Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 settembre 2021

Cassazione n. 36487/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 5126-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] 2021 SOCIALE ,in persona del suo Presidente e legale 2865 rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - intimata - avverso la sentenza n. 760/2015 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 31/07/2015 R.G.N. 963/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

N.R. 5126/2016 [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte di Appello di Salerno, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento del gravame dell'Inps e in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di addebito (notificato il 21 dicembre 2011 e di importo pari ad euro 250.312,91) per contributi dovuti alla gestione datori di lavoro agricoli;

2. per quanto solo rileva in questa sede, la Corte di Appello ha escluso la violazione del ne bis in idem in relazione alla pronuncia della Suprema Corte nr. 1886 del 2009, relativa ad una cartella esattoriale emessa nei confronti del medesimo debitore, per la diversità dei crediti, oggetto dei due atti (id est: oggetto dell'avviso di addebito e della cartella esattoriale di cui alla precedente pronuncia);

3. quanto all'eccezione di prescrizione che era stata sollevata dalla parte appellata, la Corte di appello ha escluso che la prescrizione fosse maturata, per il documentato inoltro, da parte dell'INPS, di atti aventi valenza interruttiva;

4. per la Corte territoriale, era da respingere anche l'eccezione di nullità dell'avviso di addebito, perché genericamente prospettata con riferimento ai requisiti prescritti dal D.L. nr. 78 del 2010.

Infine, infondata era l'eccezione decadenza, ai sensi dell'art. 25 del D.Igs. nr. 46 del 1999, trattandosi di disposizione non riferibile al procedimento attivato dall'INPS, ai sensi dell'art. 30 del DL cit.;

5. avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a cinque motivi, cui ha resistito, con controricorso, l'Inps;

6. parte ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]:

7. con il primo motivo - ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto nonché l'omesso e contraddittorio esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti.

E' dedotta la violazione del principio del ne bis in idem;

8. secondo la parte ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, l'avviso di addebito era relativo alle medesime poste creditorie già oggetto della cartella esattoriale esaminata dalla Suprema Corte ed «annullata»;

9. il motivo è inammissibile perché carente di specificità;N.R. 5126/2016

10. in questa sede, non sono né riprodotti, né ritualmente localizzati gli atti (avviso di addebito e cartella esattoriale) su cui si fondano le censure;

11. giova ribadire, in conformità a quanto ripetutamente affermato da questa Corte, che il ricorso per cassazione, in ragione del principio di specificità, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. nr. 11603 del 2018; Cass. nr. 27209 del 2017; Cass. nr. 12362 del 2006);

12. con il secondo motivo - ai sensi dell'art. 360 nn 3 e 5 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto nonché l'omesso e contraddittorio esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti.

E' dedotta la violazione dell'art. 3, comma 9 e 10, della legge nr. 335 del 1995 nonché degli artt. 2934 e ss. cod.civ.;

13. parte ricorrente contesta l'efficacia interruttiva degli atti indicati dalla sentenza impugnati;

14. anche questo motivo difetta di specificità per le ragioni evidenziate in relazione al precedente mezzo di impugnazione; i documenti, di cui si nega il valore interruttivo della prescrizione, non sono riprodotti in ricorso, né sono ritualmente localizzati negli atti processuali;

15. con il terzo motivo - ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto nonché l'omesso e contraddittorio esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti.

E' dedotta la violazione dell'art. 13 della legge nr. 448 del 1998 e dell'art. 8 del D.Igs. nr. 309 del 1999, convertito in legge nr. 402 del 1990;

16. parte ricorrente contesta l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale l'Inps si sarebbe costituito in giudizio anche quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA].

Il ricorrente assume che l'Istituto e la società di cartolarizzazione si sarebbero costituiti autonomamente, sia pure con lo stesso atto ed a mezzo del medesimo difensore;

17. a tacer d'altro, le censure, per come prospettate, difettano di interesse; il contradditorio, seppure la costituzione fosse avvenuta con le modalità indicate in ricorso (v.

Cass. nr. 18522 del 2011; Cass. nr. 24766 del 2015), risulterebbe N.R. 5126/2016 comunque garantito, sicché non è comprensibile, in assenza di più articolate argomentazioni, l'interesse del deducente alla questione posta;

18. con il quarto motivo -ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto nonché l'omesso e contraddittorio esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti.

E' dedotta la violazione dell'art. 30 del D. L. nr. 78 del 2010, convertito in legge nr. 122 del 2010 nonché dell'art. 116, comma 8, lettera a) e b) della legge nr. 338 del 2010;

19. la parte ricorrente reitera l'eccezione di nullità dell'avviso di addebito, carente dei requisiti minimi per la ricostruzione delle imputazioni contabili relative alle somme richieste;

20. le censure non sono ammissibili per la mancata riproduzione, in ricorso, dell'avviso di addebito e, comunque, per la generica prospettazione di rilievi in ordine all'erroneo calcolo delle sanzioni;

21. con il quinto motivo -ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto nonché l'omesso e contraddittorio esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti.

E' dedotta la violazione dell'art. 25 del D.Igs. nr. 46 del 1999;

22. parte ricorrente assume l'operatività della disposizione anche dopo la modifica del procedimento di riscossione dei crediti Inps introdotta dal D.L. nr. 78 del 2010; ciò in quanto l'art. 30, al comma 10, avrebbe abrogato solo il secondo comma dell'art. 25 e non anche il primo comma relativo alla regola di decadenza;

23. il motivo è infondato in base alle argomentazioni di Cass. nr. 5963 del 2018 (seguita da Cass. nr. 14368 del 2020 e da Cass. nr. 19157 del 2021), secondo cui, per effetto degli interventi normativi succedutisi nel tempo, la regola della decadenza è slittata al 10 gennaio 2012.

Essa, dunque, non opera nella fattispecie, relativa ad un avviso di addebito notificato nel 2011;

24. assorbita ogni altra questione controversa in causa, il ricorso, sulla base delle esposte considerazioni, va complessivamente respinto;

25. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

26. sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.N.R. 5126/2016 Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in Euro 7300,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5126-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] 2021 SOCIALE ,in persona del suo Presidente e legale 2865 rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. - intimata - avverso la sentenza n. 760/2015 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 31/07/2015 R.G.N. 963/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. N.R. 5126/2016 [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte di Appello di Salerno, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento del gravame dell'Inps e in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di addebito (notificato il 21 dicembre 2011 e di importo pari ad euro 250.312,91) per contributi dovuti alla gestione datori di lavoro agricoli; 2. per quanto solo rileva in questa sede, la Corte di Appello ha escluso la violazione del ne bis in idem in relazione alla pronuncia della Suprema Corte nr. 1886 del 2009, relativa ad una cartella esattoriale emessa nei confronti del medesimo debitore, per la diversità dei crediti, oggetto dei due atti (id est: oggetto dell'avviso di addebito e della cartella esattoriale di cui alla precedente pronuncia); 3. quanto all'eccezione di prescrizione che era stata sollevata dalla parte appellata, la Corte di appello ha escluso che la prescrizione fosse maturata, per il documentato inoltro, da parte dell'INPS, di atti aventi valenza interruttiva; 4. per la Corte territoriale, era da respingere anche l'eccezione di nullità dell'avviso di addebito, perché genericamente prospettata con riferimento ai requisiti prescritti dal D.L. nr. 78 del 2010. Infine, infondata era l'eccezione decadenza, ai sensi dell'art. 25 del D.Igs. nr. 46 del 1999, trattandosi di disposizione non riferibile al procedimento attivato dall'INPS, ai sensi dell'art. 30 del DL cit.; 5. avverso la decisione, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a cinque motivi, cui ha resistito, con controricorso, l'Inps; 6. parte ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]: 7. con il primo motivo - ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto nonché l'omesso e contraddittorio esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti. E' dedotta la violazione del principio del ne bis in idem; 8. secondo la parte ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, l'avviso di addebito era relativo alle medesime poste creditorie già oggetto della cartella esattoriale esaminata dalla Suprema Corte ed «annullata»; 9. il motivo è inammissibile perché carente di specificità;N.R. 5126/2016 10. in questa sede, non sono né riprodotti, né ritualmente localizzati gli atti (avviso di addebito e cartella esattoriale) su cui si fondano le censure; 11. giova ribadire, in conformità a quanto ripetutamente affermato da questa Corte, che il ricorso per cassazione, in ragione del principio di specificità, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. nr. 11603 del 2018; Cass. nr. 27209 del 2017; Cass. nr. 12362 del 2006); 12. con il secondo motivo - ai sensi dell'art. 360 nn 3 e 5 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto nonché l'omesso e contraddittorio esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti. E' dedotta la violazione dell'art. 3, comma 9 e 10, della legge nr. 335 del 1995 nonché degli artt. 2934 e ss. cod.civ.; 13. parte ricorrente contesta l'efficacia interruttiva degli atti indicati dalla sentenza impugnati; 14. anche questo motivo difetta di specificità per le ragioni evidenziate in relazione al precedente mezzo di impugnazione; i documenti, di cui si nega il valore interruttivo della prescrizione, non sono riprodotti in ricorso, né sono ritualmente localizzati negli atti processuali; 15. con il terzo motivo - ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto nonché l'omesso e contraddittorio esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti. E' dedotta la violazione dell'art. 13 della legge nr. 448 del 1998 e dell'art. 8 del D.Igs. nr. 309 del 1999, convertito in legge nr. 402 del 1990; 16. parte ricorrente contesta l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale l'Inps si sarebbe costituito in giudizio anche quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. Il ricorrente assume che l'Istituto e la società di cartolarizzazione si sarebbero costituiti autonomamente, sia pure con lo stesso atto ed a mezzo del medesimo difensore; 17. a tacer d'altro, le censure, per come prospettate, difettano di interesse; il contradditorio, seppure la costituzione fosse avvenuta con le modalità indicate in ricorso (v. Cass. nr. 18522 del 2011; Cass. nr. 24766 del 2015), risulterebbe N.R. 5126/2016 comunque garantito, sicché non è comprensibile, in assenza di più articolate argomentazioni, l'interesse del deducente alla questione posta; 18. con il quarto motivo -ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto nonché l'omesso e contraddittorio esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti. E' dedotta la violazione dell'art. 30 del D. L. nr. 78 del 2010, convertito in legge nr. 122 del 2010 nonché dell'art. 116, comma 8, lettera a) e b) della legge nr. 338 del 2010; 19. la parte ricorrente reitera l'eccezione di nullità dell'avviso di addebito, carente dei requisiti minimi per la ricostruzione delle imputazioni contabili relative alle somme richieste; 20. le censure non sono ammissibili per la mancata riproduzione, in ricorso, dell'avviso di addebito e, comunque, per la generica prospettazione di rilievi in ordine all'erroneo calcolo delle sanzioni; 21. con il quinto motivo -ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ.- è dedotta la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto nonché l'omesso e contraddittorio esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti. E' dedotta la violazione dell'art. 25 del D.Igs. nr. 46 del 1999; 22. parte ricorrente assume l'operatività della disposizione anche dopo la modifica del procedimento di riscossione dei crediti Inps introdotta dal D.L. nr. 78 del 2010; ciò in quanto l'art. 30, al comma 10, avrebbe abrogato solo il secondo comma dell'art. 25 e non anche il primo comma relativo alla regola di decadenza; 23. il motivo è infondato in base alle argomentazioni di Cass. nr. 5963 del 2018 (seguita da Cass. nr. 14368 del 2020 e da Cass. nr. 19157 del 2021), secondo cui, per effetto degli interventi normativi succedutisi nel tempo, la regola della decadenza è slittata al 10 gennaio 2012. Essa, dunque, non opera nella fattispecie, relativa ad un avviso di addebito notificato nel 2011; 24. assorbita ogni altra questione controversa in causa, il ricorso, sulla base delle esposte considerazioni, va complessivamente respinto; 25. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; 26. sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove il versamento risulti dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.N.R. 5126/2016 Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in Euro 7300,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in R
Sentenza Cassazione n. 36487/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris