CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 20126/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15515/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. –intimata – Avverso la sentenza n. 1155/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno30 aprile 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 22 marzo2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso il precetto intimatole dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] spiegò opposizione assumendo, in sintesi, la [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE E [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 15515/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] nullità del mutuo azionato come titolo, per avvenuto superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 del d.lgs. 1° dicembre 1993, n. 385, e l’omessanotifica del titolo esecutivo. 2. Con la decisione in epigrafe indicata, l’adito Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], qualificata la prima censura come integrante opposizione alla esecuzione e la seconda come integrante opposizione agliatti esecutivi, ha rigettato le domande. Per quanto qui ancora d’interesse, ha escluso la nullità del contratto di mutuo nell’ipotesi di violazione del limite di finanziabilità sancito dalla legge e ritenuto la infondatezza della contestazione concernente la omessa notifica del titolo sul rilievo che esso era costituito da un mutuo fondiario, con esonero per il creditore da suddetta notifica ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n. 385 del 1993. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi; non svolgedifese in grado di legittimità la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., sebbene ritualmente intimata. 4. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, per violazione di plurime norme di diritto, si assume che il giudice di merito abbia erroneamente addossato alla opponente (anziché al creditore) l’onere di provare il superamento del limite di finanziabilità fissato dall’art. 38 del d.lgs. n. 385 del 1993. 1.1. La doglianza è inammissibile, siccome rivolta avverso il capo della sentenza che ha pronunciato su una opposizione all’esecuzione, previa espressa qualificazione in tal senso operatadal giudice a quo. Giova, al riguardo, rammentare il principio, oramai da tempo consolidato nella giurisprudenza di nomofilachia, c.d. dell’apparenza, in forza del quale l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile r.g. n. 15515/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere fatta con riferimento esclusivo alla qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice a quo, sia essa corretta o meno, a prescindere cioè dalla prospettazione o sussunzione sub specie juris operata dalle parti; qualora, tuttavia, una qualificazione ad opera del giudice a quo sia mancata oppure non possa reputarsi effettiva (quando cioè essa si risolva in affermazioni a carattere generico, anodino o meramente apparente), l’attività di qualificazione deve essere svolta, anche di ufficio, dal giudice ad quem, adito con la impugnazione, non solo ai fini del merito, ma anche dell’ammissibilità stessa del gravame (in tema di opposizioni esecutive, Cass. 18/11/2022, n. 34107; Cass. 20/10/2021, n. 29194; Cass. 18/03/2021, n. 7588; Cass. 21/06/2019, n. 16762; Cass. 08/05/2018, n. 10945; Cass. 21/09/2017, n. 21379; Cass.26/05/2017, n. 13381; Cass. 17/06/2014, n. 13578; Cass.20/11/2012, n. 20297; Cass. 29/07/2011, n. 16781). Questa Corte ha altresì puntualizzato che qualorauna opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte ad una opposizione all’esecuzione, l’impugnazione della sentenza deveseguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione: pertanto, è soggetta a forme e termini dell’appello con riguardo all’opposizione qualificata come ex art. 615 cod. proc. civ., mentre è soltantoricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma settimo, Cost., con riferimento al capo della pronuncia relativ o all ’ opposizione agli atti esecutivi(ex plurimis, Cass. 11/02/2020, n. 3166; Cass. 27/08/2014, n. 18312; Cass. 21/03/2014, n. 6761; Cass. 31/05/2010, n. 13203). Dagli enunciati princìpi deriva la inammissibilità in parte qua del ricorso: in ordine alla statuizione concernente la sussistenza di un idoneo titolo esecutivo, questione ricondotta (correttamente, peraltro) dal giudice territoriale nell’alveo dell’opposizione all’esecuzione, la r.g. n. 15515/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sentenza in discorso poteva essere impugnata esclusivamente con l’ordinario rimedio dell’appello. 2. Con il secondo motivo, per violazione degli artt. 474,475 e 480 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, numm. 3, 4 e 5, cod. proc. civ., si deduce l’omissione di pronuncia del Tribunale sulla eccezione di nullità del precetto per mancata indicazione in esso della data di apposizione della formula esecutiva, requisito di contenuto del precetto non escluso dall’esonerodalla notifica del titolo. La doglianza così articolata è, per un verso, inammissibile e, comunque e per altro verso, destituita di fondamento. 2.1. È inammissibile per novità: il ricorrente non ha specificato con quali atti ed in quali termini abbia introdotto nel thema decidendum del giudizio di merito l’eccezione di nullità del precetto per omessa menzione della data di apposizione della formula esecuzione, questione di cui non vi è traccia alcuna nella gravata sentenza. Orbene, secondo il principio di diritto costantemente affermato da questa Corte, i motivi di ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, non essendo consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto oppure di contestazioni che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio. Grava pertanto sul ricorrente, onde evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, l’onere non solo di specificare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (sul tema, tra le tantissime, Cass. 30/01/2020, n. 2193; Cass. 13/08/2018, n. 20712; Cass. 31/07/2018, n. 20313; Cass. 06/06/2018, n. 14477). r.g. n. 15515/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2.2. È in ogni caso infondata in diritto: il precetto fondato su titolo esecutivo costituito da mutuo fondiario non deve necessariamente indicare l’apposizione della formula esecutiva sull’atto, né la data di esecuzione di detta formalità, non trovando applicazione - nemmeno in via analogica -i l disposto dell ’ art. 654, secondo comma, cod. proc. civ., dettato con esclusivo riferimento al titolo rappresentato dal decreto ingiuntivo (espressamente, Cass.06/04/2022, n. 11242). 3.Il terzo motivo censura, per violazione dell’art. 92 cod. proc. civ., la disposta condanna dell’opponente al pagamento delle spese del giudizio di opposizione agli atti esecutivi: ad avviso del ricorrente detta condanna necessitava di una «ampia motivazione» in quanto il giudice di merito si era posto in contrasto con orientamento consolidato della Corte di cassazione. 3.1. Il motivo è infondato. In tema di regolamento di spese processuali, l’applicazione del principio della soccombenza sancito dall’art. 91 cod. proc. civ. non richiede alcuna motivazione, per essere correlato unicamente all’esito finale della lite; né l’argomentazione del ricorrente può essere accolta seppure intesa come sollecitazione diretta a censurare la mancata compensazione delle spese, dacchétrattasi di valutazione riservata al potere discrezionale del giudice di merito, insuscettibile di sindacato in sede di legittimità (Cass. 18/03/2021, n. 7611; Cass. 26/04/2019, n. 11329; Cass. 17/10/2017, n. 24502; Cass. 04/08/2017, n. 19613; Cass. 31/03/2017, n. 8421; Cass. 21/01/2015, n. 930). 4. Il ricorso è rigettato. 5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente grado, non avendo l’intimata ivi svolto difese. 6. Atteso il rigettodel ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte r.g. n. 15515/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. p. q. m. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto,