CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07786/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che conferma la pronuncia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto penalmente responsabile per il delitto di furto in abitazione aggravato; 2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla responsabilità dell'imputato e alla sua individuazione fotografica, e il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta inosservanza della legge penale e motivazione apparente in relazione al riconoscimento della recidiva, sono inammissibilii perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01). La Corte di appello ha fornito motivazione adeguata, cui sono estranee aporie argomentative (in particolare il riconoscimento del ricorrente è affidabile e certo, secondo le indicazioni della sentenza impugnata puntuali in proposito), e coerente con la consolidata giurisprudenza di legittimità su entrambi i temi. 3 Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis