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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2026

Cassazione n. 30414/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

16/08/1989avverso la sentenza del 12/02/2026 della Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che deducono il vizio dimotivazione in relazione all’affermazione della responsabilità penale in ordine alreato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 7 comma 1 e 2, d.l. n. 4 del 2019, in relazionea tre domande di richiesta di Rdc, per avere omesso di comunicare le variazionidel proprio reddito mobiliare riscontrato a seguito di DVD di € 23.800,00 e peravere omesso informazione dovute circa il patrimonio mobiliare famigliare noncomunicando le disponibilità di denaro indicate nelle DVD pari a € 13.000,00, nonsono ammissibili per la proposizione di censure di fatto, travisamento del fatto(dichiarazioni rese dagli imputati) che non possono avere ingresso in questa sede.La sentenza impugnata in continuità con quella del Tribunale, ferma e incontestatala presentazione di tre domande per ottenere il beneficio del RDC, dai coniugiMarkouni, e la documentazione acquisita (Dichiarazioni valutaria doganalepresentate al Porto di Genova) e l’omessa indicazione nelle DSU delle somme didenaro indicate in siffatte dichiarazioni) hanno escluso la dedotta buona fedeinvocata dai ricorrenti attraverso censure meramente fattuali, ritenendo smentitele dichiarazioni rese dagli imputati alla luce del quadro probatorio (le somme eradel padre e non del nucleo famigliare) con motivazione che in quanto non presentaprofili di illogicità manifesta non è sindacabile in questa sede.

Né sotto altro profilorilevavano le rassicurazioni del CAF attraverso cui i ricorrenti avevano inoltrato ledomande, né rileva in quanto fondata su un errore di diritto, la circostanza secondocui i ricorrenti non avrebbero saputo dell’obbligo di comunicazione dei dati.Rilevato che il secondo motivo di ricorso che lamenta la mancata concessione deibenefici di legge in conseguenza della rideterminazione del trattamentosanzionatorio che avrebbe consentito la concessione del beneficio ex art. 163 e164 cod.proc.pen. è inammissibile perché il suddetto beneficio non era statorichiesto neppure in sede di conclusioni avanti alla Corte d’appello (Sez. 2, n.15930 del 19/02/2016, Rv. 266563 – 01).Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
16/08/1989avverso la sentenza del 12/02/2026 della Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che deducono il vizio dimotivazione in relazione all’affermazione della responsabilità penale in ordine alreato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 7 comma 1 e 2, d.l. n. 4 del 2019, in relazionea tre domande di richiesta di Rdc, per avere omesso di comunicare le variazionidel proprio reddito mobiliare riscontrato a seguito di DVD di € 23.800,00 e peravere omesso informazione dovute circa il patrimonio mobiliare famigliare noncomunicando le disponibilità di denaro indicate nelle DVD pari a € 13.000,00, nonsono ammissibili per la proposizione di censure di fatto, travisamento del fatto(dichiarazioni rese dagli imputati) che non possono avere ingresso in questa sede.La sentenza impugnata in continuità con quella del Tribunale, ferma e incontestatala presentazione di tre domande per ottenere il beneficio del RDC, dai coniugiMarkouni, e la documentazione acquisita (Dichiarazioni valutaria doganalepresentate al Porto di Genova) e l’omessa indicazione nelle DSU delle somme didenaro indicate in siffatte dichiarazioni) hanno escluso la dedotta buona fedeinvocata dai ricorrenti attraverso censure meramente fattuali, ritenendo smentitele dichiarazioni rese dagli imputati alla luce del quadro probatorio (le somme eradel padre e non del nucleo famigliare) con motivazione che in quanto non presentaprofili di illogicità manifesta non è sindacabile in questa sede. Né sotto altro profilorilevavano le rassicurazioni del CAF attraverso cui i ricorrenti avevano inoltrato ledomande, né rileva in quanto fondata su un errore di diritto, la circostanza secondocui i ricorrenti non avrebbero saputo dell’obbligo di comunicazione dei dati.Rilevato che il secondo motivo di ricorso che lamenta la mancata concessione deibenefici di legge in conseguenza della rideterminazione del trattamentosanzionatorio che avrebbe consentito la concessione del beneficio ex art. 163 e164 cod.proc.pen. è inammissibile perché il suddetto beneficio non era statorichiesto neppure in sede di conclusioni avanti alla Corte d’appello (Sez. 2, n.15930 del 19/02/2016, Rv. 266563 – 01).Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]
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