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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 27277/2026

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o per il rigetto del ricorso.Udito il difensore delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto delricorso.Udito il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento delricorso.Ritenuto in fatto1.

Con sentenza del 7 ottobre 2025 la Corte di assise di appello di Roma ha confermatola sentenza del 21 marzo 2025 con cui la Corte di assise di Latina ha condannatoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alla pena dell'ergastolo per il reato dell’art. 575 cod. pen.commesso in danno di XXXXXXXXXXXX.Il reato è stato ritenuto aggravato dalla premeditazione e dall'esser stato commesso indanno della vittima del reato di atti persecutori.

Il giudice del merito ha negato all'imputato le2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite deldifensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alriconoscimento della aggravante della premeditazione, in quanto essa sarebbe stata ricavatada un elemento travisato, ovvero la circostanza che l'imputato avrebbe effettuato unsopralluogo due ore prima dell'omicidio, circostanza ricavata dalla deposizione resa indibattimento dal testimone delle parti civili t.col.

XXXXXXX, secondo cui intorno alle 14.00 o14.30 presso l'azienda in cui lavorava la persona offesa era documentato il passaggiodell'autovettura in uso all'imputato; questo elemento di prova, però, è inventato, perché nonrisulta dai tabulati, e non risulta dalla deposizione del lgt.

XXXXXXXX che li ha sviluppati, ilquale riferisce soltanto che l'auto dell'imputato passò in direzione del luogo dell'omicidio alle16:10 e tornò alle 16:13; sempre a sostegno della premeditazione è stato ritenuto rilevante ilfatto che l'imputato si sia assentato dal lavoro il giorno del fatto ma non si comprende qualenesso vi possa essere, l'imputato aveva abitualmente fucili in macchina e avrebbe potutocommettere il reato anche prendendo solo uno o più ore di permesso; la premeditazione èstata ricavata anche dalla presunta alterazione di uno dei fucili per renderlo a canne mozzema è emerso che il taglio delle canne avvenne alcuni anni prima in occasione di un incidentedi caccia; la premeditazione è stata ricavata anche dalla contemporaneità con la richiesta difirmare l'accordo di separazione ma il rinvio dell'appuntamento dal 12 aprile al 14 aprile nonè pertinente con il fatto perché anzi dimostrerebbe che l'imputato non aveva programmatol'omicidio non essendo logico che lo stesso andasse a firmare l’accordo di separazione ilgiorno dopo aver realizzato il delitto.Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimentoall'aggravante della commissione del fatto in danno della vittima di atti persecutori, in quantoil giudice d'appello non ha attribuito rilievo alla messe di conversazioni whatsapp da cuiemerge che la vittima non aveva cambiato le abitudini di vita, aveva continuato a fare viaggiall'estero con la compagna, frequentato il centro cittadino di Pontinia; non è vero, peraltro,che la vittima non frequentasse più il Bar dello sport perché in data 7 marzo 2023 in unmessaggio dice di trovarsi proprio al bar dello sport.Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniegodelle attenuanti generiche e della circostanza dell'art. 62, n. 6, cod. pen. in relazioneall'omesso invio dell'imputato presso i centri di giustizia riparativa in quanto non è statavalorizzata la confessione immediata del delitto, ed è stato ritenuto che la richiesta d'accessoai programmi di giustizia riparativa fosse meramente strumentale.3.

L’ufficio del Procuratore generale ha depositato nota di conclusioni scritte, e chiesto ilrigetto del ricorso.La difesa delle parti civili ha depositato nota di conclusioni scritte e chiesto il rigetto delricorso.La difesa dell’imputato ha depositato note di replica in cui ha insistito su ciascuno deitre motivi di ricorso.4.

La difesa delle parti civili ha chiesto la discussione orale.Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso.Il difensore delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto delricorso.Il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l’accoglimento delricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1.

Il primo motivo, dedicato all’aggravante della premeditazione, è infondato.Il ricorso deduce che non è vero che l'imputato abbia effettuato un sopralluogo due oreprima dell'omicidio; è un particolare, contenuto nella motivazione della sentenza impugnata,che è stato inventato.Non si tratterebbe, in realtà, di un travisamento per invenzione, perché l’elemento diprova è realmente entrato in giudizio attraverso la deposizione del testimone delle parti civili,t.col.

XXXXXXX, che ha riferito che intorno alle 14 o 14.30 del giorno in cui avvienel’omicidio era stato documentato il passaggio dell'autovettura dell'imputato presso l'aziendain cui lavorava la persona offesa, ma di un errore del testimone, perché il passaggiodell’autovettura non risulta, in realtà, dall’annotazione di polizia che ha riferito della vicenda(da cui emerge soltanto che l'autovettura dell'imputato passò in direzione del luogodell'omicidio alle 16:10 e tornò alle 16:13) e non risulta dalla deposizione del lgt.

XXXXXXXXche ha acquisito, e riferito in giudizio, su questo elemento di prova.L’argomento è infondato.Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio secondo cui non èravvisabile il vizio di motivazione sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti diessa; la sentenza, infatti, costituisce un tutto coerente ed organico, onde, ai fini del controllocritico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non può essere presoa sé, ma va posto in relazione agli altri potendo la ragione di una determinata statuizionerisultare anche da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito(Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rossitto, Rv. 286492 - 01); ciascun indizio, infatti, deveessere inserito in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti ela confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005,Mannino, Rv. 231678: in tema di valutazione della prova indiziaria, il metodo di letturaunitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una merasommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica checonsiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenzaqualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano ipresupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e laconfluenza in un medesimo contesto dimostrativo).Nel caso in esame, nella sentenza impugnata l’aggravante della premeditazione non èfondata soltanto sul sopralluogo presso l’azienda della vittima due ore prima del delitto, chel’autore del reato nega di aver mai effettuato, e che il ricorso contesta con la deduzione inesame.

Le sentenze di merito hanno affidato, infatti, la prova della premeditazione ad unapparato argomentativo piuttosto ampio, che parte dal sopralluogo contestato, ma passaanche dalla circostanza che l’imputato si assentò dal lavoro per tutta la giornata dell’omicidiosenza alcun preavviso e giustificazione; la sentenza aggiunge che non è un caso chel’imputato abbia eseguito l'omicidio proprio nell'azienda agricola perché si trattava del luogoideale in quanto la vittima si trovava da sola in uno spazio aperto dove era agevole colpirla edove la stessa non aveva possibilità di fuga; la sentenza aggiunge che depone nel sensoche il reato sia stato premeditato anche la circostanza che l’imputato abbia chiesto, edottenuto, di rinviare da mercoledì a venerdì (l'omicidio avviene il giovedì) l'appuntamento conl'avvocato della moglie per firmare l’accordo di separazione; la sentenza di secondo gradoaggiunge che il proposito omicidiario era perseguito da tempo, come riferito anche dalleconfidenze fatte all'amico XXXXXXsubito dopo l'omicidio.Il ricorso attacca anche questi ulteriori elementi di prova da cui è stata ricavata lapremeditazione ma lo fa con argomenti non persuasivi.Il ricorso deduce, infatti, che è stato ritenuto rilevante il fatto che l'imputato si siaassentato dal lavoro il giorno del fatto, ma che non si comprende quale nesso vi possaessere, posto che l'imputato avrebbe potuto commettere il reato anche prendendo solo unoo più ore di permesso, ma l’argomento è infondato, perché l’assenza dal posto di lavoro -che non è stata giustificata, e che non era stata preannunciata - proprio il giorno dell’omicidioè stata in modo non illogico ritenuta legata ad esso, non potendosi trattare di una meracoincidenza (si tratta, pertanto, di un elemento di prova dotato di una certa attitudinesignificatoria che non illogicamente è stato considerato nel percorso logico della sentenzaimpugnata); la circostanza che l’assenza dal lavoro sia legata in modo logico all’omicidiocomporta in via consequenziale che l’omicidio fosse stato deciso già la mattina del giorno deldelitto all’ora in cui l’autore del reato avrebbe dovuto presentarsi al posto di lavoro, e non loha fatto.

Questo dato, unito alla circostanza che l’omicidio è avvenuto tra le ore 16.10 e16.15, comporta che in modo non illogico sia stato ritenuto che nella lunga attesaintercorrente tra il momento in cui l’imputato si è assentato dal lavoro ed il momento in cui hacommesso il crimine egli abbia avuto il tempo per ripensarci, e, quindi, abbia avuto il tempoper effettuare quella ponderata riflessione su un eventuale recesso dal proposito criminosoin cui consiste la premeditazione (v., per tutte, Sez.

U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009,Antonucci, Rv. 24157).Il ricorso deduce che la premeditazione è stata ricavata anche dalla presuntaalterazione di uno dei fucili prenderlo a canne mozze, ma che, in realtà, è emerso in giudizioche il taglio delle canne avvenne alcuni anni prima in occasione di un incidente di caccia, mal’argomento è inammissibile perché aggredisce una parte non necessaria del percorso logicodella decisione, che si regge anche soltanto sulla constatazione che al momento diassentarsi dal lavoro l’imputato aveva già deciso il delitto.Il ricorso deduce che l’imputato aveva abitualmente in auto fucili e munizioni, comeriferito in giudizio dal testimone XXXXXXXXXXXXXXXX che ha dichiarato di esserne aconoscenza per averlo saputo da altri amici, ma l’argomento è inammissibile, in quantofondato su ciò che lo stesso ricorso definisce “voci di paese” (il testimone ha dichiarato diaverlo saputo da “altri amici al bar”, secondo quanto trascritto nello stesso ricorso), ovverouna fonte di prova di cui è vietato l’ingresso in giudizio per effetto del divieto di testimonianzasulle voci correnti nel pubblico, previsto dall'art. 194, comma 3, cod. proc. pen.Il ricorso deduce che la premeditazione è stata ricavata anche dalla richiesta di rinviodell'appuntamento per firmare l'accordo di separazione dal 12 aprile al 14 aprile, ma sitratterebbe di fatto non pertinente, perché anzi dimostrerebbe che l'imputato non avevaprogrammato l'omicidio, non essendo logico andare a firmare la separazione il giorno dopoaver realizzato il delitto, ma l’argomento è inammissibile in quanto privo di consequenzialitàlogica.

La richiesta di rinviare la firma dell’accordo di separazione, infatti, in modo nonillogico è entrato nel percorso motivazionale che ha ritenuto l’esistenza dell’aggravante,dando conto del motivo scatenante il delitto e del tempo intercorso tra la causa scatenante ela attuazione del crimine.In definitiva, il motivo è infondato.2.

Il secondo motivo, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento all'aggravante della commissione del fatto in danno della vittima di attipersecutori, è inammissibile.Il ricorso deduce che il giudice d'appello non avrebbe attribuito rilievo alla messe diconversazioni whatsapp da cui emerge che la vittima non aveva cambiato le abitudini di vita,aveva continuato a fare viaggi all'estero con la compagna, e che i due frequentavanoregolarmente il centro cittadino di Pontinia, nè sarebbe vero che la vittima non frequentassepiù il Bar dello sport del paese perché in un messaggio del 7 marzo 2023 egli scrive ad unamico di trovarsi proprio in tale locale.Il motivo è inammissibile, perché si risolve in una richiesta di rivalutazione delleevidenze probatorie, da cui la sentenza ha tratto il giudizio di responsabilità per l’aggravante,che non è consentita in sede di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna,Rv. 280747; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519).

Nel giudizio di legittimità, infatti, il sindacato sullacorrettezza della valutazione della prova non può consistere nella rivalutazione della gravità,della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe inevitabilmenteapprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridicodella struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione aicriteri legali ed alle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori.Nella imputazione gli atti persecutori compiuti dall’autore del reato erano stati indicatinelle ripetute minacce telefoniche o di persona e nel pedinamento del contendente; lamodifica della vittima alle abitudini di vita erano state indicate nella necessità di evitare diuscire per Pontinia in compagnia della ex moglie dell’imputato, di frequentare luoghi diritrovo comune e di rincasare a tarda ora.Nella sentenza impugnata si legge che la modifica intervenuta nelle abitudini di vitadella vittima è documentata da diversi testimoni, che hanno riferito in giudizio dei timori nutritidalla vittima e della sua attenzione nel non farsi vedere in giro con la nuova compagna.Il ricorso non censura la sentenza per aver travisato le dichiarazioni dei testimoni, maoppone alle prove indicate dal giudice i messaggi whatsapp da cui risulterebbe che la vittimanon aveva cambiato abitudini di vita, ma - anche a prescindere dal fatto che il ricorso siaffida ad elementi di scarsa capacità dimostrativa (la circostanza che una volta la vittimaabbia scritto di trovarsi al bar del paese) o non conferenti (la circostanza che la coppia si siafatta fotografare felice nel corso di vacanze lontane dai luoghi in cui vivevano autore evittima del reato) - ciò che rende il motivo inammissibile è che esso si risolve nell’opporreuna prova ad altra prova ed a chiedere, quindi, una ponderazione delle stesse all’interno delcomplessivo materiale probatorio acquisito nel corso dell’istruttoria, che è valutazioneestranea al sindacato di legittimità.Il ricorso deduce anche che i testimoni sentiti in giudizio avrebbero riferito delcambiamento delle abitudini di vita, ma non di chi aveva cagionato tale cambiamento, mal’argomento è inammissibile, perché, in una situazione in cui sono stati ritenuti provati icomportamenti molesti e minacciosi in danno della vittima tenuti dall’imputato, ilcollegamento tra tali fatti ed il cambiamento delle abitudini di vita da parte della primaeffettuato nella sentenza impugnata è scevro di elementi di manifesta illogicità.3.

Il terzo motivo, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto didiniego delle attenuanti generiche e della circostanza dell'art. 62, n. 6, cod. pen., è infondato.Il ricorso deduce che non è stata valorizzata la confessione immediata del delitto daparte dell’imputato ed è stata ritenuta rilevante la completa mancanza di resipiscenza e dipentimento da parte dello stesso.L’argomento è infondato.La motivazione delle sentenze di merito in punto di diniego delle attenuanti generiche èmolto strutturata, entrambe hanno ritenuto rilevante che l’imputato, intercettato in carcere,abbia dichiarato, che se non fosse riuscito ad uccidere la persona offesa, sarebbe statodisponibile a farlo di nuovo, e che anche nella lettera di scuse presentata in giudizio hachiesto scusa alle persone a cui vuole ancora bene, per il male che indirettamente ha fattoloro, ma non alla vittima o ai suoi familiari, nonché il fatto che abbia tentato di falsificare leprove facendosi prescrivere uno psicofarmaco e chiedendo un certificato di malattiaretrodatato, e che nelle conversazioni intercettate in carcere abbia chiesto ai familiari dinascondere delle armi, e sempre nelle conversazioni intercettate si sia vantato di averminacciato di spezzare le gambe ad alcuni compagni di detenzione.Pertanto, in conformità alla giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez. 2, n. 23903 del15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269- 01), la motivazione ha indicato quali sono gli elementi del fatto o della personalità delcolpevole su cui i giudici del merito hanno fondato il diniego delle attenuanti.Evidenziando che le attenuanti avrebbero dovuto essere concesse per la confessioneimmediata, il ricorso si limita, in definitiva, ad attaccare l’ampia discrezionalità di cui gode ilgiudice del merito sul punto (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737 – 01;Sez. 7, n. 7857 del 16/01/2026, Alaimo, n.m.; Sez. 7, n. 7898 del 06/02/2026, Jatta, n.m.)senza evidenziare fratture logiche nella decisione.Il ricorso deduce anche che non sarebbe stato valorizzato, agli effetti delle attenuantigeneriche e della circostanza dell'art. 62, n. 6, cod. pen., che l’imputato aveva chiesto diaccedere ai programmi di giustizia riparativa ed è stato ritenuto che la richiesta fossemeramente strumentale.L’argomento è infondato.Premesso che l’imputato non ha impugnato, con la sentenza, anche l’ordinanza con cuiè stata respinta la richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, e che, quindi, ciòdi cui si discute è soltanto la rilevanza della richiesta agli effetti del giudizio sulle attenuanti,va rilevato che nel sistema dell’art. 129-bis cod. proc. pen. l’accesso ai programmi digiustizia riparativa non è un diritto dell’imputato, perché passa attraverso una valutazione delgiudice che, ai sensi del comma 3 della norma, autorizza questo percorso soltanto “qualorareputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile allarisoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericoloconcreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti”.Nel caso in esame, con valutazione, che, come si diceva, non è stata impugnata, igiudici del merito hanno ritenuto che lo svolgimento del programma non fosse utile inmancanza di un atteggiamento resipiscente dell’autore del reato e dell’acredine che lostesso ha, anche dopo il reato, continuato a manifestare nei confronti della vittima.Si tratta di una valutazione che è coerente con la norma attributiva di potere, chechiede che la partecipazione al programma sia “attiva e volontaria” (art. 43, comma 1, lett.a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), e quindi postula una valutazione prognostica da parte delgiudice sulla circostanza che l’autore del reato abbia la maturità personale, e la sensibilitànei confronti degli interessi che ha leso con il reato, sufficiente per consentirgli unapartecipazione “attiva” al programma.

D’altronde, per espressa previsione del comma 2 dellastessa norma, i programmi di giustizia riparativa devono tendere “a promuovere ilriconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata comeautore dell'offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità”, per cui nell’ampia, egenerica, formula dell’utilità per la “risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui siprocede” di cui all’art. 129-bis cod. proc. pen. - che permette al giudice di negare l’accesso alprogramma - rientra anche il giudizio prognostico da parte del giudice circa la possibilità che,per lo stadio di elaborazione del reato da parte dell’autore dello stesso nel momento in cui èformulata la richiesta, il programma possa riuscire a promuovere il riconoscimento dellavittima del reato da parte dell’autore, o, come è stato detto in una precedente decisione diquesta Corte, “far crescere nell'individuo predicato autore del fatto di reato un concetto diresponsabilità verso la vittima e fargli avvertire l'esigenza di riparare all'offesa cagionatanella sua dimensione globale” (Sez. 3, n. 8653 del 22/10/2025, dep. 2026, L., Rv. 289378 –01).Posta la questione in questi termini, ne consegue che il giudizio con cui la sentenzaimpugnata ha ritenuto meramente strumentale la richiesta dell’imputato di accesso aiprogrammi di giustizia riparativa è coerente con quanto previsto dalla norma attributiva dipotere dell’art. 129-bis cod. proc. pen., ed impedisce che della richiesta di accesso sidovesse tener conto nel giudizio, comunque rientrante nell’ampia discrezionalità del giudicedel merito, sulle attenuanti.Il motivo è, pertanto, infondato.4.

Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.5.

In ossequio al principio della soccombenza, l’imputato ricorrente deve, pertanto,essere condannato ex art. 541, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese delleparti civili.Per le parti civili non ammesse al patrocinio a spese dello Stato esse sono quantificatenella misura indicata in dispositivo, sulla base della nota spese e dell’impegno processuale.Per le parti civili ammesse al gratuito patrocinio, il pagamento deve essere disposto infavore dello Stato, ed alla liquidazione delle stesse ed alla emissione del decreto dipagamento provvederà ex art. 83 d.P.R. 115 del 2002 il giudice che ha emesso la sentenzapassata in giudicato (cfr. Sez.

U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760– 01, secondo cui “in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenutedalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte dicassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario,mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata ingiudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento aisensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R.”).6.

In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, inquanto imposto dalla legge.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condannal'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presentegiudizio dalle parti civili XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che liquida incomplessivi euro 5.200,00, oltre accessori di legge.

Condanna, inoltre, l'imputato allarifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle particivili XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ammesse al patrocinio a spese delloStato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di assise di appello di Roma, con separatodecreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamentoin favore dello Stato.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o per il rigetto del ricorso.Udito il difensore delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto delricorso.Udito il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento delricorso.Ritenuto in fatto1. Con sentenza del 7 ottobre 2025 la Corte di assise di appello di Roma ha confermatola sentenza del 21 marzo 2025 con cui la Corte di assise di Latina ha condannatoXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alla pena dell'ergastolo per il reato dell’art. 575 cod. pen.commesso in danno di XXXXXXXXXXXX.Il reato è stato ritenuto aggravato dalla premeditazione e dall'esser stato commesso indanno della vittima del reato di atti persecutori. Il giudice del merito ha negato all'imputato le2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite deldifensore, con i seguenti motivi di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alriconoscimento della aggravante della premeditazione, in quanto essa sarebbe stata ricavatada un elemento travisato, ovvero la circostanza che l'imputato avrebbe effettuato unsopralluogo due ore prima dell'omicidio, circostanza ricavata dalla deposizione resa indibattimento dal testimone delle parti civili t.col. XXXXXXX, secondo cui intorno alle 14.00 o14.30 presso l'azienda in cui lavorava la persona offesa era documentato il passaggiodell'autovettura in uso all'imputato; questo elemento di prova, però, è inventato, perché nonrisulta dai tabulati, e non risulta dalla deposizione del lgt. XXXXXXXX che li ha sviluppati, ilquale riferisce soltanto che l'auto dell'imputato passò in direzione del luogo dell'omicidio alle16:10 e tornò alle 16:13; sempre a sostegno della premeditazione è stato ritenuto rilevante ilfatto che l'imputato si sia assentato dal lavoro il giorno del fatto ma non si comprende qualenesso vi possa essere, l'imputato aveva abitualmente fucili in macchina e avrebbe potutocommettere il reato anche prendendo solo uno o più ore di permesso; la premeditazione èstata ricavata anche dalla presunta alterazione di uno dei fucili per renderlo a canne mozzema è emerso che il taglio delle canne avvenne alcuni anni prima in occasione di un incidentedi caccia; la premeditazione è stata ricavata anche dalla contemporaneità con la richiesta difirmare l'accordo di separazione ma il rinvio dell'appuntamento dal 12 aprile al 14 aprile nonè pertinente con il fatto perché anzi dimostrerebbe che l'imputato non aveva programmatol'omicidio non essendo logico che lo stesso andasse a firmare l’accordo di separazione ilgiorno dopo aver realizzato il delitto.Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimentoall'aggravante della commissione del fatto in danno della vittima di atti persecutori, in quantoil giudice d'appello non ha attribuito rilievo alla messe di conversazioni whatsapp da cuiemerge che la vittima non aveva cambiato le abitudini di vita, aveva continuato a fare viaggiall'estero con la compagna, frequentato il centro cittadino di Pontinia; non è vero, peraltro,che la vittima non frequentasse più il Bar dello sport perché in data 7 marzo 2023 in unmessaggio dice di trovarsi proprio al bar dello sport.Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniegodelle attenuanti generiche e della circostanza dell'art. 62, n. 6, cod. pen. in relazioneall'omesso invio dell'imputato presso i centri di giustizia riparativa in quanto non è statavalorizzata la confessione immediata del delitto, ed è stato ritenuto che la richiesta d'accessoai programmi di giustizia riparativa fosse meramente strumentale.3. L’ufficio del Procuratore generale ha depositato nota di conclusioni scritte, e chiesto ilrigetto del ricorso.La difesa delle parti civili ha depositato nota di conclusioni scritte e chiesto il rigetto delricorso.La difesa dell’imputato ha depositato note di replica in cui ha insistito su ciascuno deitre motivi di ricorso.4. La difesa delle parti civili ha chiesto la discussione orale.Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso.Il difensore delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto delricorso.Il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l’accoglimento delricorso.Considerato in dirittoIl ricorso è infondato.1. Il primo motivo, dedicato all’aggravante della premeditazione, è infondato.Il ricorso deduce che non è vero che l'imputato abbia effettuato un sopralluogo due oreprima dell'omicidio; è un particolare, contenuto nella motivazione della sentenza impugnata,che è stato inventato.Non si tratterebbe, in realtà, di un travisamento per invenzione, perché l’elemento diprova è realmente entrato in giudizio attraverso la deposizione del testimone delle parti civili,t.col. XXXXXXX, che ha riferito che intorno alle 14 o 14.30 del giorno in cui avvienel’omicidio era stato documentato il passaggio dell'autovettura dell'imputato presso l'aziendain cui lavorava la persona offesa, ma di un errore del testimone, perché il passaggiodell’autovettura non risulta, in realtà, dall’annotazione di polizia che ha riferito della vicenda(da cui emerge soltanto che l'autovettura dell'imputato passò in direzione del luogodell'omicidio alle 16:10 e tornò alle 16:13) e non risulta dalla deposizione del lgt. XXXXXXXXche ha acquisito, e riferito in giudizio, su questo elemento di prova.L’argomento è infondato.Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio secondo cui non èravvisabile il vizio di motivazione sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti diessa; la sentenza, infatti, costituisce un tutto coerente ed organico, onde, ai fini del controllocritico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non può essere presoa sé, ma va posto in relazione agli altri potendo la ragione di una determinata statuizionerisultare anche da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito(Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rossitto, Rv. 286492 - 01); ciascun indizio, infatti, deveessere inserito in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti ela confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005,Mannino, Rv. 231678: in tema di valutazione della prova indiziaria, il metodo di letturaunitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una merasommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica checonsiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenzaqualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano ipresupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e laconfluenza in un medesimo contesto dimostrativo).Nel caso in esame, nella sentenza impugnata l’aggravante della premeditazione non èfondata soltanto sul sopralluogo presso l’azienda della vittima due ore prima del delitto, chel’autore del reato nega di aver mai effettuato, e che il ricorso contesta con la deduzione inesame. Le sentenze di merito hanno affidato, infatti, la prova della premeditazione ad unapparato argomentativo piuttosto ampio, che parte dal sopralluogo contestato, ma passaanche dalla circostanza che l’imputato si assentò dal lavoro per tutta la giornata dell’omicidiosenza alcun preavviso e giustificazione; la sentenza aggiunge che non è un caso chel’imputato abbia eseguito l'omicidio proprio nell'azienda agricola perché si trattava del luogoideale in quanto la vittima si trovava da sola in uno spazio aperto dove era agevole colpirla edove la stessa non aveva possibilità di fuga; la sentenza aggiunge che depone nel sensoche il reato sia stato premeditato anche la circostanza che l’imputato abbia chiesto, edottenuto, di rinviare da mercoledì a venerdì (l'omicidio avviene il giovedì) l'appuntamento conl'avvocato della moglie per firmare l’accordo di separazione; la sentenza di secondo gradoaggiunge che il proposito omicidiario era perseguito da tempo, come riferito anche dalleconfidenze fatte all'amico XXXXXXsubito dopo l'omicidio.Il ricorso attacca anche questi ulteriori elementi di prova da cui è stata ricavata lapremeditazione ma lo fa con argomenti non persuasivi.Il ricorso deduce, infatti, che è stato ritenuto rilevante il fatto che l'imputato si siaassentato dal lavoro il giorno del fatto, ma che non si comprende quale nesso vi possaessere, posto che l'imputato avrebbe potuto commettere il reato anche prendendo solo unoo più ore di permesso, ma l’argomento è infondato, perché l’assenza dal posto di lavoro -che non è stata giustificata, e che non era stata preannunciata - proprio il giorno dell’omicidioè stata in modo non illogico ritenuta legata ad esso, non potendosi trattare di una meracoincidenza (si tratta, pertanto, di un elemento di prova dotato di una certa attitudinesignificatoria che non illogicamente è stato considerato nel percorso logico della sentenzaimpugnata); la circostanza che l’assenza dal lavoro sia legata in modo logico all’omicidiocomporta in via consequenziale che l’omicidio fosse stato deciso già la mattina del giorno deldelitto all’ora in cui l’autore del reato avrebbe dovuto presentarsi al posto di lavoro, e non loha fatto. Questo dato, unito alla circostanza che l’omicidio è avvenuto tra le ore 16.10 e16.15, comporta che in modo non illogico sia stato ritenuto che nella lunga attesaintercorrente tra il momento in cui l’imputato si è assentato dal lavoro ed il momento in cui hacommesso il crimine egli abbia avuto il tempo per ripensarci, e, quindi, abbia avuto il tempoper effettuare quella ponderata riflessione su un eventuale recesso dal proposito criminosoin cui consiste la premeditazione (v., per tutte, Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009,Antonucci, Rv. 24157).Il ricorso deduce che la premeditazione è stata ricavata anche dalla presuntaalterazione di uno dei fucili prenderlo a canne mozze, ma che, in realtà, è emerso in giudizioche il taglio delle canne avvenne alcuni anni prima in occasione di un incidente di caccia, mal’argomento è inammissibile perché aggredisce una parte non necessaria del percorso logicodella decisione, che si regge anche soltanto sulla constatazione che al momento diassentarsi dal lavoro l’imputato aveva già deciso il delitto.Il ricorso deduce che l’imputato aveva abitualmente in auto fucili e munizioni, comeriferito in giudizio dal testimone XXXXXXXXXXXXXXXX che ha dichiarato di esserne aconoscenza per averlo saputo da altri amici, ma l’argomento è inammissibile, in quantofondato su ciò che lo stesso ricorso definisce “voci di paese” (il testimone ha dichiarato diaverlo saputo da “altri amici al bar”, secondo quanto trascritto nello stesso ricorso), ovverouna fonte di prova di cui è vietato l’ingresso in giudizio per effetto del divieto di testimonianzasulle voci correnti nel pubblico, previsto dall'art. 194, comma 3, cod. proc. pen.Il ricorso deduce che la premeditazione è stata ricavata anche dalla richiesta di rinviodell'appuntamento per firmare l'accordo di separazione dal 12 aprile al 14 aprile, ma sitratterebbe di fatto non pertinente, perché anzi dimostrerebbe che l'imputato non avevaprogrammato l'omicidio, non essendo logico andare a firmare la separazione il giorno dopoaver realizzato il delitto, ma l’argomento è inammissibile in quanto privo di consequenzialitàlogica. La richiesta di rinviare la firma dell’accordo di separazione, infatti, in modo nonillogico è entrato nel percorso motivazionale che ha ritenuto l’esistenza dell’aggravante,dando conto del motivo scatenante il delitto e del tempo intercorso tra la causa scatenante ela attuazione del crimine.In definitiva, il motivo è infondato.2. Il secondo motivo, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento all'aggravante della commissione del fatto in danno della vittima di attipersecutori, è inammissibile.Il ricorso deduce che il giudice d'appello non avrebbe attribuito rilievo alla messe diconversazioni whatsapp da cui emerge che la vittima non aveva cambiato le abitudini di vita,aveva continuato a fare viaggi all'estero con la compagna, e che i due frequentavanoregolarmente il centro cittadino di Pontinia, nè sarebbe vero che la vittima non frequentassepiù il Bar dello sport del paese perché in un messaggio del 7 marzo 2023 egli scrive ad unamico di trovarsi proprio in tale locale.Il motivo è inammissibile, perché si risolve in una richiesta di rivalutazione delleevidenze probatorie, da cui la sentenza ha tratto il giudizio di responsabilità per l’aggravante,che non è consentita in sede di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna,Rv. 280747; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 29480 del07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519). Nel giudizio di legittimità, infatti, il sindacato sullacorrettezza della valutazione della prova non può consistere nella rivalutazione della gravità,della precisione e della concordanza degli indizi, dato che ciò comporterebbe inevitabilmenteapprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve limitarsi al controllo logico e giuridicodella struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione aicriteri legali ed alle regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori.Nella imputazione gli atti persecutori compiuti dall’autore del reato erano stati indicatinelle ripetute minacce telefoniche o di persona e nel pedinamento del contendente; lamodifica della vittima alle abitudini di vita erano state indicate nella necessità di evitare diuscire per Pontinia in compagnia della ex moglie dell’imputato, di frequentare luoghi diritrovo comune e di rincasare a tarda ora.Nella sentenza impugnata si legge che la modifica intervenuta nelle abitudini di vitadella vittima è documentata da diversi testimoni, che hanno riferito in giudizio dei timori nutritidalla vittima e della sua attenzione nel non farsi vedere in giro con la nuova compagna.Il ricorso non censura la sentenza per aver travisato le dichiarazioni dei testimoni, maoppone alle prove indicate dal giudice i messaggi whatsapp da cui risulterebbe che la vittimanon aveva cambiato abitudini di vita, ma - anche a prescindere dal fatto che il ricorso siaffida ad elementi di scarsa capacità dimostrativa (la circostanza che una volta la vittimaabbia scritto di trovarsi al bar del paese) o non conferenti (la circostanza che la coppia si siafatta fotografare felice nel corso di vacanze lontane dai luoghi in cui vivevano autore evittima del reato) - ciò che rende il motivo inammissibile è che esso si risolve nell’opporreuna prova ad altra prova ed a chiedere, quindi, una ponderazione delle stesse all’interno delcomplessivo materiale probatorio acquisito nel corso dell’istruttoria, che è valutazioneestranea al sindacato di legittimità.Il ricorso deduce anche che i testimoni sentiti in giudizio avrebbero riferito delcambiamento delle abitudini di vita, ma non di chi aveva cagionato tale cambiamento, mal’argomento è inammissibile, perché, in una situazione in cui sono stati ritenuti provati icomportamenti molesti e minacciosi in danno della vittima tenuti dall’imputato, ilcollegamento tra tali fatti ed il cambiamento delle abitudini di vita da parte della primaeffettuato nella sentenza impugnata è scevro di elementi di manifesta illogicità.3. Il terzo motivo, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto didiniego delle attenuanti generiche e della circostanza dell'art. 62, n. 6, cod. pen., è infondato.Il ricorso deduce che non è stata valorizzata la confessione immediata del delitto daparte dell’imputato ed è stata ritenuta rilevante la completa mancanza di resipiscenza e dipentimento da parte dello stesso.L’argomento è infondato.La motivazione delle sentenze di merito in punto di diniego delle attenuanti generiche èmolto strutturata, entrambe hanno ritenuto rilevante che l’imputato, intercettato in carcere,abbia dichiarato, che se non fosse riuscito ad uccidere la persona offesa, sarebbe statodisponibile a farlo di nuovo, e che anche nella lettera di scuse presentata in giudizio hachiesto scusa alle persone a cui vuole ancora bene, per il male che indirettamente ha fattoloro, ma non alla vittima o ai suoi familiari, nonché il fatto che abbia tentato di falsificare leprove facendosi prescrivere uno psicofarmaco e chiedendo un certificato di malattiaretrodatato, e che nelle conversazioni intercettate in carcere abbia chiesto ai familiari dinascondere delle armi, e sempre nelle conversazioni intercettate si sia vantato di averminacciato di spezzare le gambe ad alcuni compagni di detenzione.Pertanto, in conformità alla giurisprudenza di legittimità sul punto (Sez. 2, n. 23903 del15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269- 01), la motivazione ha indicato quali sono gli elementi del fatto o della personalità delcolpevole su cui i giudici del merito hanno fondato il diniego delle attenuanti.Evidenziando che le attenuanti avrebbero dovuto essere concesse per la confessioneimmediata, il ricorso si limita, in definitiva, ad attaccare l’ampia discrezionalità di cui gode ilgiudice del merito sul punto (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737 – 01;Sez. 7, n. 7857 del 16/01/2026, Alaimo, n.m.; Sez. 7, n. 7898 del 06/02/2026, Jatta, n.m.)senza evidenziare fratture logiche nella decisione.Il ricorso deduce anche che non sarebbe stato valorizzato, agli effetti delle attenuantigeneriche e della circostanza dell'art. 62, n. 6, cod. pen., che l’imputato aveva chiesto diaccedere ai programmi di giustizia riparativa ed è stato ritenuto che la richiesta fossemeramente strumentale.L’argomento è infondato.Premesso che l’imputato non ha impugnato, con la sentenza, anche l’ordinanza con cuiè stata respinta la richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa, e che, quindi, ciòdi cui si discute è soltanto la rilevanza della richiesta agli effetti del giudizio sulle attenuanti,va rilevato che nel sistema dell’art. 129-bis cod. proc. pen. l’accesso ai programmi digiustizia riparativa non è un diritto dell’imputato, perché passa attraverso una valutazione delgiudice che, ai sensi del comma 3 della norma, autorizza questo percorso soltanto “qualorareputi che lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile allarisoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede e non comporti un pericoloconcreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti”.Nel caso in esame, con valutazione, che, come si diceva, non è stata impugnata, igiudici del merito hanno ritenuto che lo svolgimento del programma non fosse utile inmancanza di un atteggiamento resipiscente dell’autore del reato e dell’acredine che lostesso ha, anche dopo il reato, continuato a manifestare nei confronti della vittima.Si tratta di una valutazione che è coerente con la norma attributiva di potere, chechiede che la partecipazione al programma sia “attiva e volontaria” (art. 43, comma 1, lett.a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), e quindi postula una valutazione prognostica da parte delgiudice sulla circostanza che l’autore del reato abbia la maturità personale, e la sensibilitànei confronti degli interessi che ha leso con il reato, sufficiente per consentirgli unapartecipazione “attiva” al programma. D’altronde, per espressa previsione del comma 2 dellastessa norma, i programmi di giustizia riparativa devono tendere “a promuovere ilriconoscimento della vittima del reato, la responsabilizzazione della persona indicata comeautore dell'offesa e la ricostituzione dei legami con la comunità”, per cui nell’ampia, egenerica, formula dell’utilità per la “risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui siprocede” di cui all’art. 129-bis cod. proc. pen. - che permette al giudice di negare l’accesso alprogramma - rientra anche il giudizio prognostico da parte del giudice circa la possibilità che,per lo stadio di elaborazione del reato da parte dell’autore dello stesso nel momento in cui èformulata la richiesta, il programma possa riuscire a promuovere il riconoscimento dellavittima del reato da parte dell’autore, o, come è stato detto in una precedente decisione diquesta Corte, “far crescere nell'individuo predicato autore del fatto di reato un concetto diresponsabilità verso la vittima e fargli avvertire l'esigenza di riparare all'offesa cagionatanella sua dimensione globale” (Sez. 3, n. 8653 del 22/10/2025, dep. 2026, L., Rv. 289378 –01).Posta la questione in questi termini, ne consegue che il giudizio con cui la sentenzaimpugnata ha ritenuto meramente strumentale la richiesta dell’imputato di accesso aiprogrammi di giustizia riparativa è coerente con quanto previsto dalla norma attributiva dipotere dell’art. 129-bis cod. proc. pen., ed impedisce che della richiesta di accesso sidovesse tener conto nel giudizio, comunque rientrante nell’ampia discrezionalità del giudicedel merito, sulle attenuanti.Il motivo è, pertanto, infondato.4. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.5. In ossequio al principio della soccombenza, l’imputato ricorrente deve, pertanto,essere condannato ex art. 541, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese delleparti civili.Per le parti civili non ammesse al patrocinio a spese dello Stato esse sono quantificatenella misura indicata in dispositivo, sulla base della nota spese e dell’impegno processuale.Per le parti civili ammesse al gratuito patrocinio, il pagamento deve essere disposto infavore dello Stato, ed alla liquidazione delle stesse ed alla emissione del decreto dipagamento provvederà ex art. 83 d.P.R. 115 del 2002 il giudice che ha emesso la sentenzapassata in giudicato (cfr. Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277760– 01, secondo cui “in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenutedalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte dicassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamento di tali spese in favore dell'Erario,mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata ingiudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento aisensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R.”).6. In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse legeneralità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, inquanto imposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condannal'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presentegiudizio dalle parti civili XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, che liquida incomplessivi euro 5.200,00, oltre accessori di legge. Condanna, inoltre, l'imputato allarifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle particivili XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ammesse al patrocinio a spese delloStato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di assise di appello di Roma, con separatodecreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamentoin favore dello Stato.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCARMINE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 27277/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris