Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2003
ECLI:EU:T:2003:337
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt du [OSCURATO:PERSONA]66/99
[OSCURATO:PERSONA] SA
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Concorrenza – Regolamento (CEE) n. 4056/86 – Accertamenti nei locali di una società diversa da quella cui è destinata la decisione di accertamento – Art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) – Disciplina statale del trasporto marittimo e prassi delle autorità pubbliche – Applicabilità dell'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] – Imputabilità del comportamento costitutivo d'infrazione – Ammenda – Applicazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende»
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 11 dicembre 2003
Massime della sentenza
1..
Diritto comunitario – Principi – Diritti della difesa – Rispetto nell'ambito dei procedimenti amministrativi
[Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 14, e (CEE) n. 4056/86, art. 18]
2..
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Poteri di accertamento della [OSCURATO:PERSONA] – Limiti – Tutela contro gli interventi arbitrari o sproporzionati della pubblica autorità
[Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 14, e n. 4056/86, art. 18]
3..
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Poteri di accertamento della [OSCURATO:PERSONA] – Portata – Accesso ai locali delle imprese – Limiti – Indicazione dell'oggetto e dello scopo dell'accertamento – Diritto di adire il giudice comunitario
[Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 14, e n. 4056/86, art. 18]
4..
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Poteri di accertamento della [OSCURATO:PERSONA] – Accesso ai locali delle imprese – Impresa non contemplata nella decisione di accertamento – Presupposti per l'accesso
(Regolamento del Consiglio n. 4056/86, art. 18)
5..
Concorrenza – Procedimento amministrativo – Poteri di accertamento della [OSCURATO:PERSONA] – Cooperazione volontaria dell'impresa – Conseguenze sulla possibilità di dimostrare un'ingerenza eccessiva della pubblica autorità
(Regolamento del Consiglio n. 4056/86, art. 18)
6..
Concorrenza – Intese – Impresa – Nozione – Unità economica – Imputazione delle infrazioni
[[OSCURATO:PERSONA] CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]
7..
Concorrenza – Intese – Posizione dominante – Impresa – Nozione – Unità economica – Imprese che intrattengono un rapporto verticale – Criteri
[[OSCURATO:PERSONA] CE, artt. 85 e 86 (divenuti artt. 81 CE e 82 CE)]
8..
Concorrenza – Norme comunitarie – Ambito di applicazione ratione materiae – Comportamento imposto da provvedimenti statali – Esclusione – Presupposti
[[OSCURATO:PERSONA] CE, artt. 85 e 86 (divenuti artt. 81 CE e 82 CE)]
9..
Concorrenza – Intese – Accordi tra imprese – Nozione – Gentlemen's agreement in merito al comportamento da adottare sul mercato
[[OSCURATO:PERSONA] CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]
10..
Concorrenza – Intese – Partecipazione a riunioni di imprese aventi un oggetto anticoncorrenziale – Comportamento di per sé costitutivo di un'infrazione
[[OSCURATO:PERSONA] CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]
11..
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri definiti negli orientamenti adottati dalla [OSCURATO:PERSONA] – Applicabilità alle infrazioni alle regole di concorrenza nel settore dei trasporti marittimi
([OSCURATO:PERSONA] CECA, art. 65, n. 5; regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, e n. 4056/86, art. 19, n. 2)
12..
Concorrenza – Ammende – Importo – Riduzione dell'importo dell'ammenda come corrispettivo di una cooperazione – Ricorso di annullamento – Nuova valutazione della portata della riduzione – Esclusione
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)
1.
In tutti i procedimenti promossi ai sensi delle norme del [OSCURATO:PERSONA] in materia di concorrenza i diritti della difesa devono
essere rispettati dalla [OSCURATO:PERSONA] sia nei procedimenti amministrativi che possono portare all'irrogazione di sanzioni, sia
nello svolgimento delle procedure d'indagine previa, perché è necessario evitare che i detti diritti vengano irrimediabilmente
compromessi nell'ambito di procedure d'indagine previa, fra cui, in particolare, gli accertamenti, che possono essere determinanti
per la costituzione delle prove dell'illegittimità di comportamenti di imprese atti a farne sorgere la responsabilità. v. punti 47-48
2.
Per quanto riguarda i poteri di accertamento attribuiti alla [OSCURATO:PERSONA] dall'art. 14 del regolamento n. 17 e la misura in
cui i diritti della difesa limitano la loro ampiezza, l'esigenza di una tutela contro interventi delle pubbliche autorità
nella sfera di attività privata di una persona, fisica o giuridica, che siano arbitrari o eccessivi, rappresenta un principio
generale del diritto comunitario. Infatti, in tutti i sistemi giuridici degli Stati membri gli interventi delle pubbliche
autorità nella sfera di attività privata di ogni persona, fisica o giuridica, devono essere fondati sulla legge ed essere
giustificati dai motivi che questa contempla; tali ordinamenti prevedono pertanto, pur se con modalità diverse, una tutela
contro interventi arbitrari o eccessivi. v. punto 49
3.
Emerge tanto dallo scopo del regolamento n. 17 quanto dall'elenco, all'art. 14 dello stesso, dei poteri attribuiti agli agenti
della [OSCURATO:PERSONA] che gli accertamenti possono avere una portata molto ampia. L'esercizio di tali ampi poteri è tuttavia sottoposto
a condizioni idonee a garantire il rispetto dei diritti delle imprese interessate. In proposito, l'obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di indicare l'oggetto e lo scopo di un accertamento è fondamentale non solo per
evidenziare la giustificatezza dell'intervento che s'intende effettuare all'interno delle imprese interessate, ma anche per
consentire a queste ultime di comprendere la portata del loro dovere di collaborazione, pur facendo salvi al contempo i loro
diritti di difesa. Del pari, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta ad indicare nella decisione che ordina un accertamento, in maniera il più possibile precisa,
l'oggetto della ricerca nonché gli elementi sui quali deve vertere l'accertamento. Una simile prescrizione è atta a tutelare
i diritti della difesa delle imprese interessate, in quanto tali diritti sarebbero gravemente compromessi qualora la [OSCURATO:PERSONA]
potesse fondarsi, nei confronti delle imprese, su prove che, conseguite durante un accertamento, siano estranee all'oggetto
ed allo scopo di questo. Infine, l'impresa destinataria della decisione può presentare avverso quest'ultima un ricorso di annullamento dinanzi al giudice
comunitario; nel caso in cui tale ricorso sia accolto, alla [OSCURATO:PERSONA] sarà impedito di avvalersi di tutti i documenti o
atti probatori raccolti nell'ambito dell'accertamento di cui trattasi. v. punti 51, 54-56
4.
[OSCURATO:PERSONA] deve assicurare nei suoi accertamenti il rispetto del principio della legittimità dell'azione delle istituzioni
comunitarie e del principio della tutela contro interventi arbitrari delle pubbliche autorità nella sfera di attività privata
di una persona, fisica o giuridica. Sarebbe sproporzionato e contrario alle disposizioni del regolamento n. 4056/86, che determina
le modalità di applicazione degli artt. 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA] ai trasporti marittimi, e ai principi fondamentali del diritto
riconoscere alla [OSCURATO:PERSONA], in generale, il diritto di accedere, in forza di una decisione di accertamento indirizzata a
un ente giuridico determinato, ai locali di un ente giuridico terzo con il mero pretesto che questo è strettamente legato
al destinatario della decisione di accertamento ovvero che la [OSCURATO:PERSONA] pensa di poter rinvenire colà documenti di quest'ultimo,
come pure il diritto di effettuare accertamenti in tali locali in base alla detta decisione. [OSCURATO:PERSONA] non eccede tuttavia i suoi poteri d'indagine allorché agisce con diligenza e nel pieno rispetto del suo dovere
di assicurarsi per quanto possibile, prima dell'accertamento, che i locali che intende ispezionare appartengano effettivamente
all'ente giuridico sul quale intende indagare. Essa si mantiene nei limiti della legittimità qualora, dopo aver appreso che
i locali oggetto dell'accertamento non appartengono all'impresa menzionata nella decisione, essa possa ritenere che tali locali
siano comunque utilizzati dall'impresa inizialmente considerata nella decisione per sviluppare le sue attività commerciali,
posto che la società che vi è installata, pur essendo giuridicamente distinta dalla società destinataria della decisione,
è il suo rappresentante e gestore esclusivo delle attività oggetto dell'indagine. Infatti, il diritto di accedere a tutti
i locali, terreni e mezzi di trasporto delle imprese riveste particolare importanza in quanto deve consentire alla [OSCURATO:PERSONA]
di raccogliere le prove delle violazioni delle norme sulla concorrenza nei luoghi in cui queste di regola si trovano, vale
a dire nei locali commerciali delle imprese. Ne risulta che la [OSCURATO:PERSONA] può tener conto, nell'esercizio dei suoi poteri
di accertamento, della logica secondo cui le sue possibilità di rinvenire prove della presunta infrazione aumentano qualora
essa indaghi nei locali a partire dai quali la società interessata dall'accertamento svolge abitualmente e de facto la sua
attività d'impresa. v. punti 76-77, 83-84, 88
5.
Non può parlarsi di un'eccessiva ingerenza dell'autorità pubblica nella sfera di attività di un'impresa qualora un accertamento
venga effettuato con la collaborazione dell'impresa interessata e non sia stato dedotto alcun elemento per sostenere che la
[OSCURATO:PERSONA] avrebbe oltrepassato i limiti della collaborazione offerta dai dipendenti dell'impresa oggetto dell'accertamento.
v. punto 94
6.
La nozione d'impresa, ai sensi dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] (divenuto art. 81, n. 1, CE), dev'essere intesa nel senso
ch'essa si riferisce ad un'unità economica dal punto di vista dell'oggetto dell'accordo, anche se sotto il profilo giuridico
quest'unità economica è costituita da più persone, fisiche o giuridiche. Un'entità economica siffatta è costituita da un'organizzazione
unitaria di elementi personali, materiali e immateriali, che persegue stabilmente un determinato fine di natura economica,
organizzazione che può concorrere alla realizzazione di un'infrazione di cui alla detta disposizione. Giustamente, quindi,
allorché un gruppo di società costituisce una sola ed unica impresa, la [OSCURATO:PERSONA] imputa la responsabilità di una violazione
commessa da tale impresa e infligge un'ammenda alla società responsabile dell'azione del gruppo nell'ambito dell'infrazione.
v. punti 121-122
7.
La situazione in cui due società aventi personalità giuridica distinta costituiscano, o facciano parte di, una sola ed unica
impresa, o entità economica che tiene sul mercato un unico comportamento non si verifica solo nei rapporti capofila-controllata,
ma anche, in determinate circostanze, nei rapporti tra una società e il suo rappresentante di commercio o tra un committente
e il suo commissionario. Infatti, ove si tratti di applicare gli artt. 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA] (divenuti artt. 81 CE e 82 CE),
accertare se un committente e il suo intermediario o
rappresentante di commercio costituiscano un'unità economica ─ essendo il secondo un organo ausiliario facente parte dell'impresa del primo ─ è importante
per stabilire se un comportamento rientri nell'ambito di applicazione di uno dei due articoli. In proposito, nel caso di società
che intrattengono un rapporto di tipo verticale, quale quello intercorrente tra un committente e il suo agente o intermediario,
due elementi devono essere adottati come principali parametri per determinare l'esistenza di un'unità economica: l'assunzione
o meno, da parte dell'intermediario, di un rischio economico e l'esclusività o meno dei servizi che fornisce. Quanto all'assunzione del rischio economico, un intermediario non può essere considerato organo ausiliario facente parte dell'impresa
del committente qualora in virtù del loro accordo gli siano attribuite o lasciate funzioni analoghe, sul piano economico,
a quelle di un operatore indipendente, in quanto tale accordo prevede che l'intermediario assuma a proprio carico rischi finanziari
inerenti alla vendita di prodotti o all'esecuzione dei contratti stipulati con terzi. Quanto all'esclusività dei servizi forniti dall'intermediario, non depone a favore dell'idea di unità economica il fatto che,
oltre a svolgere attività per conto del committente, l'intermediario effettui, quale operatore indipendente, operazioni di
notevole entità sul mercato del prodotto o del servizio di cui trattasi. v. punti 124-128
8.
Gli artt. 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA] (divenuti artt. 81 CE e 82 CE) riguardano soltanto comportamenti anticoncorrenziali adottati
dalle imprese di loro propria iniziativa. Se un comportamento anticoncorrenziale viene imposto alle imprese da una normativa
nazionale, o se quest'ultima crea un contesto giuridico che di per sé elimina ogni possibilità di comportamento concorrenziale
da parte loro, gli artt. 85 e 86 non trovano applicazione. In una situazione del genere la restrizione della concorrenza non
trova origine, come queste norme implicano, in comportamenti autonomi delle imprese. Gli artt. 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA] possono invece applicarsi nel caso in cui la normativa nazionale lasci sussistere la possibilità
che la concorrenza sia ostacolata, ristretta o falsata da comportamenti autonomi delle imprese. Inoltre, la possibilità di
escludere un determinato comportamento anticoncorrenziale dall'ambito di applicazione dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], per
il fatto che esso è stato imposto alle imprese dalla normativa nazionale esistente o che quest'ultima ha eliminato ogni possibilità
di comportamento concorrenziale da parte loro, è stata applicata in modo restrittivo dai giudici comunitari. Ne consegue che, se non sussiste alcuna disposizione regolamentare vincolante che prescriva un comportamento anticoncorrenziale,
la [OSCURATO:PERSONA] non può concludere nel senso di una carenza d'autonomia degli operatori le cui azioni sono messe in discussione,
salvo che emerga, in base a indizi obiettivi, pertinenti e concordanti, che il detto comportamento è stato loro imposto unilateralmente
dalle autorità nazionali che hanno esercitato pressioni insostenibili come la minaccia di adottare misure statali che potevano
far subire loro notevoli perdite. v. punti 176-179
9.
Perché sussista un accordo ai sensi dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] (divenuto art. 81, n. 1, CE) è sufficiente che le imprese
interessate abbiano espresso la loro comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo. E' quanto avviene nel
caso di un
gentlemen's agreement. v. punto 207
10.
La circostanza che un accordo avente ad oggetto la limitazione della concorrenza non sia stato applicato o seguito non basta
a far ritenere che esso non incorra nel divieto di cui all'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] (divenuto art. 81, n. 1, CE), poiché
la partecipazione a trattative dirette a limitare la concorrenza integra già un'infrazione, anche quando i termini dell'accordo
non siano eseguiti. v. punto 208
11.
Il metodo generale per il calcolo dell'ammontare delle ammende enunciato negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte
in applicazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell'art. 65, n. 5, del [OSCURATO:PERSONA] CECA si applica anche alle ammende
inflitte ai sensi dell'art. 19, n. 2, del regolamento n. 4056/86, che determina le modalità di applicazione degli artt. 85
e 86 del [OSCURATO:PERSONA] ai trasporti marittimi. Allorché, secondo tale metodo, il calcolo delle ammende viene effettuato in funzione dei due criteri citati all'art. 19, n. 2,
del regolamento n. 4056/86, vale a dire la gravità dell'infrazione e la sua durata, nel rispetto del limite massimo in relazione
al volume d'affari di ciascuna impresa, stabilito con la medesima disposizione, gli orientamenti non trascendono il contesto
giuridico delle sanzioni come definito dalla detta disposizione. v. punti 270, 279
12.
Il rischio che un'impresa che si è avvalsa di una riduzione dell'ammenda come corrispettivo della propria cooperazione presenti
successivamente ricorso d'annullamento contro la decisione che ha constatato l'infrazione alle regole della concorrenza e
ha sanzionato l'impresa responsabile a tale titolo, e risulti vittoriosa dinanzi al Tribunale di primo grado o dinanzi alla
Corte in sede di impugnazione, è una conseguenza normale dell'esperimento dei mezzi di ricorso previsti dal [OSCURATO:PERSONA] e dallo
Statuto della Corte. Pertanto, il mero fatto che l'impresa che ha cooperato con la [OSCURATO:PERSONA] e fruito di una riduzione dell'ammenda
a tale titolo sia risultata vittoriosa non può giustificare una nuova valutazione della portata della riduzione concessale.
v. punto 357
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
11 dicembre 2003
(1)
«Concorrenza – Regolamento (CEE) n. 4056/86 – Accertamenti nei locali di una società diversa da quella cui è destinata la decisione di accertamento – Art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) – Disciplina statale del trasporto marittimo e prassi delle autorità pubbliche – Applicabilità dell'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] – Imputabilità del comportamento costitutivo d'infrazione – Ammenda – Applicazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende»
Nella causa T-66/99,
[OSCURATO:PERSONA] SA,
con sede in Heraklion (Grecia), rappresentata dall'avv. I. Soufleros, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dai sigg. R. Lyal e D. Triantafyllou, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. A. Oikonomou, con domicilio
eletto in Lussemburgo,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda diretta a ottenere l'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 9 dicembre 1998, 1999/271/CE,
relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] CE (IV/34.466 ─ Traghetti greci) (GU 1999, L 109, pag. 24),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quinta Sezione),
composto dal sig. J.D. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dal sig. R. [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra P. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 1° luglio 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti all'origine del ricorso
1
La ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] SA, è una compagnia greca di navigazione traghetti che effettua servizi di trasporto passeggeri
e veicoli sulla linea marittima tra Patras (Patrasso) (Grecia) e Ancona.
2
A seguito del reclamo presentato nel 1992 da un utente secondo il quale i prezzi dei traghetti fra la Grecia e l'Italia erano
molto simili su tutte le linee, la [OSCURATO:PERSONA], in conformità all'art. 16 del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre
1986, n. 4056, che determina le modalità di applicazione degli artt. 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA] ai trasporti marittimi (GU L 378,
pag. 4), ha chiesto informazioni a taluni operatori di traghetti. Poi, ai sensi dell'art. 18, n. 3, del detto regolamento,
ha eseguito accertamenti presso gli uffici di sei operatori di traghetti, cinque in Grecia e uno in Italia.
3
In particolare, il 4 luglio 1994, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C(94) 1790/5, che imponeva alla società [OSCURATO:PERSONA]
di sottoporsi a un accertamento (in prosieguo: la
decisione di accertamento). Il 5 e il 6 luglio 1994 gli agenti della [OSCURATO:PERSONA] hanno proceduto all'ispezione dei locali siti in viale [OSCURATO:PERSONA] 64B,
[OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], i quali sono risultati poi appartenere alla società [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l'
ETA), una persona giuridica diversa da quella menzionata nella decisione di accertamento. Nel corso dell'accertamento la [OSCURATO:PERSONA]
ha conseguito copia di un gran numero di documenti considerati in seguito elementi utilizzabili nei confronti delle diverse
imprese coinvolte nell'indagine.
4
Successivamente sono state rivolte altre richieste di informazioni, ai sensi dell'art. 16 del regolamento n. 4056/86, alla
ricorrente e ad altre compagnie di navigazione marittima per ottenere ulteriori ragguagli sui documenti rinvenuti nel corso
degli accertamenti.
5
Con decisione 21 febbraio 1997 la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato formale procedimento, inviando una comunicazione di addebiti a nove
compagnie, fra cui la ricorrente.
6
Il 9 dicembre 1998 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 1999/271/CE, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 85 del
[OSCURATO:PERSONA] CE (IV/34.466 ─ Traghetti greci) (GU 1999, L 109, pag. 24; in prosieguo: la
[OSCURATO:PERSONA]).
7
[OSCURATO:PERSONA] comprende le seguenti disposizioni:
Articolo 1
1.
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CE,
concordando i prezzi da applicare ai servizi di traghetto roll-on/roll-off tra Patrasso ed Ancona. Le infrazioni hanno avuto
la seguente durata:
a)
nel caso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dal 18 luglio 1987 al luglio 1994;
b)
nel caso di [OSCURATO:PERSONA], dal 18 luglio 1987 al 27 dicembre 1992;
c)
nel caso di [OSCURATO:PERSONA] SA, dal 18 luglio 1987 all'8 dicembre 1989;
d)
nel caso di [OSCURATO:PERSONA], dal 6 luglio 1989 al luglio 1994.
2.
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] SA e [OSCURATO:PERSONA]
hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CE, concordando le tariffe per autocarri da applicare sulle linee Patrasso-Bari
e Patrasso-Brindisi. Le infrazioni hanno avuto la seguente durata:
a)
nel caso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall'8 dicembre 1989 al luglio 1994;
b)
nel caso di [OSCURATO:PERSONA], dall'8 dicembre 1989 al 27 dicembre 1992;
c)
nel caso di [OSCURATO:PERSONA], dall'8 dicembre 1989 al luglio 1994;
d)
nel caso di [OSCURATO:SOCIETA], dal 30 ottobre 1990 al luglio 1994.
Articolo 2
Per l'infrazione di cui all'articolo 1, sono inflitte rispettivamente le seguenti ammende alle imprese sotto indicate:
─
a [OSCURATO:PERSONA], un'ammenda di 3,26 Mio di EUR,
a [OSCURATO:PERSONA], un'ammenda di 3,26 Mio di EUR,
─
a [OSCURATO:PERSONA], un'ammenda di 1,5 Mio di EUR,
a [OSCURATO:PERSONA], un'ammenda di 1,5 Mio di EUR,
─
ad [OSCURATO:PERSONA], un'ammenda di 1,11 Mio di EUR,
ad [OSCURATO:PERSONA], un'ammenda di 1,11 Mio di EUR,
─
a [OSCURATO:PERSONA], un'ammenda di 0,26 Mio di EUR,
a [OSCURATO:PERSONA], un'ammenda di 0,26 Mio di EUR,
─
a [OSCURATO:PERSONA], un'ammenda di 1 Mio di EUR,
a [OSCURATO:PERSONA], un'ammenda di 1 Mio di EUR,
─
a [OSCURATO:PERSONA], un'ammenda di 1,01 Mio di EUR,
a [OSCURATO:PERSONA], un'ammenda di 1,01 Mio di EUR,
─
ad [OSCURATO:SOCIETA], un'ammenda di 0,98 Mio di EUR.
ad [OSCURATO:SOCIETA], un'ammenda di 0,98 Mio di EUR.
(...).
8
[OSCURATO:PERSONA] è indirizzata a sette imprese: [OSCURATO:PERSONA], con sede in Heraklion, Creta (Grecia) (in prosieguo: la
ricorrente o la
[OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA] (Grecia) (in prosieguo: la
[OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], con sede in Hania, Creta (in prosieguo: l'
[OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] SA, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la
[OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], con sede in [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la
[OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] SA, con sede in [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la
[OSCURATO:PERSONA]), e [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Venezia (in prosieguo: l'
[OSCURATO:PERSONA]).
Procedimento e conclusioni delle parti
9
Con atto introduttivo registrato presso la cancelleria del Tribunale il 4 marzo 1999 la ricorrente ha proposto un ricorso
diretto ad ottenere l'annullamento della [OSCURATO:PERSONA].
10
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale e, nell'ambito delle misure di organizzazione
del procedimento, ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di rispondere per iscritto a un quesito e di produrre taluni documenti. [OSCURATO:PERSONA]
ha ottemperato alle richieste nel termine impartito.
11
Le parti hanno svolto le loro osservazioni orali e hanno risposto ai quesiti orali del Tribunale all'udienza svoltasi il 1°
luglio 2002.
12
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
─
dichiarare il ricorso ricevibile;
dichiarare il ricorso ricevibile;
─
annullare la [OSCURATO:PERSONA] nella parte relativa alla ricorrente;
annullare la [OSCURATO:PERSONA] nella parte relativa alla ricorrente;
─
in subordine, annullare la sanzione inflitta alla ricorrente o quanto meno ridurre la stessa ad un importo equo;
in subordine, annullare la sanzione inflitta alla ricorrente o quanto meno ridurre la stessa ad un importo equo;
─
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
─
respingere interamente il ricorso;
respingere interamente il ricorso;
─
condannare la ricorrente alle spese.
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
14
La ricorrente deduce tre motivi a sostegno della sua domanda di annullamento della [OSCURATO:PERSONA]. Il primo verte sull'illegittimità
del controllo effettuato negli uffici dell'ETA. Il secondo, su un'erronea applicazione dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] CE
(divenuto art. 81, n. 1, CE), visto che la [OSCURATO:PERSONA] imputa alla ricorrente iniziative e azioni dell'ETA. Il terzo, su un'erronea
qualificazione dei fatti di specie come accordi vietati ai sensi dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA]. Tale ultimo motivo si articola
in una prima parte, relativa a un'erronea applicazione dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], in quanto le imprese in causa non
godevano della necessaria autonomia essendo il loro comportamento dettato dal contesto normativo e dalle sollecitazioni delle
autorità greche, e in una seconda, relativa a un'erronea qualificazione dei contatti fra le imprese del settore in questione
come accordi vietati ai sensi dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA].
15
A sostegno delle conclusioni presentate in subordine, intese all'annullamento ovvero alla riduzione dell'ammenda inflittale,
la ricorrente fa valere un quarto motivo che occorre dividere in quattro parti vertenti su un'erronea valutazione, rispettivamente,
della gravità dell'infrazione, della durata della stessa, delle circostanze aggravanti e delle circostanze attenuanti.
I ─
Sulla domanda di annullamento della [OSCURATO:PERSONA] primo motivo, vertente sull'illegittimità del controllo effettuato negli uffici dell'ETA
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
16
La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] si basa in sostanza su documenti acquisiti dalla [OSCURATO:PERSONA] illegittimamente, avendoli
rinvenuti nel corso di un accertamento negli uffici dell'ETA che era, sì, l'agente della ricorrente per le linee che collegavano
la Grecia all'Italia (in prosieguo: le
linee Grecia-Italia), ma che era una società diversa da quella destinataria della decisione di accertamento, vale a dire la ricorrente medesima.
17
In limine la ricorrente tiene a ricordare le circostanze in cui è avvenuto il detto accertamento.
18
Essa fa osservare che allorquando, il 5 luglio 1994, gli agenti della [OSCURATO:PERSONA] si sono presentati nei locali dell'ETA,
ubicati al numero 64B di viale [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], e hanno chiesto ai dipendenti di tale società di ammetterli
a eseguire l'accertamento, questi ultimi hanno immediatamente fatto loro presente che l'ETA era una persona giuridica indipendente,
senza alcun rapporto capofila-controllata con la [OSCURATO:PERSONA] della quale è semplicemente l'agente. La ricorrente aggiunge che,
malgrado tale indicazione, gli agenti della [OSCURATO:PERSONA], dopo aver telefonato ai loro superiori a Bruxelles, hanno insistito
per effettuare l'accertamento e minacciato l'ETA, in caso di rifiuto, delle sanzioni disposte agli artt. 19, n. 1, e 20, n. 1,
del regolamento n. 4056/86. Inoltre, secondo la ricorrente, i detti agenti hanno contestualmente richiesto alla [OSCURATO:PERSONA] del mercato e della concorrenza del Ministero ellenico del Commercio, in quanto autorità nazionale competente in
materia di concorrenza, di mandare un proprio agente negli uffici dell'ETA per dar corso al procedimento di cui all'art. 26
della legge greca n. 703/77, relativa al controllo dei monopoli e degli oligopoli e alla tutela della concorrenza, il quale,
al n. 6, prevede, in caso di rifiuto o di ostacoli al controllo, la possibilità di adire il procuratore competente per ottenere
la cooperazione delle autorità di polizia competenti per territorio.
19
A detta della ricorrente, è dunque in tali circostanze, e tenuto conto dell'insistenza degli agenti della [OSCURATO:PERSONA], della
minaccia di constatazione a mezzo verbale dell'opposizione all'accertamento, con tanto di eventuali sanzioni, e della minaccia
dell'intervento della polizia per accedere con la forza agli uffici della loro impresa, che gli impiegati dell'ETA hanno infine
accettato l'accertamento.
20
La ricorrente fa valere che invano l'ETA, dopo l'accertamento, ha chiesto alla [OSCURATO:PERSONA], con lettera 18 agosto 1994, di
restituirle tutti i documenti sequestrati nei suoi uffici nel corso dello stesso, in quanto acquisiti nel contesto di un'azione
estranea all'ambito di applicazione personale della decisione di accertamento. La ricorrente riferisce poi delle numerose
discussioni che la detta lettera avrebbe provocato in seno alla [OSCURATO:PERSONA] e chiede al Tribunale di invitare quest'ultima
a produrre, a fondamento del ricorso, le note interne (internal notes) dei giorni 21, 23, 24 e 25 agosto 1994. Di seguito
la ricorrente invoca la lettera 30 agosto 1994 con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto all'ETA di considerare l'accertamento corretto.
Essa ricorda che con una seconda lettera 29 gennaio 1995 l'ETA ha confutato gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla
legittimità dell'accertamento eseguito. La ricorrente trova probabile, sulla base della tavola sinottica contenente l'elenco
dei documenti del fascicolo, che sia stata redatta in data 3 febbraio 1995 una seconda nota interna circostanziata della quale
non avrebbe potuto prendere visione, ragion per cui essa chiede al Tribunale di invitare altresì la [OSCURATO:PERSONA] ad aggiungere
tale documento al fascicolo, in modo da consentire al Tribunale medesimo di esaminarlo e alla ricorrente di consultarlo e
tutelare meglio i propri interessi.
21
La ricorrente espone poi le ragioni per le quali considera che la [OSCURATO:PERSONA] e l'ETA siano società diverse e indipendenti sia
giuridicamente che economicamente.
22
Quanto alla legittimità dell'accertamento, la ricorrente sostiene che sia la decisione di accertamento sia l'accertamento
medesimo, nonché il comportamento degli agenti della [OSCURATO:PERSONA] che hanno costretto l'ETA ad acconsentire all'ispezione dei
propri locali, costituiscono violazioni manifeste degli artt. 189 del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto art. 249 CE) e 18 del regolamento
n. 4056/86.
23
Al riguardo essa rileva, in primo luogo, che, mentre l'art. 189, quarto comma, del [OSCURATO:PERSONA] dispone che
[l]a decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati, nel caso di specie la decisione di accertamento 4 luglio 1994 designa come destinataria non l'ETA, bensì la [OSCURATO:PERSONA]. Gli
agenti della [OSCURATO:PERSONA] avrebbero pertanto proceduto a ispezioni dei locali di una società (l'ETA) sulla base di una decisione
e di mandati di accertamento concernenti un'altra società, ossia la ricorrente.
24
In secondo luogo, la ricorrente fa valere che dal combinato disposto dell'art. 18, nn. 1, 2 e 3, e dell'art. 19, n. 1, lett. c),
del regolamento n. 4056/86 risulta che i poteri di accertamento di cui all'art. 18, n. 1, relativi al controllo dei libri
e degli altri documenti aziendali, nonché all'acquisizione di copie, alla richiesta di spiegazioni orali e all'accesso
a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto delle imprese, riguardano unicamente le imprese destinatarie della decisione di cui all'art. 18, n. 3, del detto regolamento. Lo stesso
varrebbe per quanto attiene alla minaccia d'irrogazione delle sanzioni previste all'art. 19, n. 1, lett. c), del regolamento
n. 4056/86 nell'ipotesi in cui le imprese si rifiutino di sottoporsi all'accertamento e i libri e gli altri documenti aziendali
richiesti siano presentati in modo incompleto, nonché per la richiesta d'assistenza rivolta all'autorità greca competente
ai sensi dell'art. 18, n. 5, del regolamento n. 4056/86.
25
La ricorrente contesta inoltre le valutazioni, esposte nel
considerando 139 della [OSCURATO:PERSONA], sulla cui base la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto l'accertamento legittimo.
26
In ordine anzitutto al fatto che l'ETA, nel rappresentare la ricorrente, si presentasse come
[OSCURATO:PERSONA] e che nei suoi locali ateniesi utilizzasse il logo e il marchio della ricorrente, quest'ultima fa osservare che, nella prassi
commerciale ed economica odierna, è molto frequente che un'impresa utilizzi il logo e le insegne commerciali di un'altra impresa
che le sia legata da vincoli contrattuali stabili come nel caso degli agenti commerciali, dei membri delle reti di distribuzione
e dei concessionari in una rete di franchising. In tali ipotesi l'omogeneità della rete imporrebbe il ricorso a un segno distintivo
comune, ossia quello del mandante o del concedente della rete di distribuzione o ancora del concedente in franchising. Ebbene,
per la ricorrente, tale circostanza non pregiudica minimamente l'autonomia giuridica ed economica dell'impresa che, in forza
di una concessione, utilizzi il marchio di un'altra impresa nelle proprie operazioni commerciali. Accettare il punto di vista
espresso nella [OSCURATO:PERSONA] significherebbe che la [OSCURATO:PERSONA] può basarsi su una decisione indirizzata al titolare di una rete
di distribuzione per effettuare accertamenti nei locali di tutti i membri della rete nonostante tali membri siano imprese
giuridicamente ed economicamente indipendenti, e ciò in palese contrasto con principi e norme fondamentali sia dell'ordinamento
giuridico comunitario sia degli ordinamenti nazionali.
27
La ricorrente ritiene che tale conclusione non sia infirmata dal fatto che, prima dell'accertamento di cui trattasi, il rappresentante
legale dell'ETA, il sig. [OSCURATO:PERSONA], abbia risposto ad una richiesta d'informazioni della [OSCURATO:PERSONA] firmando a nome della [OSCURATO:PERSONA]
un documento nella cui intestazione l'indirizzo degli uffici dell'ETA compariva sotto il logo e il marchio della [OSCURATO:PERSONA]. Essa
riconosce che tale risposta è stata effettivamente firmata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], ma sottolinea che costui ha agito su sua precisa
istruzione.
28
Quanto al fatto che l'indirizzo dell'ETA figurava sotto il logo e sotto il marchio della [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente tiene a precisare
che tale menzione compariva a pie' di pagina con gli indirizzi dell'
[OSCURATO:PERSONA] (viale [OSCURATO:PERSONA] 64B) e del
[OSCURATO:PERSONA] (viale [OSCURATO:PERSONA] 2) e fa valere che tali indirizzi sono indicati ad uso dei clienti e degli altri interessati
perché capiscano di doversi rivolgere per tutto quanto attiene alle linee internazionali, al rilascio dei biglietti e al transito
dei passeggeri da [OSCURATO:PERSONA] agli appositi uffici dell'agente generale della società, competente per le linee internazionali e
per le questioni concernenti i passeggeri.
29
La ricorrente sostiene peraltro che, per quanto tutte le circostanze sopra descritte abbiano potuto creare confusione nei
servizi della [OSCURATO:PERSONA], tale confusione avrebbe comunque dovuto cessare al più tardi quando gli agenti dell'istituzione
sono entrati nei locali dell'ETA, considerate le proteste e le reazioni verbali che hanno provocato e le informazioni loro
fornite e che essi stessi, del resto, avevano richiesto (contratto di locazione a nome dell'ETA e fogli paga dei dipendenti
di tale società).
30
Infine, la ricorrente contesta la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] (
considerando 139 della [OSCURATO:PERSONA]) secondo cui,
indipendentemente dall'occupazione e dall'utilizzazione dei locali in questione da parte di ETA, [OSCURATO:PERSONA] ha permesso ad ETA
di utilizzare i locali come se fossero
locali di [OSCURATO:PERSONA]. Una conclusione siffatta sarebbe arbitraria e non potrebbe essere inferita da nessuna clausola dei contratti tra la [OSCURATO:PERSONA]
e l'ETA. La ricorrente tiene a precisare che tali locali erano occupati e utilizzati unicamente dall'ETA, che vi esercitava
le proprie attività con personale, capitali e organizzazione propri, in particolare in qualità di agente della [OSCURATO:PERSONA], in
adempimento di obblighi contrattuali assunti.
31
La ricorrente contesta altresì la fondatezza dell'argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, quand'anche la [OSCURATO:PERSONA] non abbia
materialmente (in corpore) svolto attività nei locali in questione, per il fatto che suoi documenti si trovavano in tali locali
la [OSCURATO:PERSONA] aveva il diritto di ricercare i documenti in causa. La ricorrente ritiene che una tesi del genere sia in palese
contrasto tanto con le disposizioni del regolamento n. 4056/86 quanto con principi giuridici fondamentali. Essa la considera,
inoltre, estremamente pericolosa perché, sostenendola, la [OSCURATO:PERSONA] si arroga il diritto di entrare, sulla base di una decisione
d'accertamento indirizzata ad una determinata impresa, nei locali di qualsivoglia altra impresa, pensando di potervi trovare
documenti dell'impresa destinataria della decisione di accertamento, e di effettuare ispezioni in tali locali ai sensi della
detta decisione.
32
La ricorrente aggiunge che una tesi siffatta è in palese contrasto con il principio della legittimità dell'azione delle istituzioni
comunitarie e con il principio di tutela contro gli interventi arbitrari dell'autorità pubblica nella sfera privata delle
persone fisiche o giuridiche (v. sentenza della Corte 21 settembre 1989, cause riunite 46/87 e 227/88, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 2859, punto 19). Del pari, ricorda che la Corte ha ripetutamente riconosciuto che il principio generale dell'osservanza
dei diritti della difesa nei procedimenti amministrativi che possono portare all'irrogazione di sanzioni impone di evitare
che detti diritti vengano irrimediabilmente compromessi nell'ambito di procedure d'indagine previa, fra cui gli accertamenti
(v. sentenza Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 15).
33
La ricorrente rileva che i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi giuridici generali dei quali il giudice
comunitario garantisce l'osservanza e che a tale scopo la Corte e il Tribunale si ispirano alle tradizioni costituzionali
comuni degli Stati membri. Rileva pure che, ai sensi dell'art. F, n. 2, del [OSCURATO:PERSONA] sull'Unione europea (divenuto, in seguito
a modifica, art. 6, n. 2, UE),
l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
(...) e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto
comunitario e fa osservare che l'art. 9 della Costituzione ellenica, che disciplina l'inviolabilità del domicilio, è unanimemente riferito
in sede di interpretazione anche ai locali commerciali, perfino a quelli che appartengono a persone giuridiche di diritto
privato come le società. Infine, la ricorrente sostiene che i principi sopra ricordati valgono a fortiori allorché l'accertamento
ha ad oggetto i locali di imprese che non sono destinatarie della decisione di accertamento.
34
La ricorrente rimprovera agli agenti della [OSCURATO:PERSONA] di aver invocato abusivamente e illegittimamente la decisione e i mandati
di accertamento e di aver minacciato l'ETA di sanzioni e d'ingresso coattivo nei suoi locali. Essa considera che i detti agenti,
qualora avessero avuto motivo di credere necessaria un'ispezione nei locali di tale società, avrebbero dovuto munirsi di una
nuova decisione della [OSCURATO:PERSONA] che indicasse espressamente l'ETA come destinataria dell'accertamento e che motivasse debitamente
le specifiche ragioni per le quali occorreva sottoporla a controllo.
35
Ne discenderebbe che la [OSCURATO:PERSONA] ha agito in violazione non solo della propria decisione di accertamento e dei mandati
pertinenti, ma anche, più in generale, delle disposizioni e dei principi fondamentali del diritto comunitario, in particolare
del principio della legittimità dell'azione delle istituzioni comunitarie.
36
[OSCURATO:PERSONA] nega di aver effettuato un accertamento illegittimo nei locali dell'ETA e di aver indebitamente utilizzato
i documenti rinvenuti in quell'occasione giacché, quando ha proceduto all'accertamento, ha ritenuto che l'ETA facesse funzioni
di organo ausiliario integrato nell'impresa della [OSCURATO:PERSONA] e che agisse esclusivamente in nome e per conto di quest'ultima e
non come operatore indipendente, come indica il
considerando 137 della [OSCURATO:PERSONA]. Essa ha così stimato che l'ETA fosse la
longa manus della [OSCURATO:PERSONA].
37
A tale riguardo essa fa osservare che l'ETA parlava di se stessa come della
[OSCURATO:PERSONA] e lasciava intendere ai terzi che fossero della [OSCURATO:PERSONA] gli uffici siti in viale [OSCURATO:PERSONA] 64B, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge
che, prima dell'accertamento, il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva risposto a una richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA] firmando a
nome della [OSCURATO:PERSONA] un documento su carta intestata recante, sotto il logo e il marchio della [OSCURATO:PERSONA], l'indirizzo degli uffici
dell'ETA, senza peraltro menzionare tale impresa.
38
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che tutte le attività esercitate nei locali ispezionati, o almeno una parte di esse, erano della [OSCURATO:PERSONA],
chiunque fosse poi il conduttore dei detti locali. A suo parere, ciò che importa non è il contratto di locazione formale,
bensì la situazione reale, come risulta da quanto esposto sopra. Quand'anche la ricorrente non abbia concretamente (in corpore)
esercitato attività nei locali di cui trattasi, sarebbe patente che suoi documenti si trovavano colà e che, quindi, la [OSCURATO:PERSONA]
aveva il diritto, a tal titolo, di ricercare i documenti in causa.
39
[OSCURATO:PERSONA] considera che, in tali circostanze, non si può parlare né di prove conseguite illecitamente né di controlli
svolti in maniera arbitraria, poiché l'accertamento è stato eseguito in locali in cui erano esercitate attività commerciali
di cui almeno una parte, se non la totalità, era della [OSCURATO:PERSONA], vale a dire della società destinataria della decisione di accertamento
4 luglio 1994.
40
In ogni caso, anche a supporre che ci sia stato un errore da parte sua sull'identità della società ispezionata, la [OSCURATO:PERSONA]
fa valere, innanzi tutto, di aver profuso ogni possibile sforzo per appurare chi occupasse i locali siti al n. 64B di viale
[OSCURATO:PERSONA], dove la [OSCURATO:PERSONA], destinataria della decisione di accertamento, esercitava le sue attività ad [OSCURATO:PERSONA]. Secondariamente,
la [OSCURATO:PERSONA] giudica semplicistico l'argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le precisazioni fornitele avrebbero dissipato ogni
dubbio circa le modalità e la sede delle sue attività. [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, fino al momento del controllo, non era
mai stata fatta menzione di una distinzione tra le due persone giuridiche. Al contrario, l'ETA, che si autodefiniva
[OSCURATO:PERSONA], si presentava come parte integrante della [OSCURATO:PERSONA] e si comportava effettivamente come tale. In più, il suo rappresentante,
il sig. [OSCURATO:PERSONA], avrebbe risposto alla corrispondenza indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA] firmando le sue lettere sotto il logo e il marchio
della [OSCURATO:PERSONA] e dando il recapito dell'ETA senza fare alcuna allusione a quest'ultima. Considerati tutti questi elementi denotanti
l'unità di comportamento della [OSCURATO:PERSONA] e dell'ETA, che attenua la distinzione tra di esse, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le
precisazioni dei dipendenti dell'ETA non erano sufficienti né a far luce subito sulla separata identità di tali due persone giuridiche,
né ad impedire l'accertamento, tanto più che la distinzione in discorso avrebbe richiesto una valutazione nel merito a prescindere
dalla forma.
Giudizio del Tribunale
41
Nell'ambito del motivo in esame la ricorrente contesta, in sostanza, alla [OSCURATO:PERSONA] di aver raccolto illegittimamente le
prove su cui si fonda la [OSCURATO:PERSONA], giacché le ha reperite nel corso di un accertamento effettuato negli uffici di un'impresa
cui non era destinata la decisione di accertamento. La ricorrente fa valere che, in tal modo, la [OSCURATO:PERSONA] ha abusato dei
suoi poteri di accertamento e ha violato l'art. 189 del [OSCURATO:PERSONA], l'art. 18 del regolamento n. 4056/86 e i principi generali
del diritto.
42
Per il Tribunale occorre valutare la fondatezza di tale motivo alla luce dei principi che disciplinano i poteri di accertamento
della [OSCURATO:PERSONA] e delle specifiche circostanze di specie.
A ─ Poteri di accertamento della [OSCURATO:PERSONA]
43
Dal sedicesimo
considerando del regolamento n. 4056/86 risulta che per il legislatore il detto regolamento doveva prevedere
i poteri di decisione e le sanzioni necessari per assicurare il rispetto dei divieti previsti dall'articolo 85, paragrafo
1, e dell'articolo 86 [del [OSCURATO:PERSONA]], nonché delle condizioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3.
44
Più precisamente, i poteri di accertamento in loco della [OSCURATO:PERSONA] sono esposti all'art. 18 del regolamento n. 4056/86,
che recita quanto segue:
Articolo 18
Poteri di accertamento della [OSCURATO:PERSONA]
1.
Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento la [OSCURATO:PERSONA] può procedere a tutti gli accertamenti necessari
presso le imprese e le associazioni di imprese.
Gli agenti dalla [OSCURATO:PERSONA] incaricati a tal fine dispongono dei seguenti poteri:
a)
controllare i libri e gli altri documenti aziendali,
b)
prendere copie e estratti dei libri e degli altri documenti aziendali,
c)
richiedere spiegazioni orali
in loco,
d)
accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto delle imprese.
2.
Gli agenti incaricati dalla [OSCURATO:PERSONA] di procedere ai suddetti accertamenti esercitano i loro poteri su presentazione di
un mandato scritto che precisi l'oggetto e lo scopo dell'accertamento, nonché la sanzione prevista dall'articolo 19, paragrafo 1,
lettera c), per l'ipotesi in cui i libri e gli altri documenti aziendali richiesti siano presentati in modo incompleto. [OSCURATO:PERSONA] avvisa in tempo utile prima dell'accertamento l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve
essere compiuto l'accertamento, della missione di accertamento e dell'identità dei suddetti agenti.
3.
Le imprese e le associazioni di imprese sono obbligate a sottoporsi agli accertamenti ordinati dalla [OSCURATO:PERSONA] mediante
decisione. La decisione precisa l'oggetto e lo scopo dell'accertamento, ne fissa la data di inizio ed indice le sanzioni previste
dall'articolo 19, paragrafo 1, lettera c), e dall'articolo 20, paragrafo 1, lettera d), nonché il diritto di presentare ricorso
dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione.
4.
[OSCURATO:PERSONA] prende le decisioni di cui al paragrafo 3 dopo aver sentito l'autorità competente dello Stato membro nel cui
territorio deve essere effettuato l'accertamento.
5.
Gli agenti dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuato l'accertamento possono, su
domanda di tale autorità o della [OSCURATO:PERSONA], prestare assistenza agli agenti della [OSCURATO:PERSONA] nell'assolvimento dei loro
compiti.
6.
Quando un'impresa si oppone ad un accertamento ordinato a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato presta
agli agenti incaricati dalla [OSCURATO:PERSONA] l'assistenza necessaria per l'esecuzione del loro mandato. A tal fine, gli Stati
membri, anteriormente al 1° gennaio 1989 e dopo aver consultato la [OSCURATO:PERSONA], prendono le misure necessarie
.
45
Poiché il tenore dell'art. 18 del regolamento n. 4056/86 è identico a quello dell'art. 14 del regolamento del Consiglio 6
febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli artt. 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA] (GU 1962, 13, pag. 204), ed entrambi
i detti regolamenti sono stati adottati in base all'art. 87 del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 83 CE)
al fine di precisare le modalità di applicazione degli artt. 85 del [OSCURATO:PERSONA] e 86 del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto art. 82 CE), la
giurisprudenza relativa all'ampiezza dei poteri di accertamento della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 14 del regolamento n. 17
vale anche nel caso di specie.
46
Conformemente all'art. 87, n. 2, lett. a) e b), del [OSCURATO:PERSONA], il regolamento n. 17 ha lo scopo di garantire l'osservanza dei
divieti di cui agli artt. 85, n. 1, e 86 del [OSCURATO:PERSONA] e di determinare le modalità di applicazione dell'art. 85, n. 3. Esso
è perciò inteso ad assicurare la realizzazione dell'obiettivo di cui all'art. 3, lett. f), del [OSCURATO:PERSONA]. A tal fine conferisce
alla [OSCURATO:PERSONA] un ampio potere d'accertamento e di verifica precisando, all'ottavo
considerando, che essa deve disporre, nell'intero ambito del mercato comune, del potere di esigere le informazioni e di procedere agli
accertamenti
necessari per mettere in luce le infrazioni ai suddetti artt. 85 e 86 (sentenze della Corte 26 giugno 1980, causa 136/79, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2033, punto 20, e 18 maggio 1982, causa 155/79, AM & S/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1575, punto
15). Anche il sedicesimo
considerando del regolamento n. 4056/86 recita in tal senso.
47
Il giudice comunitario ha parimenti sottolineato l'importanza del rispetto dei diritti fondamentali e, in particolare, dei
diritti della difesa in tutti i procedimenti promossi ai sensi delle norme del [OSCURATO:PERSONA] in materia di concorrenza e ha precisato
nelle sue sentenze in quale modo i diritti della difesa vanno conciliati con i poteri della [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento amministrativo,
come pure nelle fasi preliminari d'indagine e di acquisizione d'informazioni.
48
La Corte ha infatti puntualizzato che i diritti della difesa devono essere rispettati dalla [OSCURATO:PERSONA] sia nei procedimenti
amministrativi che possono portare all'irrogazione di sanzioni, sia nello svolgimento delle procedure d'indagine previa, perché
è necessario evitare che i detti diritti vengano irrimediabilmente compromessi nell'ambito di procedure d'indagine previa,
fra cui, in particolare, gli accertamenti, che possono essere determinanti per la costituzione delle prove dell'illegittimità
di comportamenti di imprese atti a farne sorgere la responsabilità (sentenza Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 15).
49
Per quanto riguarda più precisamente i poteri di accertamento attribuiti alla [OSCURATO:PERSONA] dall'art. 14 del regolamento n. 17
e la misura in cui i diritti della difesa limitano la loro ampiezza, la Corte ha riconosciuto che l'esigenza di una tutela
contro interventi delle pubbliche autorità nella sfera di attività privata di una persona, fisica o giuridica, che siano arbitrari
o eccessivi, rappresenta un principio generale del diritto comunitario (sentenza Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 19, e sentenza
della Corte 22 ottobre 2002, causa C-94/00, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-9011, punto 27). La Corte ha statuito, infatti,
che in tutti i sistemi giuridici degli Stati membri gli interventi delle pubbliche autorità nella sfera di attività privata
di ogni persona, fisica o giuridica, devono essere fondati sulla legge ed essere giustificati dai motivi che questa contempla;
tali ordinamenti prevedono pertanto, pur se con modalità diverse, una tutela contro interventi arbitrari o eccessivi.
50
[OSCURATO:PERSONA] la Corte ha statuito, i poteri attribuiti alla [OSCURATO:PERSONA] dall'art. 14 del regolamento n. 17 servono a consentirle di
espletare il compito, ad essa affidato dal [OSCURATO:PERSONA] CE, di garantire l'osservanza delle norme sulla concorrenza nel mercato
comune. Dette norme, come risulta dal quarto capoverso del preambolo del [OSCURATO:PERSONA], dall'art. 3, lett. f), e dagli artt. 85
e 86 del [OSCURATO:PERSONA], hanno la funzione di evitare che la concorrenza sia alterata a danno dell'interesse pubblico, delle singole
imprese e dei consumatori. L'esercizio di tali poteri contribuisce pertanto al mantenimento del regime di libera concorrenza
voluto dal [OSCURATO:PERSONA], la cui osservanza si impone categoricamente alle imprese (sentenza Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 25).
51
Del pari, la Corte ha rilevato che tanto dallo scopo del regolamento n. 17 quanto dall'elenco, all'art. 14 dello stesso, dei
poteri attribuiti agli agenti della [OSCURATO:PERSONA] emerge che gli accertamenti possono avere una portata molto ampia. Più in
particolare, la Corte ha affermato espressamente che
il diritto di accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto delle imprese riveste particolare importanza in quanto
deve consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di raccogliere le prove delle violazioni delle norme sulla concorrenza nei luoghi in cui
queste di regola si trovano, vale a dire nei locali commerciali delle imprese (sentenza Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 26).
52
La Corte ha tenuto a sottolineare anche l'importanza di salvaguardare l'effetto utile degli accertamenti quali strumento necessario
alla [OSCURATO:PERSONA] per svolgere le sue funzioni di garante del [OSCURATO:PERSONA] in materia di concorrenza, precisando quanto segue (sentenza
Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 27):
[Q]uesto diritto di accesso sarebbe inutile se gli agenti della [OSCURATO:PERSONA] dovessero limitarsi a chiedere la produzione di
documenti o di fascicoli che già a priori siano in grado di identificare con precisione. Tale diritto implica invece la facoltà
di ricercare elementi di informazione diversi ancora ignoti o non completamente identificati. Senza siffatta facoltà sarebbe
impossibile per la [OSCURATO:PERSONA] acquisire gli elementi d'informazione necessari all'accertamento qualora le fosse opposto un
rifiuto di collaborazione o le imprese interessate assumessero un atteggiamento ostruzionistico.
53
Va rilevata, tuttavia, l'esistenza di varie garanzie di diritto comunitario offerte alle imprese interessate contro interventi
arbitrari o eccessivi delle pubbliche autorità nella sfera delle loro attività private (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto
43).
54
L'art. 14, n. 3, del regolamento n. 17 impone alla [OSCURATO:PERSONA] di motivare la decisione con cui ordina un accertamento indicando
l'oggetto e lo scopo di quest'ultimo, ciò che, come precisato dalla Corte, è fondamentale non solo per evidenziare la giustificatezza
dell'intervento che s'intende effettuare all'interno delle imprese interessate, ma anche per consentire a queste ultime di
comprendere la portata del loro dovere di collaborazione, pur facendo salvi al contempo i loro diritti di difesa (sentenze
Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 29, e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 47).
55
Del pari la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta ad indicare nella predetta decisione, in maniera il più possibile precisa, l'oggetto della
ricerca nonché gli elementi sui quali deve vertere l'accertamento (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 26
e 27). [OSCURATO:PERSONA] stabilito dalla Corte, una simile prescrizione è atta a tutelare i diritti della difesa delle imprese interessate,
in quanto tali diritti sarebbero gravemente compromessi qualora la [OSCURATO:PERSONA] potesse fondarsi, nei confronti delle imprese,
su prove che, conseguite durante un accertamento, siano estranee all'oggetto ed allo scopo di questo (sentenze della Corte
17 ottobre 1989, causa 85/87, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3137, punto 18, e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 48).
56
Inoltre, si deve ricordare che un'impresa nei cui confronti la [OSCURATO:PERSONA] ha disposto un accertamento può, in forza dell'art. 173,
quarto comma, del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, quarto comma, CE), presentare ricorso avverso tale
decisione dinanzi al giudice comunitario. Nel caso in cui la decisione fosse annullata da quest'ultimo, ciò impedirebbe alla
[OSCURATO:PERSONA] di avvalersi, ai fini del procedimento per infrazione alle norme comunitarie sulla concorrenza, di tutti i documenti
o atti probatori ch'essa può essersi procurata in occasione di detto accertamento, sotto pena di esporsi al rischio di annullamento,
da parte del giudice comunitario, della decisione relativa all'infrazione nella parte in cui fosse basata su mezzi probatori
del genere (v. ordinanze del Presidente della Corte 26 marzo 1987, causa 46/87 R, Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1549, punto
34, e 28 ottobre 1987, causa 85/87 R, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4367, punto 17; sentenza [OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 49).
57
E' alla luce delle considerazioni sopra svolte che occorre valutare la fondatezza del motivo vertente sulla pretesa illegittimità
dell'accertamento.
B ─ Quanto alla fondatezza del motivo
58
Preliminare all'esame della fondatezza del motivo in esame è l'esposizione delle circostanze in cui è stato effettuato l'accertamento
nella fattispecie.
1. Fatti pertinenti e non contestati dalle parti
59
Il 12 ottobre 1992 la [OSCURATO:PERSONA], in forza del regolamento n. 4056/86, a seguito del reclamo presentato da un cittadino secondo
il quale i prezzi dei traghetti fra la Grecia e l'Italia erano molto simili su tutte le linee, ha inoltrato una richiesta
di informazioni alla [OSCURATO:PERSONA] all'indirizzo della sua sede sociale ([OSCURATO:PERSONA] 38, Heraklion, Creta).
60
Il 20 novembre 1992 la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto una lettera di risposta alla sua richiesta di informazioni, firmata dal sig. [OSCURATO:PERSONA],
su carta intestata della [OSCURATO:PERSONA] su cui figuravano, in alto a sinistra, un unico logo commerciale,
[OSCURATO:PERSONA], e, subito al di sotto, un unico indirizzo:
2 Vas. [OSCURATO:PERSONA]. (Stadion); 11635, [OSCURATO:PERSONA].
61
Il 1° marzo 1993 la [OSCURATO:PERSONA] ha indirizzato una seconda richiesta di informazioni alla [OSCURATO:PERSONA] sempre alla sua sede sociale
di Heraklion.
62
Il 5 maggio 1993 è stato risposto alla lettera della [OSCURATO:PERSONA] 1° marzo 1993 con una lettera firmata anch'essa dal sig. [OSCURATO:PERSONA],
redatta su carta intestata della [OSCURATO:PERSONA], su cui figurava, sempre in altro a sinistra, un unico logo commerciale,
[OSCURATO:PERSONA], ma stavolta senza menzione di alcun indirizzo al di sotto. A pie' di pagina la lettera riportava due indirizzi:
[OSCURATO:PERSONA]: 64B [OSCURATO:PERSONA]. GR, 151 25, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, sotto,
[OSCURATO:PERSONA]: 2 [OSCURATO:PERSONA]. GR, 116 35 [OSCURATO:PERSONA].
63
Il 5 luglio 1994 taluni agenti della [OSCURATO:PERSONA] si sono presentati nei locali di viale [OSCURATO:PERSONA] 64B, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e
hanno consegnato alle persone che li avevano ricevuti, poi risultati dipendenti dell'ETA, la decisione di accertamento e i
mandati D/06658 e D/06659, del 4 luglio 1994, firmati dal direttore generale della [OSCURATO:PERSONA] generale Concorrenza, che abilitavano
gli agenti della [OSCURATO:PERSONA] all'accertamento.
64
Sulla base dei detti documenti gli agenti della [OSCURATO:PERSONA] hanno chiesto ai dipendenti della società di consentire l'accertamento.
Questi ultimi hanno tuttavia fatto loro presente che si trovavano negli uffici dell'ETA, che essi erano dipendenti dell'ETA
e che l'ETA era una persona giuridica indipendente, priva di qualsiasi rapporto con la [OSCURATO:PERSONA] che non fosse di agenzia. Gli
agenti della [OSCURATO:PERSONA], dopo aver telefonato ai loro superiori a Bruxelles, hanno insistito per effettuare l'accertamento
e hanno ricordato ai dipendenti dell'ETA che, in caso di rifiuto, avrebbero potuto essere adottate sanzioni ai sensi degli
artt. 19, n. 1, e 20, n. 1, del regolamento n. 4056/86, disposizioni citate entrambe nella decisione di accertamento e riprodotte
testualmente nel suo allegato. Inoltre i detti agenti hanno chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] del mercato e della concorrenza
del Ministero ellenico del Commercio, in quanto autorità nazionale competente in materia di concorrenza, di mandare un proprio
agente negli uffici dell'ETA.
65
Gli agenti della [OSCURATO:PERSONA] non hanno espressamente informato i dipendenti dell'ETA della possibilità di farsi assistere
da un avvocato, ma hanno consegnato loro una nota di due pagine esplicativa della natura e delle normali modalità dell'accertamento.
66
I dipendenti dell'ETA, dopo aver telefonato al loro direttore, al momento fuori [OSCURATO:PERSONA], hanno deciso infine di sottoporsi all'accertamento,
facendo presente, però, che intendevano far mettere a verbale il loro disaccordo.
67
Gli agenti della [OSCURATO:PERSONA] hanno poi iniziato l'accertamento, terminato alla fine del giorno seguente, il 6 luglio 1994.
68
Occorre osservare, infine, che, come sottolineato dalla stessa ricorrente (v. sopra, punto 26), l'ETA, in qualità di sua rappresentante,
era pienamente autorizzata ad agire e a presentarsi nell'esercizio delle sue attività commerciali come
[OSCURATO:PERSONA], nonché ad adoperare il marchio e il logo della [OSCURATO:PERSONA] nell'espletamento delle sue funzioni di agente.
69
Ciò considerato, il Tribunale rileva che dal contesto fattuale risulta chiaramente quanto segue:
─
in primo luogo, nello svolgimento e nella gestione delle sue attività di agente e di rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], l'ETA era
autorizzata a presentarsi al pubblico in genere nonché alla [OSCURATO:PERSONA] come [OSCURATO:PERSONA], di modo che la sua identità quale gestore
delle attività commerciali di cui trattasi era in pratica completamente assimilata a quella della [OSCURATO:PERSONA];
in primo luogo, nello svolgimento e nella gestione delle sue attività di agente e di rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], l'ETA era
autorizzata a presentarsi al pubblico in genere nonché alla [OSCURATO:PERSONA] come [OSCURATO:PERSONA], di modo che la sua identità quale gestore
delle attività commerciali di cui trattasi era in pratica completamente assimilata a quella della [OSCURATO:PERSONA];
─
in secondo luogo, il fatto che le lettere della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] siano state trasmesse al sig. [OSCURATO:PERSONA] per una risposta
diretta alla [OSCURATO:PERSONA] indica che sia la [OSCURATO:PERSONA] che l'ETA e il sig. [OSCURATO:PERSONA] sapevano fin dall'inizio dell'intervento della
[OSCURATO:PERSONA] che quest'ultima stava dando seguito a un reclamo; essi hanno anche preso conoscenza della natura del reclamo,
dell'oggetto della richiesta di informazioni e del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] agiva ai sensi del regolamento n. 4056/86, citato
nelle lettere suddette; ne consegue che, trasmettendo le lettere al sig. [OSCURATO:PERSONA] per una risposta, la [OSCURATO:PERSONA] ha de facto autorizzato
non solo quest'ultimo, ma pure l'ETA a presentarsi alla [OSCURATO:PERSONA] come la legittima interlocutrice delegata della [OSCURATO:PERSONA]
nell'ambito dell'indagine in discorso;
in secondo luogo, il fatto che le lettere della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] siano state trasmesse al sig. [OSCURATO:PERSONA] per una risposta
diretta alla [OSCURATO:PERSONA] indica che sia la [OSCURATO:PERSONA] che l'ETA e il sig. [OSCURATO:PERSONA] sapevano fin dall'inizio dell'intervento della
[OSCURATO:PERSONA] che quest'ultima stava dando seguito a un reclamo; essi hanno anche preso conoscenza della natura del reclamo,
dell'oggetto della richiesta di informazioni e del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] agiva ai sensi del regolamento n. 4056/86, citato
nelle lettere suddette; ne consegue che, trasmettendo le lettere al sig. [OSCURATO:PERSONA] per una risposta, la [OSCURATO:PERSONA] ha de facto autorizzato
non solo quest'ultimo, ma pure l'ETA a presentarsi alla [OSCURATO:PERSONA] come la legittima interlocutrice delegata della [OSCURATO:PERSONA]
nell'ambito dell'indagine in discorso;
─
in terzo luogo, da tutto quanto precede nonché dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva delegato l'esercizio delle sue attività commerciali
all'ETA discende che gli uffici di viale [OSCURATO:PERSONA] 64B erano, in pratica, il vero centro delle attività commerciali della
[OSCURATO:PERSONA] e, per questo, il luogo in cui si trovavano i libri e i documenti aziendali relativi alle dette attività.
in terzo luogo, da tutto quanto precede nonché dal fatto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva delegato l'esercizio delle sue attività commerciali
all'ETA discende che gli uffici di viale [OSCURATO:PERSONA] 64B erano, in pratica, il vero centro delle attività commerciali della
[OSCURATO:PERSONA] e, per questo, il luogo in cui si trovavano i libri e i documenti aziendali relativi alle dette attività.
70
Ne consegue che i locali di cui trattasi erano della [OSCURATO:PERSONA] in quanto destinataria della decisione di accertamento ai sensi
dell'art. 18, n. 1, lett. d), del regolamento n. 4056/86.
2. Quanto al rispetto, nella fattispecie, dei principi cui la [OSCURATO:PERSONA] deve informare l'esercizio dei suoi poteri di accertamento
71
Emerge dal fascicolo che sia i mandati sia la decisione di accertamento presentati dai funzionari della [OSCURATO:PERSONA] ai dipendenti
dell'ETA soddisfacevano il requisito dell'indicazione dell'oggetto e dello scopo dell'accertamento. Infatti la decisione di
accertamento dedica una pagina e mezza dei suoi considerando all'esposizione delle ragioni per le quali la [OSCURATO:PERSONA] ritiene
che possa sussistere un'intesa sulle tariffe di trasporto di passeggeri, autovetture e autocarri fra le principali compagnie
di navigazione marittima sulle linee Grecia-Italia confliggente con l'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA]. Essa indica i tratti salienti
del mercato pertinente, le principali compagnie operanti su tale mercato, fra cui la [OSCURATO:PERSONA], le quote di mercato delle compagnie
in servizio sulle tre diverse linee e descrive in maniera particolareggiata il tipo di comportamento che a suo avviso può
risultare contrario all'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA]. Afferma chiaramente che l'impresa destinataria, ossia la [OSCURATO:PERSONA], è una
delle principali compagnie operanti sul mercato di cui trattasi e sottolinea che tale impresa già era a conoscenza dell'ispezione
in oggetto.
72
In seguito, nel dispositivo della decisione di accertamento, l'art. 1 indica espressamente che lo scopo di quest'ultimo è
di determinare se i sistemi di fissazione dei prezzi o delle tariffe applicati dalle compagnie del settore dei trasporti roll-on/roll-off
tra la Grecia e l'Italia confliggano con l'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA]. L'art. 1 della decisione di accertamento enuncia anche
l'obbligo dell'impresa destinataria di sottoporsi all'accertamento e descrive i poteri conferiti agli agenti della [OSCURATO:PERSONA]
in occasione del detto accertamento. L'art. 2 si riferisce alla data in cui doveva avvenire l'accertamento. L'art. 3 menziona
il destinatario della decisione. E' precisato che la decisione di accertamento è indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA]. Tre indirizzi figurano
come possibili luoghi di ispezione: il primo è [OSCURATO:PERSONA] 28, [OSCURATO:PERSONA], il secondo, [OSCURATO:PERSONA] 24, [OSCURATO:PERSONA],
e il terzo, viale [OSCURATO:PERSONA] 64B, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], luogo in cui gli agenti della [OSCURATO:PERSONA] si sono da ultimo recati. Infine,
l'art. 4 prevede la possibilità di presentare contro la decisione di accertamento un ricorso dinanzi al Tribunale, sottolineando
che tale ricorso non ha effetto sospensivo salvo decisione contraria del Tribunale.
73
Per quanto riguarda i mandati di accertamento conferiti agli agenti della [OSCURATO:PERSONA], essi indicano esplicitamente che tali
agenti sono abilitati a procedere nel senso e allo scopo esposti nella decisione di accertamento, riportata contestualmente
in allegato.
74
Risulterebbe dunque con chiarezza dal contenuto di tali atti, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] voleva procurarsi indizi e prove
della partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alla presunta collusione e, dall'altro, che essa pensava di poterne trovare, tra altri luoghi,
nei locali di viale [OSCURATO:PERSONA] 64B, 15125 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], locali che essa credeva della [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo occorre ricordare
che il detto indirizzo era stampato sulla carta da lettera utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] per la sua risposta 5 maggio 1993 alla
richiesta d'informazioni della [OSCURATO:PERSONA] 1° marzo 1993, a pie' della quale leggesi:
[OSCURATO:PERSONA]: 64B [OSCURATO:PERSONA]. GR, 151 25, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].
75
Il Tribunale ritiene che la decisione e i mandati di accertamento contenessero tutti gli elementi adatti a permettere ai dipendenti
dell'ETA di giudicare se, considerata la motivazione della detta decisione e alla luce della loro conoscenza in merito alla
natura e alla portata delle relazioni tra l'ETA e la [OSCURATO:PERSONA], essi fossero tenuti a permettere o meno l'accertamento della
[OSCURATO:PERSONA] nei loro locali.
76
Occorre perciò concludere che, relativamente alla decisione e ai mandati di accertamento, i requisiti posti dalla giurisprudenza
sono stati pienamente soddisfatti per quanto riguarda il titolare dei locali ispezionati, ossia l'ETA, perché in quanto impresa
che gestiva gli affari della [OSCURATO:PERSONA] sul mercato dei trasporti marittimi roll-on/roll-off sulle linee Grecia-Italia, essa era
in grado di valutare la portata dei suoi doveri di collaborazione con gli agenti della [OSCURATO:PERSONA] e perché, nel suo caso,
i diritti della difesa sono stati pienamente preservati, tenuto conto del grado di motivazione dei detti atti e della menzione
esplicita della possibilità di presentare un ricorso contro la decisione di accertamento dinanzi al Tribunale. Il fatto che
essa non abbia poi proposto un tale ricorso è solo frutto di una sua scelta e non può infirmare questa conclusione, bensì
─ piuttosto ─ confermarla.
77
Al riguardo occorre ricordare che l'ETA, sebbene dal punto di vista giuridico fosse un'entità distinta dalla [OSCURATO:PERSONA], nondimeno
era, quale sua rappresentante e gestore esclusivo delle attività costituenti oggetto dell'accertamento della [OSCURATO:PERSONA],
in tutto e per tutto assimilata alla sua committente, sì da soggiacere al medesimo obbligo di cooperazione incombente a quest'ultima.
78
Inoltre, nell'ipotesi in cui sia lecito alla [OSCURATO:PERSONA] invocare i diritti della difesa dell'ETA in quanto ente distinto, va osservato
che tali diritti non sono mai stati messi in discussione. Invero, né le eventuali differenti attività, né i libri e i documenti
aziendali dell'ETA erano oggetto dell'accertamento in discorso.
79
La ricorrente rimprovera alla [OSCURATO:PERSONA] di aver violato l'art. 189, quarto comma, del [OSCURATO:PERSONA], ai sensi del quale
[l]a decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati, giacché essa ha proceduto ad accertamenti nei locali di una società, l'ETA, sulla base di una decisione e dei mandati di
accertamento concernenti un'altra società, la [OSCURATO:PERSONA].
80
Orbene, tale argomento non è pertinente. Innanzi tutto, il richiamo all'art. 189 del [OSCURATO:PERSONA] non aggiunge nulla all'argomento
principale della ricorrente secondo cui l'illegittimità sostanziale consisterebbe in una violazione da parte della [OSCURATO:PERSONA]
dell'art. 18 del regolamento n. 4056/86 e dei principi generali del diritto, nonché in un abuso dei suoi poteri di accertamento.
L'art. 189 del [OSCURATO:PERSONA] si limita a enunciare le misure legislative e decisionali a disposizione delle istituzioni ed a precisarne
gli effetti giuridici. Secondariamente, l'art. 189 del [OSCURATO:PERSONA], anche a supporre che sia pertinente nella fattispecie, potrebbe
solo confermare la tassatività della decisione di accertamento nel senso che essa
è obbligatoria in tutti i suoi elementi per la [OSCURATO:PERSONA], in quanto destinataria della stessa, e per l'ETA, in quanto rappresentante e interlocutrice designata dalla
[OSCURATO:PERSONA] ai fini dell'indagine.
81
Non si può neppure censurare, nelle circostanze di specie, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse
propri locali all'indirizzo ateniese dove si sono recati i suoi agenti e che, di conseguenza, abbia incluso il detto indirizzo
nella sua decisione di accertamento come quello di uno dei centri di attività della [OSCURATO:PERSONA].
82
Occorre poi affrontare la questione se, insistendo per procedere all'accertamento, la [OSCURATO:PERSONA] non sia andata al di là
del lecito.
83
Risulta dalla giurisprudenza dinanzi citata che la [OSCURATO:PERSONA] deve assicurare nei suoi accertamenti il rispetto del principio
della legittimità dell'azione delle istituzioni comunitarie e del principio della tutela contro interventi arbitrari delle
pubbliche autorità nella sfera di attività privata di una persona, fisica o giuridica (v. sentenza Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], cit.,
punto 19). Sarebbe sproporzionato e contrario alle disposizioni del regolamento n. 4056/86 e ai principi fondamentali del
diritto riconoscere alla [OSCURATO:PERSONA], in generale, il diritto di accedere, in forza di una decisione di accertamento indirizzata
a un ente giuridico determinato, ai locali di un ente giuridico terzo con il mero pretesto che questo è strettamente legato
al destinatario della decisione di accertamento ovvero che la [OSCURATO:PERSONA] pensa di poter rinvenire colà documenti di quest'ultimo,
come pure il diritto di effettuare accertamenti in tali locali in base alla detta decisione.
84
Orbene, nella fattispecie la ricorrente non può lamentare che la [OSCURATO:PERSONA] abbia tentato di ampliare i suoi poteri di accertamento
visitando i locali di una società diversa da quella destinataria della decisione. Al contrario, dal fascicolo risulta che
la [OSCURATO:PERSONA] ha agito con diligenza e nel pieno rispetto del suo dovere di assicurarsi per quanto possibile, prima dell'accertamento,
che i locali che intendeva ispezionare appartenessero effettivamente all'ente giuridico sul quale voleva indagare. Occorre
ricordare a tale riguardo un preesistente scambio di corrispondenza tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] nel corso del quale quest'ultima
ha risposto a due lettere della [OSCURATO:PERSONA] con due lettere firmate dal sig. [OSCURATO:PERSONA], poi risultato l'amministratore dell'ETA,
senza tuttavia fare la minima menzione dell'esistenza dell'ETA o del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] agisse sul mercato per mezzo di un
agente esclusivo.
85
Inoltre, come la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato nel suo controricorso, senza essere contraddetta dalla ricorrente, si deve osservare
che nell'elenco dei membri dell'Unione degli armatori greci di navi passeggeri di cabotaggio compare il sig. [OSCURATO:PERSONA], colui
che ha firmato le due lettere a nome della [OSCURATO:PERSONA], che nel listino dei prezzi pubblicato dalla [OSCURATO:PERSONA] è menzionata un'agenzia
generale all'indirizzo di viale [OSCURATO:PERSONA] 64B, [OSCURATO:PERSONA], e infine che nell'elenco telefonico di [OSCURATO:PERSONA] è indicato per la società
[OSCURATO:PERSONA] il recapito al quale la [OSCURATO:PERSONA] si è presentata per effettuare l'accertamento.
86
Resta da accertare se gli agenti della [OSCURATO:PERSONA], una volta appreso che l'ETA non era la società destinataria della decisione
di accertamento di cui disponevano, avrebbero dovuto andarsene e ritornare semmai con una decisione indirizzata all'ETA e
debitamente motivata quanto alle ragioni di tale accertamento nell'ambito della presente controversia.
87
Occorre rilevare che, considerate le specifiche circostanze suesposte, la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto sensatamente ritenere che
le
precisazioni dei dipendenti dell'ETA non fossero sufficienti né a far luce subito sulla separata identità di tali due persone giuridiche,
né a giustificare la sospensione dell'accertamento, tanto più che, come sottolinea la [OSCURATO:PERSONA], per stabilire se si trattasse
o meno della medesima impresa sarebbe stata necessaria una valutazione nel merito, in particolare un'interpretazione della
portata dell'ambito di applicazione dell'art. 18 del regolamento n. 4056/86.
88
E' giocoforza constatare che, nelle circostanze di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente stimato, perfino dopo aver appreso
che i locali siti all'indirizzo visitato appartenevano all'ETA e non alla [OSCURATO:PERSONA], che tali locali dovessero comunque considerarsi
utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA] per sviluppare le sue attività commerciali e che, quindi, potessero essere assimilati ai locali commerciali
dell'impresa destinataria della decisione di accertamento. Si deve rammentare a tal proposito che la Corte ha affermato che
il diritto di accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto delle imprese riveste particolare importanza in quanto
deve consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di raccogliere le prove delle violazioni delle norme sulla concorrenza nei luoghi in cui
queste di regola si trovano, vale a dire nei
locali commerciali delle imprese (sentenza Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 26). [OSCURATO:PERSONA] poteva perciò tener conto, nell'esercizio dei suoi poteri
di accertamento, della logica secondo cui le sue possibilità di rinvenire prove della presunta infrazione aumentano qualora
essa indaghi nei locali a partire dai quali la società interessata dall'accertamento svolge abitualmente e de facto la sua
attività d'impresa.
89
Infine, e comunque, va aggiunto che non c'è stata opposizione definitiva all'accertamento della [OSCURATO:PERSONA].
90
Ne discende che nella fattispecie, insistendo per procedere all'accertamento in un caso del genere, la [OSCURATO:PERSONA] non ha
abusato dei poteri di accertamento riconosciutile dall'art. 18, n. 1, del regolamento n. 4056/86.
3. Quanto al rispetto dei diritti della difesa e alla non eccessiva ingerenza dell'autorità pubblica nella sfera d'attività
dell'ETA
91
[OSCURATO:PERSONA] ricordato sopra, la giurisprudenza della Corte e del Tribunale mostra che, nonostante occorra preservare l'effetto utile
degli accertamenti della [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima deve da parte sua assicurare il rispetto dei diritti della difesa delle
imprese interessate dall'accertamento ed evitare ogni intervento arbitrario o eccessivo nella loro sfera privata di attività
(sentenze Hoechst/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 19; [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 30; sentenze della Corte 17 ottobre 1989,
cause riunite 97/87-99/87, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3165, punto 16, e del Tribunale 20 aprile 1999,
cause riunite da T-305/94 a T-307/94, da T-313/94 a T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cosiddetta sentenza
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-931, punto 417).
92
Quanto al rispetto dei diritti della difesa, va rilevato che né la ricorrente né l'ente giuridico titolare dei locali ispezionati,
ossia l'ETA, hanno ritenuto opportuno presentare un ricorso contro la decisione (di accertamento) sulla cui base l'accertamento
ha avuto luogo, benché l'art. 18, n. 3, del regolamento n. 4056/86 preveda espressamente tale possibilità.
93
Inoltre, con riguardo alla ricorrente, basta osservare che essa si è avvalsa del suo diritto di chiedere il controllo della
legittimità intrinseca dell'accertamento nell'ambito del ricorso di annullamento in oggetto contro la decisione finale adottata
dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA].
94
E' altresì pacifico che la [OSCURATO:PERSONA], siccome i dipendenti dell'ETA non si sono opposti, in definitiva, all'esecuzione del
suo accertamento, non si è vista obbligata a chiedere un mandato giudiziario e/o l'assistenza della forza pubblica per procedere
all'ispezione. Ne consegue che un accertamento come quello di cui alla fattispecie deve considerarsi effettuato con la collaborazione
dell'impresa interessata. Il fatto che sia stata contattata l'autorità ellenica della concorrenza e che uno dei suoi agenti
si sia recato nei luoghi dell'accertamento non può contraddire la conclusione precedente, perché tale misura è prevista all'art. 18,
n. 5, del regolamento n. 4056/86 per l'ipotesi in cui l'impresa non si opponga all'accertamento. In tali circostanze non può
parlarsi di un'eccessiva ingerenza dell'autorità pubblica nella sfera d'attività dell'ETA, giacché non è stato prodotto alcun
elemento per sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia oltrepassato i limiti della collaborazione offerta dai dipendenti dell'ETA
(v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 422).
C ─ Conclusione
95
Da tutto quanto precede risulta che, nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] ha agito del tutto legittimamente sia per quanto concerne
gli atti di accertamento adottati, sia in relazione alla maniera in cui ha poi svolto l'accertamento, preservando i diritti
della difesa delle imprese interessate e rispettando pienamente il principio generale del diritto comunitario che garantisce
una tutela contro gli interventi eccessivi o arbitrari delle pubbliche autorità nella sfera delle attività private di una
persona, fisica o giuridica.
96
Il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto sugli elementi di fatto e di diritto pertinenti all'esame del motivo
di cui trattasi e considera, di conseguenza, che non occorra dar seguito alla richiesta di produzione di documenti avanzata
dalla ricorrente.
97
Il motivo in esame dev'essere pertanto respinto.
Sul secondo motivo, vertente su un'errata imputazione alla ricorrente delle azioni e delle iniziative dell'ETA
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
98
La ricorrente ritiene ingiustificato che la [OSCURATO:PERSONA] le abbia imputato le azioni ed iniziative dell'ETA che, secondo la
[OSCURATO:PERSONA], costituiscono infrazioni all'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA].
99
Essa fa valere innanzi tutto che parecchie delle attività addebitate erano iniziative personali assunte dall'ETA senza la
sua approvazione, esulanti dai contratti tra loro stipulati, delle quali la [OSCURATO:PERSONA] non andrebbe ritenuta responsabile. La
ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto pretende la [OSCURATO:PERSONA], da tali contratti non risulta che l'ETA agisse secondo
le sue istruzioni e sotto il suo controllo. Al contrario, l'ETA godrebbe di una larghissima autonomia, visto che ha una propria
rete di uffici collaboratori in tutta la Grecia (Creta esclusa) e che può, sotto la propria responsabilità, nominare agenti
in Grecia e all'estero. Ai sensi dei detti contratti non risulterebbe neppure che l'ETA era abilitata a lanciarsi in una cooperazione
illegale con altre compagnie e nessun documento indicherebbe che la [OSCURATO:PERSONA] le ha richiesto di farlo. La ricorrente afferma
che la fissazione per contratto della provvigione degli agenti non dimostra che l'ETA non fosse un'impresa indipendente.
100
Successivamente la ricorrente contesta l'affermazione della [OSCURATO:PERSONA] (v. [OSCURATO:PERSONA],
considerando 137) secondo cui l'ETA dovrebbe essere reputata la
longa manus della [OSCURATO:PERSONA], operante quale sua rappresentante ed intermediaria che agisce esclusivamente per conto della [OSCURATO:PERSONA] e non conclude
affari per proprio conto. Il fatto che l'ETA sia l'agente della ricorrente non significherebbe necessariamente che tutte le
iniziative dell'ETA siano prese per conto della ricorrente, in particolare ove si tratti di iniziative estranee al loro rapporto
contrattuale e non ci siano state istruzioni o approvazioni a posteriori delle stesse da parte della ricorrente.
101
Essa osserva pure che, a differenza di quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA] non fa menzione dell'ETA soltanto quando
si rivolge alla sede della [OSCURATO:PERSONA] ad Heraklion. Al contrario, tutti i telex citati dalla [OSCURATO:PERSONA] indicavano sia nell'intestazione
(vale a dire prima della menzione del mittente e del/dei destinatario/i) sia a pie' di pagina (sotto il nome del sig. [OSCURATO:PERSONA])
l'ETA, con il suo numero di telex, quale effettivo mittente. La ricorrente soggiunge che la dicitura
[OSCURATO:PERSONA] o
[OSCURATO:PERSONA] si spiega per ragioni di brevità, per non utilizzare l'espressione
ETA [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA].
102
La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai invitato il rappresentante legale dell'ETA, sig. [OSCURATO:PERSONA], a concludere accordi
illegittimi, ma ammette che, purché informata, essa non gli impediva nemmeno di discutere con altre società. Essendo persuasa
che tali discussioni si svolgessero nel contesto della politica del Ministero della Marina mercantile, non vi avrebbe visto
niente di
particolarmente grave.
103
A sostegno dell'affermazione secondo cui essa era all'oscuro delle attività dell'ETA, la ricorrente fa valere di non aver
mai concentrato la sua attenzione sui contatti e sulle discussioni del sig. [OSCURATO:PERSONA], bensì sulle proposte di quest'ultimo
in materia di politica tariffaria al fine di approvare, respingere o rettificare i prezzi proposti sulla base di vari parametri
economici e in funzione di suoi propri criteri. Le dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA], all'udienza dei giorni 13 e 14 maggio 1997,
confermerebbero quanto precede. In particolare, il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe affermato: La nostra società è tenuta per contratto a creare le migliori condizioni di gestione possibili per le navi della [OSCURATO:PERSONA], mettendo
in atto le pratiche e le iniziative che quest'ultima ritiene più opportune, ma valutando essa stessa in quale misura informarne
la [OSCURATO:PERSONA]. Certo, allorché crediamo fermamente nelle nostre azioni e reputiamo che avranno un risultato positivo per gli interessi
in senso lato della nostra mandante, è possibile che non la informiamo subito o che non la informiamo affatto ─ perché è il
risultato che conta ─ o che l'informiamo a posteriori per chiederne l'approvazione, specie perché sappiamo che, in quanto
società dotata di un azionariato popolare molto grande, l'amministrazione della nostra mandante che approverà o respingerà
le nostre iniziative risponde personalmente a un considerevole numero di azionisti.
104
Inoltre, la ricorrente contesta l'affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui i documenti citati alla fine del
considerando 137 della [OSCURATO:PERSONA] provano che essa era al corrente della collusione. Fa valere, al contrario, che si trattava sempre di
informazioni da essa ricevute a posteriori.
105
Infine, la ricorrente respinge gli argomenti ─ esposti al
considerando 138 della [OSCURATO:PERSONA] ─ che hanno indotto la [OSCURATO:PERSONA] a concludere che, ai fini della [OSCURATO:PERSONA], l'ETA e la [OSCURATO:PERSONA] andavano
considerate una sola ed unica entità giuridica ed economica. Essa lamenta che la [OSCURATO:PERSONA] le abbia imputato senza eccezioni
tutte le azioni e le iniziative dell'ETA.
106
La ricorrente nega che tale addebito possa essere giustificato alla luce della giurisprudenza sull'imputazione del comportamento
delle controllate alle società capofila (sentenze della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, ICI/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 619,
punti 132 e 133, e 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3151, punto 49), perché tale giurisprudenza
si riferisce a controllate e non ad imprese indipendenti che hanno stipulato contratti di cooperazione. Inoltre, le sentenze
citate dalla [OSCURATO:PERSONA] porrebbero come ulteriore presupposto dell'imputazione che la società controllata,
pur avendo personalità giuridica distinta, non decid[a] in modo autonomo quale dev'essere il suo comportamento sul mercato,
ma applic[hi] in sostanza le direttive impartitele dalla società madre. Infine, per procedere a una siffatta imputazione di comportamenti, non basterebbe constatare una possibilità di influenzare
i detti comportamenti, ma occorrerebbe provare che tale possibilità sia stata effettivamente sfruttata (v. sentenze AEG/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punti 50 e segg., e ICI/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 135, 137, 138 e 141).
107
Orbene, secondo la ricorrente, nessuna delle condizioni succitate è soddisfatta nella fattispecie, perché l'ETA non è una
controllata della [OSCURATO:PERSONA] la quale, di conseguenza, non esercita nessuna influenza sugli organi d'amministrazione dell'ETA;
l'unico legame tra le due società deriverebbe, infatti, dalla stipulazione dei contratti che definiscono con chiarezza i diritti
e gli obblighi di ciascuna parte. Peraltro, anche a supporre che i contratti corrispondenti le abbiano permesso di esercitare
una certa influenza, la ricorrente non si sarebbe mai avvalsa di tale possibilità. Infine, nessun elemento del fascicolo alluderebbe
al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia influenzato, con azioni positive concrete, il comportamento dell'ETA o che le abbia impartito
istruzioni, direttive o mandati precisi. Al contrario, risulterebbe che la [OSCURATO:PERSONA] ignorava completamente talune iniziative
ovvero che era la destinataria passiva di informazioni parziali comunicatele dall'ETA a posteriori.
108
La ricorrente ne deduce che, in tali circostanze, la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui,
[a]i fini della ... [D]ecisione ETA e [OSCURATO:PERSONA] sono considerate una sola e unica entità giuridica ed economica, per giustificare l'imputazione di tutte le azioni e iniziative dell'ETA alla [OSCURATO:PERSONA], è arbitraria, viziata da una carenza
manifesta di motivazione e non suffragata né da elementi del fascicolo, né dalla giurisprudenza citata dalla [OSCURATO:PERSONA].
109
[OSCURATO:PERSONA] non dubita che l'ETA abbia una personalità giuridica autonoma. Fa valere, tuttavia, che, per giurisprudenza
costante, il comportamento di una società dotata di personalità giuridica distinta può essere nondimeno imputato ad un'altra
società. Essa sostiene che, nel diritto comunitario della concorrenza, serve un approccio economico e non puramente legale
e che, applicando nella fattispecie un approccio del genere, essa ha constatato come le azioni e le iniziative dell'ETA non
siano state intraprese in nome e per conto di quest'ultima, bensì in nome e per conto della [OSCURATO:PERSONA].
110
Nella fattispecie, dalle clausole dei diversi contratti disciplinanti i rapporti fra l'ETA e la ricorrente nonché dalle dichiarazioni
del sig. [OSCURATO:PERSONA] in merito a tali rapporti si evincerebbe che l'ETA disponeva di un potere di rappresentanza molto esteso
e che era mandataria abilitata non solo a organizzare la rete di agenti locali e a promuovere la vendita di biglietti per
l'estero, ma anche, più in generale, a gestire le navi in esercizio su linee internazionali, a rappresentare la ricorrente
e ad attendere a ogni questione e a ogni atto pertinente alle navi che gestiva nonché a promuovere il loro utilizzo in nome
e per conto della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che dai detti contratti s'inferisce che l'ETA era contrattualmente
obbligata a ricevere direttive della ricorrente [art. IV, punto g), dei contratti di gestione] e a fare sistematicamente tutto
il possibile per garantire la cooperazione di quest'ultima con altre compagnie (purché ne avesse fatto domanda) [art. II,
punto l), dei contratti di gestione].
111
[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, in tale esame, occorre distinguere nettamente tra l'obbligo contrattuale dell'agente di agire
per conto del rappresentato secondo le sue istruzioni e sotto il suo controllo e la capacità pratica del rappresentato di
esercitare il necessario controllo sul rappresentante. [OSCURATO:PERSONA], quand'anche la ricorrente non avesse avuto esperienza nel settore
della navigazione e, pertanto, non fosse stata in grado di impartire all'ETA istruzioni tecniche o economiche specifiche,
l'ETA avrebbe nondimeno adempiuto alle proprie funzioni di rappresentante in conformità agli obblighi contrattuali e di legge,
nell'osservanza delle istruzioni e delle abilitazioni fornitele dalla ricorrente.
112
[OSCURATO:PERSONA] respinge l'allegazione della ricorrente secondo cui l'ETA disponeva di un'
ampia autonomia, visto che quest'ultima era tenuta per contratto a non rappresentare altri armatori sulle medesime linee. Non emergerebbe
dalle affermazioni della ricorrente che l'ETA rappresentasse altre compagnie di navigazione o svolgesse per loro funzioni
di agente sul mercato in questione.
113
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] fa osservare che non risulta dai contratti ─ e che la ricorrente non sostiene ─ che l'ETA assumesse
rischi finanziari di sorta relativi alla prestazione di servizi di traghetto roll-on/roll-off (trasporto passeggeri e veicoli)
tra la Grecia e l'Italia oppure all'esecuzione dei contratti pertinenti conclusi con terzi. Pertanto, nella fattispecie, l'ETA
non andrebbe considerata un'operatrice indipendente, bensì un organo ausiliario integrato nell'impresa della ricorrente. Infatti,
dai contratti fra la ricorrente e l'ETA si ricaverebbe che quest'ultima si era impegnata, in quanto agente generale esclusivo
della ricorrente, a gestirne le navi e, più ampiamente, ad attendere a tutte le questioni ad esse attinenti dietro pagamento
di provvigioni calcolate sulla vendita dei biglietti.
114
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] non ammette l'asserzione della ricorrente secondo cui l'ETA avrebbe sì assunto iniziative
al di fuori dell'ambito contrattuale, ma non per conto della [OSCURATO:PERSONA]. Essa precisa che il contratto concluso tra l'ETA e la ricorrente contemplava la gestione
delle navi di quest'ultima in servizio sulle linee internazionali e che, in tale contesto, l'enumerazione di talune attività
oggetto dei contratti di gestione non era tassativa. Viceversa, dai contratti stipulati tra di esse [art. II, punto n)] si
evincerebbe che l'ETA era tenuta, più in generale, ad attendere a ogni questione e a ogni atto concernente le navi che gestiva.
Di conseguenza, ogni attività che permettesse di raggiungere l'obiettivo e di dare utile esecuzione ai contratti rientrava
senz'altro nel rapporto contrattuale.
Giudizio del Tribunale
A ─ Considerazioni preliminari
115
La questione dell'imputabilità delle attività dell'ETA alla ricorrente è trattata ai
considerando 136-138 della [OSCURATO:PERSONA].
116
Al
considerando 136 della [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] espone una serie di argomenti per confutare l'affermazione della ricorrente secondo cui
parecchie delle attività dell'ETA menzionate nella [OSCURATO:PERSONA] non possono esserle imputate perché iniziative personali dell'ETA,
al di fuori dell'ambito dei contratti fra di esse e senza approvazione della ricorrente.
117
Al
considerando 138 della [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] respinge l'argomento della ricorrente secondo cui l'ETA aveva un'autonomia tale da non
potersi imputare il suo comportamento alla sua proponente e cita, nella nota a pie' di pagina, la giurisprudenza della Corte
in materia di imputazione delle attività delle controllate alle loro capofila (sentenze AEG/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 49, e
ICI/[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 132 e 133). [OSCURATO:PERSONA] conclude, poi, che
[a]i fini della (...) [D]ecisione ETA e [OSCURATO:PERSONA] sono considerate una sola ed unica entità giuridica ed economica.
118
La ricorrente fa valere, nel ricorso, che la giurisprudenza addotta dalla [OSCURATO:PERSONA] non è pertinente nella fattispecie in
quanto l'ETA non è una controllata della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], nelle sue memorie, si limita ad indicare le regole da essa
ritenute applicabili al caso di specie, citando in particolare la giurisprudenza di cui alla sentenza della Corte 16 dicembre
1975, cause riunite C-40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73-114/73, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1663)
e la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa ai contratti di rappresentanza esclusiva stipulati con rappresentanti di commercio
(GU 1962, 139, pag. 2921).
119
Ebbene, occorre precisare in limine che, nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] considera l'ETA la
longa manus della ricorrente, in quanto agente generale di quest'ultima sui mercati rilevanti, e che, in realtà, essa non sostiene che
le due società costituiscono un'unica entità giuridica, bensì un'unica entità economica. Anche se i termini adoperati al
considerando 138 sono ambigui perché sembrano confondere le due nozioni, dalla lettura complessiva dei
considerando 136-139 della [OSCURATO:PERSONA] e dal riferimento, nella nota a pie' di pagina sotto il
considerando 138, alla giurisprudenza in materia di imputazione delle attività delle controllate alle loro capofila s'inferisce che l'imputazione
delle attività dell'ETA alla ricorrente poggia sui principi che disciplinano i rapporti tra l'intermediario e il suo
proponente e sulla responsabilità di quest'ultimo per le attività del primo, interpretati alla luce della nozione di entità economica
unica, generalmente utilizzata per analizzare i comportamenti delle imprese sotto il profilo del diritto della concorrenza.
Gli argomenti presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie confermano questa interpretazione.
120
Alla luce di tali precisazioni occorre esaminare se a buon diritto nella [OSCURATO:PERSONA] si consideri che le attività dell'ETA potessero
essere imputate alla ricorrente ai fini dell'applicazione dell'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA].
B ─ Quanto all'imputazione di responsabilità nei rapporti tra committente e agente
121
Per giurisprudenza costante, nell'ambito del diritto della concorrenza la nozione d'impresa dev'essere intesa nel senso ch'essa
si riferisce ad un'unità economica dal punto di vista dell'oggetto dell'accordo, anche se sotto il profilo giuridico quest'unità
economica è costituita da più persone, fisiche o giuridiche (sentenza della Corte 12 luglio 1984, causa 170/83, [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 2999, punto 11, e sentenza del Tribunale 29 giugno 2000, causa T-234/95, DSG/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2603, punto
124).
122
E' stato altresì statuito che un'entità economica siffatta è costituita da un'organizzazione unitaria di elementi personali,
materiali e immateriali, che persegue stabilmente un determinato fine di natura economica, organizzazione che può concorrere
alla realizzazione di un'infrazione di cui all'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA]. Giustamente, quindi, allorché un gruppo di società
costituisce una sola ed unica impresa, la [OSCURATO:PERSONA] imputa la responsabilità di una violazione commessa da tale impresa
e infligge un'ammenda alla società responsabile dell'azione del gruppo nell'ambito dell'infrazione (v., in tal senso, sentenza
del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-11/89, Shell/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-757, punto 311).
123
La Corte ha sottolineato che, ai fini dell'applicazione delle norme sulla concorrenza, la formale separazione tra due società,
conseguente alla loro personalità giuridica distinta, non è decisiva, poiché ciò che rileva è l'unità o meno del loro comportamento
sul mercato (v., in tal senso, sentenza ICI/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 140).
124
Può dunque risultare necessario determinare se due società aventi personalità giuridica distinta costituiscano, o facciano
parte di, una sola ed unica impresa o entità economica che tiene sul mercato un unico comportamento.
125
La giurisprudenza mostra che ciò accade non solo nei rapporti capofila-controllata, ma anche, in determinate circostanze,
nei rapporti tra una società e il suo rappresentante di commercio o tra un committente e il suo commissionario. Infatti, ove
si tratti di applicare gli artt. 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA], accertare se un committente e il suo intermediario o
rappresentante di commercio costituiscano un'unità economica ─ essendo il secondo un organo ausiliario facente parte dell'impresa del primo ─ è importante
per stabilire se un comportamento rientri nell'ambito di applicazione di uno dei due articoli. [OSCURATO:PERSONA], è stato affermato che,
quando svolge attività a vantaggio del committente, un (...) intermediario può (...) essere considerato, in linea di massima,
come un organo ausiliario facente parte dell'impresa del committente, tenuto a seguire le istruzioni di questi, e tale da
formare con detta impresa, alla stessa stregua di un dipendente ad esso legato da un rapporto di lavoro subordinato, una sola
entità economica (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 480).
126
Nel caso di società che intrattengono un rapporto di tipo verticale, quale quello intercorrente tra un committente e il suo
agente o intermediario, due elementi sono stati adottati come principali parametri per determinare l'esistenza di un'unità
economica: l'assunzione o meno, da parte dell'intermediario, di un rischio economico e l'esclusività o meno dei servizi che
fornisce.
127
Quanto all'assunzione del rischio economico, la Corte ha statuito, nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. (punto
482), che un intermediario non può essere considerato organo ausiliario facente parte dell'impresa del committente qualora
in virtù del loro accordo gli siano attribuite o lasciate funzioni analoghe, sul piano economico, a quelle di un operatore
indipendente, in quanto tale accordo prevede che l'intermediario assuma a proprio carico rischi finanziari inerenti alla vendita
di prodotti o all'esecuzione dei contratti stipulati con terzi.
128
Quanto all'esclusività dei servizi forniti dall'intermediario, la Corte ha affermato che non depone a favore dell'idea di
unità economica il fatto che, oltre a svolgere attività per conto del committente, l'intermediario effettui, quale operatore
indipendente, operazioni di notevole entità sul mercato del prodotto o del servizio di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza
[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 544).
129
Nella fattispecie, dai documenti del fascicolo si ricava che i criteri stabiliti dalla giurisprudenza per considerare che
un commissionario e il suo committente formino un'unica entità economica sono soddisfatti, perché l'ETA agiva sul mercato
solamente in nome e per conto della [OSCURATO:PERSONA] e non assumeva i rischi finanziari connessi alla sua attività economica. Infine,
dal fascicolo emerge anche che le due società erano avvertite dai terzi e sul mercato rilevante come facenti parte di una
sola ed unica entità economica: la [OSCURATO:PERSONA].
130
A tali conclusioni si perviene, in particolare, a seguito dell'esame dei contratti di gestione tra la ricorrente e l'ETA.
C ─ Quanto ai contratti di gestione
131
Il contratto di gestione di navi concluso tra la ricorrente e l'ETA il 27 giugno 1993, che riproduce i termini dei contratti
precedenti, enuncia, nell'art. II, gli obblighi assunti dal gestore ETA. Questo articolo recita: Per raggiungere l'obiettivo di cui sopra e in esecuzione del presente contratto, il gestore assume i seguenti obblighi:
a)
Predispone un'ampia rete di uffici collaboratori organizzati in tutta la Grecia (tranne che a Creta, dove il lavoro d'agenzia
è stato organizzato dal proprietario, benché con supporto contabile del centro informatico del gestore); il gestore può designare
sotto la sua responsabilità agenti sia in Grecia che all'estero, da un lato, per fornire i servizi portuali alla predetta
nave del proprietario nei porti di rilascio e di scalo e per tutto il lavoro di emissione e rilascio dei biglietti e delle
polizze di carico e, dall'altro, per fornire servizi portuali e altri servizi durante il trasporto di passeggeri e veicoli.
b)
Mette a disposizione esclusiva del proprietario, e solo del proprietario, la sua rete di vendite e s'impegna a non rappresentare
altri proprietari sulla linea Ancona-Corfù-Cefalonia-[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]-Heraklion.
c)
Provvede alla tempestiva riscossione e al versamento al proprietario degli introiti relativi ai noli, in tutte le loro forme
e provenienti da qualsiasi agente, nel territorio nazionale o all'estero; detti introiti sono versati entro un mese dalla
percorrenza del tragitto corrispondente. Si sottolinea che i proventi netti dei noli sono depositati in banca a nome e per conto del proprietario, che ha un diritto
esclusivo al contempo sui proventi realizzati all'estero, in valuta straniera, e su quelli realizzati nel territorio nazionale,
in dracme. In entrambi i casi i depositi vanno effettuati presso una banca indicata dal proprietario.
d)
Assicura l'organizzazione di un servizio speciale di controllo e di una contabilità generale al fine di garantire un corretto
svolgimento dei lavori, dall'emissione e dal rilascio di biglietti, polizze di carico, eccetera, fino alla quadratura dei
conti, in modo da soddisfare pienamente gli interessi del proprietario, cui una volta al mese consegna, a fini di controllo,
le liquidazioni dei biglietti e delle polizze.
e)
Tiene un servizio organizzato di prenotazioni (CRO) sia in Grecia che ad Ancona in Italia; tale servizio è aperto alla clientela
del proprietario, intendendo sia passeggeri che veicoli (autocarri e autovetture), diretti all'estero oppure in Grecia; s'incarica
altresì di tutti i servizi doganali o portuali nonché dell'autorizzazione al transito per Ancona-Corfù-Cefalonia-[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]-Heraklion.
f)
Organizza uffici per la prestazione di servizi di agenzie portuali nei porti di Ancona, Corfù, Cefalonia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
curando di soddisfare le necessità correnti e di rispondere a tutte le esigenze del buon funzionamento della nave.
g)
Rappresenta il proprietario nel territorio nazionale e all'estero di fronte alle autorità portuali e altre autorità pubbliche
con cui intrattiene le migliori relazioni possibili per rispondere in modo normale e costante ai bisogni della nave.
h)
Fa tutto il necessario per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri e dei veicoli nonché per il carico e lo scarico delle merci,
con pagamento di spese di trasporto o d'utilizzo della nave.
i)
S'incarica di tutti i bisogni della nave, e vi risponde fattivamente, nei porti di Ancona, Corfù, Cefalonia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
j)
Rappresenta anche (se il proprietario gliene faccia richiesta per la medesima linea o per un'altra linea Grecia-Italia-Grecia)
altre navi del proprietario, a condizioni e secondo modalità da precisare con apposito contratto.
k)
Designa sotto la sua responsabilità agenti (portuali e non) sia in Grecia che all'estero; assicura al proprietario il rispetto
da parte di tutti gli agenti all'estero e nel territorio nazionale degli obblighi derivanti dalla gestione dei noli della
nave e s'impegna a porre fine alle attività di detti agenti ove sussistano ragioni gravi nonché, beninteso, se il proprietario
gliene faccia richiesta scritta.
l)
Fa tutto il necessario (se il proprietario glielo richieda) per assicurare la collaborazione con altre società, agendo sempre
per conto del proprietario e preservandone gli interessi mercé una collaborazione sistematica con lui; partecipa, a spese
del proprietario, alle fiere e ai convegni turistici e marittimi nei paesi e nei porti di rilascio e di scalo delle navi (per
informarsi sugli sviluppi generali del trasporto e del procacciamento di noli) e s'incarica dell'organizzazione occasionale,
all'estero e in Grecia, di congressi e seminari di agenti generali stranieri e di altri produttori idonei, sotto la supervisione
dell'amministrazione del proprietario, ad attuare la politica generale e la pianificazione d'esercizio, al fine di tutelare
e promuovere la società [OSCURATO:PERSONA]. Si osservi che i proventi dei noli percepiti negli uffici di Creta o sull'imbarcazione sono addebitati al proprietario con
compensazione a ogni rendiconto.
m)
Provvede al procacciamento di ogni sorta di noli nei trasporti nazionali o verso l'estero; cura ogni questione e operazione
concernente la nave che gestisce; si accolla e liquida le operazioni di riscossione e di pagamento relative alla nave sia
all'estero che nel territorio nazionale; controlla i conti degli agenti in Grecia e all'estero nonché i movimenti sui conti-debito
in valuta straniera della nave
.
132
In primo luogo, risulta dal contenuto di tale articolo II che la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente ritenuto che il rapporto contrattuale
tra l'ETA e la ricorrente soddisfacesse il requisito di esclusività della rappresentanza. E' inoltre pacifico che l'ETA di
fatto non rappresentava nessun'altra società, almeno sulle linee marittime considerate nella [OSCURATO:PERSONA]. La circostanza che
l'ETA abbia concluso un accordo con la [OSCURATO:PERSONA] per rappresentarne le navi, conformemente al partenariato che quest'ultima
società e la ricorrente avevano deciso di realizzare, non può infirmare tale conclusione. Si aggiunga che la ricorrente non
ha contestato l'affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la detta collaborazione non è stata messa in atto.
133
In secondo luogo, il detto articolo contrattuale conferma la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l'ETA agiva per conto della
ricorrente senza assumere alcun rischio economico, visto che la sua remunerazione era basata sul numero di biglietti che vendeva.
A tale riguardo occorre sottolineare che la ricorrente non ha risposto all'argomento della [OSCURATO:PERSONA], prospettato nel controricorso,
secondo cui dai contratti non emerge che l'ETA assumesse rischi finanziari di sorta inerenti alla prestazione di servizi di
trasporto roll-on/roll-off fra la Grecia e l'Italia ovvero all'esecuzione dei pertinenti contratti con terzi.
134
Inoltre, come la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato al
considerando 137 della [OSCURATO:PERSONA], tutte le prove documentali evidenziano che il sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentante legale e amministratore dell'ETA,
ha rappresentato la ricorrente firmando a suo nome tutti i telex e i fax indirizzati alle altre società. Tali documenti dimostrano
che il sig. [OSCURATO:PERSONA] faceva menzione dell'ETA nella sua corrispondenza solo allorquando si rivolgeva alla ricorrente nella
sua qualità di agente.
135
Parimenti, le altre società, nel rispondere a loro volta ai fax o ai telex inviati dal sig. [OSCURATO:PERSONA], non si rivolgevano all'ETA,
bensì alla
[OSCURATO:PERSONA] o alla
[OSCURATO:PERSONA], benché indirizzassero i documenti per la [OSCURATO:PERSONA] al sig. [OSCURATO:PERSONA], al numero di telex dell'ETA. Inoltre, risulta dal contenuto
dei telex e dei fax che, secondo le compagnie di navigazione in concorrenza con la ricorrente, le dichiarazioni del sig. [OSCURATO:PERSONA]
corrispondevano sicuramente al punto di vista di quest'ultima, circostanza che non sorprende, atteso che lo stesso sig. [OSCURATO:PERSONA]
aveva alimentato tale convincimento indicando la [OSCURATO:PERSONA] come mittente della posta che egli inviava dagli uffici dell'ETA.
136
Pertanto, il fatto che nei telex di cui trattasi la sigla ETA figurasse sempre (all'inizio o alla fine del documento) non
rileva nella fattispecie per determinare mittente e destinatario effettivi della posta, contrariamente a quanto afferma la
ricorrente. Infatti, la sigla ETA sui telex ai quali la ricorrente si riferisce è stampigliata automaticamente dagli apparecchi
telex e indica soltanto il titolare della linea telefonica. Il fatto che le altre imprese partecipanti all'infrazione considerassero
il numero di telex dell'ETA come il numero di contatto della [OSCURATO:PERSONA] mostra chiaramente che, per tali imprese, l'ETA non era
che un organo della [OSCURATO:PERSONA]. Ciò mette in evidenza come le altre compagnie di navigazione fossero persuase che l'ETA agisse
per conto della ricorrente e con la sua autorizzazione, il che suffraga la conclusione che l'ETA ha operato sul mercato come
un ausiliario facente parte dell'impresa della ricorrente.
137
Infine, questa conclusione è corroborata dal fatto che la risposta 20 novembre 1992 a una richiesta d'informazioni rivolta
alla ricorrente dalla [OSCURATO:PERSONA] è stata data su carta da lettera recante come recapito della [OSCURATO:PERSONA] un indirizzo poi risultato
essere quello dell'ETA e che la detta lettera era firmata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] sotto il logo della [OSCURATO:PERSONA] e non indicava che il
firmatario non era un dirigente dell'impresa, bensì il suo agente. In tal modo la ricorrente ha confermato che l'ETA era solo
un organo ausiliario cui ordinava di rispondere alle richieste d'informazioni rivoltele dalla [OSCURATO:PERSONA] all'indirizzo che
quest'ultima reputava essere quello della [OSCURATO:PERSONA] e che, invece, era dell'ETA. Prova ne è, peraltro, il fatto che la ricorrente,
nella sua lettera di risposta alla [OSCURATO:PERSONA], non fa cenno alla circostanza che era un'altra società a rispondere alle richieste
d'informazioni, né alle ragioni per le quali una società che non era la destinataria della lettera della [OSCURATO:PERSONA] aveva
risposto a quest'ultima. L'argomento della ricorrente secondo cui essa ha ordinato di rispondere al sig. [OSCURATO:PERSONA] a causa della
tecnicità delle informazioni richieste non può essere accolto, in quanto ciò non impediva che la ricorrente rispondesse personalmente.
La ricorrente, ove avesse avuto difficoltà a comprendere i quesiti della [OSCURATO:PERSONA] o a reperire i dati per una risposta,
avrebbe potuto rispondere comunque personalmente alla richiesta d'informazioni dopo essersi fatta fornire dall'ETA le indicazioni
necessarie.
138
Risulta da quanto precede che giustamente la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che l'ETA dovesse essere qualificata come la
longa manus della ricorrente e che le due società facessero parte di un'unica entità economica ai fini dell'applicazione del diritto
della concorrenza e dell'imputazione alla ricorrente delle attività dell'ETA prese in considerazione nella [OSCURATO:PERSONA].
139
Contro questa conclusione la ricorrente non può eccepire un asserito errore di valutazione delle attività dell'ETA, né sostenere
di non aver dato la sua autorizzazione o approvazione all'ETA perché intraprendesse una cooperazione illegale.
140
Anzitutto, dalle clausole dell'art. II del contratto di gestione di navi si ricava che l'ETA disponeva di un ampio potere
di rappresentanza e che era abilitata a gestire le navi della ricorrente sulle linee internazionali e obbligata a provvedere
a ogni questione concernente tali imbarcazioni, il che comprendeva, certamente, la determinazione delle tariffe della ricorrente
sulle linee internazionali. [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato la ricorrente medesima, l'ETA, in quanto sua agente generale, era competente
per le questioni inerenti alle linee internazionali e ai passeggeri. Ne consegue che la materia oggetto degli accordi illegittimi
cui si riferisce la [OSCURATO:PERSONA], ossia la determinazione delle tariffe internazionali, rientrava senz'altro nel mandato ricevuto
dall'ETA e nell'ambito del suo rapporto contrattuale con la ricorrente.
141
La ricorrente invoca la lettera dell'ETA 14 settembre 1993 per cercare di dimostrare che un certo numero di attività di tale
società esulavano dal rapporto contrattuale tra le due imprese e ne deduce che tali attività non possono esserle validamente
imputate. Nella detta lettera l'ETA distingueva i servizi erogati in esecuzione del contratto dalle prestazioni extracontrattuali.
Importante è, tuttavia, che le dette prestazioni erano in tutto e per tutto fornite per la ricorrente e a suo nome. Orbene,
fra tali prestazioni vanno segnalati i
servizi che essa avrebbe fornito alla ricorrente ─ come li chiama l'autore della lettera ─, quali
la pace tariffaria, che essa era riuscita a instaurare con una ventina di società e
la tariffa più conveniente che essa era sempre riuscita a fissare per la [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, la detta lettera conferma che l'ETA agiva sempre per conto della ricorrente, specie in ordine agli accordi
illegittimi sulle tariffe.
142
Va poi rilevato che gli argomenti vertenti sulla mancata conoscenza e approvazione delle attività dell'ETA sono contraddetti
dalle prove acquisite nel fascicolo. L'argomento secondo cui la ricorrente era all'oscuro delle collusioni è smentito dal
telex 21 maggio 1992, menzionato al
considerando 30 della [OSCURATO:PERSONA], e dai telex 25 febbraio e 27 maggio 1992, i quali mostrano chiaramente che la ricorrente era informata
delle consultazioni dell'ETA con altre società sulle tariffe. Anche se, come sostiene la ricorrente, il telex 25 febbraio
1992 non prova che essa avesse ordinato all'ETA di aprire trattative sulle tariffe, resta nondimeno che essa era al corrente
di tali negoziati.
143
Per quanto riguarda il telex 21 maggio 1992, è sufficiente ricordare i termini con cui il suo autore, l'ETA, si rivolge alla
ricorrente: Vi informiamo che è indetta una conferenza di rappresentanti delle compagnie di navigazione operanti sulla linea Patrasso-Ancona,
per discutere i progetti di nuove tariffe per il 1993.Questi i principali punti all'ordine del giorno:
─
prezzario per la linea di Trieste
prezzario per la linea di Trieste
─
prezzario per i veicoli da campeggio
prezzario per i veicoli da campeggio
─
sconti comitive
sconti comitive
─
revisione dei prezzi della ristorazione 1992/93
revisione dei prezzi della ristorazione 1992/93
─
politica per il passaggio a una categoria superiore (upgrading)
politica per il passaggio a una categoria superiore (upgrading)
─
commissioni delle agenzie di viaggio e degli agenti centrali.
commissioni delle agenzie di viaggio e degli agenti centrali.
Vi informeremo dei futuri sviluppi.
144
Quanto, poi, al telex 27 maggio 1992, l'ETA ha informato la ricorrente dello svolgimento della riunione nei seguenti termini:
Vi riferiamo in merito alle proposte da noi avanzate nella riunione delle quattro compagnie di navigazione, che, con piccole
differenze per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono state accettate. [OSCURATO:PERSONA] si riserva di prendere posizione e risponderà
entro dieci giorni.
─
Aumento generale del 3% rispetto alla tariffa 1992 in marchi tedeschi.
Aumento generale del 3% rispetto alla tariffa 1992 in marchi tedeschi.
─
Il listino prezzi in dracme sarà stilato in base all'attuale tasso di conversione del marco in dracme, mentre i listini in
altre divise europee saranno redatti in base al tasso di cambio della dracma in tali divise.
Il listino prezzi in dracme sarà stilato in base all'attuale tasso di conversione del marco in dracme, mentre i listini in
altre divise europee saranno redatti in base al tasso di cambio della dracma in tali divise.
─
Aumento del 6% per la tariffa
ponte.
Aumento del 6% per la tariffa
ponte.
─
Aumenti del 30% per i veicoli della categoria 4 e del 50% per i veicoli della categoria 5 (tali aumenti interessano in particolare
la società [OSCURATO:PERSONA] per la nave Erotokritos).
Aumenti del 30% per i veicoli della categoria 4 e del 50% per i veicoli della categoria 5 (tali aumenti interessano in particolare
la società [OSCURATO:PERSONA] per la nave Erotokritos).
─
Integrazione, nel prezzo del biglietto, delle tasse portuali, che passano da 15 a 18 DEM (a causa del pagamento della commissione),
per scongiurare i problemi presentatisi a Igumenitsa.
Integrazione, nel prezzo del biglietto, delle tasse portuali, che passano da 15 a 18 DEM (a causa del pagamento della commissione),
per scongiurare i problemi presentatisi a Igumenitsa.
─
Adeguamento immediato della tariffa per i ristoranti da 2 600 a 3 000 dracme.
Adeguamento immediato della tariffa per i ristoranti da 2 600 a 3 000 dracme.
─
Aumento immediato del 5% della tariffa per gli autocarri sulla linea di Ancona.
Aumento immediato del 5% della tariffa per gli autocarri sulla linea di Ancona.
─
Aumento immediato del 20% della tariffa per gli autocarri sulla linea di Trieste rispetto alla tariffa in vigore sulla linea
di Ancona (solo del 15% per le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).
Aumento immediato del 20% della tariffa per gli autocarri sulla linea di Trieste rispetto alla tariffa in vigore sulla linea
di Ancona (solo del 15% per le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).
─
Abolizione immediata dello sconto del 20% sulla tariffa passeggeri annunciato dall'[OSCURATO:PERSONA] per la sua nave
Kydon II
.
Abolizione immediata dello sconto del 20% sulla tariffa passeggeri annunciato dall'[OSCURATO:PERSONA] per la sua nave
Kydon II
.
─
Fissazione della tariffa passeggeri e autovetture sulla linea di Trieste per il 1993 al 20% in più della tariffa in vigore
sulla linea di Ancona (proposta della [OSCURATO:PERSONA]; le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono il 15%).
Fissazione della tariffa passeggeri e autovetture sulla linea di Trieste per il 1993 al 20% in più della tariffa in vigore
sulla linea di Ancona (proposta della [OSCURATO:PERSONA]; le società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono il 15%).
─
Sconti per comitive: nessuna variazione rispetto al 1992.
Sconti per comitive: nessuna variazione rispetto al 1992.
─
Alta stagione: Italia-Grecia: 26 giugno-14 agosto 1993 Grecia-Italia: 29 luglio-9 settembre 1993.
Alta stagione: Italia-Grecia: 26 giugno-14 agosto 1993 Grecia-Italia: 29 luglio-9 settembre 1993.
Vogliate esaminare e approvare le suesposte decisioni prese per Vostro conto.Vi terremo informati di ogni nuovo sviluppo non appena avremo notizie.
145
Questi due documenti evidenziano che l'ETA usava informare la ricorrente e che, dunque, quest'ultima era regolarmente messa
al corrente delle attività dell'ETA considerate nella [OSCURATO:PERSONA], le quali erano per essa manifestamente vantaggiose. Lo conferma
anche, per esempio, il telex 24 novembre 1993 con cui l'ETA ha informato la ricorrente della conclusione di un accordo sulla
tariffa per gli autocarri nei seguenti termini:
(...) nella riunione odierna abbiamo raggiunto un accordo. [OSCURATO:PERSONA] poteva inferire dal tenore del telex che la ricorrente sapeva che si sarebbe tenuta la riunione, visto che
nessuna spiegazione è offerta al riguardo e che essa non si è opposta né allo svolgimento della riunione medesima, né alla
stipula dell'accordo. Infine, e peraltro, si deve ricordare che la ricorrente ha riconosciuto di aver avuto notizia almeno
di alcuni di tali contatti, sottolineando di non esservisi opposta perché pensava che fossero basati sulla normativa ellenica
e che dunque non avessero alcunché di
particolarmente grave.
146
Quanto, poi, all'argomento della ricorrente vertente sulla mancata approvazione da parte sua degli atti dell'ETA, ciò che
impedirebbe qualsiasi imputazione di responsabilità, è sufficiente ricordare che nel telex 27 maggio 1992, il cui contenuto
è esposto sopra, l'ETA ha chiesto alla ricorrente di approvare gli atti conclusi per suo conto. La ricorrente non può avvalersi
del fatto che nella [OSCURATO:PERSONA] non è indicato che essa abbia effettivamente concesso la sua approvazione, perché in siffatte
circostanze tocca alla ricorrente provare di essersi opposta a tali contatti ovvero di aver ordinato all'ETA di recedere dall'accordo
controverso, e tale prova non è stata fornita. In realtà, dal fascicolo risulta che solo a seguito degli accertamenti della
[OSCURATO:PERSONA] la ricorrente ha espressamente avvertito l'ETA di evitare ogni azione non del tutto legittima e tale da esporre
la ricorrente a sanzioni.
147
Da tali considerazioni discende che la determinazione delle tariffe e delle condizioni applicabili sulle navi della ricorrente
in servizio sulle linee internazionali rientrava nella sfera delle attività del suo agente ETA, che la ricorrente era regolarmente
informata delle attività del suo agente, compresi i contatti con le altre società relativamente ai quali l'agente cercava
di ottenere un'autorizzazione previa o ex post e, infine, che la ricorrente aveva la possibilità e la facoltà d'impedire al
suo agente d'intraprendere determinate azioni, benché di tale facoltà essa si sia avvalsa solo dopo gli accertamenti della
[OSCURATO:PERSONA].
D ─ Conclusione
148
Dall'esame dei telex scambiati tra l'ETA e la ricorrente e tra l'ETA e le altre società partecipanti all'infrazione, dalle
risposte della ricorrente alle richieste d'informazioni della [OSCURATO:PERSONA] e dalle altre circostanze esaminate sopra risulta
che l'ETA operava sul mercato nei confronti di terzi, clienti, subagenti e concorrenti della ricorrente come organo ausiliario
di quest'ultima e che tali due società costituivano pertanto una sola ed unica entità economica o impresa ai fini dell'applicazione
dell'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata ad imputare alla ricorrente i comportamenti contrari
all'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] sanzionati nella [OSCURATO:PERSONA] e in cui l'ETA ha svolto un ruolo importante.
149
Non inficia tale conclusione il fatto, invocato dalla ricorrente, che le due società avessero interessi divergenti, come mostrerebbe
il telex inviatole dall'ETA il 26 maggio 1994 in cui si rimproverava alla [OSCURATO:PERSONA], che continuava ad accordare crediti al suo
ufficio di Heraklion, di mettere in tal modo in pericolo l'iniziativa intrapresa dall'ETA allo scopo di concludere un accordo
sulla linea per l'Italia. La circostanza che le due società avessero interessi differenti, o addirittura contrapposti, in
merito alle commissioni percepite dall'ETA sulle vendite dei biglietti, attiene ai rapporti interni tra le due società e non
toglie che nelle relazioni con i terzi l'ETA agisse sempre, relativamente agli accordi in causa, in nome e per conto della
ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], ai fini dell'applicazione dell'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA] l'esistenza di un'entità
economica unica non è messa in discussione dalle contrapposizioni nell'ambito di quest'ultima sull'importo della remunerazione
o su vari aspetti della cooperazione.
150
Da tutto quanto precede discende che le censure della ricorrente relative all'errata applicazione dell'art. 85, n. 1, del
[OSCURATO:PERSONA], per esserle state a torto imputate le iniziative ed azioni dell'ETA, sono infondate.
151
Ne consegue che il secondo motivo dev'essere interamente respinto.
Sul terzo motivo, dedotto in subordine e vertente su un'errata qualificazione dei fatti di specie come accordi vietati ai
sensi dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA]
A ─ Quanto alla prima parte, relativa a un'errata applicazione dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], in quanto le imprese non
disponevano della necessaria autonomia, essendo il loro comportamento dettato dal contesto legislativo e dalle sollecitazioni
delle autorità elleniche
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
152
La ricorrente fa presente le circostanze giuridiche e geopolitiche molto particolari in cui si collocano i fatti di specie
da essa ritenuti determinanti per spiegare il comportamento delle imprese implicate.
153
In primo luogo, la ricorrente sottolinea l'importanza vitale per la Grecia della rotta marittima tra la Grecia e l'Italia,
in quanto unico collegamento diretto con i paesi dell'Unione europea, e sostiene che, per tale ragione, i servizi di trasporto
erogati sulle linee Grecia-Italia sono d'interesse pubblico per le autorità elleniche. Infatti, la garanzia del funzionamento
di tali linee, su base permanente e regolare, avrebbe costituito e costituirebbe ancora una priorità per il governo ellenico,
come risulterebbe, peraltro, dalla lettera 17 marzo 1995, inviata alla [OSCURATO:PERSONA] dal Rappresentante permanente aggiunto
della Grecia presso le [OSCURATO:PERSONA] europee.
154
In secondo luogo, la ricorrente espone i tratti essenziali della legislazione nazionale applicabile alla Marina mercantile
in Grecia e della politica seguita dal Ministero ellenico della Marina mercantile.
155
[OSCURATO:PERSONA], essa ricorda che il trasporto marittimo in Grecia è regolamentato dal codice di diritto pubblico della navigazione,
dal codice di diritto privato della navigazione e da altre normative particolari contenenti disposizioni relative alla concorrenza
sleale nei trasporti marittimi, fra cui in particolare la legge n. 4195/1929. Ai sensi di tali disposizioni, l'attività delle
società di trasporto marittimo sarebbe soggetta a una disciplina legislativa e regolamentare molto rigida, comprendente il
divieto di ogni forma di concorrenza sleale. Infine, la ricorrente tiene a sottolineare che la legge n. 4195/1929 relativa
alla concorrenza sleale concerne il comportamento delle società marittime non soltanto sulle linee nazionali, ma anche su
quelle internazionali.
156
La ricorrente illustra poi i tratti principali della politica seguita dal Ministero della Marina mercantile a suo avviso pertinenti
alla comprensione del comportamento delle imprese nel caso di specie. Essa sostiene che il detto Ministero prende tutte le
misure necessarie in base alla legislazione precitata avvalendosi di tutti i poteri che questa gli conferisce. Tali misure
includerebbero in particolare: a) la concessione di
licenze d'esercizio per le linee nazionali, compresa la parte nazionale dei tragitti internazionali; b) la ratifica di tariffe uniformi e obbligatorie
per i collegamenti nazionali o per la parte nazionale dei collegamenti internazionali, come il segmento Patrasso-Igumenitsa-Corfù,
con inevitabili ripercussioni sulle tariffe applicabili alla parte internazionale del tragitto; c) l'approvazione annuale
dei collegamenti con decisione ministeriale a discrezione del ministro competente, la quale, allorché accordata, obbligherebbe
le società a rispettare i collegamenti approvati, con conseguente ripartizione periodica dei mercati da parte dello Stato;
d) il controllo del disarmo dei battelli, per assicurare i collegamenti obbligatori succitati, che potrebbe addirittura portare
a vietare il disarmo medesimo; l'eventuale superamento della durata consentita del disarmo sarebbe passibile di ammende; e)
l'obbligo di trattative tra le società marittime per programmare e coordinare i collegamenti prima che il Ministero della
Marina mercantile approvi i ruolini di marcia per l'anno seguente, nell'ambito di nuovi negoziati tra tale Ministero e le
società.
157
Quanto, più in particolare, alla linee Grecia-Italia, l'importanza vitale di queste linee di trasporto per la Grecia e la
necessità di favorire lo sviluppo del turismo verso tale paese avrebbero indotto tutti i governi ellenici a volerne garantire
il funzionamento senza ostacoli, su base regolare e permanente, con servizi della miglior qualità e del minor costo possibili.
158
La ricorrente afferma che tale contesto legislativo e tale politica del Ministero della Marina mercantile hanno creato un
clima che non solo favoriva, ma imponeva anche, in sostanza, contatti, concertazioni e negoziati circa i parametri fondamentali
della politica commerciale tra le compagnie di navigazione. La ricorrente espone la maniera in cui, de facto, il Ministero
della Marina mercantile fissava le tariffe per le linee nazionali.
159
La ricorrente sostiene che, tenuto conto di tale prassi, le compagnie dovevano accordarsi non solo sui collegamenti, ma anche
sulle tariffe applicabili sulle linee nazionali, per poi presentare una proposta al Ministero in vista dell'approvazione delle
dette tariffe. Ciò spiegherebbe i contatti, le concertazioni, gli scambi d'informazioni e gli
accordi sulle tariffe fino eventualmente ad adeguamenti delle stesse dovuti all'inflazione e alle costanti fluttuazioni del tasso
di cambio della dracma greca rispetto alle valute straniere. In tale ambito gli scambi d'informazioni tra le compagnie di
navigazione sarebbero quasi naturali e ineluttabili, comprese le informazioni sulle tariffe per il tragitto complessivo che,
nel caso della linea Patrasso-Igumenitsa-Corfù-Italia, concernevano sia il segmento puramente nazionale (Patrasso-Igumenitsa-Corfù)
che quello internazionale della linea, perché anche gli altri parametri per la fissazione delle tariffe nazionali sono determinati
in funzione non della parte nazionale delle linee, bensì della linea intera, conformemente ─ del resto ─ alla normale logica
economica.
160
L'esattezza delle affermazioni che precedono sarebbe confermata dal contenuto della lettera 17 marzo 1995 del Rappresentante
permanente aggiunto della Grecia presso le [OSCURATO:PERSONA] europee, sig. [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA], da cui risulterebbe che la
fissazione amministrativa delle tariffe per la parte nazionale delle linee corrispondenti è un fattore che incide sulle tariffe
della parte internazionale delle linee Grecia-Italia, in quanto i detti prezzi soddisfano una funzione analoga a quella dei
prezzi indicativi. Un secondo fattore sarebbe costituito, ai termini di tale lettera, dagli inviti che il Ministero della
Marina mercantile rivolge alle compagnie di navigazione a mantenere basse le tariffe per la parte internazionale delle linee
e a contenere gli aumenti annui nei limiti dell'inflazione. Il terzo fattore menzionato nella detta lettera sarebbe rappresentato
dalla legislazione greca in materia di concorrenza sleale, in particolare dalla legge n. 4195/1929, che vieta ogni ribasso
delle tariffe sulle linee internazionali ad un livello irrisorio e sproporzionato rispetto alle esigenze di sicurezza e di
comfort dei passeggeri, nonché ogni riduzione dei prezzi rispetto alle tariffe generalmente applicate nel porto, permettendo
al Ministero della Marina mercantile di imporre tariffe massime e minime. Infine, la ricorrente fa valere che il Ministero
della Marina mercantile può sempre incitare le compagnie di navigazione a evitare
guerre dei prezzi, per non essere costretto ad intervenire e a far uso dei poteri riconosciutigli dalla legge n. 4195/1929.
161
Peraltro, la ricorrente si riferisce più precisamente al modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] (
considerando 98-108) evoca il ruolo svolto dalle autorità pubbliche elleniche. Essa critica il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si limiti a esporre
gli argomenti delle imprese a tale proposito senza esaminare il merito. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe viziata da un errore grave per
quanto riguarda la valutazione delle circostanze di fatto, perché la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto dare particolare importanza
al concorso simultaneo della totalità dei parametri pertinenti, ossia al carattere d'interesse generale dei servizi di trasporto
erogati sulle linee Grecia-Italia, alla fissazione di tariffe uniformi e obbligatorie per le linee internazionali o per la
parte nazionale delle stesse, alla limitazione degli aumenti tariffari sulle linee internazionali, al divieto di concorrenza
sleale sui prezzi di cui alla legge n. 4195/1929, ai costi fissi della limitazione del disarmo delle imbarcazioni a due mesi,
salvo casi di forza maggiore, nonché all'obbligo di impiegare equipaggi composti esclusivamente da cittadini greci, o comunitari
protetti dalle rigidissime disposizioni della legislazione ellenica relativa alla gente di mare, all'obbligo di riservare
uno spazio minimo agli autocarri adibiti al trasporto di prodotti deperibili, come frutta e verdura fresche, obbligo che si
traduce, specie in alta stagione, nel mancato guadagno ricavabile se lo stesso spazio fosse destinato al trasporto di autovetture,
che comporterebbero la presenza di un maggior numero di passeggeri e dunque introiti supplementari [v. punto 18, lett. d),
del memorandum riservato del 6 ottobre 1994, indirizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee]. Orbene, se
avesse valutato correttamente la lettera della Rappresentanza permanente, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto concludere che il
cumulo di tutti i parametri, espressamente citati in tale lettera, ha un impatto decisivo sull'autonomia delle compagnie di
navigazione greche nella pianificazione e nella formazione della loro politica di prezzi.
162
La ricorrente fa valere che, tenuto conto di tale contesto, l'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] non è applicabile nella fattispecie,
perché l'
effetto congiunto succitato era la conseguenza di misure legislative e regolamentari che, prese nel loro insieme, limitano in maniera decisiva
l'autonomia delle compagnie di navigazione, in particolare nella predisposizione delle proprie tariffe sulla parte internazionale
delle linee Grecia-Italia. A tale riguardo la ricorrente invoca in particolare la citata sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
e la sentenza della Corte 1° ottobre 1987, causa 311/85, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 3801), dove la Corte avrebbe riconosciuto
che talune regolamentazioni statali, segnatamente le disposizioni in materia di concorrenza sleale, potevano restringere di
fatto la libertà d'impresa degli operatori ad esse soggetti.
163
La ricorrente aggiunge che un'altra conseguenza importante dell'effetto congiunto delle disposizioni succitate è costituito
dalle distorsioni di concorrenza che provoca, atteso che solo alcune compagnie in servizio sulle linee Grecia-Italia sono
soggette a tale contesto normativo, e cioè quelle le cui navi battono bandiera greca e devono perciò disporre della prescritta
licenza, concessa ─ come nel caso delle imbarcazioni della [OSCURATO:PERSONA] ─ a condizioni molto onerose. Al contrario, le altre compagnie
di navigazione attive sulle linee Grecia-Italia non sarebbero soggette al detto contesto normativo e sarebbero perciò assolutamente
libere di programmare la loro attività commerciale in funzione soltanto degli utili.
164
La ricorrente, nell'ipotesi in cui il Tribunale consideri che essa abbia partecipato direttamente ai contatti e ai negoziati
in causa, fa valere che il suo comportamento tendeva semplicemente a conformarsi o a far credere di conformarsi al contesto
normativo vigente in Grecia, caratterizzato dall'imposizione alle imprese di obblighi di fare, come l'obbligo di concordare
itinerari e tariffe nazionali, e di non fare, come l'obbligo di evitare ogni forma di concorrenza sleale sui prezzi. La ricorrente
fa osservare che il mancato rispetto del contesto legislativo e regolamentare era passibile di una serie d'interventi statali,
come l'imposizione da parte del Ministero della Marina mercantile di tariffe massime e minime in caso di concorrenza sleale
e di pesanti sanzioni, laddove il mancato rispetto degli
accordi di cui alla [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere sanzionato poiché le imprese interessate non avevano convenuto meccanismi coercitivi.
165
Infine, la ricorrente nega che tale tendenza ad adeguarsi alla disciplina della concorrenza sleale possa essere ritenuta restrittiva
della concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA].
166
La ricorrente conclude, perciò, che il suo comportamento nella fattispecie non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 85
del [OSCURATO:PERSONA] e che, comunque, ove pure taluni aspetti accessori di esso vi rientrino, l'infrazione commessa non è grave, visto
il contesto giuridico e economico in cui s'inserisce nonché l'effetto congiunto dei vari parametri che hanno avuto un'influenza
decisiva sul suo comportamento.
167
[OSCURATO:PERSONA] respinge l'argomento della ricorrente secondo cui il contesto legislativo e regolamentare derivante dalla politica
del Ministero ellenico della Marina mercantile ha sortito l'effetto congiunto di limitare l'autonomia delle imprese contemplate
nella [OSCURATO:PERSONA].
168
Quanto, in primo luogo, alle disposizioni legislative e regolamentari relative al funzionamento della Marina mercantile in
Grecia, la [OSCURATO:PERSONA] contesta talune affermazioni della ricorrente circa la loro portata e la loro influenza sul traffico
internazionale e ritiene necessarie alcune importanti precisazioni.
169
Anzitutto fa notare che la concessione di una licenza, la fissazione di tariffe obbligatorie, l'approvazione annua dei tragitti
e il controllo del disarmo delle imbarcazioni da parte del Ministero ellenico della Marina mercantile riguardano le linee
nazionali e non quelle internazionali.
170
In seguito, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che né la conclusione, tra le imprese censurate, di accordi diretti a fissare le tariffe
per le linee nazionali, né lo svolgimento di consultazioni e lo scambio d'informazioni riservate tra le società in causa in
merito alle linee nazionali sono previsti per legge e che, comunque, tale pratica, quand'anche favorita nei fatti dal Ministero
ellenico della Marina mercantile, concerneva soltanto le linee nazionali.
171
[OSCURATO:PERSONA] si riferisce, peraltro, alla natura dei servizi di trasporto forniti sulle linee Grecia-Italia e alla loro
qualificazione come
servizi d'interesse pubblico. Essa dubita che si possa ritenere che la lettera 17 marzo 1995 del Rappresentante permanente aggiunto della Grecia presso
le [OSCURATO:PERSONA] europee dimostri che i servizi di trasporto erogati sulle linee Grecia-Italia vadano qualificati come
servizi d'interesse pubblico. Siccome, con un'affermazione del genere, la ricorrente pretenderebbe di essere considerata un'impresa
incaricat[a] della gestione di servizi di interesse economico generale e, di conseguenza, di essere soggetta alle regole della concorrenza solo nella misura in cui l'applicazione delle stesse
non le impedisca, né in diritto né in fatto, di svolgere il compito affidatole, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, nella fattispecie,
le condizioni per l'applicazione della nozione di
imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale non sono soddisfatte. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] tale nozione dev'essere interpretata in senso stretto, perché è pertinente a
una disposizione che permette, in determinate circostanze, di derogare alle regole del [OSCURATO:PERSONA].
172
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] contesta l'argomento secondo cui il concorso cumulativo dei parametri menzionati, che avrebbero asseritamente
influito sulle tariffe applicabili al tragitto nazionale delle linee Grecia-Italia, ha limitato l'autonomia delle imprese
nel pianificare e determinare la loro politica tariffaria. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che, quand'anche i parametri suddetti abbiano
davvero inciso sulla determinazione delle tariffe in discorso, la loro influenza sarebbe comunque indiretta e parziale e non
potrebbe far ritenere che, nella fattispecie, le società non avessero un certo margine di autonomia nella definizione della
loro politica tariffaria. Essa invoca, al riguardo, la giurisprudenza secondo la quale gli artt. 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA] si applicano
nel caso in cui risulti che la normativa nazionale lascia sussistere la possibilità che la concorrenza sia ostacolata, ristretta
o falsata dal comportamento autonomo delle imprese (sentenza della Corte 11 novembre 1997, cause riunite C-359/95 P e C-379/95 P,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6265, punto 34).
173
Ne discenderebbe che, perché a un dato comportamento non si applichi l'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], la giurisprudenza richiede
che siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) che esista une disposizione regolamentare vincolante atta ad incidere sulla
concorrenza nel mercato comune e sugli scambi tra gli Stati membri; b) che tale disposizione non sia connessa a un comportamento
di imprese che rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA]; c) che le imprese semplicemente osservino
la detta disposizione.
174
Orbene, secondo la [OSCURATO:PERSONA], nella fattispecie le succitate condizioni non sono soddisfatte.
175
A suo parere, è provato che le imprese citate nella [OSCURATO:PERSONA], fra cui la ricorrente, che determinavano in autonomia la propria
politica commerciale, solevano stipulare tra di loro accordi vietati aventi ad oggetto la fissazione delle tariffe applicabili
alle linee internazionali, indipendentemente dall'osservanza della legge e delle sollecitazioni del Ministero ellenico della
Marina mercantile.
Giudizio del Tribunale
176
Emerge dalla giurisprudenza che gli artt. 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA] riguardano soltanto comportamenti anticoncorrenziali adottati
dalle imprese di loro propria iniziativa (v., in tal senso, sentenze della Corte 20 marzo 1985, causa 41/83, Italia/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 873, punti 18-20; 19 marzo 1991, causa C-202/88, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1223, punto 55; 13 dicembre
1991, causa C-18/88, GB-INNO-BM, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5941, punto 20, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 33). Se
un comportamento anticoncorrenziale viene imposto alle imprese da una normativa nazionale, o se quest'ultima crea un contesto
giuridico che di per sé elimina ogni possibilità di comportamento concorrenziale da parte loro, gli artt. 85 e 86 non trovano
applicazione. In una situazione del genere la restrizione della concorrenza non trova origine, come queste norme implicano,
in comportamenti autonomi delle imprese (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 33; sentenze del Tribunale
7 ottobre 1999, causa T-228/97, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2969, punto 130, e 30 marzo 2000, causa T-513/93, Consiglio
Nazionale degli [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1807, punto 58).
177
Gli artt. 85 e 86 del [OSCURATO:PERSONA] possono invece applicarsi nel caso in cui la normativa nazionale lasci sussistere la possibilità
che la concorrenza sia ostacolata, ristretta o falsata da comportamenti autonomi delle imprese (sentenze della Corte 29 ottobre
1980, cause riunite 209/78-215/78 e 218/78, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3125, punto 126, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 34; sentenze del [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 130, e Consiglio Nazionale degli [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 59).
178
Va inoltre ricordato che la possibilità di escludere un determinato comportamento anticoncorrenziale dall'ambito di applicazione
dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], per il fatto che esso è stato imposto alle imprese dalla normativa nazionale esistente o
che quest'ultima ha eliminato ogni possibilità di comportamento concorrenziale da parte loro, è stata applicata in modo restrittivo
dai giudici comunitari (sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punti 130 e 133; Italia/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 19;
sentenza della Corte 10 dicembre 1985, cause riunite 240/82-242/82, 261/82, 262/82, 268/82 e 269/82, [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3831, punti 27-29; sentenze del Tribunale 18 settembre 1996, causa T-387/94, [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-961, punti 60 e 65, e Consiglio Nazionale degli [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit.,
punto 60).
179
[OSCURATO:PERSONA], se non sussiste alcuna disposizione regolamentare vincolante che prescriva un comportamento anticoncorrenziale, la [OSCURATO:PERSONA]
non può concludere nel senso di una carenza d'autonomia degli operatori le cui azioni sono messe in discussione, salvo che
emerga, in base a indizi obiettivi, pertinenti e concordanti, che il detto comportamento è stato loro imposto unilateralmente
dalle autorità nazionali che hanno esercitato pressioni insostenibili come la minaccia di adottare misure statali che potevano
far subire loro notevoli perdite (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 65).
180
Nella fattispecie la ricorrente sostiene che il contesto legislativo e regolamentare vigente in Grecia nonché la politica
del Ministero ellenico della Marina mercantile hanno limitato in modo determinante l'autonomia delle compagnie di navigazione
marittima, in particolare nella fissazione delle tariffe applicabili sulle linee nazionali come sulla parte internazionale
delle linee tra la Grecia e l'Italia. Ne risulterebbe che le compagnie di navigazione si sono viste costrette a intrattenere
fra loro contatti, concertazioni e trattative circa i parametri fondamentali della loro politica commerciale, per esempio
i prezzi.
181
Si deve pertanto determinare se i comportamenti censurati nella fattispecie trovino origine nella normativa nazionale o nella
prassi delle autorità nazionali elleniche oppure, viceversa, almeno in parte, nella volontà della ricorrente e delle altre
imprese partecipanti all'accordo. Occorre quindi esaminare se il contesto legislativo e regolamentare nonché la politica del
Ministero ellenico della Marina mercantile producano l'effetto congiunto di eliminare l'autonomia delle imprese nell'adozione
della loro politica tariffaria sulle linee Grecia-Italia e, dunque, di cancellare qualsiasi possibilità di concorrenza fra
di loro.
182
La marina mercantile in Grecia è disciplinata dal codice di diritto pubblico della navigazione, dal codice di diritto privato
della navigazione e da altre normative particolari contenenti disposizioni relative alla concorrenza sleale nei trasporti
marittimi, fra cui in particolare la legge n. 4195/1929 sulla concorrenza sleale e la legge n. 703/1977 sulla libera concorrenza,
entrata in vigore il 1° gennaio 1979 in vista dell'adesione della Republica ellenica alle [OSCURATO:PERSONA] europee.
183
Esercitando i poteri che gli conferisce la normativa sopra menzionata, il Ministero ellenico della Marina mercantile adotta,
in particolare, le seguenti misure: a) la concessione di
licenze di esercizio per le linee nazionali, compresa la parte nazionale dei tragitti internazionali; b) la ratifica di tariffe uniformi e obbligatorie
per i collegamenti nazionali o per la parte nazionale dei collegamenti internazionali, come il segmento Patrasso-Igumenitsa-Corfù;
c) l'approvazione annuale dei collegamenti; d) il controllo del disarmo dei battelli, per assicurare i collegamenti obbligatori
succitati; e) l'obbligo di trattative tra le compagnie di navigazione per programmare e coordinare i collegamenti prima che
il Ministero ellenico della Marina mercantile approvi i ruolini di marcia per l'anno seguente, nell'ambito di nuovi negoziati
tra il Ministero medesimo e le società.
184
E' pacifico tra le parti che la concessione di licenze di esercizio, la fissazione di tariffe obbligatorie, l'approvazione
annua dei tragitti e il controllo del disarmo delle navi da parte del Ministero ellenico della Marina mercantile riguardano
le linee nazionali e non quelle internazionali. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato nelle sue memorie, senza essere contraddetta
dalla ricorrente, che l'obbligo di effettuare tragitti regolari, connesso alla licenza di esercizio, concerne soltanto le
navi battenti bandiera greca operanti esclusivamente su linee nazionali oppure su linee internazionali, ma in tale ultimo
caso solo per quanto riguarda la parte nazionale dei tragitti. Parimenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha segnalato, senza essere smentita
sul punto, che le imprese erano libere di servire linee internazionali comprendenti o meno una parte nazionale o addirittura
solo linee nazionali. Pertanto, un'impresa che avesse scelto di operare su linee internazionali senza tragitto nazionale non
aveva bisogno di ottenere una licenza d'esercizio, né di rispettare gli impegni correlati.
185
Del pari, ai fini della fissazione delle tariffe per le linee nazionali, il Ministero della Marina mercantile chiedeva alle
compagnie di navigazione di fargli proposte globali per ogni linea nazionale, giustificando gli importi proposti in base ai
costi di esercizio, all'inflazione, alla redditività delle linee, alla frequenza dei viaggi, eccetera. In seguito, sulla scorta
delle tariffe suggerite, della loro giustificazione e di altri criteri più generali relativi alla politica governativa globale,
il Ministero approvava o modificava le proposte, su parere della [OSCURATO:PERSONA] per i prezzi e le entrate del Ministero ellenico
delle Finanze, approvazione o modifica che avveniva, in concreto, fissando le tariffe in questione. La fissazione amministrativa
delle tariffe per la parte nazionale dei collegamenti corrispondenti inciderebbe dunque sulle tariffe della parte internazionale
delle linee tra la Grecia e l'Italia, in quanto le dette tariffe espletano una funzione analoga a quella dei prezzi indicativi.
186
La normativa ellenica in materia di concorrenza sleale e in particolare l'art. 2 della legge n. 4195/1929 vieta,
sulle linee per l'estero, ogni ribasso delle tariffe di trasporto di passeggeri e di merci che, operato a fini di concorrenza
sleale, porti i prezzi a livelli irrisori e sproporzionati rispetto ad una remunerazione ragionevole e giusta dei servizi
forniti e alle esigenze di sicurezza e di comfort dei passeggeri, o a livelli inferiori a quelli generalmente applicati nel
porto di cui trattasi. L'art. 4 della legge n. 4195/1929 dispone quanto segue:
Allorché la libertà di fissazione delle tariffe sulle linee per l'estero determina una concorrenza sleale, il Ministero della
Marina ([OSCURATO:PERSONA] della Marina mercantile) può, oltre ad applicare le disposizioni degli articoli precedenti, fissare, previo
parere del Consiglio della Marina mercantile, tariffe massime o minime per il trasporto di passeggeri e di merci per i collegamenti
effettuati tra i porti greci e quelli stranieri mediante battelli che trasportano passeggeri greci. E' vietato superare le
dette tariffe; i contravventori sono passibili delle sanzioni di cui all'art. 3.
187
E' stato asserito, inoltre, che il Ministero della Marina mercantile incitava le compagnie di navigazione a mantenere basse
le tariffe applicabili alla parte internazionale delle linee e a contenere gli aumenti annui nei limiti dell'inflazione, nonché
a evitare ogni forma di
guerra dei prezzi tra di esse, per non essere costretto a intervenire e a far uso dei poteri conferitigli dalla legge n. 4195/1929.
188
Nella lettera 23 dicembre 1994, citata al
considerando 101 della [OSCURATO:PERSONA], che rispondeva alla lettera della [OSCURATO:PERSONA] 28 ottobre 1994, il Ministero della Marina mercantile
si è così espresso: (...)Per quanto concerne il memorandum presentato dalla [OSCURATO:PERSONA], non ho rilievi particolari se non una precisazione, e
cioè che il Ministero non si intromette nella politica di fissazione delle tariffe praticata dalle società per i collegamenti
internazionali. Noi interveniamo solamente nella fissazione dei prezzi per i collegamenti tra porti greci.[OSCURATO:PERSONA] ho già chiarito nella riunione di settembre, la Grecia considera il corridoio marittimo tra i porti della sua costa
occidentale e i porti della costa orientale italiana di capitale importanza e per il nostro paese e per la [OSCURATO:PERSONA], poiché
si tratta dell'unico collegamento diretto importante tra la Grecia e il resto dell'Unione europea.E' quindi consono al nostro interesse nazionale e all'interesse comunitario che le navi operino tutto l'anno tra la Grecia
e l'Italia, per facilitare le nostre importazioni e le nostre esportazioni nonché il traffico dei passeggeri. D'altro canto,
comprenderete che è nel nostro interesse che le tariffe siano competitive, ma nello stesso tempo tali da mantenere bassi i
costi di trasporto, affinché le nostre importazioni e le nostre esportazioni restino concorrenziali sui mercati europei.Per venire alla specifica domanda postami, devo dire di non aver ravvisato nel memorandum della [OSCURATO:PERSONA] nulla che possa
indurmi a tale conclusione.Sono sicuro che c'è un malinteso. E' impensabile e assolutamente fuori questione che il Ministero minacci di revocare licenze
per collegamenti tra porti nazionali ove talune società si rifiutino di mettersi d'accordo sui prezzi per i collegamenti internazionali.[OSCURATO:PERSONA] risulterà dalla legislazione pertinente qui allegata, perché il Ministero accordi la licenza d'esercizio per i collegamenti
interni vanno adempiuti determinati obblighi (servizi tutto l'anno, frequenza dei tragitti, eccetera); se tali obblighi non
sono rispettati, il Ministero può revocare la licenza. In più, le tariffe sono fissate ad intervalli periodici con decisione
ministeriale. Tale legislazione specifica interessa le navi delle società provviste di licenze per la parte nazionale del
tragitto tra la Grecia e l'Italia (Patrasso-Igumenitsa-Corfù) (...).
189
Del pari, con lettera 17 marzo 1995, citata al
considerando 103 della [OSCURATO:PERSONA], che rispondeva a una lettera della [OSCURATO:PERSONA] 13 gennaio 1995, il Rappresentante permanente aggiunto
della Repubblica ellenica presso le [OSCURATO:PERSONA] europee si è così espresso: 1. Il governo ellenico attribuisce grande importanza a uno sviluppo senza attriti della navigazione marittima tra i porti
della Grecia occidentale (principalmente Patrasso, Igumenitsa e Corfù) e i porti italiani di Ancona, Bari, Brindisi e Trieste.(...)I collegamenti regolari e ininterrotti, durante tutto l'anno, dai porti greci verso quelli italiani e viceversa sono un fattore
di decisiva importanza per facilitare e assicurare lo sviluppo delle importazioni e delle esportazioni greche che, per estensione,
interessa pure il commercio comunitario nel suo insieme.L'interesse del governo ellenico, e più in particolare del Ministero della Marina mercantile, incaricato di elaborare la politica
nazionale dei trasporti marittimi, è dunque orientato a preservare il normale funzionamento della linea Grecia-Italia.Per questo qualifichiamo i servizi prestati su tale linea come servizi di pubblico interesse per il nostro Paese. In tali
circostanze, comprenderete perché sia preoccupazione primaria del governo ellenico fare in modo che la linea sia redditizia
evitando in tutti i modi una guerra dei prezzi che rischierebbe di ostacolare il regolare andamento delle nostre esportazioni
ed importazioni, come pure il normale trasporto di veicoli e passeggeri. Ripetiamo: la nostra maggiore preoccupazione è di
assicurare la circolazione su tale rotta marittima per tutto l'anno e di evitare che il flusso si esaurisca a causa di una
guerra dei prezzi.2. In base a tali constatazioni e alle posizioni assunte in conseguenza, le direzioni competenti del Ministero della Marina
mercantile hanno preso decisioni finalizzate a risolvere nella maniera più conveniente possibile il problema del normale trasporto
dei veicoli nei vari periodi dell'anno. Sono state dunque adottate misure per riservare sempre un certo numero di posti sulle
navi di trasporto passeggeri e veicoli agli autocarri destinati al trasporto merci e perché la stiva delle imbarcazioni non
sia riempita soltanto da autovetture, soprattutto nei mesi estivi in cui il traffico passeggeri è più intenso. E' stato reso
così possibile mantenere il flusso delle merci e assicurare un normale approvvigionamento dei mercati.Si è curato pure di rispettare assai rigorosamente i ruolini di marcia delle navi, per evitare i ritardi, ma anche per poter
risolvere problemi come quello dell'allestimento di adeguati siti d'accoglienza delle stesse nei porti di destinazione, al
fine di garantire la loro sicurezza e migliorare il servizio dei passeggeri e dei veicoli trasportati.3. Quanto ai noli applicati dagli armatori, precisiamo che il coinvolgimento del Ministero della Marina mercantile, quale
amministrazione responsabile del controllo della navigazione, per quanto attiene ai prezzi sui collegamenti costieri, si limita
alla fissazione dei prezzi per le sole operazioni di cabotaggio interno. Precisiamo che, sulle linee internazionali, pure
nel caso in cui il tragitto preveda scali nei porti greci (per esempio Patrasso-Corfù-Ancona), anche se il tratto compreso
tra i porti greci è soggetto a una tariffa autorizzata, i prezzi sul tragitto tra la Grecia e l'Italia sono fissati liberamente
dalle società che operano su quella rotta. In tale ipotesi, è vero che il prezzo totale del biglietto a destinazione finale
Italia dipende ─ indirettamente e parzialmente, va da sé ─ dalla tariffa decisa dallo Stato per la parte del trasporto interna
alla Grecia.Peraltro, per quanto riguarda le tariffe dei viaggi per l'estero, che sono ─ come abbiamo detto ─ libere, il Ministero della
Marina mercantile invita le compagnie di navigazione a mantenere le tariffe basse e competitive e a contenere in ogni caso
gli aumenti annui nei limiti dell'inflazione. E' infatti d'interesse nazionale che le nostre esportazioni si mantengano a
un livello concorrenziale e che le nostre importazioni rimangano il più possibile convenienti. Per il resto, le società determinano
liberamente le loro tariffe tenendo conto dei propri interessi commerciali ed economici.Tale libertà è limitata dalla legislazione ellenica qualora conduca a una concorrenza sleale. Per l'esattezza, la legge n. 4195/1929
(di cui si allega copia) mira a evitare la concorrenza sleale tra armatori che operano su linee tra la Grecia e l'estero vietando
in particolare tariffe irrisorie, partenze simultanee dallo stesso porto di due o più navi che servono la medesima linea e
la mancata prestazione del servizio annunciato (tranne che in caso di forza maggiore ─ art. 3). In caso di concorrenza sleale
il Ministero ellenico della Marina mercantile può fissare tariffe massime e minime (art. 4). In tale ambito esso incita informalmente
le società a mantenere basse le loro tariffe e a contenere gli aumenti annui nei limiti dell'inflazione.4. Le osservazioni sopra svolte mi sono parse necessarie per mostrare che la rotta Patrasso-Italia, creata per iniziativa
privata senza alcun aiuto dello Stato, deve continuare a funzionare senza soluzione di continuità affinché le navi che vi
operano prestino servizi di pubblico interesse, quali li consideriamo per il nostro paese, dato che questo collegamento via
mare è l'unico legame diretto con i paesi dell'Unione europea.5. Infine, osservo che il contesto giuridico della concessione e della revoca delle licenze d'esercizio, le quali, sia detto,
si applicano soltanto ai collegamenti interni alla Grecia, prevede la possibilità che, ove una società non adempia agli obblighi
indicati nella licenza concessale (per esempio, assicurare impeccabilmente i collegamenti annunciati, osservare ogni anno
il periodo di disarmo, rispettare la frequenza dei viaggi), il Ministero della Marina mercantile revochi la detta licenza.
190
Pur sottolineando che il buon funzionamento e la regolarità delle linee di navigazione tra la Grecia e l'Italia hanno importanza
nazionale, le due lettere delle autorità elleniche sopra citate confermano che né la normativa vigente in Grecia né la politica
attuata dalle autorità elleniche impongono la conclusione di accordi diretti a fissare le tariffe sulle linee internazionali.
191
Certo, dalle precisazioni fornite alla [OSCURATO:PERSONA] dalle autorità elleniche risulta che una delle loro maggiori preoccupazioni
era di assicurare la regolarità dei collegamenti marittimi con l'Italia tutto l'anno e che esse temevano gli effetti deleteri
di atti di concorrenza sleale, per esempio di un'eventuale guerra dei prezzi. E' pacifico anche che, per evitare atti del
genere, la legge conferisce al Ministero della Marina mercantile il potere di fissare tariffe massime e minime. Resta, nondimeno,
che nessuna concertazione sui prezzi sarebbe legittima, neppure in un caso come quello di specie, perché ogni impresa rimarrebbe
libera di decidere autonomamente i suoi prezzi, nei limiti delle tariffe massime e minime consentite. Peraltro, le precisazioni
contenute nelle lettere esaminate sopra confermano che i prezzi sulle linee marittime tra la Grecia e l'Italia sono fissati
liberamente dalle società che vi operano. Inoltre, da tali dichiarazioni risulta pure, innegabilmente, che, al fine di assicurare
la competitività delle esportazioni greche e la ragionevolezza dei prezzi delle importazioni in Grecia, il Ministero della
Marina mercantile ha incitato le compagnie di navigazione non già a concordare aumenti dei prezzi, bensì unicamente a mantenere
tali prezzi bassi e concorrenziali e a contenere, in ogni caso, gli aumenti annui nei limiti dell'inflazione.
192
Ne consegue che ciascuna delle compagnie di navigazione operanti sulle dette linee godeva notoriamente di autonomia nella
determinazione della sua politica di prezzi e che, pertanto, tali compagnie sono sempre state soggette alle norme in materia
di concorrenza. Le lettere predette mettono in evidenza il fatto che, per le autorità elleniche, la piena applicazione delle
norme sulla concorrenza e, dunque, del divieto di accordi sui prezzi sancito dall'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] non impediva
alle compagnie di navigazione, né in diritto né in fatto, di svolgere il compito loro affidato dal governo ellenico. Di conseguenza,
il fatto che, nella lettera 17 marzo 1995, il Rappresentante permanente della Repubblica ellenica qualifichi il collegamento
tra la Grecia e l'Italia
servizio d'interesse pubblico è irrilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 85 del [OSCURATO:PERSONA]. Per ragioni identiche non occorre verificare se a giusto
titolo la [OSCURATO:PERSONA] contesti l'argomento secondo cui le imprese interessate dalla [OSCURATO:PERSONA] vanno considerate in diritto
comunitario
imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale ai sensi dell'art. 90, n. 2, del [OSCURATO:PERSONA] CE (divenuto art. 86, n. 2, CE).
193
Le informazioni contenute nelle lettere di cui trattasi confermano che la ricorrente non può invocare un asserito concorso
cumulativo di parametri che avrebbe influito sulle tariffe applicabili alla parte internazionale delle linee tra la Grecia
e l'Italia e che avrebbe avuto l'effetto di limitare l'autonomia delle imprese nel pianificare e determinare la loro politica
tariffaria. Esse confermano che il Ministero ellenico della Marina mercantile s'ingeriva nella politica di determinazione
delle tariffe applicate dalle compagnie sulle linee internazionali solo incitandole informalmente a mantenere tali tariffe
a livelli poco elevati e a contenere gli aumenti annui nei limiti dell'inflazione. Stante tale atteggiamento delle autorità
elleniche, era evidentemente possibile che sul mercato la concorrenza fosse ostacolata, ristretta o falsata da comportamenti
autonomi delle imprese.
194
Si aggiunga che la legge n. 4195/1929 non vieta di ridurre le tariffe per le linee internazionali. Detta legge, intesa ad
evitare ogni concorrenza sleale tra gli armatori operanti sulle linee che collegano porti greci a porti stranieri, anche se
vieta in particolare l'abbassamento delle tariffe a livelli irrisori, la partenza simultanea dal medesimo porto di due o più
navi che effettuano il medesimo tragitto e la mancata esecuzione di viaggi annunciati tranne che in caso di forza maggiore
(art. 2), non priva le imprese censurate di
qualunque margine di autonomia. Viceversa, essa conferma che in via di principio ciascuna impresa è libera di determinare come crede la propria politica
tariffaria, purché non compia atti di concorrenza sleale. Il divieto di atti di concorrenza sleale non può essere affatto
interpretato nel senso che le imprese di cui trattasi siano tenute a concludere accordi aventi ad oggetto la fissazione delle
tariffe applicabili sulle linee internazionali. Non essendovi alcuna norma vincolante che prescriva un comportamento anticoncorrenziale,
la ricorrente può far valere di essere priva d'autonomia solo invocando indizi obiettivi, pertinenti e concordanti attestanti
che il detto comportamento le è stato unilateralmente imposto dalle autorità elleniche che hanno esercitato pressioni insostenibili,
come ad esempio, la minaccia di adottare misure statali che potevano farle subire notevoli perdite.
195
Ebbene, le indicazioni contenute nelle summenzionate lettere delle autorità elleniche dimostrano che queste ultime non hanno
adottato alcuna misura né seguito alcuna prassi qualificabili come
pressione insostenibile sulle compagnie di navigazione affinché esse concludessero accordi sulle tariffe. Di conseguenza, la ricorrente non può asserire
che le imprese di cui trattasi fossero prive di qualunque margine di autonomia nella definizione della loro politica tariffaria
e che il comportamento anticoncorrenziale loro addebitato dalla [OSCURATO:PERSONA] fosse stato prescritto loro dalla normativa nazionale
in vigore o dalla politica seguita dalle autorità elleniche.
196
Quanto all'incitazione del Ministero della Marina mercantile a mantenere basse le tariffe sulle linee internazionali e a contenere
gli aumenti annui nei limiti dell'inflazione, la lettera del detto Ministero fa sì riferimento a un'
incitazione informale, ma non allude minimamente a un'
imposizione unilaterale da parte sua. Le compagnie di navigazione potevano, quindi, contestare detta incitazione informale, senza esporsi per questo
alla minaccia dell'adozione di qualsivoglia provvedimento statale. Del resto, il Ministero ellenico esclude categoricamente
di poter minacciare la revoca delle licenze d'esercizio per le linee nazionali ove le società non si mettano d'accordo sui
prezzi per le linee internazionali, come emergerebbe dalla sua lettera 23 dicembre 1994.
197
Quanto al parametro costituito dalla facoltà del Ministero ellenico della Marina mercantile, ai sensi della legge n. 4195/1929,
di fissare, in caso di concorrenza sleale, tariffe massime e minime al fine di evitare una guerra dei prezzi, si deve rilevare
che la detta legge non priva le imprese censurate di
qualunque margine di autonomia, bensì conferisce loro una certa libertà di determinare la loro politica tariffaria a condizione di non commettere atti di
concorrenza sleale. Infatti, in base all'art. 4 della legge n. 4195/1929, il Ministero della Marina mercantile può fissare
i limiti minimi e massimi delle tariffe di cui trattasi solo qualora la libertà di cui le imprese godono nel determinare autonomamente
le tariffe relative alle linee per l'estero sfoci in atti di concorrenza sleale.
198
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere la prima parte del motivo in esame.
B ─ Quanto alla seconda parte, relativa a un'errata qualificazione dei contatti tra le imprese incriminate come accordi illeciti
ai sensi dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] delle parti
199
La ricorrente contesta la qualificazione giuridica data dalla [OSCURATO:PERSONA] ai contatti intercorsi fra le imprese in causa.
Essa fa valere che, sebbene gli autori dei documenti invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] impieghino spesso i termini
accordo,
concordato o
siamo d'accordo, non si tratterebbe tuttavia né di
accordi in senso stretto, né di accordi ai sensi dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], perché non avevano in nessun caso efficacia obbligatoria
e non erano accompagnati da meccanismi coercitivi. Tali
accordi sarebbero diretti, piuttosto, a confermare l'esistenza di un contesto comportamentale generale che, a parere della ricorrente,
era comunque imposto alle imprese dalla regolamentazione applicabile alla navigazione marittima e dalla politica del Ministero
della Marina mercantile. Orbene, la ricorrente tiene a precisare che ogni compagnia di navigazione decideva sotto la propria
esclusiva responsabilità se discostarsi o meno da tale contesto, in funzione delle proprie scelte e delle proprie valutazioni
generali circa le relative conseguenze. Poiché solo le autorità statali competenti potevano eventualmente sanzionare un comportamento
non conforme a detto contesto, sussisteva il rischio, secondo la ricorrente, che le altre compagnie denunciassero alle dette
autorità tale comportamento oppure che lo tenessero esse stesse, il che avrebbe probabilmente comportato una guerra commerciale
a causa del circolo vizioso derivante da cali a catena dei prezzi, suscettibile di provocare l'intervento delle autorità di
controllo, vale a dire del Ministero della Marina mercantile, tradizionalmente contrario a tali pratiche.
200
La ricorrente tiene a precisare l'oggetto e la portata degli
accordi summenzionati. Sottolinea che essi vertevano soltanto sulle tariffe pubblicate per le linee internazionali. In particolare,
tali accordi non avrebbero riguardato l'organizzazione della rete commerciale, le commissioni degli agenti e degli uffici
di viaggio, la politica creditizia delle società nei confronti dei propri clienti, la politica pubblicitaria, i prezzi dei
servizi e dei beni offerti sulle navi (cibo, bevande, duty free eccetera), i metodi di surclassamento, gli sconti ad hoc sulle
tariffe pubblicate, visto che ben difficilmente le altre compagnie e il Ministero ellenico della Marina mercantile ne venivano
a conoscenza, nonché gli sconti sulle tariffe applicate agli autocarri, non essendo queste tariffe pubblicate. Infine, la
ricorrente sostiene che tali fattori fondamentali affievolivano ulteriormente gli
accordi sulle tariffe, la cui portata era in ogni caso limitata.
201
La ricorrente aggiunge che di fatto gli
accordi di cui alla [OSCURATO:PERSONA] non erano applicati. Essa afferma di essersi sforzata di utilizzare per quanto possibile i modesti
margini di manovra che le erano offerti nella fissazione delle proprie tariffe e, a tal fine, di avere applicato, soprattutto
sulle linee Grecia-Italia, sconti significativi sulle tariffe pubblicate, allorché le circostanze economiche glielo permettevano
e nell'ambito di accordi specifici con i propri clienti, conclusi direttamente o con l'intermediazione dei suoi agenti, evitando
tuttavia ogni forma di pubblicità per non essere esposta a denunce da parte delle proprie concorrenti o a pressioni dirette
o indirette dell'autorità di controllo, vale a dire del Ministero della Marina mercantile.
202
La ricorrente si riferisce più in particolare alle varie
infrazioni menzionate nella [OSCURATO:PERSONA], anno per anno, facendo valere una serie di considerazioni finalizzate a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA]
è incorsa in un errore di qualificazione dei fatti nel ritenere ingiustamente che ad essi si applicasse l'art. 85, n. 1, del
[OSCURATO:PERSONA].
203
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che le prove da essa illustrate nel dettaglio ai
considerando 8-42 della [OSCURATO:PERSONA] dimostrano che il comportamento delle imprese censurate, fra cui la ricorrente, rientra senz'altro nella
nozione di
accordo tra imprese definita all'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] (v.
considerando 97-174 della [OSCURATO:PERSONA]).
Giudizio del Tribunale
A ─ Considerazioni generali
204
Innanzi tutto occorre ricordare che, come è stato affermato in sede di esame del motivo precedente, nella fattispecie la ricorrente
non può invocare il contesto legislativo e regolamentare in vigore in Grecia per la Marina mercantile per tentare di sottrarre
i comportamenti cui si riferisce la [OSCURATO:PERSONA] all'applicazione dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA].
205
Si deve dunque verificare se giustamente la [OSCURATO:PERSONA] abbia qualificato i detti comportamenti come accordi vietati da detta
disposizione.
206
Gli elementi probatori relativi all'esistenza e alla portata degli accordi sulle tariffe internazionali tra le imprese censurate
sono illustrati in maniera particolareggiata ai
considerando 8-42 della [OSCURATO:PERSONA]. Occorre notare, in primo luogo, che dal
considerando 169 della [OSCURATO:PERSONA] risulta che la stessa esistenza dei contatti, delle discussioni e delle riunioni individuati nei suddetti
considerando della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata riconosciuta dalla ricorrente la quale, come le altre imprese coinvolte, non avrebbe contestato
nel procedimento amministrativo i fatti esposti nella comunicazione degli addebiti della [OSCURATO:PERSONA], ciò che ha giustificato
una riduzione sostanziale dell'ammenda irrogata.
207
Si deve poi rilevare che la qualificazione di tali comportamenti come accordi ai sensi dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] non
può essere messa in discussione dall'asserzione secondo cui gli accordi non avevano efficacia obbligatoria e non erano corredati
di meccanismi coercitivi ai fini della loro applicazione. Infatti, perché sussista un accordo ai sensi dell'art. 85, n. 1,
del [OSCURATO:PERSONA] è sufficiente che le imprese interessate abbiano espresso la loro comune volontà di comportarsi sul mercato in
un determinato modo (sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-347/94, Mayr-Melnhof/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1751,
punto 65, e giurisprudenza ivi citata). [OSCURATO:PERSONA] ricorda la [OSCURATO:PERSONA], perfino un
gentlemen's agreement costituisce un accordo ex art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] (sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-141/89, Tréfileurope/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II-791, punti 95 e 96, e giurisprudenza ivi citata).
208
Lo stesso dicasi quanto all'argomento della ricorrente secondo cui gli accordi non erano di fatto applicati. La circostanza
che un accordo avente ad oggetto la limitazione della concorrenza non sia stato applicato o seguito non basta, infatti, secondo
una giurisprudenza costante, a far ritenere che esso non incorra nel divieto di cui all'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], poiché
la partecipazione a trattative dirette a limitare la concorrenza integra già un'infrazione, anche quando i termini dell'accordo
non siano eseguiti (v., in tal senso, sentenza Mayr-Melnhof/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 135). Occorre inoltre osservare che,
nel determinare l'importo dell'ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso che l'infrazione ha avuto solo un effetto reale limitato
sul mercato e ha accolto l'argomento delle imprese interessate secondo cui esse non hanno dato piena attuazione a tutti gli
accordi specifici sui prezzi (
considerando 148 della [OSCURATO:PERSONA]). Pertanto, l'argomento prospettato dalla ricorrente per dimostrare che gli accordi non rientravano nell'art. 85,
n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], relativo all'asserito fatto che essi non erano in pratica applicati, dev'essere respinto, senza dover
verificare se, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente li abbia davvero e largamente messi in atto.
209
Infine, la circostanza che le compagnie di navigazione di cui trattasi si facessero una certa concorrenza relativamente ad
altri parametri, quali gli sconti, la politica creditizia, i servizi forniti a bordo delle navi eccetera, è irrilevante per
la questione se l'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] sia applicabile ai fatti di specie, perché è evidente che la detta concorrenza
era condizionata e dunque limitata dall'accordo sul livello delle tariffe pubblicate o sull'obiettivo da raggiungere mercé
le riduzioni e gli sconti. Di conseguenza, il fatto che le società censurate si facessero concorrenza relativamente a parametri
diversi da quelli tariffari rileva solo in sede di fissazione dell'importo dell'ammenda. Orbene, come la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato,
dai
considerando 148 e 162 della [OSCURATO:PERSONA] risulta che la detta istituzione ha tenuto conto di tale circostanza nello stimare la gravità dell'infrazione,
nel valutare le circostanze attenuanti e, in definitiva, nel ridurre l'ammenda.
210
Tutto ciò considerato, la parte di motivo esaminata dev'essere respinta.
211
La conclusione che precede non è infirmata dalle numerose considerazioni svolte dalla ricorrente per spiegare o rendere meno
rigorosa l'ottica in cui, a suo parere, devono essere compresi e interpretati i comportamenti segnalati nella [OSCURATO:PERSONA]. Questi,
se è vero che con le sue considerazioni la [OSCURATO:PERSONA] non ne contesta in maniera esplicita l'effettività, vanno tuttavia verificati,
in quanto la ricorrente intende rimettere in discussione la qualificazione dei fatti come intesa vietata e, dunque, le prove
raccolte dalla [OSCURATO:PERSONA] a suo carico.
212
L'esame delle considerazioni sopra svolte implica un'analisi approfondita delle prove addotte nella [OSCURATO:PERSONA] (
considerando 8-42).
B ─ Quanto alla prova dell'intesa sanzionata nella fattispecie
213
Dal dispositivo della [OSCURATO:PERSONA] risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha sanzionato due infrazioni: da un lato, la ricorrente, l'[OSCURATO:PERSONA],
la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] avrebbero violato l'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] concordando i prezzi da applicare
ai servizi di traghetto roll-on/roll-off tra Patrasso ed Ancona; dall'altro, la ricorrente, l'[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], l'[OSCURATO:PERSONA],
la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] avrebbero violato l'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] concordando le tariffe per autocarri da
applicare sulle linee Patrasso-Bari e Patrasso-Brindisi.
214
Nella fattispecie, risulta con tutta evidenza dal tenore dei brani dei documenti acquisiti al fascicolo e riprodotti nella
[OSCURATO:PERSONA] che tra le compagnie di navigazione marittima operanti sulla linea Patrasso-Ancona si è formato un concorso di volontà
sull'attuazione di una politica comune dei prezzi per i diversi servizi forniti almeno dal luglio 1987.
215
Tali documenti dimostrano che le dette compagnie hanno intrapreso trattative dirette e regolari per fissare le tariffe
passeggeri e
noli, trattative che avevano luogo ogni anno, ai fini della definizione dei prezzi per l'anno successivo, e, quando necessario,
per ovviare ai problemi sorti nel corso dell'anno.
216
Un concorso di volontà siffatto costituisce un accordo ai sensi dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], come interpretato dal giudice
comunitario, dato che, perché sussista un accordo ai sensi di tale disposizione, è sufficiente che le imprese considerate
abbiano espresso la loro comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo (sentenze della Corte 15 luglio
1970, causa 41/69, Chemiefarma/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 661, punto 112; [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 86; 8 luglio
1999, causa C-49/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4125, punto 130; sentenze del Tribunale Tréfileurope/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 95, e 15 marzo 2000, cause riunite T-25/95, T-26/95, da T-30/95 a T-32/95, da T-34/95 a T-39/95, da T-42/95 a
T-46/95, T-48/95, da T-50/95 a T-65/95, da T-68/95 a T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 e T-104/95, Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II-491, punto 958).
217
A tale riguardo occorre esaminare la portata letterale dei seguenti brani di alcuni documenti del fascicolo.
218
In un telex inviato all'[OSCURATO:PERSONA] il 15 marzo 1989 la ricorrente si è così espressa: [L]a politica dei prezzi per il 1988, come stabilito di comune accordo con gli altri interessati, è stata decisa il 18 luglio
1987. Si tratta infatti della prassi normale.(...)Ci dispiace che il vostro rifiuto di accettare nella loro totalità le proposte da noi avanzate nel nostro precedente [messaggio]
renda impossibile, almeno per il momento, la conclusione di un più ampio accordo che sarebbe estremamente vantaggioso per
le nostre società (...). Ci riferiamo naturalmente al vostro rifiuto della nostra proposta di definire una politica tariffaria
comune nella rotta Patrasso-Ancona; Vi preghiamo di prendere conoscenza della nostra posizione illustrata oltre, in risposta
alla vostra dichiarazione di non poter accettare la tariffa del 1989 per gli autocarri e che le tariffe per il 1990 non possono
essere definite immediatamente.Negli ultimi tre mesi sono stati concordati tra tutti gli armatori due adeguamenti tariffari per gli autocarri sulla linea
Patrasso-Ancona, pari in totale al 40%, e ciò non ha causato alcuna agitazione o difficoltà con i conducenti.
219
In un telex inviato il 22 ottobre 1991 all'[OSCURATO:PERSONA] la ricorrente ha scritto: Notiamo che intendete applicare sulla linea Patrasso-Trieste la stessa tariffa che abbiamo tutti concordato di applicare sulla
linea Patrasso-Ancona.Comprenderete che l'oscura formulazione del testo ci preoccupa molto, poiché prospetta il crollo dell'equilibrio tariffario
che siamo riusciti, con notevole difficoltà, ad instaurare per quanto riguarda i collegamenti con tutti i porti italiani.Vi ricordiamo che con uno sforzo congiunto, al quale ha contribuito anche la vostra compagnia, abbiamo riorganizzato al meglio
le tariffe e fissato tariffe differenziali in base alle distanze in miglia marittime con i porti di Brindisi, Bari e Ancona.Precisiamo che, già all'epoca delle navi bulgare
Trapezitsa
e
Tsarevits
(che erano rappresentate dal vostro agente, sig. [OSCURATO:PERSONA]), era stato istituito di comune accordo un regolamento tariffario
analogo, altresì per il porto di Trieste.Vi preghiamo pertanto di difendere, com'è vostro dovere, l'accordo concluso tra le 11 compagnie che assicurano i collegamenti
tra la Grecia e l'Italia con 36 navi, poiché, date le forti differenze che minacciano di riemergere, l'attuale accordo corre
il rischio di dissolversi.Vi proponiamo di aumentare del 20% la tariffa del collegamento Patrasso-Trieste rispetto a quella della linea Patrasso-Ancona
(conformemente, del resto, alle tariffe applicate in passato), in modo da riprodurre esattamente le tariffe differenziali
esistenti tra Ancona e i porti meridionali.Le nostre società sono costrette ad avvertirvi che, se insistete nell'applicare la stessa tariffa per le partenze da Trieste
e da Ancona per la Grecia, l'accordo per una politica comune dei prezzi sulla linea di Ancona cesserà e ciascuna compagnia
deciderà la propria politica.
220
Infine, in un telex indirizzato il 5 settembre 1990 all'[OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dichiarato
che una delle condizioni d'applicazione dell'aumento proposto era un
aumento proporzionale delle tariffe nei collegamenti con Bari e Brindisi, aggiungendo che
è necessario, tuttavia, raggiungere un accordo di principio tra le nostre quattro compagnie.
221
Tali documenti, corroborati da tutti gli altri citati nella [OSCURATO:PERSONA], dimostrano chiaramente l'esistenza di un'intesa sui
prezzi applicabili alla linea Patrasso-Ancona.
222
Allo stesso modo, la [OSCURATO:PERSONA] disponeva di alcuni documenti comprovanti l'esistenza di comportamenti analoghi vietati ex
art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA] relativi alle tariffe per le linee Patrasso-Bari e Patrasso-Brindisi. Si tratta, in particolare,
del listino dei prezzi da applicare sulle varie linee a partire dal 10 dicembre 1989, riportato in un telex 8 dicembre 1989,
nonché del telex 24 novembre 1993, che si riferisce alla riunione del medesimo giorno, alla quale avrebbero partecipato imprese
operanti sulle varie linee. Confermano questa valutazione altri documenti che menzionano avvenimenti intercorsi tra tali due
date: un fax del 30 ottobre 1990, un telex del 22 ottobre 1991, un documento datato 25 febbraio 1992, inviato dall'ETA alla
[OSCURATO:PERSONA], e un telex del 7 gennaio 1993.
223
Ne discende che giustamente la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di disporre di prove sufficienti a dimostrare l'esistenza delle due
infrazioni sanzionate: da un lato, gli accordi sui prezzi dei servizi di traghetto roll-on/roll-off tra Patrasso ed Ancona
e, dall'altro, un accordo sui prezzi da applicare sulle linee Patrasso-Bari e Patrasso-Brindisi per quanto riguarda il trasporto
degli autocarri.
224
Alla forza probatoria dei documenti in parola occorre aggiungere che né la loro esistenza né la loro autenticità sono state
messe in discussione dalle imprese censurate. Infatti, almeno l'[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sembrano aver ammesso espressamente la
realtà dei fatti e le altre società coinvolte sembrano non metterla in dubbio (
considerando 169 della [OSCURATO:PERSONA]).
225
Occorre esaminare le prove della partecipazione della ricorrente alle dette infrazioni.
C ─ Quanto alle prove addotte dalla [OSCURATO:PERSONA] contro la ricorrente
1. Prove relative agli anni 1987, 1988 e 1989 (
considerando 9-12 della [OSCURATO:PERSONA])
226
Secondo la ricorrente, la posizione delle altre società nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere valutata alla luce del fatto
che, nel regime in vigore, una prassi diretta e conclamata di applicazione di prezzi pubblicati e di prezzi nettamente inferiori
per gli autocarri sarebbe stata contraria al tempo stesso alla legislazione greca ─ in particolare all'art. 2 della legge
n. 4195/1929 ─ e alla politica dichiarata del Ministero della Marina mercantile, che era manifestamente ostile a ogni guerra
sui prezzi tra le compagnie di navigazione. La ricorrente fa osservare che il comportamento dell'[OSCURATO:PERSONA] si spiega con il fatto
che essa utilizzava per la prima volta battelli sulle linee internazionali e che non era sufficientemente informata dell'incidenza
della legislazione vigente in Grecia e dell'impatto della politica del Ministero della Marina mercantile sul comportamento
delle compagnie greche operanti sulla parte internazionale delle linee Grecia-Italia.
227
Per quanto riguarda gli adeguamenti tariffari di cui al
considerando 11 della [OSCURATO:PERSONA], realizzati nello spazio di tre mesi sulla linea Patrasso-Ancona per un totale del 40%, la ricorrente
sostiene che la dichiarazione di cui è questione aveva l'unico scopo d'impressionare l'[OSCURATO:PERSONA] e non corrispondeva affatto al
vero. Essa aggiunge che, in ogni caso, tali adeguamenti non erano dettati da fini di lucro, bensì da fattori come l'inflazione,
l'aumento del prezzo dei combustibili, dovuto principalmente all'impennata del dollaro statunitense, e la svalutazione della
dracma greca rispetto ad altre divise, in particolare alla lira italiana.
228
Il Tribunale ritiene che dalla descrizione dei fatti esposti ai
considerando 9-12 della [OSCURATO:PERSONA], non contestata dalla ricorrente, e in particolare dagli elementi probatori ivi citati, risulti che
la ricorrente ha tentato di persuadere l'[OSCURATO:PERSONA], con un telex del 15 marzo 1989, a prendere parte all'accordo stipulato il 18
luglio 1987 e che, a fronte delle esitazioni dell'[OSCURATO:PERSONA], le altre imprese, cioè la ricorrente nonché la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA]
e la [OSCURATO:PERSONA], hanno deciso di applicare collettivamente dal 26 giugno 1989 le stesse tariffe praticate dall'[OSCURATO:PERSONA] per gli
autocarri (v. il telex 22 giugno 1989, il quale dimostra, inoltre, che la ricorrente ha notificato all'[OSCURATO:PERSONA] tale decisione).
229
Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] era legittimata a ritenere che il contenuto di detti telex dimostrasse non solo che un accordo
sussisteva, ma anche che la ricorrente vi aveva svolto un ruolo di primo piano. La ricorrente non può dunque sostenere di
aver voluto informare l'[OSCURATO:PERSONA] dell'incidenza della normativa vigente in Grecia e dell'impatto della politica del Ministero
della Marina mercantile sul comportamento delle compagnie greche operanti sulla parte internazionale delle linee Grecia-Italia.
Essa non può asserire neppure che un accordo del genere fosse necessario a scongiurare una situazione di concorrenza sleale
o di prezzi irrisori e sproporzionati contraria alla politica del Ministero della Marina mercantile, che si opponeva a ogni
guerra commerciale tra le società. La prova del fatto che non fosse questione di guerre commerciali si evince dalle affermazioni
della ricorrente nel telex 15 marzo 1989 indirizzato all'[OSCURATO:PERSONA], in cui essa indica che nel corso dei tre mesi precedenti le
altre compagnie operanti sulla linea Patrasso-Ancona avevano convenuto due adeguamenti delle tariffe nella misura totale del
40% senza che ciò causasse difficoltà con i camionisti. 2. Prove relative all'anno 1990 (
considerando 13-20 della [OSCURATO:PERSONA])
230
La ricorrente sostiene che le trattative e gli
accordi di cui ai
considerando 13-20 della [OSCURATO:PERSONA] s'iscrivono anch'essi nella tattica di ogni società di mostrarsi rispettosa della normativa nazionale
al fine di non provocare l'intervento del Ministero della Marina mercantile. La ricorrente fa osservare, inoltre, che le tariffe
applicabili ai passeggeri e alle autovetture sono in ogni caso pubblicate e aggiunge che le tariffe di riferimento per gli
autocarri, utilizzate da ogni società per praticare gli sconti, che non sono pubblicate, erano facilmente accessibili alle
concorrenti data la trasparenza del mercato.
231
Quanto al
considerando 16 della [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente afferma che l'invio del fax della [OSCURATO:PERSONA] l'8 dicembre 1989 era successivo alle trattative
obbligatorie tra le società, che avevano luogo alla fine di ogni anno legale, e sottolinea che i prezzi indicati in tali tabelle
concernevano il mero segmento nazionale dei percorsi, di cui il Ministero della Marina mercantile fissa il prezzo in via amministrativa
fino al 90% del totale, come nel caso delle linee a destinazione Bari e Brindisi. Per la ricorrente, la firma dei rappresentanti
delle società in causa non dev'essere considerata un
accordo scritto formale. Detta firma si spiegherebbe con il fatto che i documenti in discorso, che menzionavano le differenze ragionevoli
a seconda delle società sulla linea a destinazione Ancona e sulle linee a destinazione Bari e Brindisi, sono stati portati
all'attenzione della [OSCURATO:PERSONA], che effettuava i collegamenti con i porti meridionali. La firma significava semplicemente
che la società in questione accettava il principio di un rapporto ragionevole tra la distanza in miglia marittime dei percorsi
e le tariffe applicate. Il riferimento a un prezzo
ideale per ciascuna categoria di autocarri, sia per la linea a destinazione Ancona, sia per quella a destinazione Bari o Brindisi,
sarebbe stato giudicato utile per disporre di una base di calcolo più o meno certa della fluttuazione delle tariffe per ciascuna
categoria di autocarri a seconda della distanza in miglia marittime, al fine di evitare ogni concorrenza sleale che, come
è stato indicato, era vietata dalla legislazione in vigore e contraria alla politica del Ministero della Marina mercantile.
In altre parole, la fissazione di prezzi
ideali per le diverse categorie di autocarri sarebbe valsa a fornire un modello di calcolo delle variazioni delle tariffe in funzione
della distanza in miglia marittime dei tragitti e non già ad applicare un prezzo definito per ciascuna linea e per ciascuna
categoria di autocarri. E' così che si spiegherebbe, per un verso, la firma delle due tariffe da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentante
legale dell'ETA, malgrado la ricorrente non avesse navi sulle linee a destinazione Bari o Brindisi e, per l'altro, il fatto
che le due tariffe siano state cofirmate dalla [OSCURATO:PERSONA], operativa unicamente sulle linee a destinazione Bari e Brindisi.
232
La ricorrente ritiene inesatta l'affermazione secondo cui il telex 11 aprile 1990 inviato dall'[OSCURATO:PERSONA] alle società [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
ricorda la politica tariffaria comune in vigore nel 1990 (v.
considerando 17 della [OSCURATO:PERSONA]), perché tale telex menziona semplicemente un
accordo su taluni parametri precisi della politica tariffaria che, comunque, erano facilmente accessibili alle concorrenti, come
le tariffe per i passeggeri, le autovetture e gli autocarri, mentre non riguarda le commissioni degli agenti né gli sconti per le comitive. Il tenore del testo non permetterebbe di
concludere per una politica tariffaria comune
in vigore, come indica la [OSCURATO:PERSONA].
233
Quanto ai
considerando 18-21 della [OSCURATO:PERSONA], che riguardano le trattative finalizzate all'aumento comune delle tariffe per gli autocarri, la ricorrente
fa osservare che, come mostrano il telex della [OSCURATO:PERSONA] del 5 settembre 1990 e quello della [OSCURATO:PERSONA] del 10 ottobre 1990,
all'epoca si è avuta un'impennata dei prezzi dei combustibili che ha portato all'adeguamento da parte del Ministero della
Marina mercantile delle tariffe per la parte nazionale della linea, vale a dire per il segmento Patrasso-Igumenitsa-Corfù.
Secondo la ricorrente, le quattro società menzionate nei telex succitati si erano probabilmente interrogate sulla necessità
di un adeguamento della tariffe per la restante parte della linea, cioè per il tratto Corfù-Ancona, al fine di attenuare le
conseguenze negative dell'aumento del costo del trasporto e di permettere alle compagnie di sfruttare le loro imbarcazioni
sulla linea anche durante i mesi invernali, in cui il traffico turistico è inesistente. Essa ricorda a tale riguardo come
la concessione delle
licenze d'esercizio da parte del Ministero della Marina mercantile obblighi ad assicurare un servizio regolare tutto l'anno, pena la revoca della
licenza stessa in caso di inosservanza di tali condizioni nonché altre sanzioni amministrative e penali ai sensi della legislazione
vigente.
234
Infine, la ricorrente sostiene che i telex e i documenti citati nella [OSCURATO:PERSONA] relativamente all'anno 1990 dimostrano che
l'aumento dei prezzi in questione, quale effettivamente annunciato da un certo numero di società, non rispondeva a un fine
di lucro, bensì era imposto dalla semplice logica economica conseguente al cospicuo aumento del costo della prestazione dei
servizi di trasporto.
235
Il Tribunale ha statuito, analizzando la prima parte del motivo in esame, che occorre respingere l'argomento relativo all'asserita
mancanza di autonomia delle compagnie di navigazione interessate nel determinare la loro politica commerciale. A suo giudizio,
era peraltro provato che gli accordi non erano imposti dalla normativa nazionale vigente e che il Ministero ellenico della
Marina mercantile non si è per nulla ingerito nelle concertazioni relative alle tariffe applicabili alle linee internazionali.
Di conseguenza, la ricorrente non può sostenere che i negoziati cui questi punti si riferiscono facciano parte della tattica
di ciascuna società consistente nel mostrarsi rispettosa della normativa al fine di non provocare l'intervento del Ministero
della Marina mercantile. Essa non può neppure richiamarsi ad asserite trattative obbligatorie imposte dalle autorità elleniche
e relative alle tariffe internazionali. Infine, dal momento che la ricorrente non nega di aver partecipato alle trattative
e ai contatti di cui ai documenti citati ai
considerando 13-20 della [OSCURATO:PERSONA], non occorre esaminare gli altri argomenti vertenti su una presunta trasparenza del mercato che avrebbe
permesso alle concorrenti di conoscere in ogni caso le tariffe per i passeggeri e per le autovetture.
236
Quanto al fax della [OSCURATO:PERSONA] 8 dicembre 1989 (
considerando 16 della [OSCURATO:PERSONA]), indirizzato alla ricorrente nonché all'[OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] e al quale
erano allegati
listini o tabelle dei prezzi da applicare per gli autocarri dal 10 dicembre 1989 sulle linee Patrasso-Ancona e Patrasso-Bari/Brindisi, la ricorrente non
può sostenere che esso non provi un accordo sui prezzi. La spiegazione alternativa attinente a un'asserita necessità di scongiurare
una situazione di concorrenza sleale non può evidentemente essere accolta. L'argomento della ricorrente secondo cui l'indicazione
di prezzi
ideali per le varie categorie di autocarri sarebbe valsa a fornire un modello di calcolo delle variazioni delle tariffe in funzione
della lunghezza in miglia marittime dei tragitti, e non già ad applicare un prezzo definito per ciascuna linea e per ciascuna
categoria di autocarri, va disatteso, perché non spiega affatto le ragioni per le quali le imprese hanno ritenuto necessario
firmare il documento di cui trattasi, avente asseritamente il solo scopo di fornire un punto di riferimento.
3. Prove relative all'anno 1991
237
La ricorrente fa osservare che l'aumento delle tariffe del 10%, ricordato al
considerando 21, era reso necessario dal tasso d'inflazione, in quell'epoca molto elevato in Grecia ─ pari al 25% nel 1990 ─ e sottolinea
che, in ogni caso, il tasso di aumento dei prezzi era inferiore al tasso d'inflazione.
238
In seguito, riferendosi al telex 22 ottobre 1991, tiene a sottolineare che la proposta dell'[OSCURATO:PERSONA] di fissare per la linea Patrasso-Trieste
tariffe uguali a quelle applicate alla linea Patrasso-Ancona integrava una prassi di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2,
lett. a), della legge n. 4195/1929. Ne conseguirebbe che gli
accordi menzionati dalla [OSCURATO:PERSONA] non costituivano null'altro che un riconoscimento di principio della regola del rapporto di
proporzionalità tra la distanza in miglia marittime dei tragitti e le tariffe, nonché un enunciato della necessità di evitare
ogni forma di concorrenza sleale.
239
La ricorrente si riferisce poi al telex dell'[OSCURATO:PERSONA] 18 novembre 1991 (
considerando 23 della [OSCURATO:PERSONA]) e sottolinea che la prima giustificazione addotta dall'[OSCURATO:PERSONA] per non applicare alla rotta Patrasso-Trieste
tariffe superiori a quelle per la rotta Patrasso-Ancona è che
l'anno [precedente] una delle quattro società [aveva] operato con una nave sulla linea Ancona-[OSCURATO:PERSONA]Heraklion senza consultare
l'[OSCURATO:PERSONA] e senza neppure informarla delle nuove tariffe, malgrado le linee, partendo dal porto di Ancona, fossero particolarmente
concorrenziali, un brano, questo, del telex che la ricorrente accusa la [OSCURATO:PERSONA] di aver passato sotto silenzio nella [OSCURATO:PERSONA]. Orbene,
tale brano mostrerebbe che l'atteggiamento dell'[OSCURATO:PERSONA] era equiparabile a una
rappresaglia, contro l'esercizio di detta nave, nei confronti di quattro imprese, fra cui la ricorrente. La risposta dell'[OSCURATO:PERSONA] confermerebbe,
inoltre, che un'eventuale dichiarazione di guerra aperta sui prezzi avrebbe avuto conseguenze particolarmente gravi per tutte
le imprese perché, essendo contraria alla politica più volte proclamata dal Ministero della Marina mercantile, avrebbe comportato
per forza di cose l'intervento di quest'ultimo in forma di fissazione amministrativa dei prezzi massimi e minimi a norma dell'art. 4
della legge n. 4195/1929.
240
Il Tribunale reputa, tuttavia, concludenti anche le prove relative all'anno 1991, menzionate ai
considerando 21-23 della [OSCURATO:PERSONA]. L'esistenza di un accordo avente ad oggetto la compilazione di un listino dei prezzi comune sulla
linea Patrasso-Ancona emerge con particolare chiarezza dal tenore della lettera 10 agosto 1990 inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] alla
ricorrente, nonché all'[OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], in cui si può leggere (
considerando 21 della [OSCURATO:PERSONA]):
In seguito all'accordo raggiunto tra le quattro società per aumentare le tariffe di un ulteriore 5% oltre il primo aumento
del 5%, vi trasmettiamo in allegato il nuovo listino dei prezzi dopo l'aumento complessivo del 10%.
241
Parimenti, nel telex inviato dalla ricorrente, dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] il 22 ottobre 1991 all'[OSCURATO:PERSONA], si legge (
considerando 22 della [OSCURATO:PERSONA]):
Vi ricordiamo che con uno sforzo congiunto, al quale ha contribuito anche la vostra compagnia, abbiamo riorganizzato al meglio
le tariffe e fissato tariffe differenziali in base alle distanze in miglia marittime con i porti di Brindisi, Bari e Ancona
(...). Vi preghiamo pertanto di difendere, com'è vostro dovere, l'accordo concluso tra le 11 compagnie che assicurano i collegamenti
tra la Grecia e l'Italia con 36 navi di linea Grecia-Italia, poiché, date le forti differenze che minacciano di riemergere,
l'attuale accordo corre il rischio di dissolversi (...). Le nostre società sono costrette ad avvertirvi che, se insistete
nell'applicare la stessa tariffa per le partenze da Trieste e da Ancona per la Grecia, l'accordo per una politica comune dei
prezzi sulla linea di Ancona cesserà e ciascuna compagnia deciderà la propria politica.
242
Stanti prove dirette così chiare, e tenuto conto delle considerazioni esposte in sede di esame della prima parte del terzo
motivo, occorre respingere gli argomenti della ricorrente. 4. Prove relative all'anno 1992 (
considerando 24-29 della [OSCURATO:PERSONA])
243
La ricorrente fa osservare che, quanto alle tariffe applicabili ai passeggeri e alle autovetture, la loro uniformità si spiega
con il fatto di essere pubblicate negli opuscoli stampati a cura delle società. A tale riguardo, essa aggiunge che la natura
oligopolistica del mercato, combinata alla politica dichiarata del Ministero della Marina mercantile di ammettere unicamente
gli aumenti di tariffe inferiori al tasso d'inflazione e di evitare ogni concorrenza sleale sui prezzi, conduceva con precisione
matematica a una convergenza dei prezzi pubblicati e, pertanto, nessuna società aveva interesse a pubblicare tariffe differenti
a pena di perdere subito eventuali clienti, qualora i suoi prezzi fossero stati più alti, o di essere immediatamente seguita
dalle altre società, qualora i prezzi fossero stati inferiori. Nel caso della società Calberson, di cui al
considerando 27 della [OSCURATO:PERSONA], il telex dell'ETA si spiegherebbe perché la società Calberson aveva scelto di contattare ciascuna compagnia
dichiarando falsamente che le altre le avevano offerto una riduzione la quale, contraria ad ogni logica economica, costituiva
un atto manifesto di concorrenza sleale sui prezzi, come tale vietata dalla legislazione. In tali circostanze, secondo la
ricorrente, le compagnie hanno reagito cercando di appurare se le proprie concorrenti avessero davvero offerto riduzioni così
irrealistiche.
244
Riguardo al documento 25 febbraio 1992 (
considerando 28 della [OSCURATO:PERSONA]), relativo alla linea di Ortona e non di Otranto, come recita la [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente sostiene che
esso non prova un
accordo in senso stretto concernente le tariffe differenziali sulle diverse linee tra le società che le servono. Quanto, più in particolare,
alla tabella dei prezzi figurante alla fine di tale documento, la ricorrente fa valere che questa, ove si riferisce alla
tariffa attuale, si limita ad una prospettazione semplificata dei prezzi per i vari porti, fornita dal suo agente, ossia l'ETA, allo scopo
di una
migliore comprensione, cioè per dare alla ricorrente uno strumento approssimativo di confronto. Tale tabella non può costituire una prova attestante
che i prezzi in questione siano stati in concreto applicati dalle varie società. Per quanto attiene all'adeguamento delle
tariffe per i veicoli sulle rotte Grecia-Italia-Grecia, la ricorrente fa osservare che la menzione, al
considerando 29 della [OSCURATO:PERSONA], del telex 7 gennaio 1993 conduce a conclusioni errate circa il contenuto effettivo di tale telex dal
momento che, come mostra il complessivo tenore del testo, l'
ultimo adeguamento menzionato concerneva il tasso di cambio dracma greca/lira italiana e non già l'aumento dei prezzi nelle due divise. Di conseguenza,
tale menzione ─ relativa unicamente al tasso di cambio, modificato del 15% a sfavore della dracma greca ─ non lascerebbe inferire
l'esistenza nel 1992 di un accordo in forza del quale le società dovessero praticare i medesimi prezzi.
245
La ricorrente fa notare, infine, che i
considerando 24-29 della [OSCURATO:PERSONA] non permettono di affermare ch'essa avesse concluso accordi con qualsivoglia società per le rotte di
Bari e di Brindisi per l'anno 1992.
246
[OSCURATO:PERSONA] rileva la [OSCURATO:PERSONA], non può essere accolto l'argomento secondo cui l'effettiva concorrenza non avveniva al livello
delle tariffe pubblicate, bensì a quello delle riduzioni di prezzo. Siccome l'esistenza di accordi sui prezzi è stata provata,
l'asserita circostanza che le società censurate si facessero concorrenza su parametri diversi dalle tariffe non comporterebbe
la disapplicazione dell'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA]. I brani dei documenti riprodotti ai
considerando 24 e 25 della [OSCURATO:PERSONA] dimostrano che la ricorrente e le imprese [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno avuto, nel luglio e
nell'ottobre 1991, abboccamenti nel corso dei quali sono stati stipulati accordi sulla politica tariffaria che dette imprese
avrebbero attuato nel 1992. [OSCURATO:PERSONA] indicato al
considerando 28 della [OSCURATO:PERSONA], il documento datato 25 febbraio 1992 con cui l'ETA informa la sede della [OSCURATO:PERSONA] degli
ultimi sviluppi relativi alle rotte italiane costituisce un chiaro indizio nel senso che l'accordo per mantenere tariffe differenziali sulle varie rotte tra la Grecia
e l'Italia avrebbe continuato ad essere applicato nel 1992. Infine, gli elementi menzionati ai
considerando 27-29 della [OSCURATO:PERSONA], in particolare i telex 7 gennaio 1992 e 7 gennaio 1993, confermano che la ricorrente ha svolto un
ruolo di primo piano nella collusione controversa.
247
In ultimo luogo, occorre ricordare il telex 7 gennaio 1993, inviato dalla [OSCURATO:PERSONA] all'[OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA],
il quale mostra che le due intese imputate alla ricorrente (rispettivamente, sulle rotte tra Patrasso e Ancona e tra Patrasso
e Bari e Brindisi) sono continuate nel 1992: Vi facciamo presente che sono passati due anni dall'ultimo adeguamento delle tariffe per i veicoli.Ciò impone un nuovo adeguamento delle tariffe espresse in dracme o una riduzione di quelle in lire.[OSCURATO:PERSONA] potete vedere, le due tariffe già differiscono del 15% l'una dall'altra.E' per questo che proponiamo un adeguamento delle tariffe in dracme del 15% (v. tabella allegata) con effetto dal 1° febbraio
1993.La nostra decisione di giungere ad un accordo con voi sull'adeguamento delle tariffe senza consultare prima le società che
operano sulle altre linee italiane è dovuta al desiderio di evitare gli interminabili litigi che si produrrebbero se ci imbarcassimo
in una tale consultazione.Riteniamo che l'accordo raggiunto tra di noi sarà considerato positivamente dalle altre compagnie. In caso contrario, stimiamo
che la perdita di traffico a favore dei porti che praticano tariffe più basse non sarà superiore al 15% corrispondente all'adeguamento
delle nostre tariffe.Al riguardo proponiamo che le tariffe della categoria 5, che comprende i veicoli da 12 a 15 metri, si applichino ormai ai
veicoli da 12 a 16,5 metri (atteso che la maggior parte dei veicoli frigoriferi, e progressivamente tutti, sono o saranno
lunghi 16,5 metri) e che l'aumento sia pari al 5% in lire italiane (da 910 000 a 950 000 lire italiane) e dal 15% al 23% in
dracme. (...).
248
Stanti prove dirette così chiare della partecipazione della ricorrente alle intese, occorre respingere gli argomenti da essa
prospettati.
5. Prove relative all'anno 1993
249
La ricorrente sostiene che le proposte che l'ETA avrebbe avanzato durante la conferenza del 21 maggio 1992, citate in un telex
27 maggio 1992, erano in realtà soltanto discussioni (v. i distinguo operati dalle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché
una riserva dell'[OSCURATO:PERSONA]) che non vincolavano la ricorrente, come risulterebbe dal fatto che nel telex in questione l'ETA le
chiedeva di valutare e di approvare tali proposte. Quanto alla riunione del 4 agosto 1992, di cui al
considerando 31 della [OSCURATO:PERSONA], relativa al problema dei biglietti
no-show (biglietti invito spediti a credito dagli agenti a persone di loro conoscenza che poi non si presentavano alla partenza e
si rifiutavano di pagare i biglietti non utilizzati, mentre le cabine erano state, però, prenotate), la ricorrente sostiene
che non ha dato risultati concreti, giacché le altre società erano poco inclini ad accettare l'approccio risolutivo del fenomeno
da essa proposto. Fa valere che la mera informazione in merito da parte dell'ETA non può costituire una violazione dell'art. 85
del [OSCURATO:PERSONA].
250
Per quanto attiene più precisamente al telex 6 novembre 1992, inviato dall'ETA alle altre compagnie in servizio sulla linea
di Ancona, la ricorrente insiste sul fatto che tale telex è stato inviato dall'ETA di propria iniziativa, a sua insaputa e
senza la sua approvazione.
251
Riguardo alle tariffe per gli autocarri menzionate ai
considerando 36 e 37 della [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente precisa che, contrariamente a quanto pretende la [OSCURATO:PERSONA], l'adeguamento si riferisce
soltanto al tasso di cambio dracma greca/lira italiana e non all'aumento simultaneo delle tariffe nelle due divise, visto
che l'adeguamento del 15% in discorso corrisponde perfettamente alla svalutazione della dracma rispetto alla lira italiana.
Quanto alla riunione del 24 novembre 1993 e, in particolare, all'espressione
rottura del precedente accordo, la ricorrente fa valere che non è detto cosa questo accordo prevedesse, né quando fosse stato concluso, né quanto tempo
fosse durato, né su quale argomento vertesse. Infatti,
il precedente accordo non sarebbe nient'altro che una dichiarazione non vincolante, da parte di diverse società, di osservare il principio di proporzionalità
tra la distanza in miglia marittime dei tragitti e le tariffe e di combattere ogni concorrenza sleale sui prezzi. La ricorrente
sottolinea che nel telex 7 gennaio 1993, di cui al
considerando 36 della [OSCURATO:PERSONA], l'allusione al desiderio di evitare
interminabili litigi con le società in servizio sulle altre linee italiane dimostra che non c'era nessuna base d'accordo neppure su punti quali
un ragionevole adeguamento all'evoluzione dei tassi di cambio. Il Tribunale ritiene che i documenti citati ai
considerando 30-37 della [OSCURATO:PERSONA], sopra menzionati, costituiscano indizi obiettivi e concordanti della persistenza nel corso del 1993
dell'intesa tra gli armatori in servizio sulle linee Patrasso-Ancona e Patrasso/Bari e Brindisi. Inoltre, parecchi documenti
costituiscono indizi della volontà della ricorrente e di altre compagnie operanti sulla linea Patrasso-Ancona d'invitare le
compagnie attive sulle altre linee ad aderire al movimento di adeguamento dei prezzi deciso per la linea Patrasso-Ancona.
253
[OSCURATO:PERSONA], ad esempio, nel telex 7 gennaio 1993 inviato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], all'[OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] al fine di proporre
una revisione delle tariffe per i veicoli sulle linee Grecia-Italia-Grecia, lo scrivente faceva notare che
sono passati due anni dall'ultimo adeguamento delle tariffe per i veicoli. Se ne deve dedurre che, nel periodo tra la riunione del 25 ottobre 1990 e il 7 gennaio 1993, i membri dell'intesa non hanno
adeguato le tariffe entrate in vigore il 5 novembre 1990 e che le tariffe fissate per il 1991 sono rimaste in applicazione
anche l'anno seguente.
254
Conferma l'idea di una prosecuzione dell'intesa anche il telex 24 novembre 1993, in cui lo scrivente si esprime come segue:
Siamo molto soddisfatti del risultato, poiché abbiamo iniziato la riunione con il problema della rottura del precedente accordo
a causa dell'opposizione delle compagnie Kosma-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] A. e, dopo aver recuperato a poco a poco la situazione
e essere passati per le proposte del 5-10% (posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), siamo infine giunti alla
percentuale summenzionata. Quest'affermazione dimostra che nel corso di quell'anno si sono svolte trattative nell'ambito delle quali sono emerse differenze
tra le imprese, talune delle quali avevano partecipato altresì al vecchio accordo ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eccetera).
La locuzione avverbiale
a poco a poco dimostra che nel corso dell'anno vi è stata una serie di negoziati tra le imprese, compresa la ricorrente, e ciò finisce
col dimostrare la continuazione della partecipazione di quest'ultima durante il periodo compreso tra il gennaio e il novembre
1993.
255
Stanti prove dirette così chiare della prosecuzione delle intese e della partecipazione ad esse della ricorrente nel 1993,
gli argomenti della ricorrente non possono essere accolti.
6. Prove relative all'anno 1994
256
La ricorrente sostiene che l'accordo evocato dall'ETA nel telex inviatole il 24 novembre 1993 non era nient'altro che una
dichiarazione non vincolante che ammetteva la necessità di una ragionevole proporzione tra la distanza espressa in miglia
marittime dei tragitti e le tariffe e di evitare ogni concorrenza sleale mercé prezzi irrisori, come quelli praticati dalle
società di linea dette meridionali. Per quanto concerne l'
accordo sull'adeguamento delle tariffe per gli
autoveicoli del 15%, menzionato in tale telex, la ricorrente dubita che un accordo del genere sia stato effettivamente concluso e ancor più che
sia stato rispettato nella prassi. Il suo agente, l'ETA, avrebbe adoperato nel telex la detta espressione per attribuirsi
un successo significativo conseguito grazie agli sforzi personali del suo rappresentante legale, sig. [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente
aggiunge che l'obiettivo di tale telex era probabilmente di convincerla ad approvare un aumento del 15% che avrebbe fatto
altresì aumentare le entrate dell'ETA a titolo di commissione. Essa osserva pure che la proposta dell'ETA d'introdurre una
nuova tariffa che invogliasse al pagamento in contanti prevedendo in tal caso una riduzione del 30% non è stata accolta e
non ha portato risultati, perché la situazione si è normalizzata già all'inizio del mese di luglio 1994, allorché tutti gli
interessati si sono convinti che, contrariamente alle aspettative, la dracma non si sarebbe svalutata grazie soprattutto alle
misure di governo adottate per sostenere la moneta. In ogni caso, la ricorrente ritiene errato addebitarle tale iniziativa,
considerarla un'infrazione e, più in generale, concludere nel senso dell'esistenza di un accordo per stabilire tariffe comuni
applicabili agli autocarri nel 1994. Infine, la ricorrente avrebbe continuato perfino nel 1994 a concedere riduzioni importanti
ai suoi clienti, sulla base di accordi particolari.
257
Ai
considerando 38-42 della [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] espone le prove che l'hanno indotta a concludere che nel 1994 l'intesa continuava, almeno
fino alla data degli accertamenti.
258
Al
considerando 38 della [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] si basa sul telex 24 novembre 1993 dell'ETA alla ricorrente per dimostrare che nel 1994
l'intesa continuava, in quanto l'accordo doveva decorrere dal 16 dicembre 1993. Tale telex indicherebbe altresì che quattordici
compagnie erano rappresentate alla riunione del medesimo giorno. Poi, la [OSCURATO:PERSONA] dà atto di un telex del 13 maggio 1994
della ricorrente all'[OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], il quale indicava che un nuovo tipo di rimorchio stava diventando comune sulla
linea di Ancona e proponeva d'introdurre una nuova categoria di prezzi e una data di applicazione comune. A tale telex ne
sono seguiti altri del 25 maggio e del 3 giugno 1994 sullo stesso argomento, con cui si sollecitava un accordo. [OSCURATO:PERSONA]
menziona inoltre un telex del 26 maggio 1994 dell'ETA alla sede della [OSCURATO:PERSONA] e il fatto che gli accertamenti della [OSCURATO:PERSONA]
presso le imprese sono avvenuti nel luglio 1994. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] stima al
considerando 42 della [OSCURATO:PERSONA] che non vi siano prove che le compagnie hanno continuato le loro pratiche collusive dopo tale data.
259
Il telex 24 novembre 1993, inviato dall'ETA alla sede della [OSCURATO:PERSONA], mostra che in quello stesso giorno ha avuto luogo una
riunione cui hanno partecipato quattordici compagnie di navigazione. Secondo la [OSCURATO:PERSONA] (
considerando 37), tale riunione aveva lo scopo di adeguare i prezzi da praticare nel 1994 sulle linee tra Patrasso e Ancona, Brindisi
e Bari. L'autore del telex scrive: Siamo lieti d'informarvi che nella riunione odierna abbiamo raggiunto un accordo su un adeguamento delle tariffe per gli autoveicoli
del 15% circa (...) da applicare immediatamente a partire dal 16 dicembre 1993.Siamo molto soddisfatti del risultato, poiché abbiamo iniziato la riunione con il problema della rottura del precedente accordo
a causa dell'opposizione delle compagnie Kosma-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] A. e, dopo aver recuperato a poco a poco la situazione
e essere passati per le proposte del 5-10% (posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), siamo infine giunti alla
percentuale summenzionata.(...).
260
Questo documento dimostra che la ricorrente ha aderito a un accordo con talune compagnie circa il comportamento da tenere
sul mercato a partire dal 16 dicembre 1993 e, dunque, nel 1994.
261
Del pari, i telex 13 maggio 1994, 25 maggio 1994 e 3 giugno 1994 costituiscono indizi obiettivi e concordanti della prosecuzione
nel corso del 1994 dell'intesa tra gli armatori operanti sulla linea Patrasso-Ancona e della partecipazione principale della
ricorrente tramite il suo agente esclusivo.
262
Stanti prove dirette così chiare della partecipazione della ricorrente all'intesa nel 1994 sino al momento dell'accertamento
della [OSCURATO:PERSONA] effettuato nel mese di luglio, gli argomenti della ricorrente devono essere respinti.
263
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere la seconda parte del motivo in esame e dichiarare il terzo
motivo interamente infondato.
II ─
Sulla domanda di annullamento o di riduzione dell'ammenda
264
A sostegno della domanda diretta all'annullamento ovvero alla riduzione dell'ammenda inflitta, la ricorrente deduce un motivo
vertente sulla violazione dell'art. 19, n. 2, del regolamento n. 4056/86 e degli orientamenti per il calcolo delle ammende.
A ─ Quanto alla prima parte, relativa a un'errata valutazione della gravità dell'infrazione
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
265
La ricorrente sostiene, in primo luogo, che, qualificando l'infrazione addebitatale come grave (
considerando 150 della [OSCURATO:PERSONA]), la [OSCURATO:PERSONA] si pone in contraddizione con gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte
in applicazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell'art. 65, n. 5, del [OSCURATO:PERSONA] CECA (GU 1998, C 9, pag. 3; in
prosieguo: gli
orientamenti), applicabili altresì alle ammende inflitte ai sensi dell'art. 19, n. 2, del regolamento n. 4056/86. Essa considera che le
condizioni che permetterebbero di qualificare l'infrazione come grave non sono soddisfatte nella fattispecie, poiché le restrizioni
addebitate non sono state applicate in maniera stretta e non erano idonee a produrre effetti su parti estese del mercato comune,
circostanza riconosciuta dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] (
considerando 148 e 149). Di conseguenza, in sede di determinazione dell'importo di base dell'ammenda, l'infrazione addebitata alle imprese
implicate avrebbe dovuto, nel peggiore dei casi, essere qualificata come poco grave, visto che tale categoria di infrazioni
include le restrizioni intese a limitare gli scambi il cui impatto sul mercato resta però circoscritto e che riguardano inoltre
una parte sostanziale, ma relativamente angusta, del mercato comunitario. Ne discende, secondo la ricorrente, che l'importo
di base dell'ammenda non dovrebbe superare quello previsto per la categoria delle infrazioni poco gravi, vale a dire 1 milione
di ECU.
266
In secondo luogo, la ricorrente ritiene che la distinzione tra i diversi vettori operata dala [OSCURATO:PERSONA] in sede di calcolo
dell'ammenda, ossia tra i grandi, i medi e i piccoli (
considerando 151 e 152 della [OSCURATO:PERSONA]), sia arbitraria e porti a collocare la ricorrente in una situazione di sfavore rispetto alle sue
concorrenti. Essa stima, in più, di non poter essere considerata a livello europeo una grande compagnia di navigazione marittima,
né un punto di riferimento per tutte le sue concorrenti. Fa valere, infine, che, per fissare l'importo dell'ammenda, il parametro
più ragionevole è quello della quota di mercato detenuta da ciascuna impresa sull'insieme delle linee Grecia-Italia (mercato
dei servizi), perché esso renderebbe conto altresì dell'effettiva capacità di ciascuna impresa di
causare un danno rilevante all'intero mercato, come recita la [OSCURATO:PERSONA] al
considerando 151.
267
[OSCURATO:PERSONA] afferma che le intese che rientrano nelle categorie descritte all'art. 85, n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], fra cui gli
accordi delle imprese sui prezzi, sono considerate particolarmente gravi, come testimonia il fatto che il detto articolo le
menziona esplicitamente a titolo di esempio di azioni configuranti infrazioni. Essa ricorda, inoltre, che, per giurisprudenza
costante, un accordo sui prezzi restringe, per sua natura, la concorrenza (v., in tal senso, sentenza Chemiefarma/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 133). Infine, un'infrazione commessa nell'ambito di un cartello cui partecipa la maggior parte dei produttori
attivi sul mercato in questione, ipotesi che si sarebbe verificata nella fattispecie, integrerebbe un'infrazione grave.
268
[OSCURATO:PERSONA] fa osservare altresì che gli orientamenti classificano anch'essi, in via di principio, i cartelli come infrazioni
molto gravi. Essa precisa, tuttavia, ai
considerando 146-150 della [OSCURATO:PERSONA], di aver tenuto conto, nel caso di specie, degli elementi addotti dalla ricorrente (v., in particolare,
considerando 148), ma anche dei fattori relativi alla modesta incidenza degli accordi sul mercato e al segmento limitato del mercato da
essi interessato. Essa sarebbe giunta alla conclusione che si tratti nella fattispecie di un'infrazione grave e non di un'infrazione
molto grave.
269
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, per fissare l'importo delle ammende, occorre tenere conto, come prevedono gli orientamenti,
di tutti gli elementi idonei ad influire sulla valutazione della gravità delle infrazioni, tra cui le dimensioni delle imprese
che hanno partecipato alla pratica vietata. Siccome sussistono notevoli differenze di dimensioni tra le imprese, nella fattispecie
le loro dimensioni costituirebbero la base adatta a permettere di valutare il peso e l'importanza di ciascuna di esse sul
mercato nonché l'incidenza reale del loro comportamento sulla concorrenza.
Giudizio del Tribunale
1. Considerazioni generali
270
Nella fattispecie è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] ha determinato l'ammenda inflitta alla ricorrente conformemente al metodo
generale per il calcolo dell'ammontare delle ammende enunciato negli orientamenti, i quali sono altresì applicabili alle ammende
inflitte ai sensi dell'art. 19, n. 2, del regolamento n. 4056/86. Va osservato anche che la ricorrente non contesta l'applicabilità
nel caso di specie dei detti orientamenti.
271
Ai termini dell'art. 19, n. 2, del regolamento n. 4056/86,
[l]a [OSCURATO:PERSONA] può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende che variano da un
minimo di mille ad un massimo di un milione di [euro], con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10% del volume
d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato alla infrazione,
quando intenzionalmente o per negligenza (...) commettano un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1, (...),
del trattato. Il medesimo articolo stabilisce che,
[p]er determinare l'ammontare dell'ammenda, occorr[e] tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua
durata.
272
Orbene, gli orientamenti dispongono, al punto 1, primo comma, che, per il calcolo delle ammende, l'importo di base sia determinato
in funzione della gravità e della durata dell'infrazione, i soli criteri indicati all'art. 19, n. 2, del regolamento n. 4056/86.
273
Secondo gli orientamenti, la [OSCURATO:PERSONA] assume come punto di partenza, nel calcolo delle ammende, un importo determinato
in funzione della gravità dell'infrazione. La valutazione della gravità dell'infrazione deve prendere in considerazione la
natura dell'infrazione, l'impatto concreto sul mercato quando sia misurabile e l'estensione del mercato geografico rilevante
(punto 1 A, primo comma). In tale contesto le infrazioni sono classificate in tre categorie, ossia le
infrazioni poco gravi, per le quali l'ammontare delle ammende applicabili è compreso tra EUR 1 000 e EUR 1 milione, le
infrazioni gravi, per le quali l'ammontare delle ammende applicabili può variare tra EUR 1 milione e 20 milioni, e le
infrazioni molto gravi per le quali l'ammontare delle ammende applicabili supera EUR 20 milioni (punto 1 A, primo-terzo trattino).
274
Successivamente, nell'ambito del trattamento differenziato da applicare alle imprese, gli orientamenti stabiliscono che, nell'ambito
di ciascuna delle categorie succitate, ed in particolare per le categorie di infrazioni
gravi e
molto gravi, la gamma delle sanzioni previste consente di differenziare il trattamento da riservare alle imprese in funzione della natura
delle infrazioni commesse (punto 1 A, terzo comma). E', inoltre, necessario valutare l'effettiva capacità economica degli
autori dell'infrazione di arrecare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori, e fissare l'importo
dell'ammenda ad un livello tale da garantirle un carattere sufficientemente dissuasivo (punto 1 A, quarto comma). In più,
si può tenere conto del fatto che le imprese di grandi dimensioni dispongono quasi sempre d'infrastrutture sufficienti per
avere le conoscenze giuridico-economiche che consentano loro di essere maggiormente consapevoli del carattere di infrazione
del loro comportamento e delle conseguenze che ne derivano sotto il profilo del diritto della concorrenza (punto 1 A, quinto
comma).
275
Nell'ambito di ciascuna delle tre categorie definite sopra, al fine di tenere conto del peso specifico, e dunque dell'impatto
reale sulla concorrenza del comportamento configurante infrazione di ciascuna impresa, in particolare qualora esista una disparità
considerevole nelle dimensioni delle imprese che commettono il medesimo tipo d'infrazione, può essere opportuno ponderare,
nei casi in cui sono coinvolte più imprese, come i cartelli, l'ammontare predeterminato e adattare di conseguenza l'importo
di base generale secondo la caratteristica specifica di ogni impresa (punto 1 A, sesto comma).
276
Quanto al fattore relativo alla durata dell'infrazione, gli orientamenti stabiliscono una distinzione tra le infrazioni di
breve durata (in generale per periodi inferiori a un anno), per le quali l'importo di base stabilito per la gravità non dovrebbe
essere maggiorato, le infrazioni di media durata (in generale per periodi da uno a cinque anni), per le quali tale importo
può essere maggiorato fino al 50% del suo valore, e le infrazioni di lunga durata (in generale per periodi superiori a cinque
anni), per le quali tale importo può essere maggiorato per ciascun anno del 10% (punto 1 B, primo capoverso, primo-terzo trattino).
277
In seguito, gli orientamenti riportano, a titolo di esempio, un elenco di circostanze aggravanti e attenuanti che possono
essere prese in considerazione per aumentare o diminuire l'importo di base, riferendosi poi alla comunicazione 18 luglio 1996
sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende (GU C 207, pag. 4).
278
[OSCURATO:PERSONA] osservazione generale, gli orientamenti precisano che l'ammenda calcolata secondo lo schema di cui sopra (importo di
base più o meno le percentuali di maggiorazione e di riduzione) non può in alcun caso superare il 10% del volume d'affari
mondiale delle imprese, come disposto dall'art. 19, n. 2, del regolamento n. 4056/86 [punto 5, lett. a)]. Inoltre gli orientamenti
prevedono che, dopo avere effettuato i calcoli di cui sopra, occorrerà prendere in considerazione, a seconda delle circostanze,
taluni elementi obiettivi quali il contesto economico specifico, il vantaggio economico o finanziario realizzato dagli autori
dell'infrazione, le caratteristiche delle imprese in questione nonché la loro capacità contributiva reale in un contesto sociale
particolare, adeguando di conseguenza, in fine, gli importi delle ammende [punto 5, lett. b)].
279
Ne consegue che, secondo il metodo descritto negli orientamenti, il calcolo delle ammende viene effettuato in funzione dei
due criteri citati all'art. 19, n. 2, del regolamento n. 4056/86, vale a dire la gravità dell'infrazione e la sua durata,
nel rispetto del limite massimo in relazione al volume d'affari di ciascuna impresa, stabilito con la medesima disposizione.
Di conseguenza, gli orientamenti non trascendono il contesto giuridico delle sanzioni come definito dalla detta disposizione
(sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-23/99, [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1705, punti 231 e 232).
2. Quanto alla fondatezza della parte di motivo in esame
280
[OSCURATO:PERSONA] si è appena ricordato, negli orientamenti i cartelli sono classificati, in linea di principio, come infrazioni molto
gravi, una qualificazione che s'inserisce perfettamente nella giurisprudenza della Corte e del Tribunale secondo cui tale
tipo d'infrazione rientra tra le restrizioni della concorrenza più gravi, in particolare allorché l'intesa concerne la fissazione
dei prezzi.
281
Orbene, nel caso di specie e nella situazione della ricorrente, dai
considerando 147-150 della [OSCURATO:PERSONA] risulta che, pur rilevando (
considerando 147 della [OSCURATO:PERSONA]) che
[u]n accordo mediante il quale il prezzo del trasporto di passeggeri e merci per traghetto roll-on roll-off sia stato concordato
da alcuni dei più importanti operatori di traghetti nel mercato di riferimento costitui[va], per sua natura, una violazione
molto grave delle disposizioni comunitarie, in realtà la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato soltanto grave l'infrazione di cui trattasi (
considerando 150 della [OSCURATO:PERSONA]). Essa è pervenuta a questa diminuzione del livello di gravità dopo aver osservato che
[l]'infrazione [aveva] avuto un effetto reale limitato sul mercato e che, siccome il governo ellenico
durante il periodo dell'infrazione [aveva] incoraggiato le imprese a contenere gli aumenti tariffari nei limiti dell'inflazione,
[l]e tariffe [erano] state mantenute ad un livello tra i più bassi del mercato comune per il trasporto marittimo da uno Stato
membro ad un altro (
considerando 148 della [OSCURATO:PERSONA]). Per di più, la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto del fatto che l'infrazione
[aveva] (...) prodotto i suoi effetti in una parte limitata del mercato comune, vale a dire su tre delle linee adriatiche, un mercato ritenuto ancora modesto rispetto ad altri mercati dell'Unione europea (
considerando 149 della [OSCURATO:PERSONA]).
282
Ne consegue che correttamente la [OSCURATO:PERSONA] ha qualificato grave l'infrazione nella [OSCURATO:PERSONA].
283
Quanto all'argomento vertente sulle dimensioni delle imprese, dai
considerando 151 e 152 della [OSCURATO:PERSONA] risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto appropriato nella fattispecie tener conto della capacità
effettiva dei trasgressori di causare un danno rilevante e ha voluto fissare l'importo dell'ammenda ad un livello tale da
garantire all'ammenda stessa un effetto sufficientemente dissuasivo. [OSCURATO:PERSONA], ha stimato opportuno infliggere alle imprese più
grandi ammende più elevate di quelle di cui sono passibili le imprese piccole a motivo della notevole differenza di dimensioni.
La tabella 1 (
considerando 151 della [OSCURATO:PERSONA]) contiene un confronto delle dimensioni delle imprese interessate dalla [OSCURATO:PERSONA]. Essa mostra che la
ricorrente è il principale vettore sul mercato, seguita tra i grandi operatori solamente dall'[OSCURATO:PERSONA], e che le sue dimensioni
sono pari quasi al doppio di quelle dei vettori medi e al decuplo di quelle dei piccoli. Tale confronto è fatto sulla base
del fatturato del 1993 per i servizi roll-on e roll-off sulle linee adriatiche, anno di riferimento che consente alla [OSCURATO:PERSONA]
di valutare il peso e l'importanza sul mercato di cui trattasi e quindi l'effetto reale del comportamento anticoncorrenziale
di ciascuna impresa. Il
considerando 152 della Decisone mostra che è in base al detto confronto che le ammende inflitte ai vettori medi in funzione della gravità
dell'infrazione sono pari al 65% delle ammende imposte ai vettori di grandi dimensioni, fra cui la ricorrente.
284
Orbene, risulta dalla giurisprudenza che la [OSCURATO:PERSONA] può infliggere ammende più gravi a un'impresa i cui atti sul mercato,
considerata l'importanza del posto che vi occupa, hanno un impatto maggiore di quelli di altre imprese che hanno commesso
la medesima infrazione, senza pur tuttavia violare il principio della parità di trattamento. Siffatto modo di calcolare l'importo
dell'ammenda risponde altresì alla necessità che quest'ultima sia sufficientemente dissuasiva (v., in tal senso, sentenza
del Tribunale 8 ottobre 1996, cause riunite da T-24/93 a T-26/93 e T-28/93, Compagnie maritime belge transports e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1201, punto 235).
285
Inoltre, le dimensioni delle imprese che hanno preso parte alla pratica vietata rientra fra gli elementi di riferimento previsti
dagli orientamenti per determinare l'importo dell'ammenda. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente,
la distinzione tra grandi vettori, vettori di medie dimensioni e piccoli vettori fatta ai fini della determinazione dell'ammenda
ai
considerando 151 e 152 della [OSCURATO:PERSONA] rispetta pienamente la lettera e gli obiettivi degli orientamenti. Inoltre, la ricorrente non contesta
le percentuali utilizzate per il confronto di cui al
considerando 151 della [OSCURATO:PERSONA], né il fatto che nel caso di specie le dimensioni delle imprese coinvolte erano molto diverse tra loro.
Pertanto, l'argomento vertente sull'aver la [OSCURATO:PERSONA] commesso un errore nel distinguere tra i vari vettori va disatteso
e la ricorrente non può rimproverare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver reputato che le dimensioni costituissero una base adeguata per
valutare il peso e l'importanza di ciascuna impresa sul mercato nonché l'incidenza reale del suo comportamento sulla concorrenza.
286
La parte di motivo in esame dev'essere perciò respinta.
B ─ Quanto alla seconda parte, relativa a un'errata valutazione della durata dell'infrazione
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
287
La ricorrente fa valere che ciò che la [OSCURATO:PERSONA] qualifica come
accordo è in realtà una prassi di negoziazioni tra le società in servizio sulle rotte Grecia-Italia che risale a parecchi decenni
prima e che si è semplicemente protratta dopo il 1° luglio 1987, data dell'entrata in vigore del regolamento n. 4056/86. Essa
contesta alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver considerato l'esistenza di una tale prassi nei decenni anteriori come una circostanza
attenuante, bensì, al contrario, di aver qualificato la prosecuzione e l'applicazione di tale
prassi abituale come una circostanza aggravante particolarmente seria. Infatti la [OSCURATO:PERSONA], per un verso, avrebbe considerato
lunga la detta
prassi abituale (
considerando 155 della [OSCURATO:PERSONA]) e, per l'altro, si sarebbe mostrata estremamente severa nell'imporre alla ricorrente per ogni anno di
durata dell'infrazione la più alta delle maggiorazioni consentite (10%), nonostante gli orientamenti prevedano, per le infrazioni
di lunga durata (superiore a cinque anni), una maggiorazione massima del 10% (v. orientamenti, punto 1 B, primo capoverso,
terzo trattino). [OSCURATO:PERSONA], l'ammenda inflitta alla ricorrente sarebbe stata maggiorata in misura notevolissima, pari al 70% (v.
considerando 156 della [OSCURATO:PERSONA]) partendo da un importo di base già elevato (2 milioni di ECU), di modo che l'importo di base totale
dell'ammenda sarebbe stato portato indebitamente a 3,4 milioni di ECU (
considerando 158 della [OSCURATO:PERSONA]).
288
[OSCURATO:PERSONA] fa rilevare che la ricorrente non mette in discussione il terminus a quo (1° luglio 1987), né il terminus ad
quem (luglio 1994) dell'accordo e ricorda che, come prevedono gli orientamenti, le infrazioni di durata superiore a cinque
anni sono considerate infrazioni di lunga durata. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere di poter infliggere una maggiorazione
massima del 10% per ogni anno che ha costituito oggetto dell'infrazione e stima di aver agito, nella fattispecie, nel rispetto
di tali limiti.
Giudizio del Tribunale
289
Risulta dagli orientamenti che un importo corrispondente alla durata dell'infrazione per ciascuna impresa può essere calcolato
e addizionato all'importo di base generale (quello calcolato in funzione della gravità) e che, a tal fine, la [OSCURATO:PERSONA]
deve distinguere tre tipi di infrazioni: di breve durata (infrazioni in genere inferiori a un anno), di media durata (in genere
da uno a cinque anni) e di lunga durata (in genere oltre i cinque anni).
290
Non è prevista alcuna maggiorazione per le infrazioni di breve durata. Al contrario, per quelle di media durata, la [OSCURATO:PERSONA]
può applicare una maggiorazione fino al 50% dell'importo di base generale (calcolato in funzione della gravità dell'infrazione).
Quanto alle infrazioni di lunga durata, tale importo addizionale può essere fissato per ciascun anno al 10% dell'importo stabilito
in funzione della gravità dell'infrazione. Gli orientamenti indicano che in tal modo la [OSCURATO:PERSONA] ha voluto rendere molto
più consistente, rispetto alla prassi anteriore, la maggiorazione delle ammende per le infrazioni di lunga durata, allo scopo
di sanzionare realmente le restrizioni che hanno arrecato un pregiudizio durevole ai consumatori.
291
Dal
considerando 153 della [OSCURATO:PERSONA] emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha stimato che, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente, l'infrazione
risalga almeno al 18 luglio 1987 e sia durata fino al luglio 1994 (data degli accertamenti della [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA]
conclude che la durata dell'infrazione è stata
lunga per la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (
considerando 155 della [OSCURATO:PERSONA]). Essa ha considerato che tali elementi giustificavano
una maggiorazione delle ammende di 10% per ogni anno di durata dell'infrazione, nel caso della ricorrente e della [OSCURATO:PERSONA], vale a dire una maggiorazione del 70% (
considerando 156 della [OSCURATO:PERSONA]). La tabella 2 indica le percentuali di maggiorazione applicate alle varie compagnie.
292
Occorre notare che la ricorrente non ha contestato la data d'inizio dell'asserita infrazione, ossia il 1° luglio 1987 ─ essa
sottolinea, in realtà, che gli accordi addirittura preesistevano a tale data ─ né quella della sua cessazione (luglio 1994),
né dunque il fatto che l'infrazione è durata sette anni. Pertanto, e poiché gli orientamenti prevedono che le infrazioni di
durata superiore ai cinque anni siano da considerare lunghe e giustifichino una maggiorazione fino al 10% per ciascun anno
dell'importo determinato in funzione della gravità dell'infrazione, la ricorrente non può dedurre l'inosservanza dei criteri
stabiliti negli orientamenti.
293
L'argomento della ricorrente consistente nel contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di aver stimato che l'infrazione fosse di lunga durata
anziché applicare una circostanza attenuante, visto che si trattava di una prassi di negoziati risalente a parecchi decenni
prima, non può essere accolto. La data considerata come dies a quo del periodo dell'infrazione nella [OSCURATO:PERSONA] è un elemento
che rientra unicamente nella valutazione della [OSCURATO:PERSONA], operata sulla scorta delle prove di cui essa dispone per fondare
le sue conclusioni circa l'esistenza e la portata di un'infrazione. Perciò, contrariamente a quanto assume la ricorrente,
il fatto che i comportamenti sanzionati siano iniziati effettivamente in una data di molto anteriore a quella indicata nella
[OSCURATO:PERSONA] non può affatto configurare una circostanza attenuante.
294
Infine, occorre ricordare che, sebbene gli argomenti della ricorrente vertenti sulla consuetudine dei contatti tra gli operatori
che servono le linee marittime in Grecia, asseritamente sollecitati in tal senso dalle autorità elleniche, non possano valere
a dimostrare che i detti contatti non rientrassero nel divieto degli accordi restrittivi della concorrenza sancito dall'art. 85,
n. 1, del [OSCURATO:PERSONA], essi sono stati tuttavia valutati come circostanze attenuanti. Infatti, al
considerando 163 della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso che
[l]a prassi corrente ─ non imposta direttamente dalla normativa ─ di fissare le tariffe nazionali greche mediante consultazioni
di tutti gli operatori nazionali (nel cui ambito ci si attendeva che presentassero una risposta comune) e la successiva decisione
del Ministero della Marina mercantile potrebbero aver indotto le compagnie greche che operano anche sulle linee nazionali
a dubitare che la consultazione per la fissazione dei prezzi sulle linee internazionali costituisse realmente un'infrazione. In base a queste considerazioni la [OSCURATO:PERSONA] ha ridotto le ammende del 15% per tutte le compagnie (
considerando 163 della [OSCURATO:PERSONA]).
295
Pertanto, anche la parte di motivo in esame va respinta.
C ─ Quanto alla terza parte, relativa a un'errata valutazione delle circostanze aggravanti
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
296
La ricorrente lamenta che le circostanze aggravanti che la [OSCURATO:PERSONA] ha addotto contro di essa nei
considerando 159-161 siano infondate, inesatte, di parte e parziali. Essa afferma che la [OSCURATO:PERSONA] viola i principi fondamentali di proporzionalità,
di non discriminazione e di buona amministrazione.
297
In primo luogo, essa nega di aver istigato all'intesa, ricordando che il suo comportamento integrava una
prassi abituale, anteriore di parecchi decenni, come riconosce la [OSCURATO:PERSONA]. Aggiunge al riguardo di aver, dal 1981 alla metà del 1987, servito
le linee Grecia-Italia con un'unica nave, in quanto tali linee erano dominate da altre compagnie, quali la [OSCURATO:PERSONA], la
[OSCURATO:PERSONA], la HLM, l'[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], che disponevano di un maggior numero d'imbarcazioni.
298
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che il telex 15 marzo 1989 non è sufficiente a farla considerare l'
istigatrice di un'
intesa, tenuto conto della preesistenza della
prassi abituale.
299
In terzo luogo, a torto la [OSCURATO:PERSONA] contesterebbe alla ricorrente di aver
organizzato (...) riunioni
con le compagnie partecipanti all'infrazione. Infatti, con i suoi telex 21 maggio 1992 e 24 novembre 1993, sui quali poggia l'accusa della [OSCURATO:PERSONA] (v.
considerando 30, 37 e 38 della [OSCURATO:PERSONA]), l'ETA si limiterebbe a informare a posteriori la [OSCURATO:PERSONA] di una riunione che era già stata decisa
(telex 21 maggio 1992) e di un altro incontro già svoltosi (telex 24 novembre 1993). Pertanto, la ricorrente non potrebbe
aver
organizzato (per riprendere la formulazione letterale della [OSCURATO:PERSONA]) le due riunioni in questione, in ordine alle quali essa è stata
semplicemente informata ex post. Infine, l'
organizzazione delle dette riunioni, poiché non può essere imputata all'ETA, non potrebbe a fortiori neppure essere imputata alla ricorrente.
300
In quarto luogo, la ricorrente contesta di aver
controllato le operazioni del cartello. L'informazione di parte, parziale, incompleta e, in ogni caso, a posteriori che ha ricevuto dall'ETA non le avrebbe permesso
di
controllare le operazioni del cartello in questione. A tale riguardo, la ricorrente reputa particolarmente eloquente il telex 24 novembre
1993 inviatole dall'ETA che, a suo parere, deliberatamente esagera, volendo il sig. [OSCURATO:PERSONA] attribuirsi un importante successo.
301
In quinto luogo, la ricorrente nega di aver
cercato di estendere l'ambito di collaborazione delle compagnie e contesta l'interpretazione dei singoli telex cui la [OSCURATO:PERSONA] si riferisce nell'esame di tale circostanza aggravante.
302
In sesto luogo, la ricorrente nega di aver tentato di
intralciare gli accertamenti della [OSCURATO:PERSONA]. Essa sostiene che ingiustamente la [OSCURATO:PERSONA] indica che la
[OSCURATO:PERSONA] propose che ogni compagnia differenziasse i suoi prezzi dell'1% per quattro categorie di cabine, perché a far ciò non era la ricorrente bensì l'ETA. Al riguardo, essa precisa di non aver impartito né direttive né istruzioni
e di non essere stata informata di tale azione né di averla approvata.
303
La ricorrente ne conclude che a torto e con severità smodata la [OSCURATO:PERSONA] aumenta del 10% l'importo di base dell'ammenda considerandola
istigatrice del cartello.
304
La ricorrente lamenta, poi, una violazione del principio di uguaglianza nella valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle
circostanze aggravanti.
305
La ricorrente sostiene che altre società implicate hanno intrapreso azioni ed iniziative analoghe a quelle dell'ETA che la
[OSCURATO:PERSONA] le imputa. Di conseguenza, definendo la ricorrente
istigatrice del cartello, la [OSCURATO:PERSONA] violerebbe il principio della parità di trattamento poiché la collocherebbe in una posizione deteriore rispetto
alle sue concorrenti.
306
La ricorrente compara innanzi tutto la propria situazione con quella della [OSCURATO:PERSONA]. Fa valere che risulta chiaramente da
una lettura d'insieme dei
considerando 13, 14, 16, 18, 19, 24, 25 e 35 della [OSCURATO:PERSONA] che tale compagnia ha contribuito agli avvenimenti almeno in un ruolo simile,
se non più importante, a quello svolto dall'ETA ed imputato alla [OSCURATO:PERSONA], senza che tuttavia le sue iniziative siano state
considerate circostanze aggravanti, diversamente da quanto deciso per la ricorrente. In tal modo la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe manifestamente
violato il principio della parità di trattamento. In seguito, la ricorrente critica la [OSCURATO:PERSONA] per aver ignorato nella
[OSCURATO:PERSONA] che anche la [OSCURATO:PERSONA] eserciva una nave sulla linea a destinazione Brindisi negli anni 1989, 1990 e 1991 e per
averla accusata di essere l'
istigatrice dell'estensione della collaborazione alle società operanti sulle linee meridionali malgrado essa non sia mai stata presente
su tali linee, a differenza della [OSCURATO:PERSONA], alla quale una tale circostanza aggravante non viene imputata. Inoltre, essa
si riferisce al trattamento riservato alla [OSCURATO:PERSONA] alla quale, ai
considerando 18, 21 e 33 della [OSCURATO:PERSONA], sono contestate iniziative analoghe senza che la [OSCURATO:PERSONA] le ritenga circostanze aggravanti.
307
[OSCURATO:PERSONA] contesta l'allegazione della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] la definisce ingiustamente creatrice del cartello
e ha violato il principio della parità di trattamento nonché il principio di proporzionalità nel determinare le circostanze
aggravanti. Essa rinvia ai
considerando 159-161 della [OSCURATO:PERSONA], in cui sarebbero esposte numerose prove sia del ruolo di primo piano svolto dalla ricorrente nella
costituzione del cartello e nei successivi atti di questo, sia dei suoi tentativi di intralciare le indagini della [OSCURATO:PERSONA].
308
Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene di aver tenuto conto nella determinazione delle ammende del comportamento globale delle
imprese censurate e del ruolo di ciascuna di esse, come prescritto dalla giurisprudenza. Essa fa valere che, alla luce degli
elementi disponibili, la ricorrente ha chiaramente intrapreso più iniziative delle altre società implicate non solamente avanzando
proposte, ma anche organizzando incontri, informando le altre società delle sue risposte alla richiesta d'informazioni della
[OSCURATO:PERSONA] nonché cercando d'intralciare gli accertamenti della [OSCURATO:PERSONA].
Giudizio del Tribunale
309
Risulta dagli orientamenti (punto 2) che la [OSCURATO:PERSONA] può aumentare l'importo di base dell'ammenda inflitta per tener conto
delle circostanze aggravanti. Gli orientamenti elencano possibili circostanze aggravanti come la recidività delle imprese
in un'infrazione della stessa indole, il rifiuto di qualunque cooperazione o perfino tentativi di ostruzionismo durante lo
svolgimento dell'indagine, il fatto che l'impresa considerata abbia organizzato l'infrazione o istigato a commetterla oppure
abbia preso misure di ritorsione contro altre imprese per far
rispettare le decisioni o pratiche configuranti infrazioni eventualmente attuate. Gli orientamenti danno altresì atto della necessità
che la [OSCURATO:PERSONA] all'occorrenza maggiori gli importi di base delle ammende per superare l'importo degli utili illeciti realizzati
grazie all'infrazione, quando la stima di tali utili sia obiettivamente possibile.
310
[OSCURATO:PERSONA] ha indicato ai
considerando 159-161 della [OSCURATO:PERSONA] le circostanze aggravanti da essa individuate contro ciascuna delle imprese destinatarie.
1. Quanto al ruolo d'istigatrice dell'intesa
311
Quanto alla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto opportuno (
considerando 159 della [OSCURATO:PERSONA]) maggiorare del 25% l'importo della sua ammenda a causa del suo ruolo d'istigatrice dell'intesa.
312
[OSCURATO:PERSONA] è pervenuta a tale conclusione dopo aver considerato una serie di circostanze.
313
In primo luogo, a suo parere la ricorrente ha tentato di convincere l'[OSCURATO:PERSONA] ad aderire all'intesa. E' sufficiente a provarlo
il telex della [OSCURATO:PERSONA] 15 marzo 1989.
314
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che la ricorrente ha discusso con la [OSCURATO:PERSONA] la politica tariffaria
di quest'ultima sulla linea di Ortona (v. documento dell'ETA 25 febbraio 1992) e ha organizzato e diretto riunioni con le
compagnie partecipanti all'infrazione (v. telex dell'ETA 21 maggio 1992 e 24 novembre 1993).
315
Occorre sottolineare che a buon diritto la [OSCURATO:PERSONA] rimprovera alla ricorrente di aver organizzato e diretto le riunioni
con le compagnie partecipanti all'infrazione (v. telex dell'ETA 21 maggio 1992 e 24 novembre 1993).
316
[OSCURATO:PERSONA], quanto alla riunione del 21 maggio 1992, risulta effettivamente dal telex inviato il medesimo giorno dall'ETA alla ricorrente
che quest'ultima è stata informata che
[doveva] essere indetta una conferenza di rappresentanti delle compagnie di navigazione operanti sulla linea Patrasso-Ancona,
per discutere i progetti di nuove tariffe per il 1993, nonché dell'ordine del giorno di tale riunione. Del pari, da un telex 27 maggio 1992 emerge che l'ETA ha informato la ricorrente
delle proposte da essa avanzate nel corso della riunione delle compagnie di navigazione del 21 maggio 1992 e che sarebbero
state complessivamente accettate.
317
Per quanto riguarda la riunione del 24 novembre 1993, in un telex dello stesso giorno dell'ETA alla sede della ricorrente
si dichiara quanto segue: Siamo lieti d'informarvi che nella riunione odierna abbiamo raggiunto un accordo su un adeguamento delle tariffe per gli autoveicoli
del 15% circa (...) da applicare immediatamente a partire dal 16 dicembre 1993.Siamo molto soddisfatti del risultato, poiché abbiamo iniziato la riunione con il problema della rottura del precedente accordo
a causa dell'opposizione delle compagnie Kosma-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] A. e, dopo aver recuperato a poco a poco la situazione
e essere passati per le proposte del 5-10% (posizioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), siamo infine giunti alla
percentuale summenzionata.(...).
318
Questo documento dimostra che il 24 novembre 1993 si è tenuta una riunione cui hanno partecipato quattordici compagnie di
navigazione allo scopo di adeguare i prezzi da praticare nel 1994 sulle linee tra Patrasso e Ancona, Brindisi e Bari. Esso
evidenzia che l'agente della ricorrente ha svolto un ruolo importante nello sviluppo delle trattative.
319
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto del fatto che la ricorrente non soltanto ha controllato le attività dell'intesa,
ma ha anche cercato di estendere l'ambito di collaborazione delle compagnie (v. telex 15 marzo 1989, 7 gennaio 1992, 25 febbraio
1992, 7 gennaio 1993, 24 settembre 1993 e 26 maggio 1994).
320
I telex 15 marzo 1989, 25 febbraio 1992 e 24 settembre 1993 sono stati esaminati sopra e il carattere probatorio delle circostanze
ritenute aggravanti dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della ricorrente è stato considerato dimostrato.
321
Per quanto concerne il telex 7 gennaio 1992 inviato dalla ricorrente all'[OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA], come citato
al
considerando 27 della [OSCURATO:PERSONA] senza contestazioni da parte della ricorrente, esso mette in guardia queste compagnie contro vari importatori
di autoveicoli che
cercano d'indurre le nostre compagnie ad entrare in concorrenza sulle tariffe (...). Esso così prosegue: [V]i proponiamo di
continuare una politica comune evitando di avventurarci su una strada rischiosa. La ricorrente avrebbe proposto un prezzo comune a tutte le compagnie e chiesto il loro accordo
per poter rispondere alla società Calberson che (...) [era] entrata in contatto con tutte le compagnie.
322
Quanto al telex 7 gennaio 1993, si tratta di un documento indirizzato dalla ricorrente alla [OSCURATO:PERSONA], all'[OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA]
per proporre un adeguamento delle tariffe per i
veicoli sulle linee Grecia-Italia, nel quale si dichiara quanto segue: La nostra decisione di giungere ad un accordo con voi sull'adeguamento delle tariffe senza consultare prima le società che
operano sulle altre linee italiane è dovuta al desiderio di evitare gli interminabili litigi che si produrrebbero se ci imbarcassimo
in una tale consultazione. Riteniamo che l'accordo raggiunto tra di noi sarà considerato positivamente dalle altre compagnie.
In caso contrario, stimiamo che la perdita di traffico a favore dei porti che praticano le tariffe più basse non sarà superiore
al 15% corrispondente all'adeguamento delle nostre tariffe. (...) Attendiamo il vostro accordo.
323
Risulta da questo telex che la ricorrente ha deciso di negoziare direttamente con le sue principali concorrenti sulla linea
Patrasso-Ancona, e cioè la [OSCURATO:PERSONA], l'[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], e di lasciare in sospeso le trattative con le compagnie operanti
sulle altre linee, il che dimostra l'importanza del ruolo della ricorrente nel funzionamento e nello sviluppo delle intese.
Infine, l'allusione alla necessità di procedere all'adeguamento
senza consultare prima le società che operano sulle altre linee italiane, figurante nello stesso telex, dev'essere intesa nel senso che essa illustra l'intenzione della ricorrente di dimostrare
le effettive possibilità di pervenire a un adeguamento dei prezzi e, dunque, come un'esortazione alle altre compagnie operanti
sulla linea Patrasso-Ancona ad adottarlo. Pertanto, a differenza di quanto sostiene la ricorrente, tale affermazione costituisce
senz'altro una prova del suo tentativo
di estendere l'ambito di collaborazione delle compagnie.
324
Quanto al telex 26 maggio 1994, inviato dall'ETA alla sede della ricorrente, in esso si legge: A seguito delle condizioni che si sono sviluppate sul mercato in ragione dei tassi d'interesse molto elevati sui patti di
riscatto, sul brevissimo termine e sui finanziamenti, nessuno paga in contanti, ma tutti con assegni a scadenza.Per fronteggiare tale fenomeno abbiamo dato istruzioni all'ufficio del [OSCURATO:PERSONA] nel senso di limitare i crediti.Sapete che la nostra clientela ha reagito denunciandoci a voi e cercando una soluzione tramite il rilascio dei biglietti da
parte dell'intermediario di Heraklion, sede in cui voi continuate ad accordare i crediti.Abbiamo preso un'iniziativa per ottenere che siano applicate nuove tariffe sulle linee per l'Italia, differenziate a seconda
che il pagamento sia effettuato in contanti o con un assegno a due mesi.Il problema è che dobbiamo ottenere il consenso di sedici compagnie. Tuttavia, siamo ottimisti. (...).
325
Tale documento allude a una problematica particolare consistente nella prassi sempre più diffusa dei clienti delle compagnie
di pagare con assegni a scadenza e non in contanti, nonché ad un'iniziativa per ottenere che fossero applicate nuove tariffe
sulle linee per l'Italia, differenziate a seconda che il pagamento fosse effettuato in contanti o con un assegno a due mesi.
L'espressione
[a]bbiamo preso un'iniziativa dimostra il ruolo assunto dall'agente della ricorrente come capofila delle iniziative ovvero d'istigatore, benché il documento
non precisi a sufficienza quali altre compagnie fossero state interessate dalle iniziative dell'ETA.
326
Da tali considerazioni risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato adeguatamente che la ricorrente ha svolto un ruolo importante
nello sviluppo dei fatti sanzionati e correttamente qualificati come intesa.
327
Infine, vanno disattesi gli argomenti svolti dalla ricorrente riguardo al valore delle prove documentali dirette. In primo
luogo, il fatto che prima del 1987 il traghettamento sulle linee Grecia-Italia fosse dominato da altre società, quali la [OSCURATO:PERSONA],
la [OSCURATO:PERSONA], la HLM, l'[OSCURATO:PERSONA] o la [OSCURATO:PERSONA], si rivela irrilevante dato che l'infrazione accertata dalla [OSCURATO:PERSONA]
è iniziata solo nel 1987. In secondo luogo, che fosse prassi corrente in Grecia fissare le tariffe nazionali previa consultazione
di tutti gli operatori nazionali è senza importanza ai fini della dimostrazione del ruolo realmente svolto dalla ricorrente.
Tale affermazione andrebbe compresa piuttosto nel senso inverso di quello voluto dalla ricorrente se risultasse vero che questa
figurava tra le principali imprese operanti sulle linee nazionali greche.
328
Gli argomenti relativi all'errata ascrizione dei comportamenti dell'ETA alla ricorrente non possono essere accolti, come si
è visto sopra in sede di esame del secondo motivo.
329
Di conseguenza, la ricorrente non può validamente criticare il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia ritenuto che essa fosse l'istigatrice
dell'intesa e che il suo ruolo fosse molto rilevante rispetto a quello delle altre imprese, incluse la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].
330
Infine, la ricorrente non può neppure sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato il principio della parità di trattamento
nel determinare l'importo delle ammende.
331
Innanzi tutto, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, non è vero che la [OSCURATO:PERSONA] abbia completamente ignorato
che anche altre imprese, e cioè la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], avevano assunto diverse iniziative nell'ambito dell'accordo
di fissazione dei prezzi. E' sufficiente rilevare che tali due imprese non figurano tra quelle che hanno fruito (
considerando 164 della [OSCURATO:PERSONA]) di una riduzione delle ammende nella misura del 15% per aver svolto esclusivamente un ruolo di
imitazione gregaria nell'infrazione.
332
Successivamente, essendo stato dimostrato il ruolo principale avuto dalla ricorrente nell'infrazione, occorre respingere l'argomento
vertente sul fatto che la [OSCURATO:PERSONA] le addebita di aver cercato di estendere la collaborazione alle compagnie operanti sulle
linee meridionali malgrado essa non sia mai stata presente su tali linee, a differenza della [OSCURATO:PERSONA], la quale avrebbe anch'essa
esercito una nave sulla linea di Brindisi negli anni 1989, 1990 e 1991. Va precisato a tale riguardo che la [OSCURATO:PERSONA] non
le ha addebitato sic et simpliciter l'aver cercato la collaborazione delle compagnie operanti sulle linee meridionali, ma
ha tenuto conto, più in generale, del fatto che parecchi documenti comprovavano che la ricorrente aveva cercato più volte,
in contesti e su linee differenti e in momenti differenti, di ampliare la collaborazione delle imprese.
333
La ricorrente non può neppure sostenere di essere stata discriminata nella valutazione delle circostanze aggravanti rispetto
alla [OSCURATO:PERSONA]. I
considerando 18, 21 e 33 della [OSCURATO:PERSONA] richiamati dalla ricorrente, anche se mettono in evidenza che la [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato all'intesa
e che vi ha partecipato in maniera attiva rispondendo ai telex della ricorrente per confermare il proprio accordo alle nuove
tariffe, non dimostrano affatto ch'essa abbia istigato e promosso iniziative come ha fatto la ricorrente.
334
Infine, occorre rilevare con la [OSCURATO:PERSONA] che, anche ammettendo che la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] abbiano svolto anch'esse
un ruolo di primo piano nelle intese e che a torto, quindi, la [OSCURATO:PERSONA] non abbia inflitto loro la medesima maggiorazione
dell'ammenda, l'osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità
secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri (sentenza Mayr-Melnhof/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punti 334 e 335).
2. Quanto al tentativo di ostacolare gli accertamenti della [OSCURATO:PERSONA]
335
Risulta dai
considerando 160 e 161 della [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] ha maggiorato del 10% l'ammenda della ricorrente perché quest'ultima avrebbe
tentato di ostacolare i suoi accertamenti. Dopo che le parti hanno ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA] la richiesta di informazioni,
la ricorrente avrebbe proposto, nel novembre 1992, che ciascuna compagnia applicasse prezzi differenziati riducendo la sua
tariffa dell'1% per quattro categorie di cabine, il che costituirebbe, secondo la [OSCURATO:PERSONA], un tentativo di intralciare
i suoi accertamenti.
336
Al
considerando 34 della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] espone che nel novembre 1992 la ricorrente, dopo aver ricevuto una richiesta d'informazioni
della [OSCURATO:PERSONA] stessa riguardo ai prezzi praticati sulle linee tra la Grecia e l'Italia, ha inviato un telex all'[OSCURATO:PERSONA],
alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] in cui afferma:
Data la situazione delicata provocata dalla richiesta della [OSCURATO:PERSONA] di conoscere le nostre tariffe sulle linee che collegano
la Grecia e l'Italia e in seguito a scambi di opinione verbali, proponiamo quanto segue: delle 17 categorie del nostro listino
la categoria
ponte non dovrebbe essere presa in considerazione, poiché rispetto a questa desideriamo che nessuno di noi offra un prezzo più
basso; per quanto riguarda le altre 16, ogni compagnia dovrebbe prendere quattro categorie (scelte dal sig. [OSCURATO:PERSONA]) [[OSCURATO:PERSONA]]
e ridurne la tariffa dell'1%. Si legge pure che la ricorrente ha inviato all'[OSCURATO:PERSONA] una copia della sua risposta alla suddetta richiesta di informazioni.
337
Detto
considerando della [OSCURATO:PERSONA] menziona un telex inviato il 6 novembre 1992 dalla [OSCURATO:PERSONA] all'[OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] e firmato
dal sig. [OSCURATO:PERSONA] (allegato 31 al controricorso), la cui esistenza e rispondenza al vero non sono messe in discussione dalla
ricorrente. Quest'ultima sostiene, tuttavia, che la proposta di cui trattasi non era sua, bensì dell'ETA, e precisa di non
aver impartito direttive o istruzioni e di non essere stata informata di tale azione, né di averla approvata. Il contenuto
del detto telex dimostra chiaramente che a buon diritto la [OSCURATO:PERSONA] ha stimato che la ricorrente si è adoperata per ostacolare
le indagini della [OSCURATO:PERSONA].
338
Del pari, la ricorrente non nega di avere informato le altre società delle sue risposte alla richiesta d'informazioni della
[OSCURATO:PERSONA], iniziativa che, nel caso di specie e in particolare alla luce del telex 6 novembre 1992, poteva essere interpretata
come finalizzata ad intralciare gli accertamenti della [OSCURATO:PERSONA].
339
Tutto ciò considerato, occorre respingere interamente la terza parte del motivo in esame.
D ─ Quanto alla quarta parte, relativa a un'errata valutazione delle circostanze attenuanti
[OSCURATO:PERSONA] delle parti
340
La ricorrente rimprovera alla [OSCURATO:PERSONA] di averle riconosciuto unicamente le circostanze attenuanti di cui ai
considerando 162, 163 e 169 della [OSCURATO:PERSONA], mentre essa ritiene di poter legittimamente far valere tutte le circostanze attenuanti elencate
negli orientamenti.
341
Più precisamente, essa sostiene di aver svolto un ruolo passivo, dal momento che non le può essere imputata nessuna delle
iniziative dell'ETA, e di non aver in realtà applicato gli accordi, come riconosce la [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente fa valere inoltre
che, subito dopo gli accertamenti del 5 e del 6 luglio 1994, ha indirizzato all'ETA istruzioni e avvertimenti rigorosissimi
relativi al suo operato. Essa sarebbe stata convinta che il suo comportamento non fosse illegittimo e che mirasse, anzi, a
conformarsi al contesto legislativo e regolamentare nonché alla politica del Ministero della Marina mercantile, il che andrebbe
al di là dell'esistenza di un dubbio ragionevole sull'illegittimità della pratica restrittiva della concorrenza. Essa sostiene
che ogni infrazione che potrebbe eventualmente esserle addebitata si spiega non già con la negligenza, bensì semplicemente
con la completa ignoranza dell'illegittimità del suo comportamento. Infine, la ricorrente asserisce di avere collaborato fattivamente
con la [OSCURATO:PERSONA] fin dall'inizio e di aver fornito tutte le informazioni e precisazioni necessarie su tutti gli aspetti
del caso oggetto delle indagini di detta istituzione.
342
In definitiva, il mancato riconoscimento di tali circostanze attenuanti costituirebbe un'infrazione al principio di proporzionalità
e una discriminazione rispetto alle altre imprese che hanno beneficiato di un maggior numero di circostanze attenuanti. In
particolare, essa sostiene che l'[OSCURATO:PERSONA] non ha contribuito affatto a far luce sul caso, dato che molto prima dell'invio del
memorandum dell'[OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] la ricorrente (come altre società) aveva riferito e illustrato alla detta istituzione
tutte le trattative fra le società e si era messa a sua disposizione per ogni ulteriore informazione.
343
La ricorrente ne conclude che, stando così le cose, il tasso di riduzione dell'ammenda che le è stata applicato (35%) è particolarmente
basso in confronto a quello applicato alla [OSCURATO:PERSONA], all'[OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] (45%) e all'[OSCURATO:PERSONA] (70%) e in considerazione
del fatto che tale riduzione è stata in sostanza annullata dal precedente aumento del 35% dell'importo di base applicato nei
suoi confronti per asserite circostanze aggravanti.
344
[OSCURATO:PERSONA] contesta le affermazioni della ricorrente secondo cui anche altre circostanze attenuanti giocano in suo favore
e ricorda che le circostanze attenuanti di cui ha tenuto conto sono illustrate in maniera particolareggiata ai
considerando 162-169 della [OSCURATO:PERSONA].
Giudizio del Tribunale
345
Dagli orientamenti (punto 3) risulta che la [OSCURATO:PERSONA] può ridurre l'importo di base tenendo conto, segnatamente, delle seguenti
circostanze attenuanti: ruolo esclusivamente passivo o emulativo dell'impresa nella realizzazione dell'infrazione; non applicazione
di fatto degli accordi o delle pratiche illecite; cessazione delle attività illecite sin dai primi interventi della [OSCURATO:PERSONA]
(in particolare nella fase degli accertamenti); esistenza di un dubbio ragionevole dell'impresa circa il carattere d'infrazione
del comportamento restrittivo della concorrenza; infrazioni commesse per negligenza e non intenzionalmente; nonché collaborazione
effettiva dell'impresa nel corso del procedimento, al di là del campo di applicazione della comunicazione sulla non imposizione
o sulla riduzione delle ammende.
346
Dai
considerando 162-164 della [OSCURATO:PERSONA] emerge che la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto di parecchie circostanze attenuanti a favore delle imprese
destinatarie.
347
In primo luogo (
considerando 163 della [OSCURATO:PERSONA]), la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che la prassi corrente di fissare le tariffe nazionali in Grecia previa
consultazione di tutti gli operatori nazionali e la successiva decisione del Ministero della Marina mercantile possono aver
indotto le compagnie greche che operano anche sulle linee nazionali a dubitare che la consultazione per la fissazione dei
prezzi sulle linee internazionali costituisse realmente un'infrazione. Queste considerazioni hanno giustificato una riduzione
delle ammende del 15% per tutte le compagnie.
348
In secondo luogo (
considerando 164 della [OSCURATO:PERSONA]), la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto del fatto che le compagnie [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
hanno avuto nell'infrazione un ruolo consistente esclusivamente in un'
imitazione gregaria e ha ritenuto che tale circostanza giustificasse una riduzione delle ammende del 15% per tutt'e quattro le compagnie.
349
Da ultimo, occorre ricordare che al
considerando 169 della [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che è stata applicata una riduzione del 20% delle ammende a tutte le compagnie,
compresa la ricorrente, poiché esse non hanno contestato i fatti esposti nella comunicazione degli addebiti della [OSCURATO:PERSONA].
Tale riduzione è stata pari al 45% per l'[OSCURATO:PERSONA] la quale, in più, prima che la [OSCURATO:PERSONA] inviasse la comunicazione degli addebiti,
aveva prodotto documenti che hanno confermato in notevolissima misura la sussistenza dell'infrazione di cui trattasi.
350
La ricorrente non può lamentare che la [OSCURATO:PERSONA] non le abbia riconosciuto tutte le circostanze attenuanti elencate negli
orientamenti.
351
Innanzi tutto, come è stato osservato, infondatamente essa asserisce di aver svolto un ruolo passivo, visto che i comportamenti
dell'ETA le sono stati imputati a buon diritto.
352
Secondariamente, riguardo alla mancata applicazione degli accordi, è sufficiente ricordare che tale circostanza è stata presa
in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] nel valutare la gravità dell'infrazione, cioè nel determinare l'importo di base principale
indicato espressamente al
considerando 162 della [OSCURATO:PERSONA].
353
Essa non può neppure rimproverare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver applicato un'ulteriore diminuzione a titolo di un'asserita
ignoranza assoluta dell'illegittimità del proprio comportamento, dal momento che la confusione creata dal contesto legislativo
e dalla politica delle autorità elleniche in materia di traffico interno è stata debitamente presa in considerazione e che
le imprese hanno fruito di una riduzione del 15% (
considerando 163 della [OSCURATO:PERSONA]).
354
Per quanto concerne l'asserita collaborazione fattiva con la [OSCURATO:PERSONA] fin dall'inizio e l'aver fornito tutte le informazioni
e precisazioni necessarie su ogni aspetto del caso, la [OSCURATO:PERSONA] non può essere fondatamente criticata per non aver riconosciuto
più esplicitamente siffatta cooperazione, in quanto essa ha accordato altresì una riduzione del 20% per mancata contestazione
della materialità dei fatti.
355
Infine, la ricorrente non può sostenere che è stata discriminata rispetto all'[OSCURATO:PERSONA] e che meritava la medesima riduzione accordata
a quest'ultima. Spetta alla sola [OSCURATO:PERSONA] decidere in quale misura la collaborazione delle imprese le sia stata utile nello
svolgimento dei suoi compiti. La ricorrente non nega che l'[OSCURATO:PERSONA] ha prodotto documenti specifici attestanti ch'essa ammetteva
espressamente i fatti. Una collaborazione di questa misura non può essere messa sullo stesso piano della mera mancata contestazione
dei fatti esposti nella comunicazione degli addebiti. Orbene, occorre ricordare che la ricorrente ha comunque fruito della
riduzione del 20% per non aver contestato la materialità dei fatti.
III ─
Sulla domanda diretta a far modificare, aumentandolo, l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente
356
[OSCURATO:PERSONA] fa notare che nel ricorso la ricorrente mette più volte in dubbio i fatti su cui poggia la [OSCURATO:PERSONA] e chiede
che il Tribunale, nell'esercizio della sua competenza anche di merito ex art. 229 CE, aumenti del 20% l'ammenda inflitta alla
ricorrente (cioè la privi del beneficio della riduzione del 20% di cui ha fruito grazie alla sua collaborazione).
357
Tuttavia, questa domanda non può essere accolta. Infatti, il Tribunale ha statuito nella sentenza 28 febbraio 2002, causa
T-354/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II-843), su rinvio della Corte a seguito d'impugnazione, che
il rischio che un'impresa che si è avvalsa di una riduzione dell'ammenda come corrispettivo della propria cooperazione presenti
successivamente ricorso d'annullamento contro la decisione che ha constatato l'infrazione alle regole della concorrenza e
ha sanzionato l'impresa responsabile a tale titolo, e risulti vittoriosa dinanzi al Tribunale di primo grado o dinanzi alla
Corte in sede di impugnazione, è una conseguenza normale dell'esperimento dei mezzi di ricorso previsti dal [OSCURATO:PERSONA] e dallo
Statuto [della Corte di giustizia]. Pertanto, il mero fatto che l'impresa che ha cooperato con la [OSCURATO:PERSONA] e fruito di
una riduzione dell'ammenda a tale titolo sia risultata vittoriosa non può giustificare una nuova valutazione della portata
della riduzione concessale (punto 85).
358
Di conseguenza, il solo fatto che l'impresa che ha collaborato con la [OSCURATO:PERSONA] non contestando la materialità dei fatti
e ha fruito per questo di una riduzione dell'importo dell'ammenda inflittale abbia adito il Tribunale per sentirsi dichiarare
vittoriosa non può giustificare una nuova valutazione dell'entità della riduzione che le è stata concessa.
359
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere la quarta parte del motivo in esame.
360
Ne deriva che il ricorso dev'essere interamente respinto.
Sulle spese
361
Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne
è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev'essere condannata
alle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo l'11 dicembre 2003.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
P. [OSCURATO:PERSONA]
1
–
Lingua processuale: il greco.