CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20493/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa I'l dicembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Roma, respingeva la richiesta di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova ex art. 47 ord. pen., formulata da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso l'istante a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale ne ha chiesto l'annullamento per: a)manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione perché, pur avendo il Tribunale posto l'accento sul percorso di revisione critica da parte del detenuto intrapreso a causa dell'impatto che la vicenda giudiziaria ha avuto sul nucleo familiare, ha poi ritenuto che tale percorso non fosse dovuto ad una reale e compiuta presa di coscienza del disvalore del reato commesso, che era stato diretto ad invadere il territorio dello Stato di sostanza stupefacente, possibile causa di un'ingentissima quantità di decessi da parte dei soggetti assuntori. b)Erronea interpretazione ed applicazione dell'ad 47 I. n. 354 del 1975 per avere, il Tribunale di sorveglianza subordinato la concessione del beneficio della sospensione alla "maturità" della revisione critica del condannato, sebbene tale presupposto non sia in alcun modo previsto dalla norma in esame e, allo stesso tempo, per non aver considerato altri elementi valutabili a favore dello stesso quali, in maniera non esaustiva, la piena integrazione nel contesto carcerario, il dialogo costruttivo con gli operatori, l'iscrizione al corso scolastico medio-superiore etc. c)Erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 47 I. 354 del 1975 e per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, per non aver considerato che il condannato è del tutto incensurato e che, dopo la commissione del reato nel 2016, ha sempre mantenuto una condotta irreprensibile. 3.Con requisitoria ascritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata con rinvio. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento. 1.1 tre motivi presentati dal ricorrente possono essere oggetto di esame congiunto essendo incentrati sulla congruità della motivazione e sul rispetto del parametro normativo di riferimento per i presupposti applicativi della misura dell'affidamento in prova ai sensi dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354. Il provvedimento si presenta affetto da violazione di legge.1.1 In punto di diritto, basandosi su una lettura sistematica delle varie disposizioni contenute nell'art. 47 o.p., si è affermato che la valutazione della richiesta di affidamento in prova, pur partendo dalla considerazione della natura e della gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione, non può mai prescindere dalla condotta tenuta dal condannato dopo la commissione del reato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini dell'apprezzamento dell'esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 277924; Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S, Rv. 273985; Sez. 1, n. 31420 del 5/05/2015, Incarbone, Rv. 264602; Sez. 1, n. 1501 del 12/3/1998, Fatale, Rv. 210553; sez. 1, n. 371 del 15/11/2001, Chifari, rv. 220473; sez. 1, n. 31809 del 9/7/2009, Gobbo, rv. 244322). Ciò che conta è l'analisi della personalità individuale del condannato e la verifica della sua evoluzione psicologica, che dal fatto di reato si deve estendere ai precedenti e alle pendenze penali, agli eventuali progressi compiuti dal condannato nel periodo successivo ed alla condotta di vita precedente e successiva alla condanna, da condurre sulla scorta dei dati conoscitivi forniti dalla osservazione e dalle valutazioni offerte dal servizio sociale, allo scopo di accertare l'idoneità della misura alternativa a contribuire al reinserimento sociale del condannato ed a contenerne la sua pericolosità sociale, se tuttora esistente. Pertanto, la giurisprudenza di questa Corte ha espresso il principio di diritto per cui "in tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato."( Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019 Cc, dep. 15/01/2020, Marinelli, Rv. 277924; Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013 Cc, dep. 10/01/2014, Naretto, Rv. 258402; Sez. 1, n. 9591 del 29/11/2000 Cc, dep. 08/03/2001, Pilo, Rv. 218235; Sez. 1, n. 6153 del 19/11/1995 Cc, dep. 27/12/1995, Fiorentino, Rv. 203154). 1.2Nel caso specifico, l'ordinanza del Tribunale non è adeguata al superiore principio dato che richiede, da parte dell'interessato, il compimento di una matura e completa revisione critica della condotta deviante ed il già avvenuto conseguimento della rieducazione, che si può ottenere soltanto con l'espletamento definitivo del percorso trattamentale.1.3 Inoltre, la motivazione si presenta viziata da incongruità e illogicità, poiché, pur avendo nel suo sviluppo argomentativo esposto elementi tali da far considerare il processo critico della condotta già positivamente avviato, non ne trae le conseguenze ai fini della decisione assunta. L'ordinanza in esame, nel porre l'accento sul concetto di "maturità della revisione critica", ritenuta non emergente dalla condotta dell'interessato, omette di valutare elementi di carattere positivo che avrebbero dovuto condurre ad una decisione di segno opposto, pur prendendoli in considerazione nelle premesse dell'iter argomentativo del provvedimento. La relazione degli operatori penitenziari evidenzia, infatti, la contezza, da parte del condannato, della gravità della propria condotta antigiuridica, le condizioni di vita regolari con il pieno inserimento nel contesto penitenziario e l'assenza di difficoltà relazionali con altri detenuti, il dialogo costruttivo istaurato con gli operatori stessi, l'iscrizione al corso scolastico medio- superiore, l'essersi proposto per attività di volontariato, la partecipazione in maniera costante ai laboratori. Oltre a tale carenza, il Tribunale non pare avere apprezzato l'assenza di altri precedenti penali e di pendenze. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per nuovo esame sull'istanza da condurre alla luce dei principi di diritto sopra esposti. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribuna