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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 giugno 2026

Cassazione n. 17887/2026

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a se stesso-ricorrente-controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore-intimato-avverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.2713/2021depositata il 17/04/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MNumero registro generale 24889/2024Numero sezionale 515/2026Numero di raccolta generale 17887/2026Data pubblicazione 04/06/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 03/06/2026Mauro Criscuolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a se stesso-ricorrente-controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentantepro tempore-intimato-avverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.2713/2021depositata il 17/04/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MNumero registro generale 24889/2024Numero sezionale 515/2026Numero di raccolta generale 17887/2026Data pubblicazione 04/06/2026Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 03/06/2026Mauro Criscuolo
Sentenza Cassazione n. 17887/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris