CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 marzo 2024
Cassazione n. 14287/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1231-2018 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 4967/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/06/2017 R.G.N. 7678/2013; [OSCURATO:PERSONA] reversibilità R.G.N.1231/2018 Cron. Rep. Ud.13/03/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Napoli accoglieva la domanda di pensione di reversibilità proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’Inps. Riteneva la Corte che fossero accertat e in giudizio sia l’inabilità al lavoro della appellante, sia la vivenza a carico della madre alla data deldecesso. Avverso la sentenza , ricorre l’Inps per un motivo , illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. All’odierna adunanza il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione dell’art.22 l. n.903/65 per avere la Corte applicato la norma a una fattispecie non sussumibile in quella legale: la madre era infatti titolare di una pensione di reversibilità a seguito di morte del marito, e non sarebbe ammesso il trattamento di reversibilità su una pensione non diretta ma di reversibilità. Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalla controricorrente, che ne deduce la notificazione oltre i termini di legge.La sentenza fu pubblicata il 30.6.17, e il ricorso fu portato alla notifica il 28.12.17, entro il termine semestrale dell’art.327 c.p.c. Nèpuò applicarsi il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza eseguita il 14.7.2017. La notifica della sentenza non è idonea a far decorrere il termine breve in quanto avvenuta non alla parte presso lo studio dell’avvocato domiciliatario, ma alla parte nella sede provinciale di Caserta dell’Inps (Cass. S.U. 20866/20). La seconda notificazione della sentenza, avviata il 6.11.17, non risulta perfezionatasi, non essendo rinvenibile nel fascicolo l’avviso di ricevimento; peraltro trattasi di atto indirizzato non al domicilio eletto come dichiarato in sentenza d’appello (via [OSCURATO:PERSONA] 4, Napoli), ma in via [OSCURATO:PERSONA] 55, Napoli. Nel merito il ricorso è fondato. In punto di fatto risulta dalla sentenza che la reversibilità fu chiesta dall’odierna controricorrente riguardo alla pensione goduta dalla madre; non a quella goduta dal padre. Questa Corte, con orientamento consolidato cui va data continuità (Cass.11999/02, Cass.21425/11, Cass.5731/13), ha affermato che la pensione di reversibilità di cui all’art.22 l. n.903/65 opera a favore dei superstiti del titolare di pensione, mentre deve escludersi che, alla morte del titolare di pensione di riversibilità, detta pensione venga ulteriormente attribuita ai superstiti di questo. Non spetta perciò un diritto alla pensione di reversibilità derivante dal decesso di chi già beneficiasse di pensione di reversibilità, anziché di pensione diretta.Nel caso di specie, la Corte ha falsamente applicato l’art.22 l. n.903/65 senza accertare se sussistessero i presupposti costitutivi della fattispecie legale. In particolare, non ha considerato che la madre della appellante era titolare non di pensione diretta, ma di pensione di reversibilità per morte del marito, come emergeva dagli atti del giudizio di merito (v. la domanda di pensione della appellante che indicava la pensione della madre appartenente alla categoria SO, cioè pensione di reversibilità, e non VO). Conclusivamente il ricorso va accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel me