Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1997
ECLI:EU:T:1997:6
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61995B0121 - IT
Avis juridique important
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61995B0121
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione ampliata) del 24 gennaio 1997. - Association européenne des fabricants d'engrais contro Consiglio dell'Unione europea. - Dazi antidumping - Domanda di deroga al regime linguistico. - [OSCURATO:PERSONA]121/95.
raccolta della giurisprudenza 1997 pagina II-00087
[OSCURATO:PERSONA] chiave
Procedura - Regime linguistico - Deroghe - Presupposti
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 35, n. 2)
[OSCURATO:PERSONA] sensi dell'art. 35, n. 2, lett. b), del regolamento di procedura, il Tribunale può autorizzare, su richiesta di una parte, l'uso totale o parziale di una lingua diversa dalla lingua processuale. Tuttavia, trattandosi di ottenere una deroga all'uso esclusivo della lingua processuale, tale istanza va accompagnata da una motivazione sufficientemente circostanziata e specifica, soprattutto quando è formulata dalla parte ricorrente.
Non soddisfa siffatto requisito di motivazione l'istanza, presentata dalla ricorrente, diretta a ottenere l'autorizzazione a svolgere le proprie difese all'udienza in una lingua diversa dalla lingua processuale e motivata soltanto dalla circostanza che quest'ultima non è la lingua materna dei suoi avvocati, senza che sia dimostrata l'impossibilità di prevedere tale circostanza all'atto del deposito del ricorso e, pertanto, della scelta della lingua processuale.