CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 14122/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Genova, con sentenza in data 20/04/2021, riformava parzialmente (aumentando il trattamento sanzionatorio ex art. 81, quarto comma, cod. Pen. in accoglimento dell'appello del P.M., e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Luca, in relazione ai reati di appropriazione indebita, minaccia e uso indebito di carta telepass a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione dell'art. 131-bis cod. Pen., violazione dell'art. 99 cod. Pen., nonché estinzione dei reati per intervenuta prescrizione. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo, ogni approfondimento sulla ritenuta insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (peraltro ampiamente e diffusamente motivata dalla Corte territoriale) appare ultroneo, dal momento che — dal riepilogo dei motivi di appello rimasto privo di qualsiasi confutazione — emerge che la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. è stata devoluta solo con i motivi nuovi, laddove con l'appello principale erano state dedotte questioni in ordine al contraddittorio e alla sussistenza del reato. Ciò impone di fare applicazione dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui «nel caso di appello proposto per motivi relativi alla sussistenza del fatto e alla determinazione della pena, non può essere dedotta come motivo nuovo a sostegno dell'impugnazione la questione concernente la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in quanto punto della decisione impugnata distinto da quelli fatti valere con l'atto di appello originario» (Sez. 3, n. 3162 del 18/11/2019, dep. 2020, Giannetto, Rv. 278255). Il motivo concernente l'applicazione della recidiva difetta della necessaria specificità, essendo privo di confutazione del puntuale percorso argomentativo tracciato al riguardo dalla Corte d'Appello (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) La residua censura è manifestamente infondata. La decisione di primo grado, che non aveva considerato la recidiva, è stata tempestivamente e vittoriosamente impugnata dal Procuratore Generale, ciò che consente di ritenere non ancora decorso il termine massimo di prescrizione al momento della decisione di secondo grado, che ha riconosciuto ed applicato la recidiva qualificata che determina il termine decennale di prescrizione (per una risalente applicazione del principio, con riferimento al riconoscimento di circostanze attenuanti nel vigore della previgente disciplina, cfr. Sez. 5, n. 2640 del 07/02/1994, Ortu, Rv. 197283, secondo cui «quando la sopravvenuta prescrizione del reato derivi dal riconoscimento della sussistenza di un'attenuante da parte del giudice di primo grado, che abbia avuto l'effetto di ridurre la decorrenza del termine della prescrizione stessa, l'esigenza di immediata declaratoria di improcedibilità per l'estinzione del reato va anteposta dal giudice d'appello a quella dell'ulteriore corso del procedimento, salvo che la concessione dell'attenuante, presupposto della causa estintiva, non sia specificamente investita da impugnazione da parte del pubblico ministero») Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 Il ConsigIie stensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA]