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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 19549/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE di APPELLO di VENEZIA Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Venezia ha confermato la dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di tentata rapina aggravata contestata sub B, riducendo la pena ritenuta di giustizia dal Tribunale di Rovigo per effetto della contestuale assoluzione dalla rapina aggravata consumata sub A), deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità in ordine al reato ascrittogli, al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena ed all'eccessività della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta, è integralmente inammissibile.

1. Il primo motivo non considera che la Corte di appello (f. 3 della sentenza impugnata) ha incensurabilmente valorizzato, ai fini della contestata statuizione, le immagini estrapolate dalle riprese effettuate dalle telecamere di sorveglianza presenti in loco, apparse, diversamente che con riguardo all'altro reato in origine ascritto all'imputato, complessivamente chiare ("buone", come osserva la Corte di appello), e tali da consentire di riconoscere senza alcun dubbio l'imputato, venendo peraltro corroborate dagli ulteriori elementi fattuali pure evidenziati dalla Corte di appello.

2. Da analogo vizio sono affetti il secondo motivo (f. 4 della sentenza impugnata, che valorizza, a fondamento della contestata statuizione, i plurimi e specifici precedenti penali dell'imputato, tali da indurre necessariamente ad un giudizio di prognosi sfavorevole sulle future condotte dell'imputato) ed il terzo motivo (i medesimi elementi legittimano le contestate statuizioni in tema di trattamento sanzionatorio, peraltro già benevolmente determinato in misura prossima ai limiti edittali minimi).

3. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso

2. determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza con motivazione semplificata.

Così deciso il 08/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2020 della CORTE di APPELLO di VENEZIA Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Venezia ha confermato la dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di tentata rapina aggravata contestata sub B, riducendo la pena ritenuta di giustizia dal Tribunale di Rovigo per effetto della contestuale assoluzione dalla rapina aggravata consumata sub A), deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità in ordine al reato ascrittogli, al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena ed all'eccessività della pena. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta, è integralmente inammissibile. 1. Il primo motivo non considera che la Corte di appello (f. 3 della sentenza impugnata) ha incensurabilmente valorizzato, ai fini della contestata statuizione, le immagini estrapolate dalle riprese effettuate dalle telecamere di sorveglianza presenti in loco, apparse, diversamente che con riguardo all'altro reato in origine ascritto all'imputato, complessivamente chiare ("buone", come osserva la Corte di appello), e tali da consentire di riconoscere senza alcun dubbio l'imputato, venendo peraltro corroborate dagli ulteriori elementi fattuali pure evidenziati dalla Corte di appello. 2. Da analogo vizio sono affetti il secondo motivo (f. 4 della sentenza impugnata, che valorizza, a fondamento della contestata statuizione, i plurimi e specifici precedenti penali dell'imputato, tali da indurre necessariamente ad un giudizio di prognosi sfavorevole sulle future condotte dell'imputato) ed il terzo motivo (i medesimi elementi legittimano le contestate statuizioni in tema di trattamento sanzionatorio, peraltro già benevolmente determinato in misura prossima ai limiti edittali minimi). 3. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso 2. determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deciso il 08/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19549/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris