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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 29079/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE di APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; ricorso trattato con procedura [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. in data 24/1/2023, riduceva la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza con sentenza del 14/1/2020 ad anni tre di reclusione ed euro ottocento di multa.

2. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto avanzato avverso sentenza di patteggiamento in appello per motivi non consentiti.

2. Ed invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Mineccia, Rv. 278170 - 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 - 01).

Peraltro, nel caso di specie, era l'accordo stesso che non contemplava il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di talché l'imputato non dolersene.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 7 giugno 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE di APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; ricorso trattato con procedura [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano con sentenza ex art. 599 bis cod. proc. pen. in data 24/1/2023, riduceva la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza con sentenza del 14/1/2020 ad anni tre di reclusione ed euro ottocento di multa. 2. L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto avanzato avverso sentenza di patteggiamento in appello per motivi non consentiti. 2. Ed invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Mineccia, Rv. 278170 - 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 - 01). Peraltro, nel caso di specie, era l'accordo stesso che non contemplava il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, di talché l'imputato non dolersene. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 7 giugno 2
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