CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01457/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARAN1 D dato a-VViSO alle pa-rti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore, impugna la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, su concorde ri :hiesta delle parti e preso atto della rinuncia ai motivi di appello, ha rideterminato la pena, ai s ?nsi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., in ordine al reato ascritto. 2. Il ricorrente deduce l'omessa motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 3. Il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo lo stes ;o esperibile avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, c, Imma 5-bis, cod. proc. pen. 4. Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod proc:. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condott contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in part !, congiunta dell'impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere d controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo dell. pena. 5. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con procedura c e plano e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in ravore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec