CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 aprile 2026
Cassazione n. 10111/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rente –[OSCURATO:SOCIETA].-intimata-Avverso la sentenza n. 1226/2021, emessa dalla Corte d’Appello diSalerno, pubblicata il 1/9/2021 e non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11 marzo2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1287/06, emesso il 26/09/2006 dal Tribunale di Salerno-Sezionedistaccata di Eboli, col quale le era stato ingiunto il pagamento, in favoredella [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di euro 17.390,41, a titolo di saldo dellefatture emesse per la fornitura di merce, evidenziando che i tubi in PVC-UNumero registro generale 24159/2021Numero sezionale 616/2026Numero di raccolta generale 10111/2026Data pubblicazione 18/04/2026forniti erano privi della necessaria certificazione ed erano stati, perciò,restituiti dagli acquirenti senza pagarne il prezzo e proponendo, a lorovolta, domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto dicompravendita e di risarcimento del danno ex art. 1490 c.c., quantificatoin euro 26.000,00.Costituitasi in giudizio, [OSCURATO:SOCIETA]. rilevò l'assenza di formalicontestazioni dei dedotti vizi e la regolarità e conformità della merce.Il Tribunale di Salerno accolse l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo ersolse il contratto di fornitura per vizi della merce, condannando la societàopposta al risarcimento dei danni, quantificati nella misura di euro15.000,00.Il giudizio di gravame, interposto da [OSCURATO:SOCIETA]., si concluse, nellaresistenza di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con la sentenza n. 1226/2021, pubblicata il01/09/2021, con la quale la Corte d'Appello di Salerno riformò la sentenzaimpugnata e condannò l'appellata al pagamento, in favore dell'appellante,della somma di euro 17.390,41, rigettando la domanda riconvenzionalespiegata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la condannò al pagamento dalle spese deidue gradi di giudizio.Per quanto qui rileva, i giudici di merito ritennero che i tubi oggetto difornitura, dotati di certificazione UNI 7447 afferente alle tubazioni perscarichi fognari non in pressione, non fossero affetti da vizi che nepotessero inficiare l’uso, né fossero diversi da quelli ordinati, posto che neifax di ordine erano individuati come tubi fognatura e tubi edilizia, conindicazione del relativo diametro e spessore, che lo spessore non fossemai stato contestato e, infine, che non fosse rimasto provato che letubazioni restituite dai clienti fossero proprio quelle fornite dalla [OSCURATO:SOCIETA].2. Contro la predetta sentenza, propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidandoloa due motivi, illustrati anche con memoria; [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta inveceintimata.Considerato che:Numero registro generale 24159/2021Numero sezionale 616/2026Numero di raccolta generale 10111/2026Data pubblicazione 18/04/20261. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta violazione e falsa applicazionedella Direttiva del Consiglio Europeo del 21 dicembre 1998, relativa alriavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari eamministrative degli Stati membri, concernenti i prodotti da costruzione, edi ogni altra norma e principio in materia di commerciabilità di prodotti dacostruzione difformi o non provvisti della relativa certificazione UNI EN1401, nonché degli artt. 1453 e ss. c.c. e di ogni norma e principio inmateria di risoluzione del contratto per inadempimento e in particolare perconsegna di aliud pro alio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c. Si assume che i giudici di merito, nell’affermare che i tubi fornitierano dotati della certificazione UNI 7447 (ora [OSCURATO:PERSONA] 1401) e pertantonon erano affetti da vizi, non avevano considerato che tale certificazioneera stata valida soltanto fino al 1998, essendo a essa subentrata, condistinte specifiche tecniche, la certificazione [OSCURATO:PERSONA] 1401/1998, valevolenella specie, essendo la fornitura avvenuta nel 2005; che non vi eraalcuna sovrapposizione tra le due certificazioni e che, quand’anche vi fossestata sarebbe spettato alla controparte fornirne la dimostrazione, il chenon era avvenuto; che non esisteva alcuna certificazione CE-IIP, comeaffermato in sentenza, riferendosi detta sigla a uno dei soggetticertificatori, ossia l’[OSCURATO:PERSONA], tant’è che la sentenza nonindicava alcuna fonte normativa, né spettava alla ricorrente dimostrarnel’inesistenza; e che l’argomento relativo alla diversa funzione dell’ipoteticacertificazione CE-IIP non era mai stato speso nel primo grado del giudizio.Pertanto, una volta accertato che la certificazione della merce fornita erasuperata da anni e che nessun rilievo poteva avere l’assenza di pregressecontestazioni tra le parti, non poteva che profilarsi il dedotto viziodell’aliud pro alio, essendo i prodotti forniti incommerciabili.2. Con il secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione,sotto altro profilo, di tutte le norme e principi rubricati nel precedentemotivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere iNumero registro generale 24159/2021Numero sezionale 616/2026Numero di raccolta generale 10111/2026Data pubblicazione 18/04/2026giudici di merito affermato che non vi fosse la prova che le merci restituitedagli acquirenti fossero proprio quelle fornite dalla [OSCURATO:SOCIETA], che i testi nonavessero fatto riferimento alle tubazioni [OSCURATO:SOCIETA] e che vi fosse una notevoledistanza tra l’approvvigionamento di Edil mer s.r.l. presso [OSCURATO:SOCIETA] e levendite da cui erano scaturite le contestazioni, senza considerare che lesuddette circostanze perdevano di rilievo a fronte di una fornitura privadella certificazione [OSCURATO:PERSONA] 14001.I due motivi, da trattare congiuntamente perché strettamente connessi,sono fondati.Come recentemente chiarito da questa Corte (Cass., Sez. 2, 14/5/2024,n. 13214), in tema di compravendita, il vizio redibitorio (art. 1490 c.c.) ela mancanza di qualità promesse o essenziali (1497 c.c.), presupponendol’appartenenza della cosa al genere pattuito, differiscono dalla consegna dialiud pro alio, che si determina quando la cosa venduta appartenga ad ungenere del tutto diverso o presenti difetti che le impediscano di assolverealla sua funzione naturale o a quella ritenuta essenziale dalle parti (tra letante Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8649 del 02/04/2024; Sez. 2, Sentenza n.23604 del 02/08/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 36360 del 13/12/2022),ricadendosi dunque a) nel campo di operatività della garanzia edilizia insenso tecnico per vizi redibitori (rilevante sul piano oggettivo), conriferimento alla cosa consegnata, qualora questa presenti imperfezioni chela rendano inidonea all’uso cui dovrebbe essere destinata o nediminuiscano in modo apprezzabile il valore, b) nella mancanza di qualitàessenziali quando – in ragione delle alterazioni subite – la cosaappartenga, per sua natura o per gli elementi che la caratterizzano, a untipo o a una specie diversa da quella pattuita, pur rimanendo nell’ambitodello stesso genere, e c) nella consegna di aliud pro alio, che dà luogoall’azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell’art. 1453 c.c., qualora ilbene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito,per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché,Numero registro generale 24159/2021Numero sezionale 616/2026Numero di raccolta generale 10111/2026Data pubblicazione 18/04/2026appartenendo a un genere diverso, si riveli funzionalmente del tuttoinidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e,quindi, a fornire l’utilità presagita.Quest’ultimo istituto, prosegue Cass., Sez. 2, 14/5/2024, n. 13214, cit.,“presuppone, infatti, che la causa concreta che aveva giustificato l’attotraslativo non sia realizzabile in modo irrimediabile (in ragionedell’accertamento del fatto che le caratteristiche del calcestruzzo fornitonon fossero, a monte, assolutamente adatte a realizzare lapavimentazione industriale, per l’appartenenza della cosa fornita ad altrogenere merceologico, alla stregua della minore capacità di resistenzadedotta), tanto da pregiudicare la stessa identità della cosa acquistata (e iconnessi interessi sottesi al programma negoziale), e non già che vi sia lamera carenza di requisiti”.Orbene, questa Corte ha già avuto modo di affermare checonfigura aliud pro alio, che dà luogo all'azione di risoluzione ex art. 1453c.c., la consegna del bene che, presentando difformità nelle suecomponenti rispetto alle previsioni della Direttiva macchine 89/392/CEE, siriveli funzionalmente inidoneo allo scopo economico-sociale della respromessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita (Cass., Sez. 2, 27/2/2025,n. 5199).Tale principio può dirsi applicabile alla specie.Infatti, la Direttiva del Consiglio 89/106/CEE relativa al ravvicinamentodelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Statimembri concernenti i prodotti da costruzione, pubblicata nella GazzettaUfficiale delle [OSCURATO:PERSONA] 11 febbraio 1989, n. 40, ed entrata invigore il 27 dicembre 1988, con termine di recepimento al 27 giugno1991, che si applica ai materiali da costruzione nella misura in cui valganoper essi i requisiti essenziali relativi alle opere previsti all'articolo 3,paragrafo 1, ossia a “qualsiasi prodotto fabbricato al fine di esserepermanentemente incorporato in opere di costruzione, le qualiNumero registro generale 24159/2021Numero sezionale 616/2026Numero di raccolta generale 10111/2026Data pubblicazione 18/04/2026comprendono gli edifici e le opere d'ingegneria civile”, prevede all’art. 2,che “[OSCURATO:PERSONA] membri prendono le misure necessarie per far sì che iprodotti di cui all'articolo 1 destinati a essere impiegati in opere possanoessere immessi sul mercato solo se idonei all'impiego previsto, se hannocioè caratteristiche tali che le opere in cui devono essere inglobati,montati, applicati o installati possano, se adeguatamente progettate ecostruite, soddisfare i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, se e nellamisura in cui tali opere siano soggette a regolamentazioni che prevedanotali requisiti”, e all’art. 3 che “I requisiti essenziali applicabili alle opere esuscettibili di influenzare le caratteristiche tecniche di un prodotto sonoenunciati in termini di obiettivi nell'allegato I”.L’art. 4.1, stabilisce che, ai fini della Direttiva, “per specificazioni tecnichesi intendono le norme e i benestare tecnici” e, per norme armonizzate, “lespecificazioni tecniche adottate dal CEN o CENELEC o da entrambi sumandato della Commissione, conferito conformemente alla direttiva83/189/CEE, sulla base di un parere formulato dal Comitato permanentedella costruzione, e secondo gli orientamenti generali riguardanti lacooperazione tra la Commissione e i due organi suddetti, firmati il 13novembre 1984”, mentre il comma 2 dispone che “[OSCURATO:PERSONA] membripresumono idonei al loro impiego i prodotti che consentono alle opere incui sono utilizzati, se adeguatamente progettate e costruite, di soddisfare irequisiti essenziali di cui all'articolo 3 qualora i suddetti prodotti rechino lamarcatura CE che indica che essi soddisfano tutte le disposizioni dellapresente direttiva, comprese le procedure di valutazione di conformitàpreviste al capitolo V e la procedura prevista al capitolo III”.Quindi, i materiali edili possono o recare la marcatura CE, la quale attestaa) la loro conformità “alle relative norme nazionali in cui sono statetrasposte le norme armonizzate, i cui estremi sono stati pubblicati nellaGazzetta Ufficiale delle Comunità europee”, b) “ad un benestare tecnicoeuropeo rilasciato secondo la procedura di cui al capitolo III”, oppure c)Numero registro generale 24159/2021Numero sezionale 616/2026Numero di raccolta generale 10111/2026Data pubblicazione 18/04/2026“alle specificazioni tecniche di cui al paragrafo 3 nella misura in cui nonesistano specificazioni armonizzate: un elenco di tali specificazioninazionali è redatto secondo la procedura prevista all'articolo 5, paragrafo2. 3.”, oppure devono avere l’attestato di conformità ai sensi degli artt. 8e ss.L’art. 13 della Direttiva stabilisce, infine, che “1. Il fabbricante o il suomandatario stabilito nella Comunità è responsabile dell'attestato diconformità di un prodotto ai requisiti di una specificazione tecnica definitaall'articolo 4”, che “2. I prodotti oggetto di un attestato di conformitàbeneficiano di una presunzione di conformità con le specificazioni tecnichedefinite all'articolo 4. La conformità è stabilita mediante prova o altreverifiche in base alle specificazioni tecniche, conformemente all'allegatoIII” e che “3. L'attestato di conformità di un prodotto presuppone che: a)il fabbricante abbia un sistema di controllo della produzione il qualepermetta di stabilire che la produzione corrisponde alle relativespecificazioni tecniche ovvero b) per taluni prodotti menzionati nellerelative specificazioni tecniche, un organismo di certificazione riconosciutointervenga nella valutazione e nella sorveglianza del controllo dellaproduzione o del prodotto stesso in aggiunta al sistema di controllo dellaproduzione applicato dalla fabbrica”.Ai fini che ci occupano, assume particolare rilievo il “Considerando” dellapredetta Direttiva, nel quale è detto che “un prodotto è considerato idoneoall'uso se è conforme a una norma armonizzata, a un benestare tecnicoeuropeo o ad una specificazione tecnica non armonizzata riconosciuta alivello comunitario; che quando i prodotti non hanno grande importanza aifini dei requisiti essenziali e si discostano dalle specificazioni tecnicheesistenti, la loro idoneità all'uso può essere certificata da un organismoriconosciuto”.[OSCURATO:PERSONA] sopra descritta è stata data attuazione con il d.P.R. 21 aprile1993, n. 246, abrogato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 106, il cui art. 11,Numero registro generale 24159/2021Numero sezionale 616/2026Numero di raccolta generale 10111/2026Data pubblicazione 18/04/2026comma 3, rubricato “vigilanza”, nella versione ratione temporis applicabile(ossia dal 1998 al 2017), stabilisce che “i prodotti, che risultino non munitidella marcatura CE o dell'attestato di conformità, o del benestare tecnicoeuropeo, o ne siano comunque privi devono essere immediatamenteritirati dal commercio e non possono essere incorporati o istallati inedifici”, mentre il successivo comma 4 precisa che “La consegna alpossessore di prodotti e/o al costruttore dell'edificio di processo verbale diconstatazione di taluno degli illeciti di cui al comma 3, comportatemporanea non commerciabilità dei prodotti stessi ed ordine disospensione dei lavori”.Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] 1401, che ha sostituito la norma non armonizzata7447, è una norma armonizzata adottata in attuazione della Direttiva89/106/CEE e rappresenta, dunque, lo standard europeo per tubazioni inPVC per fognature non in pressione.Da ciò consegue che, in applicazione della Direttiva di cui si è detto e deld.P.R. che ne ha dato attuazione, le merci che non corrispondono aglistandard armonizzati, a un benestare tecnico europeo o a unaspecificazione tecnica non armonizzata riconosciuta a livello europeo,come descritta nella norma [OSCURATO:PERSONA] 1401, sono automaticamente inidoneeall’uso e devono essere immediatamente ritirate dal commercio.Da ciò consegue che hanno errato i giudici di merito allorché hannoescluso la sussistenza nella specie dell’aliud pro alio, sostenendo che letubazioni fornite fossero comunque dotate della certificazione UNI 7447,senza considerare che le specifiche tecniche che riguardavano questacertificazione erano state sostituite da quelle armonizzate emesse ine automaticamente non commerciabile, restando irrilevante che fino adallora non vi fossero state contestazioni sulle forniture precedentementeeseguite e che non vi fosse la prova che le merci restituite dai clienti dellaricorrente coincidessero con quelle fornite dall’intimata.Numero registro generale 24159/2021Numero sezionale 616/2026Numero di raccolta generale 10111/2026Data pubblicazione 18/04/2026Ciò comporta l’accoglimento delle censure e la cassazione della sentenzaimpugnata, con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno, in diversacomposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corted’Appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/3/2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso