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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 aprile 2023

Cassazione n. 16916/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 624 /201 7 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di procura generale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – Oggetto: “sismaSicilia” –rimborso– nozione impresadir.Unione Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l la Sicilia sez. staccata di Catania n. 1996 / 18 / 16 depositata in data 23/05/2016,non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - il contribuente impugnava il rigetto dell'istanza di rimborso delle sommeda questi versate a titolo di IRPEF , I LO R e contributi SSN per glianni 1990, 1991, 1992 , delle quali chiedeva la restituzione in quanto residentenel Comune di Catania colpito dagli eventi calamitosi del 13 e16 dicembre 1990; -la CTP accoglieva il ricorso; -appellava l' U fficio ; - con la pronuncia gravata la CTR ha ritenuto fondato l'appello dell'Amministrazionefinanziaria, secondo la quale l'istanza di rimbo rso erada considerarsi tardiva in quanto presentata in data 19 m arzo 2008 afronte di versamenti eseguiti nel triennio compreso tra il 1990 e 1992 anche tenendosi conto della proroga dei termini per la definizione agevolatain parola; - ricorre a questa C orte [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a tre motiv i ; l’Agenziadelle Entrate resiste con controricorso; Consideratoche: -il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere il giudice dell’appello accolto l'impugnazione dell' U fficio medi o tempore omettendo di pronunciarsiin ordine alla fondamentale eccezione di inammissibilità di talemotivo di appello; inoltre la CTR - secondo la ricorrente - avrebbe accoltol'eccezione di tardività dell'istanza di rimborso che non era mai statasollevata dall' U fficio nel corso del giudizio di primo grado e non Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 poteva pertanto costituire motivo di appello nel secondo grado di merito; -il motivo è in fondato; - con riguardo al primo profilo dedotto, in realtà, dalla lettura della pronuncia impugnata si evince come il giudice del grava m e abbia pienamentecompreso le ragioni poste a base dell'appello dell'Ufficio; conseguentemente le stesse non possono ritenersi generiche, risultandoquindi nel concreto rispettose dei requisiti di specificità di cui all'art.53 del d.

Lgs. n. 546 del 1992; - non solo: sempre dalla lettura della pronuncia impugnata si evince come,a partire dalle ultime righe di pagina 3 e sino alla fine di pagina 4,il collegio di appello abbia invece analiticamente risposto in ordine all'eccezione di inammissibilità dell'appello dell'ufficio proposta dal contribuentenel secondo grado di giudizio e l'abbia ritenuta, con ampia motivazione rispettosa del dettato dell'art. 53 del d.

Lgs. n. 546 del 1992,del tutto priva di fondame nto; - con riguardo poi al secondo profilo dedotto nel motivo, è ormai principioconsolidato nella giurisprudenza di questa Corte che inmateria di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazionedel rigetto dell'istanza di rimb orso di un tributo avanzata dalcontribuente, quest'ultimo riveste la qualità di attore in senso non solo formale - come avviene invece nei giudizi di impugnazione di un atto impositivo - ma anche sostanziale, con la conseguenza che le argomentazioni media nte le quali l'Ufficio nega la sussistenza dei fatti costitutividel diritto vantato dal contribuente hanno natura di mere difese, ecome tali non sono soggette a preclusione processuale, potendo essere propostedall'Amministrazione finanziaria anche, per la prima volta, nel giudiziotributario di appello (in termini Cass. civ. Sez.

V, Ord., 23 - 05 - 2019,n. 14046 ); Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 -il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art.9 c. 17 della L. n. 289 del 2002 in combinato disposto con l’art. 38del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 21 c. 2 del d.

Lgs. n. 546 del 1992,dell’art.36 bis del d.L. n. 248 del 2007 convertito in L.n. 31 del 2008,e dell’art. 1 c. 665 della L. n. 190 del 2014 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p .c. per avere la CTR erroneamente ritenuto tardiva l’istanza di rimborso del contribuente , presentata in data 19 marzo 2008; -il terzo mezz o di impugnazione è incentrato sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 c. 17 d ella L. n. 289 del 2002, i n combinato dispostocon l’art. 36 bis del d.L. n. 248 del 2007 convertito in L.n. 31 del2008, e dell’art. 1 c. 665 della L. n. 190 del 2014 in relazione all’art. 360c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto aiuto di Stato non consentito da l diritto unionale la misura agevolativa di cui all’art.9 c. 17 della L. n. 289 del 2002, che invece secondo il ricorrente consiste in un indennizzo concesso alle popolazioni, con esclusione delle imprese, colpite da calamità naturali, come confermato dal la leggedi stabilità del 2015; pertanto, il beneficio spetta (secondo tale prospettazione)anche al ricorrente, che esercita l’attività di lavoratore autonomo; - i sopradetti motiv i, suscettibili di esame congiunto in quanto tra di lorostrettamente connessi, sono fondat i nei termini che seguono ; - va escluso, in primo luogo, che l’istanza di rimborso presentata in data19 marzo 2008 sia tardiva posto che ai sensi dell 'art. 1, comma 665,della l. n . 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) , che costituisce normadi interpretazione autentica, i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa,i quali abbiano versato imposte per il trien nio 1990 - 1992 per l'importo superiore al 10 per cento, previsto dall'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, hanno diritto al rimborso di quanto Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 indebitamenteversato, a condizione che abbiano presentato l'istanza dirimborso entro il termine di due an ni decorrente dalla data di entrata invigore della l. n. 31 del 2008 di conversione del d.l. n. 248 del 2007 (v.Cass. n. 5167 del 26/02/2020 ); -in relazione al merito della richiesta di rimborso, inoltre, va rilevato che, come questa Corte ha recentemen te chiarito (Cass. Sez. 5, Ordinanzan. 30927 del 2019) , l'art. 9, comma 17, della l . n. 289 del 2002- che prevede che la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania,Ragusa e Siracusa, possa avvenire secondo due vie: mediante ilpagamento solo del dieci per cento del dovuto in favore di chi ha già pagato,attraverso il rimborso del novanta per cento di quanto versato al medesimo titolo - non è applicabile ai contribuenti che svolgono attivitàdi impresa in ragione del combinato d isposto dell'art. 1, comma 665,della l . n. 190 del 2014 e della decisione n.

C (2015) 5549 final del14/08/2015 della Commissione UE, che ha ritenuto tale previsione emessa in violazione dell'art. 108, § 3, del TFUE e, dunque, incompatibilecon il mercato interno, perché configurante un illegittimo aiutodi Stato; - la Commissione UE, proprio con la decisione n.

C (2015) 5549 final del14/08/2015 (che il giudice nazionale deve attuare anche mediante disapplicazione di norme contrastanti: cfr. Cass. n. 223 77 del 26/09/2017; Cass. n. 29905 del 13/12/2017; Cass. n. 3070 del 08/02/2018), stabilisce all'art. 1 che « l e misure di aiuto di Stato in oggetto(L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifichee integrazioni; L. 24 dicembre 2003, n . 350, art. 4, comma 90,e successive modifiche e integrazioni; L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni; L. 27 dicembre2006, n: 296, art. 1, comma 1011, e successive modifiche e Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 integrazioni; L. 24 dicembre 20 07, n. 244, art. 2, comma 109, e successivemodifiche e integrazioni; D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art.6, colma 4 - bis e 4 - ter, e successive modifiche e integrazioni; L. 12 novembre2011, n. 183, art. 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni; e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in areecolpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effettoin maniera illegale in violazione dell'art. 108, Par. 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercatointerno»; - è peraltro fatta salva l'ipotesi che si tratti di un «aiuto individuale» che«al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento, (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014», ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti cd. d e minimis (§ 2 dec . cit.), o che, «al momento della sua concessione, soddisfale condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo1 del regolamento (CE) n. 994/98» (sull'applicazione degli artt. 92 e 93 - ora 87 e 88 - del Trattato a determinate ca tegorie di aiutidi Stato orizzontali), «o da ogni altro regime di aiuti approvato» ma«fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per questo tipo diaiuti» (§ 3 dec. cit.). - conseguentemente, in applicazione dei sopra riportati principi, il giudice d'appello, cui la causa va rinviata (conf.

Cass. n. 29905 del 13/12/2017; Cass. n. 19577 del 24/07/2018; Cass. n. 2208 del 25/01/2019),dovrà accertare che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (§§ 2 e 3 della c itata decisione), «tenendo conto, in specie, che la regola de minimis , stabilendouna soglia di aiuto al di sotto della quale l'art. 92, n. 1, TFUE, può considerarsi inapplicabile, costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di St ato, per modo che, quando la soglia Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza» (cfr. Cass. n. 22377 del 2017, cit., che richiama Cass. n. 11228 del 20/05/2011) e, in difetto, valutare la sussistenza dell e condizioni che, secondo la decisione della CommissioneUE del 14/08/2015, C (2015) 5549 final, fanno ritenere comunquecompatibile gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell'articolo107, § 2, lettera b), del TFUE, ovvero che si tratti di « aiuti destinatia compensare i danni causati da una calamità naturale» (§ 150,lett. b)), sempre che sussista «un nesso chiaro e diretto tra i danni subitidalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l'aiuto di Stato concesso a nor ma delle misure in esame» (§ 136), che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita dalla calamità naturale al momento dell'evento, e che sia evitata una sovra compensazionerispetto ai danni sub iti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o altremisure di aiuto: cfr. § 148 della decisione della Commissione); -inoltre, nel rispetto del principio de minimis , non basta che l'importo chiestoin rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore allasoglia fissata del diritto dell'UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoriade minimis su un periodo di tre anni a decorr ere dal momento del primo aiuto, comprendendovi qualsiasi aiuto pubblico accordato, anchequale aiuto de minimis (Cass. n. 14465 del 09/06/2017); - al riguardo, premesso che la prova delle suddette circostanze è a carico del soggetto che invoca il benefic io, in sintonia con quanto affermatoda Cass. n. 22377 del 2017 citata, deve ricordarsi anche il principio,al quale dovrà attenersi la Commissione di appello, secondo cui,«posto che l'invocazione dello ius superveniens » (alla cui stregua varicondotta la decisione della Commissione UE) «e il giudizio positivo Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8 sullaidoneità della nuova disciplina giuridica ad incidere sulla decisione della lite costituiscono fattori sufficienti e determinanti per la cassazione della sentenza, dev'essere consentita, in sed e di rinvio, l'esibizione di quei documenti prima non ottenibili ovvero l'accertamentodi quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l'applicazionedella nuova regola giuridica» (cfr. , in tal senso, già Cass.n.5224 del 26/05/1998); -in ultimo, quanto all’iva, osserva il Collegio che sul punto non è stata proposta al c una censura e pertanto riguardo alla pretesa per tale tributola statuizione della CTR è divenuta cosa giudicata; - conclusivamente, in accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello che

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 624 /201 7 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di procura generale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – Oggetto: “sismaSicilia” –rimborso– nozione impresadir.Unione Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] de l la Sicilia sez. staccata di Catania n. 1996 / 18 / 16 depositata in data 23/05/2016,non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - il contribuente impugnava il rigetto dell'istanza di rimborso delle sommeda questi versate a titolo di IRPEF , I LO R e contributi SSN per glianni 1990, 1991, 1992 , delle quali chiedeva la restituzione in quanto residentenel Comune di Catania colpito dagli eventi calamitosi del 13 e16 dicembre 1990; -la CTP accoglieva il ricorso; -appellava l' U fficio ; - con la pronuncia gravata la CTR ha ritenuto fondato l'appello dell'Amministrazionefinanziaria, secondo la quale l'istanza di rimbo rso erada considerarsi tardiva in quanto presentata in data 19 m arzo 2008 afronte di versamenti eseguiti nel triennio compreso tra il 1990 e 1992 anche tenendosi conto della proroga dei termini per la definizione agevolatain parola; - ricorre a questa C orte [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a tre motiv i ; l’Agenziadelle Entrate resiste con controricorso; Consideratoche: -il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia in violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere il giudice dell’appello accolto l'impugnazione dell' U fficio medi o tempore omettendo di pronunciarsiin ordine alla fondamentale eccezione di inammissibilità di talemotivo di appello; inoltre la CTR - secondo la ricorrente - avrebbe accoltol'eccezione di tardività dell'istanza di rimborso che non era mai statasollevata dall' U fficio nel corso del giudizio di primo grado e non Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 poteva pertanto costituire motivo di appello nel secondo grado di merito; -il motivo è in fondato; - con riguardo al primo profilo dedotto, in realtà, dalla lettura della pronuncia impugnata si evince come il giudice del grava m e abbia pienamentecompreso le ragioni poste a base dell'appello dell'Ufficio; conseguentemente le stesse non possono ritenersi generiche, risultandoquindi nel concreto rispettose dei requisiti di specificità di cui all'art.53 del d. Lgs. n. 546 del 1992; - non solo: sempre dalla lettura della pronuncia impugnata si evince come,a partire dalle ultime righe di pagina 3 e sino alla fine di pagina 4,il collegio di appello abbia invece analiticamente risposto in ordine all'eccezione di inammissibilità dell'appello dell'ufficio proposta dal contribuentenel secondo grado di giudizio e l'abbia ritenuta, con ampia motivazione rispettosa del dettato dell'art. 53 del d. Lgs. n. 546 del 1992,del tutto priva di fondame nto; - con riguardo poi al secondo profilo dedotto nel motivo, è ormai principioconsolidato nella giurisprudenza di questa Corte che inmateria di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazionedel rigetto dell'istanza di rimb orso di un tributo avanzata dalcontribuente, quest'ultimo riveste la qualità di attore in senso non solo formale - come avviene invece nei giudizi di impugnazione di un atto impositivo - ma anche sostanziale, con la conseguenza che le argomentazioni media nte le quali l'Ufficio nega la sussistenza dei fatti costitutividel diritto vantato dal contribuente hanno natura di mere difese, ecome tali non sono soggette a preclusione processuale, potendo essere propostedall'Amministrazione finanziaria anche, per la prima volta, nel giudiziotributario di appello (in termini Cass. civ. Sez. V, Ord., 23 - 05 - 2019,n. 14046 ); Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 -il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art.9 c. 17 della L. n. 289 del 2002 in combinato disposto con l’art. 38del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 21 c. 2 del d. Lgs. n. 546 del 1992,dell’art.36 bis del d.L. n. 248 del 2007 convertito in L.n. 31 del 2008,e dell’art. 1 c. 665 della L. n. 190 del 2014 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p .c. per avere la CTR erroneamente ritenuto tardiva l’istanza di rimborso del contribuente , presentata in data 19 marzo 2008; -il terzo mezz o di impugnazione è incentrato sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9 c. 17 d ella L. n. 289 del 2002, i n combinato dispostocon l’art. 36 bis del d.L. n. 248 del 2007 convertito in L.n. 31 del2008, e dell’art. 1 c. 665 della L. n. 190 del 2014 in relazione all’art. 360c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto aiuto di Stato non consentito da l diritto unionale la misura agevolativa di cui all’art.9 c. 17 della L. n. 289 del 2002, che invece secondo il ricorrente consiste in un indennizzo concesso alle popolazioni, con esclusione delle imprese, colpite da calamità naturali, come confermato dal la leggedi stabilità del 2015; pertanto, il beneficio spetta (secondo tale prospettazione)anche al ricorrente, che esercita l’attività di lavoratore autonomo; - i sopradetti motiv i, suscettibili di esame congiunto in quanto tra di lorostrettamente connessi, sono fondat i nei termini che seguono ; - va escluso, in primo luogo, che l’istanza di rimborso presentata in data19 marzo 2008 sia tardiva posto che ai sensi dell 'art. 1, comma 665,della l. n . 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) , che costituisce normadi interpretazione autentica, i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa,i quali abbiano versato imposte per il trien nio 1990 - 1992 per l'importo superiore al 10 per cento, previsto dall'art. 9, comma 17, della l. n. 289 del 2002, hanno diritto al rimborso di quanto Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 indebitamenteversato, a condizione che abbiano presentato l'istanza dirimborso entro il termine di due an ni decorrente dalla data di entrata invigore della l. n. 31 del 2008 di conversione del d.l. n. 248 del 2007 (v.Cass. n. 5167 del 26/02/2020 ); -in relazione al merito della richiesta di rimborso, inoltre, va rilevato che, come questa Corte ha recentemen te chiarito (Cass. Sez. 5, Ordinanzan. 30927 del 2019) , l'art. 9, comma 17, della l . n. 289 del 2002- che prevede che la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania,Ragusa e Siracusa, possa avvenire secondo due vie: mediante ilpagamento solo del dieci per cento del dovuto in favore di chi ha già pagato,attraverso il rimborso del novanta per cento di quanto versato al medesimo titolo - non è applicabile ai contribuenti che svolgono attivitàdi impresa in ragione del combinato d isposto dell'art. 1, comma 665,della l . n. 190 del 2014 e della decisione n. C (2015) 5549 final del14/08/2015 della Commissione UE, che ha ritenuto tale previsione emessa in violazione dell'art. 108, § 3, del TFUE e, dunque, incompatibilecon il mercato interno, perché configurante un illegittimo aiutodi Stato; - la Commissione UE, proprio con la decisione n. C (2015) 5549 final del14/08/2015 (che il giudice nazionale deve attuare anche mediante disapplicazione di norme contrastanti: cfr. Cass. n. 223 77 del 26/09/2017; Cass. n. 29905 del 13/12/2017; Cass. n. 3070 del 08/02/2018), stabilisce all'art. 1 che « l e misure di aiuto di Stato in oggetto(L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifichee integrazioni; L. 24 dicembre 2003, n . 350, art. 4, comma 90,e successive modifiche e integrazioni; L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni; L. 27 dicembre2006, n: 296, art. 1, comma 1011, e successive modifiche e Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 integrazioni; L. 24 dicembre 20 07, n. 244, art. 2, comma 109, e successivemodifiche e integrazioni; D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art.6, colma 4 - bis e 4 - ter, e successive modifiche e integrazioni; L. 12 novembre2011, n. 183, art. 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni; e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in areecolpite da calamità naturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effettoin maniera illegale in violazione dell'art. 108, Par. 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercatointerno»; - è peraltro fatta salva l'ipotesi che si tratti di un «aiuto individuale» che«al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento, (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014», ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti cd. d e minimis (§ 2 dec . cit.), o che, «al momento della sua concessione, soddisfale condizioni previste dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo1 del regolamento (CE) n. 994/98» (sull'applicazione degli artt. 92 e 93 - ora 87 e 88 - del Trattato a determinate ca tegorie di aiutidi Stato orizzontali), «o da ogni altro regime di aiuti approvato» ma«fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per questo tipo diaiuti» (§ 3 dec. cit.). - conseguentemente, in applicazione dei sopra riportati principi, il giudice d'appello, cui la causa va rinviata (conf. Cass. n. 29905 del 13/12/2017; Cass. n. 19577 del 24/07/2018; Cass. n. 2208 del 25/01/2019),dovrà accertare che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (§§ 2 e 3 della c itata decisione), «tenendo conto, in specie, che la regola de minimis , stabilendouna soglia di aiuto al di sotto della quale l'art. 92, n. 1, TFUE, può considerarsi inapplicabile, costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di St ato, per modo che, quando la soglia Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7 dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza» (cfr. Cass. n. 22377 del 2017, cit., che richiama Cass. n. 11228 del 20/05/2011) e, in difetto, valutare la sussistenza dell e condizioni che, secondo la decisione della CommissioneUE del 14/08/2015, C (2015) 5549 final, fanno ritenere comunquecompatibile gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell'articolo107, § 2, lettera b), del TFUE, ovvero che si tratti di « aiuti destinatia compensare i danni causati da una calamità naturale» (§ 150,lett. b)), sempre che sussista «un nesso chiaro e diretto tra i danni subitidalla singola impresa in seguito alle calamità naturali in oggetto e l'aiuto di Stato concesso a nor ma delle misure in esame» (§ 136), che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita dalla calamità naturale al momento dell'evento, e che sia evitata una sovra compensazionerispetto ai danni sub iti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o altremisure di aiuto: cfr. § 148 della decisione della Commissione); -inoltre, nel rispetto del principio de minimis , non basta che l'importo chiestoin rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore allasoglia fissata del diritto dell'UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoriade minimis su un periodo di tre anni a decorr ere dal momento del primo aiuto, comprendendovi qualsiasi aiuto pubblico accordato, anchequale aiuto de minimis (Cass. n. 14465 del 09/06/2017); - al riguardo, premesso che la prova delle suddette circostanze è a carico del soggetto che invoca il benefic io, in sintonia con quanto affermatoda Cass. n. 22377 del 2017 citata, deve ricordarsi anche il principio,al quale dovrà attenersi la Commissione di appello, secondo cui,«posto che l'invocazione dello ius superveniens » (alla cui stregua varicondotta la decisione della Commissione UE) «e il giudizio positivo Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 8 sullaidoneità della nuova disciplina giuridica ad incidere sulla decisione della lite costituiscono fattori sufficienti e determinanti per la cassazione della sentenza, dev'essere consentita, in sed e di rinvio, l'esibizione di quei documenti prima non ottenibili ovvero l'accertamentodi quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l'applicazionedella nuova regola giuridica» (cfr. , in tal senso, già Cass.n.5224 del 26/05/1998); -in ultimo, quanto all’iva, osserva il Collegio che sul punto non è stata proposta al c una censura e pertanto riguardo alla pretesa per tale tributola statuizione della CTR è divenuta cosa giudicata; - conclusivamente, in accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello che
Sentenza Cassazione n. 16916/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris