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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15551/2026

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[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna, emessa dal GUP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 25.000 di multa in ordine al reato di cui ali' art. 23 comma 3 L.110 del 1975 per aver detenuto illegalmente una pistola calibro 7,65 contenente al suo interno 6 colpi del medesimo calibro, priva di una matricola, occultata poi nei pressi un casolare vicino alla propria abitazione, e al reato di cui all'art. 648 c.p. per aver acquistato o comunque per aver ricevuto da persona ignota l'arma clandestina di cui sopra, al fine di trarne profitto; al reato di cui all'art. 73, co.1 d.P.R. n. 309 del 1990 perché illegittimamente aveva detenuto, al fine di spaccio, sostanza stupefacente; nonché del reato di cui all'art. 697 c.p.p per aver detenuto 6 munizioni cal. 7,65 [OSCURATO:PERSONA] all'interno della pistola di cui sopra.

2. Il ricorrente denuncia violazione di legge con riguardo all'art. 603, co.1 c.p.p. per non aver la Corte d'appello ammesso la riapertura dell'istruttoria, volta all'acquisizione di una prova decisiva; violazione di legge con riguardo all'art. 192, 125 e 546 lett.

E) c.p.p. e vizio di motivazione con riguardo alla mancata valutazione della consulenza di parte in riferimento allo stato dei luoghi; violazione di legge con riguardo all'affermazione della responsabilità penale in riferimento ai reati di cui all'art. 23, comma 3, L.110 del 1975 e agli artt.648 e 697 c.p.; violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art.73 per mancata derubricazione del fatto nella fattispecie più lieve di cui all'art. 73 comma V d.P.R. n. 309/1990; nonché violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il primo e il quarto motivo riproducono profili di doglianza già adeguatamente vagliati già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata. 3.1.Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza di II grado nella parte in cui esclude la riapertura della fase istruttoria, e nel dettaglio l'espletamento della CTU sullo stato dei luoghi al fine di individuare l'esatta collocazione degli oggetti materiali rilevanti, ritenendo configurato un diniego immotivato sul punto.

La Corte territoriale, tuttavia, ha negato l'espletamento della consulenza, nell'esercizio del libero convincimento, ritenendo raggiunta la prova in forza della consulenza di parte acquisita al processo e non ritenendo l'assoluta necessità di procedere ad un nuovo mezzo istruttorio.3.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente contesta la ricostruzione operata dai giudici di merito, dapprima dal [OSCURATO:PERSONA] e poi dalla Corte d'appello, ritenendo che sia affetta da manifesta illogicità l'affermazione di responsabilità basata sulla collocazione dei terreni in cui sono stati ritrovati gli oggetti materiali e sulle osservazioni della polizia giudiziaria, che non ha visto nessun altro entrare in quel terreno.

Tale motivo non è ammesso in sede di legittimità, in quanto si traduce in una mera doglianza in punto di fatto e di una inammissibile richiesta di rivalutazione di circostanze già adeguatamente valutate dai giudici di merito.

3.3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive di argomenti di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta; il ricorrente, infatti, censura l'affermazione di responsabilità penale con riguardo ai reati di cui all'art. 23, comma 3, L.110 del 1975, nonché agli artt. 648 c.p. e 697 c.p., censurando la sentenza di secondo grado nella parte in cui ritiene che il ritrovamento della pistola e della sostanza stupefacente nello stesso luogo sia sintomatico della circostanza che entrambi siano riconducibili all'imputato e che siano stati occultati contestualmente, senza tuttavia indicarne indicare le specifiche ragioni di doglianza e gli argomenti logici che le sorreggono.

3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'appello, considerato il modesto quantitativo di sostanza stupefacente e l'organizzazione rudimentale dell'attività, non riqualifica il fatto all'interno della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73 comma V d.P.R. n. 309 del 1990.

In sede di legittimità, il ricorrente riproduce le medesime doglianze già proposte dinnanzi alla Corte d'appello, che, correttamente, in applicazione dell'orientamento giurisprudenziale vigente, ha rigettato la richiesta di parte, considerata la scaltrezza dell'imputato, dedotta dalla circostanza che lo stesso avesse nascosto la sostanza in un luogo diverso dalla propria abitazione, ma comunque facilmente raggiungibile, nonché dal contestuale ritrovamento di una pistola, la cui detenzione veniva giustificata alla luce della volontà di prevenire e gestire eventuali controversie in materia di attività di spaccio con metodi particolarmente persuasivi. 3.5 Con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza di II grado in quanto risulterebbe contradditoria nella parte in cui valorizza il notevole lasso di tempo trascorso tra la commissione dei reati de quibus e il precedente penale, nonchè l'assenza di ulteriori pregiudizi intermedi per escludere l'applicazione della recidiva e, dall'altro, nega le circostanze attenuanti generiche.

Il motivo è inammissibile in quanto inerisce alla misura del trattamento sanzionatorio che, come determinato, risulta privo dei profili di illegittimità censurabili in tale sede.

La motivazione risulta coerente con la giurisprudenza di legittimità sul punto, la quale insegna che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti. generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale), laddove il beneficio in questione, a seguito delle intervenuta modifica normativa dell'art.62 bis cod.pen, non costituisce più una sorta di automatico riconoscimento all'imputato eventualmente incensurato, ma una attribuzione dalla valenza premiale (sez.I, 18.5.2017, Lamin, Rv.271315) che necessita di specifica motivazione sugli elementi posti a fondamento del beneficio.

La motivazione del giudice di appello a sostegno della esclusione del beneficio risulta congrua e priva di difetti logici e si presenta pertanto insindacabile dinanzi al giudice di legittimità.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M Dichiara ina P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna, emessa dal GUP presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 25.000 di multa in ordine al reato di cui ali' art. 23 comma 3 L.110 del 1975 per aver detenuto illegalmente una pistola calibro 7,65 contenente al suo interno 6 colpi del medesimo calibro, priva di una matricola, occultata poi nei pressi un casolare vicino alla propria abitazione, e al reato di cui all'art. 648 c.p. per aver acquistato o comunque per aver ricevuto da persona ignota l'arma clandestina di cui sopra, al fine di trarne profitto; al reato di cui all'art. 73, co.1 d.P.R. n. 309 del 1990 perché illegittimamente aveva detenuto, al fine di spaccio, sostanza stupefacente; nonché del reato di cui all'art. 697 c.p.p per aver detenuto 6 munizioni cal. 7,65 [OSCURATO:PERSONA] all'interno della pistola di cui sopra. 2. Il ricorrente denuncia violazione di legge con riguardo all'art. 603, co.1 c.p.p. per non aver la Corte d'appello ammesso la riapertura dell'istruttoria, volta all'acquisizione di una prova decisiva; violazione di legge con riguardo all'art. 192, 125 e 546 lett. E) c.p.p. e vizio di motivazione con riguardo alla mancata valutazione della consulenza di parte in riferimento allo stato dei luoghi; violazione di legge con riguardo all'affermazione della responsabilità penale in riferimento ai reati di cui all'art. 23, comma 3, L.110 del 1975 e agli artt.648 e 697 c.p.; violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art.73 per mancata derubricazione del fatto nella fattispecie più lieve di cui all'art. 73 comma V d.P.R. n. 309/1990; nonché violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile. Il primo e il quarto motivo riproducono profili di doglianza già adeguatamente vagliati già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata. 3.1.Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza di II grado nella parte in cui esclude la riapertura della fase istruttoria, e nel dettaglio l'espletamento della CTU sullo stato dei luoghi al fine di individuare l'esatta collocazione degli oggetti materiali rilevanti, ritenendo configurato un diniego immotivato sul punto. La Corte territoriale, tuttavia, ha negato l'espletamento della consulenza, nell'esercizio del libero convincimento, ritenendo raggiunta la prova in forza della consulenza di parte acquisita al processo e non ritenendo l'assoluta necessità di procedere ad un nuovo mezzo istruttorio.3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente contesta la ricostruzione operata dai giudici di merito, dapprima dal [OSCURATO:PERSONA] e poi dalla Corte d'appello, ritenendo che sia affetta da manifesta illogicità l'affermazione di responsabilità basata sulla collocazione dei terreni in cui sono stati ritrovati gli oggetti materiali e sulle osservazioni della polizia giudiziaria, che non ha visto nessun altro entrare in quel terreno. Tale motivo non è ammesso in sede di legittimità, in quanto si traduce in una mera doglianza in punto di fatto e di una inammissibile richiesta di rivalutazione di circostanze già adeguatamente valutate dai giudici di merito. 3.3. Il terzo motivo è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive di argomenti di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta; il ricorrente, infatti, censura l'affermazione di responsabilità penale con riguardo ai reati di cui all'art. 23, comma 3, L.110 del 1975, nonché agli artt. 648 c.p. e 697 c.p., censurando la sentenza di secondo grado nella parte in cui ritiene che il ritrovamento della pistola e della sostanza stupefacente nello stesso luogo sia sintomatico della circostanza che entrambi siano riconducibili all'imputato e che siano stati occultati contestualmente, senza tuttavia indicarne indicare le specifiche ragioni di doglianza e gli argomenti logici che le sorreggono. 3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d'appello, considerato il modesto quantitativo di sostanza stupefacente e l'organizzazione rudimentale dell'attività, non riqualifica il fatto all'interno della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73 comma V d.P.R. n. 309 del 1990. In sede di legittimità, il ricorrente riproduce le medesime doglianze già proposte dinnanzi alla Corte d'appello, che, correttamente, in applicazione dell'orientamento giurisprudenziale vigente, ha rigettato la richiesta di parte, considerata la scaltrezza dell'imputato, dedotta dalla circostanza che lo stesso avesse nascosto la sostanza in un luogo diverso dalla propria abitazione, ma comunque facilmente raggiungibile, nonché dal contestuale ritrovamento di una pistola, la cui detenzione veniva giustificata alla luce della volontà di prevenire e gestire eventuali controversie in materia di attività di spaccio con metodi particolarmente persuasivi. 3.5 Con il quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza di II grado in quanto risulterebbe contradditoria nella parte in cui valorizza il notevole lasso di tempo trascorso tra la commissione dei reati de quibus e il precedente penale, nonchè l'assenza di ulteriori pregiudizi intermedi per escludere l'applicazione della recidiva e, dall'altro, nega le circostanze attenuanti generiche. Il motivo è inammissibile in quanto inerisce alla misura del trattamento sanzionatorio che, come determinato, risulta privo dei profili di illegittimità censurabili in tale sede. La motivazione risulta coerente con la giurisprudenza di legittimità sul punto, la quale insegna che non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti. generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale), laddove il beneficio in questione, a seguito delle intervenuta modifica normativa dell'art.62 bis cod.pen, non costituisce più una sorta di automatico riconoscimento all'imputato eventualmente incensurato, ma una attribuzione dalla valenza premiale (sez.I, 18.5.2017, Lamin, Rv.271315) che necessita di specifica motivazione sugli elementi posti a fondamento del beneficio. La motivazione del giudice di appello a sostegno della esclusione del beneficio risulta congrua e priva di difetti logici e si presenta pertanto insindacabile dinanzi al giudice di legittimità. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M Dichiara ina P.Q.M
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