CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 ottobre 2025
Cassazione n. 32681/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 8410-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 276/2020 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 14/12/2020 R.G.N. 326/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] appalto R.G.N.8410/2021 Cron. Rep. Ud15/10/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte di Appello di Genova, in riforma della s entenza del Tribunale di Savona, svolta CTU medico-legale, dichiarava il diritto di [OSCURATO:PERSONA] a essere assunto dalla società [OSCURATO:PERSONA] R omano quale autista di “pala gommata” presso il termovalorizzatore di Parona a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA],con condanna al risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni spettanti dalla notifica del ricorso; 2.per la cassazione di tale sentenza proponeva ricorso la società con seimotivi, cui resisteva con controricorso il lavoratore; 3.in prossimità dell'adunanza i difensori delle parti hanno depositato istanza congiunta per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, precisando che le parti hanno stipulato un accordo transattivo con il quale hanno definito la presente controversia, e chiedendo altresì la compensazione integrale delle spese di giudizio; [OSCURATO:PERSONA] 1.attesa l’intervenuta transazione, può darsi corso alla richiesta declaratoria della cessazione della materia del contendere, con spese compensate; 2.non sussistono, di conseguenza, i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso; P.Q.M La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spesecompensate. Così deciso in Rom