CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09804/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e l'avv.to [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Parma, il 7/6/2022, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 4, comma 4- bis, della legge n. 401 del 1989 per avere, benché privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'art. 88 del TULPS, esercitato attività organizzata al fine di accettare o raccogliere, anche in via telefonica o telematica, scommesse di qualunque genere con successiva trasmissione delle stesse all'allibratore [OSCURATO:PERSONA] e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo dei difensori, che, con il primo motivo, denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine "alla ritenuta non violazione dei principi di diritto comunitario riguardante la proroga delle concessioni nel settore dei giochi d'azzardo e la conseguente discriminazione dell'operatore comunitario". Si assume che la Corte d'appello aveva ritenuto la legittimità della normativa italiana sulla proroga delle concessioni del settore e l'insussistenza di profili discriminatori nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] facendo riferimento alla decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Nona Sezione del 16/3/2023 che, invece, aveva rilevato le "ripetute violazioni delle norme di diritto comunitario da parte dello Stato italiano " e stigmatizzato il continuo ricorso al regime delle proroghe. Vìene, quindi, ribadito che la [OSCURATO:PERSONA], a causa delle reiterate proroghe e della mancata emissione del bando di gara, non aveva potuto regolarizzare la propria posizione in Italia e che la finestra temporale concessa dalla legge 208/2015 era stata troppo ristretta per permettere "una valutazione economica dell'investimento" e gli "adempimenti amministrativi prescritti". Con il secondo motivo, si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione "in ordine al rigetto del motivo ...[relativo] all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato". Si lamenta, in primo luogo, che la Corte territoriale non aveva dato rilevanza al contratto per la commercializzazione dei giochi pubblici intervenuto fra Yanev e la [OSCURATO:PERSONA], che faceva prevedere che la società avrebbe proceduto alla regolarizzazione del centro del ricorrente, e, ancora, che non si era tenuto conto che, secondo la giurisprudenza amministrativa, l'adesione alla procedura di regolarizzazione da parte della società comportava il riconoscimento in favore del titolare dell'esercizio del diritto alla raccolta delle scommesse sino all'eventuale diniego ex art. 88 TULPS, diniego mai comunicato a Yanev. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto articolato in motivi che propongono questioni di diritto già costantemente decise dalla giurisprudenza sovranazionale e nazionale in senso opposto a quanto sostenuto dalla difesa o non si confrontano con la motivazione che sorregge la sentenza della Corte territoriale.2. Il primo motivo censura il rilievo dato dalla Corte territoriale alla decisione n. 517/20 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del [OSCURATO:DATA_NASCITA] rilevando che se ne era travisato il significato e, ancora, che si era dato rilievo a profili che erano rimasti estranei al gravame. 3. Va, però, osservato che con l'atto di gravame era stato richiesto il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla C.G.E con riferimento alla compatibilità con gli artt. 49, 56 e 106 TFUE della normativa nazionale lamentando che la proroga delle vecchie concessioni costituiva "un impedimento di fatto [per] i nuovi operatori di poter accedere nel sistema della raccolta scommesse", tema che rientra fra le questioni sollevate dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e decise dalla Corte di Giustizia. 4. La sentenza impugnata, ancora, nel ritenere compatibile la normativa italiana che aveva prorogato le concessioni nel settore di giochi d'azzardo con le norme sulla libertà di circolazione dei servizi e di stabilimento sancita dalle norme comunitarie non contraddice alcuno dei principi enunciati nella decisione in esame, avendo la Corte europea, ai punti 53 e 54, riservato al giudice nazionale il compito di valutare se le leggi nn. 190/2014 e 208/2015 fossero idonee a "realizzare l'obiettivo di assicurare la continuità di un controllo sugli operatori del settore al fine di garantire la protezione dei consumatori". 5. Alle valutazioni della Corte d'appello il ricorso oppone generiche affermazioni inidonee a dimostrare la sproporzione delle restrizioni alle libertà fondamenti, sancite dagli artt. 49 e 56, discendenti dalle proroghe delle concessioni, rispetto alle ragioni di interesse generale, inerenti al controllo degli operatori del settore, perseguito dal legislatore nazionale o i profili discriminatori che avrebbero penalizzato [OSCURATO:PERSONA]. 6. Non è superfluo a questo punto ricordare l'orientamento di legittimità, ormai consolidato, che ritiene che "spetta a colui che invoca la discriminazione operata a suo carico, per effetto dell'illegittimo diniego di autorizzazione per mancanza di concessione in capo all'operatore straniero, l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della discriminazione che, se accertata dal giudice nazionale, comporta la disapplicazione della norma interna in contrasto con il diritto dell'unione come interpretato dalla Corte di Giustizia. L'onere probatorio in capo all'accusa si esaurisce con la prova della condotta materiale e dell'assenza dell'autorizzazione ex art. 88 Tulps in capo a cui che esercita l'attività di raccolta e scommesse: è onere della difesa, invece, dimostrare che l'assenza della licenza in realtà dipende dall'assenza in capo all'operatore straniero della concessione determinata dalla mancata partecipazione al bando a sua volta dovuta alla antieconomicità delle clausole in esso contenute (Sez. 3, n. 15243 del 02/03/2023, D'Amico, Rv. 284326; Sez. 4, n. 3975 del 19/01/2021; Sez. 4, n. 31835 del 11/5/203, Motta; Sez. 3, n. 35316 del 3175/2024, Ferrante; Sez 3, n. 13657 del 16/2/2024, Strongone). 7. La Corte d'appello, inoltre, ricorre a un ulteriore argomento al fine di escludere la sussistenza di trattamenti deteriori e discriminatori riservati alla [OSCURATO:PERSONA] osservando che la sanatoria introdotta dall'art. 1 comma 643 I. 190/2014, come modificato dall'art. 1 comma 926 I. 208/15, consentiva alle società estere di ottenere l'attribuzione di licenze temporanee per l'esercizio di attività di raccolta scommesse sul territorio nazionale e che [OSCURATO:PERSONA], avvalendosi di tale normativa, aveva regolarizzato 53 centri di raccolte delle scommesse. 8. Anche tale argomento trova avallo nella giurisprudenza di legittimità che ha sostenuto che "la normativa introdotta dalla richiamata legge di stabilità 2015 non pone restrizioni alle libertà sancite dal Trattato UE per ragioni fiscali, atteso che proprio la legge n. 190 del 2014, incrementando le concessioni provvisorie, rimuove limiti all'esercizio del diritto di stabilimento, subordinandone legittimamente il rilascio all'adesione ad una complessa procedura, volta a verificare in capo al concessionario pro tempore la sussistenza delle condizioni per la tutela dell'ordine pubblico (cfr. Sez.3, n. 6709 del 19/01/2016, rv, 266099)" (Sez. 3, n. 32459 del 2/5/2023, Rapa). 9. In relazione alla brevità del termine concesso per il versamento degli oneri richiesti per la sanatoria regolata dal comma 643 dell'art. 1 della I. 190/2014, come modificato dall'art. 1 comma 926 I. 208/15, ritenuto dal ricorrente discriminatorio, ancora, questa Corte, nel disattendere la doglianza, ha precisato che si è presenza di "un termine discrezionalmente fissato dal legislatore che la predetta società -alla quale facevano capo ben 900 centri- avrebbe dovuto rispettare dotandosi di un'organizzazione adeguata alla complessità della struttura e alla misura considerevole dei profitti ricavati" (Sez. 3, n. 11777 del 2/2/2023, Agostino). 10. Non sussiste, quindi, alcuna violazione di legge o salto logico nel ragionamento che ha portato la Corte territoriale a ritenere che: la [OSCURATO:PERSONA] non aveva subito alcuna discriminazione; non vi erano i presupposti per la disapplicazione della disciplina nazionale; l'attività organizzata di accettazione e raccolta delle scommesse esercitata dall'imputato integrava il delitto di cui all'art. 4, comma 4 bis della legge 1989 n. 401. 11. Non maggior fondamento ha il secondo motivo d'impugnazione. La Corte territoriale ha escluso la buona fede eccepita dalla difesa rilevando che la dichiarazione d'impegno alla regolarizzazione sottoscritta dall'imputato, alla parte C, faceva presente che il centro di raccolta gestito da Yanev non era fra quelli "oggetto di regolarizzazione" e che la sottoscrizione del documento non sarebbe servita a sanare l'attività da lui svolta. La difesa richiama gli obblighi contrattuali gravanti sull'operatore estero ma non contesta che la documentazione indicata dalla Corte territoriale rivelava che il centro gestito da Yanev non era fra quelli per i quali era stato effettuato il versamento dell'importo previsto dall'art. 1 comma 643 lett. a) della legge 190/2014 richiesto per dare corso alla procedura di regolarizzazione. Non risulta, ancora, che l'imputato, dopo la stipula del contratto, abbia svolto alcun accertamento per verificare se la [OSCURATO:PERSONA] avesse o meno proceduto agli adempimenti necessari per la regolarizzazione del suo centro raccolta, così accettando il rischio che l'attività che stava svolgendo non disponesse dell'autorizzazione provvisoria discendente dall'adesione alla regolarizzazione. Né risulta invocabile, infine, il principio di diritto affermato dal giudice amministrativo secondo il quale l'adesione alla procedura di sanatoria di cui all'art. 1 comma 926 I. 208/2015 comporta che al titolare dell'esercizio è riconosciuto immediatamente, a partire dal momento l'inoltro della relativa domanda all'Agenzia delle Dogane dei Monopoli, il diritto alla raccolta delle scommesse, salvo l'eventuale diniego dell'autorizzazione ex art. 88 TULPS. Nel caso di specie, infatti, in relazione all'esercizio dell'imputato, non vi fu alcuna adesione alla regolarizzazione essendosi limitata la società [OSCURATO:PERSONA] a chiedere all'Agenzia delle Entrate una proroga per eseguire i versamenti e gli adempimenti che, ai sensi della legge citata, dovevano essere eseguiti entro il 31.1.2016. 12. Il ricorso è, pertanto, inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il rico