CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 35006/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del TRIB. SORVEGLIANZA di Genovavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Genova harigettato l'istanza di liberazione condizionale proposta da [OSCURATO:PERSONA],espiazione della pena di cui al provvedimento di cumulo emesso dalla Procurapresso il Tribunale di Napoli, relativo all'esecuzione della pena di ventotto annie dieci mesi di reclusione, per i reati di associazione di stampo mafioso,omicidio consumato e tentato e reati in materia di armi, con fine pena al 1°aprile 2033.Il Tribunale, dopo avere dato atto del favorevole parere espresso dallaD.D.A. di Napoli e del contrario avviso formulato dalla D.N.A., ha rigettatol’istanza ritenendo che [OSCURATO:PERSONA] non avesse offerto elementi idonei acomprovare il proprio sicuro ravvedimento. In particolare, ha valorizzato lamancata riparazione del danno subito dalle vittime dei gravi reati commessi, ilmancato assolvimento dell’obbligazione relativa al pagamento delle speseprocessuali e l’omessa dimostrazione dell’impossibilità di adempiere a taliobbligazioni civili, anche in forma succedanea, al di là della mera allegazionedello stato di indigenza.2. Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso il condannatoper il tramite del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dilegge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 176 cod. pen. e 16-noniescomma 4 legge n. 8 del 1991.Deduce, in particolare, che il Tribunale, nonostante le valutazionifavorevoli espresse dalla D.D.A. di Napoli e dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla speciale rilevanza della collaborazione, allacorrettezza del comportamento tenuto, alla gradualità dei benefici penitenziarigià concessi, nonché alle positive informazioni provenienti dagli organi di poliziae dall’ente competente, abbia considerato ostativo all’accoglimento dell’istanzaesclusivamente il mancato adempimento delle obbligazioni civili, attribuendorilievo decisivo a un requisito non previsto dalla disciplina speciale applicabile aicollaboratori di giustizia.Così motivando, il Tribunale ha violato i presupposti applicativi delineatidall’art. 16-nonies d.l. n. 8 del 1991, rispetto ai quali, in deroga alla disciplinaordinaria, l’adempimento delle obbligazioni risarcitorie non assume rilievo intermini di quantum economico, ponendosi altresì in contrasto con plurimepronunce della Corte di legittimità.La motivazione è, inoltre, intrinsecamente contraddittoria, poiché, da unlato, l’ordinanza ha riconosciuto che la rescissione dei collegamenti con lacriminalità organizzata risultava sufficientemente comprovata dal percorsocollaborativo e che il progressivo percorso trattamentale, rieducativo e direcupero, unitamente alla convinta revisione critica delle pregresse sceltecriminali, consentiva di formulare, in termini di elevata e qualificata probabilitàconfinante con la certezza, un serio, affidabile e ragionevole giudizioprognostico di futura conformazione della condotta di vita all’osservanza dellalegge penale; dall’altro lato, ha poi richiamato l’orientamento dellagiurisprudenza di legittimità che valorizza, quale specifico indice obiettivo disicuro ravvedimento, quantomeno un effettivo e reale contatto con le vittime,ritenendo che la mancanza di tale indice fosse scarsamente indicativa deirisultati eventualmente raggiunti e che non fosse sufficiente una meramanifestazione verbale di rammarico rispetto al pregresso deviante.Secondo il ricorrente, invece, la valutazione del ravvedimento rilevante aifini della concessione della liberazione condizionale deve investire il complessodei comportamenti tenuti dal condannato durante l’esecuzione della pena, iquali devono risultare idonei a dimostrare la convinta revisione critica dellacondotta pregressa.L’ordinanza impugnata non ha operato tale complessiva valutazione delpercorso rieducativo compiuto dal ricorrente, attribuendo valenza ostativa auno soltanto degli elementi utilizzabili ai fini dell’accertamento del sicuroravvedimento, senza indicare le ragioni per le quali l’omesso adempimentodelle obbligazioni civili nascenti dai reati commessi fosse idoneo a porre indubbio la serietà e definitività dell’abbandono di qualunque logica criminale edella conformazione a uno stile di vita rispettoso della legge, e senza valutarepienamente la complessiva evoluzione della personalità.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto con requisitoria scritta il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2.L'art. 16-nonies, comma 1, d.l. n. 8 del 1991 stabilisce che, neiconfronti delle persone condannate per un delitto commesso per finalità diterrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale o per uno dei delitti dicui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., che abbiano prestato, anche dopola condanna, taluna delle condotte di collaborazione che consentono laconcessione delle circostanze attenuanti previste dal codice penale o dadisposizioni speciali, la liberazione condizionale è disposta, su proposta ovverosentiti i procuratori generali presso le Corti di appello interessati a normadell'art. 11 dello stesso d.l. o il [OSCURATO:PERSONA].La stessa norma stabilisce, al comma 4, che il Tribunale di Sorveglianza,se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, avuto riguardoall'importanza della collaborazione, sempre che sussista il ravvedimento e nonvi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con lacriminalità organizzata o eversiva, adotta il provvedimento indicato nel comma1, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle relative ai limitidi pena di cui all'art. 176 cod. pen. (provvedimento che è specificamentemotivato nei casi in cui le autorità indicate nel comma 2 del presente articoloabbiano espresso parere sfavorevole).È pacifico approdo giurisprudenziale che la liberazione condizionale possaessere, quindi, concessa al collaboratore non solo in deroga ai limiti di pena dicui all'art. 176 cod. pen. espressamente richiamati, ma anche alla generaleprevisione di cui all'art. 176, quarto comma, cod. pen., che subordina laconcessione della liberazione condizionale all'adempimento delle obbligazionicivili derivanti dal reato (Sez. 1, n. 42357 del 11/09/2019, Celona, Rv.277141).La facoltà di concedere la suddetta liberazione condizionale o ammetterealle misure alternative i soggetti sottoposti a programma di protezione a normadel d.l. n. 8 del 1991, con le previste deroghe alle disposizioni ordinarie, non siestende, invece, ai presupposti relativi all'emenda di tali soggetti e alla finalitàdi conseguire la loro stabile rieducazione, per cui tali benefici postulano – fermorestando l'indefettibile accertamento delle condizioni soggettive di ammissibilità-che si tratti di persone per le quali si riscontrino le premesse meritorie e checomunque l'applicabilità in concreto del beneficio, in relazione alla loropersonalità, consenta di escludere ragionevolmente la persistenza di unapprezzabile margine di pericolosità sociale e la conseguente probabilità direiterazione di comportamenti penalmente illeciti, affinché risultino assicurate lecondizioni relative all'emenda del soggetto e alle finalità di conseguirne lastabile rieducazione (Sez. 1, n. 35915 del 11/11/2014, dep. 2015, Capoccia, n.m.; Sez. 1, n. 5110 del 22/11/2011, dep. 2012, Massaro, n. m.; Sez. 1, n.5523 del 24/10/1996, Chiofalo, Rv. 206185).La condotta collaborativa, anche se indicativa di una revisione critica, nondeve, quindi, essere tenuta presente da sola, ma va sempre posta in relazionead altri determinanti parametri, non solo alla gravità dei reati in espiazione(Sez. 1, n. 1960 del 03/04/1998, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 210421; Sez. 1, n. 8721 del03/12/2003 dep. 2004, Garofalo, Rv. 228002).3. L'iter argomentativo seguito dal Tribunale di sorveglianza non ha fattobuon governo degli esposti principi ed è affetto dal vizio motivazionaledenunciato dal ricorrente.Nel caso di specie, il Tribunale ha dato atto delle valutazioni favorevoliespresse dalla D.D.A. di Napoli e, quanto alla speciale rilevanza dellacollaborazione, anche dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; hainoltre richiamato la correttezza della condotta tenuta dal condannato, lagradualità dei benefici penitenziari già fruiti, le positive informazioni provenientidagli organi di polizia e dall’ente competente, nonché il percorso collaborativoprotrattosi per un lungo arco temporale. Ha altresì riconosciuto che larescissione dei collegamenti con la criminalità organizzata risultavasufficientemente comprovata dal percorso di collaborazione e che il progressivocammino trattamentale, rieducativo e di recupero, unitamente alla revisionecritica delle pregresse scelte criminali, consentiva di formulare un giudizioprognostico favorevole in ordine alla futura conformazione della condotta di vitaall’osservanza della legge penale.A fronte di tali dati, l’ordinanza ha tuttavia ritenuto ostativa la perdurantemancanza di iniziative riparatorie, quali attività di volontariato o socialmenteutili, idonee a manifestare la presa di consapevolezza dei danni e dellesofferenze cagionati e la volontà di riconciliarsi con la società civile.In tal modo, il giudice di merito ha trasformato un elemento certamentevalutabile, anche alla luce del principio secondo cui il contatto con le vittimepuò costituire indice significativo del sicuro ravvedimento, in una condizionesostanzialmente impeditiva dell’accesso al beneficio, senza spiegare perché, nelconcreto sviluppo della vicenda personale e trattamentale di [OSCURATO:PERSONA], talecarenza dovesse prevalere sui plurimi elementi positivi simultaneamentericonosciuti.L’assenza di condotte riparatorie, pur potendo essere valutata qualeindice rilevante ai fini dell’accertamento del ravvedimento, non poteva dunqueessere isolata dal complessivo percorso rieducativo, né essere assunta comedato automaticamente prevalente sugli altri elementi favorevoli già accertati.Era invece necessario spiegare perché, nella concreta vicenda personale etrattamentale di [OSCURATO:PERSONA], tale carenza fosse idonea a porre in dubbio lastabilità della collaborazione, la rescissione dei collegamenti criminali, lapositiva evoluzione personologica e l’affidabilità del giudizio prognosticofavorevole.4. Per le ragioni sopra esposte s'impone l'annullamento dell'ordinanzaimpugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Genovanel rispetto dei principi esposti. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Genova.Così è deciso, 22/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]