Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1997

ECLI:EU:T:1997:6
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61995B0121 - IT Avis juridique important | 61995B0121 Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) del 24 gennaio 1997. - Association européenne des fabricants d'engrais contro Consiglio dell'Unione europea. - Dazi antidumping - Domanda di deroga al regime linguistico. - [OSCURATO:PERSONA]121/95. raccolta della giurisprudenza 1997 pagina II-00087 [OSCURATO:PERSONA] chiave Procedura - Regime linguistico - Deroghe - Presupposti (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 35, n. 2) [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 35, n. 2, lett. b), del regolamento di procedura, il Tribunale può autorizzare, su richiesta di una parte, l'uso totale o parziale di una lingua diversa dalla lingua processuale.

Tuttavia, trattandosi di ottenere una deroga all'uso esclusivo della lingua processuale, tale istanza va accompagnata da una motivazione sufficientemente circostanziata e specifica, soprattutto quando è formulata dalla parte ricorrente.

Non soddisfa siffatto requisito di motivazione l'istanza, presentata dalla ricorrente, diretta a ottenere l'autorizzazione a svolgere le proprie difese all'udienza in una lingua diversa dalla lingua processuale e motivata soltanto dalla circostanza che quest'ultima non è la lingua materna dei suoi avvocati, senza che sia dimostrata l'impossibilità di prevedere tale circostanza all'atto del deposito del ricorso e, pertanto, della scelta della lingua processuale.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61995B0121 - IT Avis juridique important | 61995B0121 Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) del 24 gennaio 1997. - Association européenne des fabricants d'engrais contro Consiglio dell'Unione europea. - Dazi antidumping - Domanda di deroga al regime linguistico. - [OSCURATO:PERSONA]121/95. raccolta della giurisprudenza 1997 pagina II-00087 [OSCURATO:PERSONA] chiave Procedura - Regime linguistico - Deroghe - Presupposti (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 35, n. 2) [OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 35, n. 2, lett. b), del regolamento di procedura, il Tribunale può autorizzare, su richiesta di una parte, l'uso totale o parziale di una lingua diversa dalla lingua processuale. Tuttavia, trattandosi di ottenere una deroga all'uso esclusivo della lingua processuale, tale istanza va accompagnata da una motivazione sufficientemente circostanziata e specifica, soprattutto quando è formulata dalla parte ricorrente. Non soddisfa siffatto requisito di motivazione l'istanza, presentata dalla ricorrente, diretta a ottenere l'autorizzazione a svolgere le proprie difese all'udienza in una lingua diversa dalla lingua processuale e motivata soltanto dalla circostanza che quest'ultima non è la lingua materna dei suoi avvocati, senza che sia dimostrata l'impossibilità di prevedere tale circostanza all'atto del deposito del ricorso e, pertanto, della scelta della lingua processuale.
Sentenza Corte di giustizia UE/1997 — Fons Iuris — Fons Iuris