CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2023
Cassazione n. 29713/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di TERNIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 2564_23 Ritenuto che i due motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - imputata, nella qualità di legale rappresentante della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", del reato di cui all'art. 5 d.lgs. contestato per i periodi di imposta 2016, 2017, 2018 e 2019 - espongono censure diverse da quelle consentite, e comunque manifestamente infondate, perché, con riferimento a sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. pronunciata dopo il 3.08.2017, deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'errata applicazione dell'istituto della continuazione di cui all'art. 81 cod. pen., siccome si tratterebbe di un unico reato, nonostante la pluralità dei periodi di imposta e delle dichiarazioni omesse, nonché l'erroneità della determinazione del trattamento sanzionatorio, in quanto l'aumento di pena avrebbe dovuto essere calcolato unitariamente e non per singoli fatti, e, quindi, formulano doglianze divere da quelle tassativamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., nonché, relativamente al primo motivo, in palese contrasto con il disposto dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]