Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 18204/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di appropriazione indebita - in più occasioni distinte - di assegni e carte di pagamento e di uso indebito delle carte di pagamento medesime già pronunciata dal Tribunale di Torino con sentenza 20/12/2018.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, GIOVO [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità per l'appropriazione indebita e l'indebito uso delle carte di pagamento, è inammissibile.

Sussiste adeguata e logica motivazione che esplicitamente prende in considerazione le doglianze dell'imputato in relazione alla portata della documentazione richiamata e valorizza l'ammissione dell'imputato in ordine alla ricezione della carta, la credibilità degli ulteriori testi che escludevano che la consegna fosse stata a titolo temporaneo e che evidenziavano che la VIACARD rimaneva nella disponibilità del dipendente, la incapacità dell'imputato di indicare il soggetto a cui avesse restituito la carta di pagamento all'atto delle dimissioni.

Le doglianze riguardanti la ricostruzione dei fatti risultano quindi proposte al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099).

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma dì euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così decisi n Roma, il 5 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Torino ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di appropriazione indebita - in più occasioni distinte - di assegni e carte di pagamento e di uso indebito delle carte di pagamento medesime già pronunciata dal Tribunale di Torino con sentenza 20/12/2018. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, GIOVO [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso, con cui si contesta la dichiarata penale responsabilità per l'appropriazione indebita e l'indebito uso delle carte di pagamento, è inammissibile. Sussiste adeguata e logica motivazione che esplicitamente prende in considerazione le doglianze dell'imputato in relazione alla portata della documentazione richiamata e valorizza l'ammissione dell'imputato in ordine alla ricezione della carta, la credibilità degli ulteriori testi che escludevano che la consegna fosse stata a titolo temporaneo e che evidenziavano che la VIACARD rimaneva nella disponibilità del dipendente, la incapacità dell'imputato di indicare il soggetto a cui avesse restituito la carta di pagamento all'atto delle dimissioni. Le doglianze riguardanti la ricostruzione dei fatti risultano quindi proposte al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma dì euro tremila alla Cassa delle ammende. Così decisi n Roma, il 5 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 18204/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris