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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 17321/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di RIMINI&Lato avviso alle parti.', udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 43287/2021 FATTO E DIRITTO

1. Il Tribunale di Rimini, con la sentenza di cui in epigrafe, applicava [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen. di anni uno e mesi dieci di reclusione in relazione al reato contestato di rapina aggravata, esclusa la contestata recidiva, concessa la circostanza attenuante di cui all' art. 62 n. 6 cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle altre aggravanti contestate.

2. Contro detta sentenza propone ricorso per Cassazione il difensore del ricorrente il quale lamenta violazione di legge in ordine alla erronea qualificazione del fatto in relazione alla ritenuta configurabilità del reato di cui all' art. 628 comma 1 e 3 cod. pen. in luogo dell'ipotesi di cui all' art. 624 bis comma 2 cod. pen. 3.

Il ricorso deve essere dichiarato, de plano, inammissibile poiché il denunciato vizio non rientra tra i motivi di ricorso previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento.

Ed, invero, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato. (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 - dep. 06/04/2018, Maugeri, Rv. 27261901).

Nella specie i fatti risultano verificatisi con una aggressione diretta sulla vittima mentre il ricorrente, nel dedurre il superiore profilo, fa riferimento a dati del tutto generici e non riscontrabili in atti..

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 22 Marzo 2022 2.592:_gisi, fiere [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di RIMINI&Lato avviso alle parti.', udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 43287/2021 FATTO E DIRITTO 1. Il Tribunale di Rimini, con la sentenza di cui in epigrafe, applicava [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen. di anni uno e mesi dieci di reclusione in relazione al reato contestato di rapina aggravata, esclusa la contestata recidiva, concessa la circostanza attenuante di cui all' art. 62 n. 6 cod. pen. e le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle altre aggravanti contestate. 2. Contro detta sentenza propone ricorso per Cassazione il difensore del ricorrente il quale lamenta violazione di legge in ordine alla erronea qualificazione del fatto in relazione alla ritenuta configurabilità del reato di cui all' art. 628 comma 1 e 3 cod. pen. in luogo dell'ipotesi di cui all' art. 624 bis comma 2 cod. pen. 3. Il ricorso deve essere dichiarato, de plano, inammissibile poiché il denunciato vizio non rientra tra i motivi di ricorso previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. per l'impugnazione della sentenza di patteggiamento. Ed, invero, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato. (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 - dep. 06/04/2018, Maugeri, Rv. 27261901). Nella specie i fatti risultano verificatisi con una aggressione diretta sulla vittima mentre il ricorrente, nel dedurre il superiore profilo, fa riferimento a dati del tutto generici e non riscontrabili in atti.. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 Marzo 2022 2.592:_gisi, fiere [OSCURATO:PERSONA]
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