CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22425/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con distinti atti, dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; osservato che i motivi dei ricorsi proposti sono sostanzialmente sovrapponibili e che, dunque, possono essere trattati congiuntamente; ritenuto che entrambi i motivi, con i quali si contesta il mancato proscioglimento degli imputati in relazione agli artt. 54 e 131-bis cod. pen., sono privi di concreta specificità e basati su assunti di fatto, relativi alla permanenza della condotta illecita, estranei al sindacato del presente giudizio ed avulsi da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520; Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019; Sez. 2, n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096), le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 -5); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16 ap