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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35764/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Sassari ha confermato la condanna della predetta imputata per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo C2); Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in relazione alla responsabilità penale dell'imputata, si sostanzia in deduzioni intrinsecamente generiche le quali, dopo aver riprodotto il testo della sentenza impugnata, si risolvono in poche battute non scandite da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata; Rilevato che stessi vizi di genericità presentano il secondo e il terzo motivo, volti rispettivamente a dolersi della mancata rinnovazione istruttoria e delle conseguenze derivanti dal fatto che non ci sarebbe stato alcun pagamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] srl: si tratta di brevissime postille, che non adempiono ai caratteri di critica argomentata richiesti per la proposizione del ricorso per cassazione; Vista la memoria depositata dal difensore della ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Sassari ha confermato la condanna della predetta imputata per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo C2); Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione in relazione alla responsabilità penale dell'imputata, si sostanzia in deduzioni intrinsecamente generiche le quali, dopo aver riprodotto il testo della sentenza impugnata, si risolvono in poche battute non scandite da specifica critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata; Rilevato che stessi vizi di genericità presentano il secondo e il terzo motivo, volti rispettivamente a dolersi della mancata rinnovazione istruttoria e delle conseguenze derivanti dal fatto che non ci sarebbe stato alcun pagamento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] srl: si tratta di brevissime postille, che non adempiono ai caratteri di critica argomentata richiesti per la proposizione del ricorso per cassazione; Vista la memoria depositata dal difensore della ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 35764/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris