CassazionedecretoSezione 4Decisione del 7 gennaio 2026
Cassazione n. 20671/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIB. LIBERTA' di VERBANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 7.1.2026 il Tribunale di Verbania ha rigettato l’istanzadi riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del[OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Pubblico Ministero ha convalidato il sequestro probatorio,disposto di iniziativa in data 12.12.2025 da personale della Questura, SezioneAntidroga, all’interno dell’esercizio commerciale [OSCURATO:PERSONA] 2.0 gestito dalSaverino a Domodossola e presso i distributori automatici, avente ad oggettodiversi tipi di confezioni di sostanza stupefacente risultata mariujana, in relazioneal reato di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n.309.2. Avverso detta ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, haproposto ricorso per cassazione formulando un unico motivo con cui deduce laviolazione dell’art. 606, lett. b) cod.proc.pen. per inosservanza e/o erroneaapplicazione degli artt. 18 d.l. n. 48 del 2025, 1 e 2 l. n. 242 del 2016 inrelazione all’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, 322 cod.proc.pen., nonché l’assenzadel fumus boni iuris, la mancata applicazione del principio di inoffensività el’omessa sospensione del procedimento in pendenza di pregiudiziale dicostituzionalità.Si assume che, pur tenendo conto dell’ultimo intervento normativo, non si puòprescindere dalla verifica in concreto dell’efficacia drogante di quantosequestrato. Rileva che l’indagato nell’immediatezza dei fatti ha fornito elementidi prova a discarico, non considerati dall’accusa, e produce ulterioredocumentazione a sostegno.Si rileva, inoltre, che in ogni caso il Tribunale avrebbe potuto disporre quantomeno un parziale dissequestro del materiale sequestrato nell’ottica del pienocontemperamento dei diversi interessi in gioco, ivi compreso l’affidamento delricorrente all’esercizio della propria attività.3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnatoconclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.4. La difesa dell’indagato ha depositato note di replica alla requisitoria delProcuratore generale e conclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va rigettato.Giova premettere che in materia di sequestro probatorio, il giudice del riesame èchiamato a verificare non già la fondatezza dell’accusa nel merito, bensì lasussistenza di elementi idonei a rendere ragionevole l’ipotesi di reato e l’utilitàdel vincolo ai fini dell’accertamento dei fatti, secondo una valutazione sommariae prognostica, che non si risolve in una anticipazione del giudizio diresponsabilità. Ciò che rileva è il collegamento tra la res e l’ipotesi di reatocontestata provvisoriamente e l’utilità del vincolo imposto sulla res ad accertareil fatto e l’ipotesi di reato.2. Parte ricorrente deduce che il vincolo reale é stato disposto in paleseviolazione dell’art. 322 cod.proc.pen., stante la asserita insussistenza del fumusdel reato di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990 e ciò in quanto ilsequestro operato dalla Polizia giudiziaria si è fondato sull’art. 18 d.l. n. 48 del2025, in assenza della verifica in concreto dell’efficacia drogante dei prodottisequestrati.3. L'art 18, alle lett a) e b) della l. 9 giugno 2025 n. 80 ha introdotto, perquanto qui rileva, un nuovo comma 3-bis dell'art. 1 della legge n. 242/2016 (cheespressamente esclude l'applicazione della legge n. 242/2016 "all'importazione,alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio,al trasporto, all'invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e alconsumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in formasemilavorata, essiccata o triturata o contenenti tali infiorescenze, compresi gliestratti, le resine e gli oli da esse derivati" "ferme le disposizioni del testo unicodi cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309). E'consentita solo la lavorazione delle infiorescenze per la produzione agricola disemi di cui alla lettera g - bis del comma 2".Il tema posto dall’odierno ricorso é se tale intervento normativo, introducendol’esplicito divieto di commercializzazione delle inflorescenze di cannabis sativacoltivata ai sensi della l. n. 242 del 2026 e dei suoi derivati, abbia avuto comeeffetto quello di escludere l’applicabilità del normale vaglio di offensività basatosull’efficacia drogante della sostanza come individuato dalla giurisprudenza delleSezioni Unite (S.U. n. 30475 del 30/05/2019, Castignani, Rv. 275956 – 01).4. Va rilevato che, prima di analizzare l’attuale assetto normativo alla luce delprincipio di offensività (non ignorando il Collegio che é stata sollevata questionedi legittimità costituzionale da parte del Gip di Brindisi, nell’ambito diprocedimento analogo, per il possibile contrasto dell’attuale disciplina con ilprincipio di offensività di cui agli artt. 13, 25, comma 2, e 27 Cost.), occorretenere conto che la finalità del sequestro in esame, come precisato anche dalgiudice del riesame, è proprio quella di accertare le caratteristiche di quanto insequestro (come si evince dallo stesso decreto di sequestro) e quindi anche lapercentuale di THC, attività quindi prodromica a ogni valutazione in meritoall’effettiva efficacia drogante della sostanza, necessaria in ossequio al principiodi offensività basato sull’efficacia drogante della sostanza come individuato dallagiurisprudenza delle Sezioni Unite (S.U. n. 30475 del 30/05/2019, Castignani,Rv. 275956 – 01).Né peraltro vale in senso contrario, come posto in rilievo nell’ordinanzaimpugnata, quanto dichiarato dalla società ricorrente in ordine all’insussistenzadell’efficacia drogante del materiale sequestrato in quanto supportato solo dadocumentazione di parte, essendo, come detto, finalizzato il sequestro proprioall’accertamento, con finalità probatoria, della detta percentuale.5. Ne consegue che la censura proposta, laddove critica il mantenimento insequestro della sostanza per l’assenza, in tesi difensiva, del fumus in ragione diuna pretesa assenza di efficacia drogante, non tiene conto che é proprio ilsequestro ad essere finalizzato all’accertamento della percentuale di THC,prodromico a ogni valutazione circa l’efficacia drogante che, come chiarito dallecitate Sezioni Unite Castignani e ribadito dalla successiva giurisprudenza dilegittimità, necessita di un concreto accertamento in ossequio al principio dioffensività (si veda sul punto anche Sez. 3, n. 12260 del 16/02/2022, Rv.283032 – 01).Ed invero gli accertamenti chimico-tossicologici sulle cose sequestrate, stante ilfumus, hanno appunto lo scopo di dimostrare l'ipotesi investigativa prefiguratadal Pubblico ministero, in particolare l'efficacia drogante dei prodotti sequestratidi talché, allo stato, il ricorrente non può dolersi della interpretazione dellanormativa applicata.Quanto al parziale dissequestro della sostanza lumeggiato nell’odierno ricorso, sitratta di questione mai devoluta in sede di riesame e come tale non valutabile inquesta sede.Ed invero in tema di impugnazioni cautelari reali, la parte che propone richiestadi riesame, per la natura di mezzo di gravame della stessa, è tenuta ad articolareappositi motivi, sicché, ove successivamente proponga ricorso per cassazioneavverso la decisione del tribunale del riesame, è tenuta a dedurre motivicorrispondenti a quelli con i quali erano state fatte valere le questioni a questoprospettate, pena l'inammissibilità delle deduzioni, siccome nuove(Sez. 3, n. 29366 del 23/04/2024, Rv. 286752).6. L'impugnazione è pertanto infondata, col conseguente rigetto del ricorso e lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 17 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]