CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2023
Cassazione n. 28062/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Palermo per il reato di cui agli artt. 99, 110, 56, 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen. (Palermo, 25/04/2018). Considerato che i motivi sollevati (afferenti alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. e al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche) è manifestamente infondato, attese la compiutezza, logicità e congruità della motivazione sui punti oggetto di censura (pag. 2). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 aprile 2023 Il Consigliere e