CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 17210/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' VINCENZO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di insolvenza fraudolenta. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona, che ha confermato la sentenza di primo grado, l'imputato ha presentato ricorso a mezzo del difensore deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità, con riferimento alla carenza dell'elemento psicologico, e quanto all'omessa valutazione di una istanza difensiva in relazione alla richiesta di concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 61 n. 4 cod. pen. Le doglianze, reiterative delle censure già dedotte con l'atto di appello, sono manifestamente infondate 1.1. La Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico riferimento alla condotta in concreto tenuta dal ricorrente, definita anche al limite dell'atteggiamento artificioso (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata), ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa Le censure, ora riprodotte nei motivi di ricorso, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 1.2. La Corte territoriale ha anche adeguatamente motivato quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuate di cui all'art. 61 n. 4 cod. pen., ciò anche in riferimento al diniego di disporre la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di accertare l'incidenza di un eventuale disturbo sulla capacità di intendere e di volere del ricorrente (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Sul punto, pertanto, la motivazione, fondata sull'assenza di effettive evenienze e anche di allegazioni della difesa, non è sindacabile in questa sede (cfr. Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818; Sez. U, n. 2780 del 24/01/1996, Panigoni, Rv. 203574; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 - dep. 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA] srl, Rv. 27511401 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] i