le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede, quale sostituto processuale dell'avv. d'ufficio [OSCURATO:PERSONA], l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Roma ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 14, commi 5 bis e 5 ter, d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286 e, concessegli le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di euro 8.000,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 178, 179, 420-bis e 420-quater cod. proc. pen. Lamenta la difesa che, pure avendo il Giudice di pace di Roma, all'udienza del 28 maggio 2021, riconosciuto l'invalidità dell'elezione di domicilio svolta dall'imputato non risultando l'assenso del difensore d'ufficio, come previsto dall'art. 162, comma 4-bis cod. proc. pen., ha poi ritenuto - a fronte della successiva eccezione difensiva, all'udienza del 12 novembre 2021, di nullità della dichiarazione di assenza - provata l'effettiva conoscenza del processo per essere stato indicato in detta elezione il reato per cui si procede. Si duole che detto Giudice non ha considerato che tale elezione avveniva in un momento in cui ancora non era richiesta la presentazione immediata a giudizio né era formulato il capo di imputazione. La difesa insiste, pertanto, per l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell'art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, sia il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], sia l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sostituto processuale del difensore d'ufficio dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], concludono per l'annullamento della sentenza impugnata (senza rinvio il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore; con rinvio il difensore). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Invero, ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, PG contro [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420: principio affermato in relazione a fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103). Tale pronuncia si pone sulla scia di Sez. U., n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716, nella quale si delineano i confini di ammissibilità del processo in absentia in termini coerenti con le indicazioni provenienti anche dalla normativa e dalle pronunce delle Corti sovranazionali. In detta pronuncia si è stabilita la necessità che l'accusato abbia conoscenza del processo e non soltanto dell'esistenza di un'indagine penale a suo carico e perciò che sia destinatario di un provvedimento formale di vocatio in iudicium, il quale contenga l'indicazione dell'accusa formulatagli, nonché della data e del luogo di svolgimento del giudizio. Il processo in assenza, quindi, è ammesso solo quando sia raggiunta la certezza della conoscenza dello stesso da parte dell'imputato. Orbene, si è avuto modo di verificare, accedendo agli atti processuali, che: - all'udienza del 28 maggio 2021 il Giudice di pace di Roma ha preso atto che dal verbale dell'elezione di domicilio effettuata dall'indagato non risultava l'accettazione della domiciliazione da parte del difensore d'ufficio ivi indicato e quindi ha provveduto alla rinnovazione della notificazione dell'autorizzazione alla presentazione immediata a giudizio, effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; - all'udienza del 12 novembre 2021 il difensore d'ufficio ha eccepito la violazione dell'art. 420-bis cod. proc. pen., rigettata da parte del suddetto Giudice sulla base del fatto che nel verbale di elezione di domicilio vi era l'indicazione del reato oggetto di procedimento penale. Manca, quindi, nel caso in esame, la prova della certezza della conoscenza del processo da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Prova, che non può essere fatta discendere, come ha fatto il Giudice della sentenza impugnata, dall'indicazione del reato nel verbale di elezione di domicilio, circostanza al più significativa dell'esistenza di un procedimento ma non di un processo. Del resto, lo stesso Giudice, affrontando la questione della effettiva instaurazione del rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, ha ritenuto che tale condizione non si fosse verificata per la non accettazione della domiciliazione di cui si è detto. 2. La sentenza del Giudice di pace di Roma va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio al detto Giudice, in diversa persona fisica. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Roma, diversa
Sentenza Cassazione n. 41359/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris