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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021

Cassazione n. 09289/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] - ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lvo n. 159/2011, commesso in Bari il 22.9.2016 - a mesi cinque e giorni dieci di reclusione, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine alla applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il ricorso denuncia carenza di motivazione in relazione alla sussistenza della causa di non punibilità, che la difesa non aveva chiesto né con l'atto di appello né con le conclusioni avanti il secondo giudice; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato in quanto il secondo giudice non era tenuto a motivare in assenza di una richiesta della parte; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 dicembre 2021.

Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] EnricoCt ), .useppe Sandrini [OSCURATO:PERSONA] C ELLERIA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] - ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lvo n. 159/2011, commesso in Bari il 22.9.2016 - a mesi cinque e giorni dieci di reclusione, con conferma nel resto; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione in ordine alla applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il ricorso denuncia carenza di motivazione in relazione alla sussistenza della causa di non punibilità, che la difesa non aveva chiesto né con l'atto di appello né con le conclusioni avanti il secondo giudice; ritenuto che il motivo è manifestamente infondato in quanto il secondo giudice non era tenuto a motivare in assenza di una richiesta della parte; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2021. Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] EnricoCt ), .useppe Sandrini [OSCURATO:PERSONA] C ELLERIA
Sentenza Cassazione n. 09289/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris