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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2023

Cassazione n. 26709/2023

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NANZA sul ricorso 27634-2017proposto da [OSCURATO:PERSONA] E ASSISTENZA A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura conferita a margine del ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 44/46, presso lo studio dei difensori – ricorrent e principale – contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – controricorrente e ricorrente incidentale – e [OSCURATO:PERSONA] E ASSISTENZA A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati R.G.N.27634/2017 Cron.

Rep.

C.C. 25/05/2023 giurisdizione Pensione di anzianità a carico della Cassa dei ragionieri e periti commerciali -2 - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 44/46, presso lo studio dei difensori –controricorrente a ricorrente incidentale – per la cassazione della sentenza n. 889 del 201 7 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 1 5 maggio 201 7 (R.G.N. 1566/2012).

Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 5 maggio 2023dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il ragionier [OSCURATO:PERSONA] ha chiamato in causa, dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali e ha chiesto di dichiarare l’illegittimità dei criteri di calcolo della pensione, liquidata in base alla media reddituale di ventiquattro anni e al coefficiente di neutralizzazione, e di condannare la Cassa, per l’effetto, a corrispondere la differenza annua di pensione, pari all’importo di Euro 11.460,11, o a quello diverso ritenuto di giustizia.

Il giudice di primo grado, con sentenza n. 442 del 2011,ha accolto la domanda e ha accertato e dichiarato l’illegittimità dei criteri di calcolo della pensione, sia riguardo all’innalzamento della media reddituale sia riguardo al coefficiente di neutralizzazione, e ha condannato la Cassa a versare la differenza annuadi Euro 11.460,00, con interessi legali dal dovuto al saldo. 2.–Con sentenza n. 889 del 2017, depositata il 15 maggio 2017, la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame della Cassa nei termini indicati in motivazione e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l’appellante a corrispondere al ragionier Colombo la pensione di anzianità dal primo febbraio 2006, nell’importo lordo annuo di Euro 55.538,45. 2.1.– A fondamento della decisione, la Corte territoria le ha richiamato i principi espressi da Cass., S.U., 8 settembre 2015, n. -3 - 17742, e ha rilevato che, per il trattamento pensionistico erogato al Colombo a decorrere dal primo febbraio 2006, e dunque maturato prima del gennaio 2007, trova applicazione rigorosa il principio del pro rata, nei termini sanciti dall’originaria formulazione dell’art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Occorre, dunque, prendere in considerazione il criterio di calcolo, consistente nel considerare i migliori quindici redditi sugli ultimi venti anteriori al 2004.

Devono essere recepiti i conteggi elaborati a tale riguardo dal consulente tecnico d’ufficio, sulla base di un «procedimento logico immune da vizi». 2.2.– L’integrale operatività del principio del pro rata preclude l’applicazione del coefficiente di neutralizzazione, introdotto con il nuovo Regolamento, vigente dal primo gennaio 2004, e destinato a incidere sullaquota retributiva delle sole pensioni di anzianità. 3.– [OSCURATO:PERSONA] nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Milano. 4.–Resiste con controricorso e propone, altresì, ricorso incidentale il ragioniere [OSCURATO:PERSONA]. 5.– [OSCURATO:PERSONA] nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali replica al ricorso incidentale e notifica controricorso. 6.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ., nella formulazione modificata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. 7.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 8.– In vista dell’adunanza in camera di consiglio, la Cassa e il ragioniereColombo ha nno depositato memori e illustrativ e . -4 - 9.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine della camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.– Il ricorso principale della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali procede per cinque motivi. 1.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia nullità della sentenza per insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione, in relazione all’art. 156 cod. proc. civ.

Solo nel dispositivo, la sentenza d’appello conterrebbe una statuizione di parziale riforma della pronuncia di primo grado, che pure in motivazione è stata confermat a quanto ai criteri di calcolo.

Tale discrasia non consentirebbe d’individuare «il concreto ed effettivo dictum dei giudici di appello» (pagina 27 del ricorso per cassazione, punto 23). 1.2.–Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la Cassa deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 345, 112 e 414 cod. proc. civ., per avere pronunciato ultra o extra petita sui criteri di calcolo da impiegare nella riliquidazione della pensione del ragionier Colombo.

La Corte territoriale avrebbe errato nell’accogliere una domanda formulata dal ragioniere nel contesto di un appello incidentale condizionatoe relativa all’inclusione tra i migliori redditi anche di quelli successivi al 2003.

In tal modo, i giudic i d’appello avrebbero statuito su una domanda inammissibile, perché nuova, e comunque preclusa in seguito all’abbandono, ad opera della Cassa, delle argomentazioni cui l’appello incidentale condizionato aveva fatto richiamo. -5 - 1.3.–Con la terza critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente formula la medesima censura come violazione e/o falsa applicazione degli artt. 345, 112 e 414 cod. proc. civ. 1.4.–Con la quarta doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la Cassaallega violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, con precipuo riferimento all’inclusione degli ultimi redditi anteriori al pensionamento nella base di calcolo.

Anche a non volere ravvisare i vizi processuali censurati nei primi tre motivi, la sentenza impugnata sarebbe erronea, in quanto avrebbe «acriticamente e contraddittoriamente recepito i conteggi elaborati dal consulente tecnico d’ufficio che aveva illegittimamente incluso nella base di calcolo tutti i redditi anteriori al pensionamento ed ha quantificato il trattamento pensionistico spettante al rag.

Colombo nella somma di Euro 55.538,45» (pagina 31 del ricorso per cassazione).

La riliquidazione del trattamento pensionistico avrebbe imposto di considerare i soli redditi maturati sotto la vigenza del sistema retributivo, fino al 31 dicembre 2003, senza inglobare, tra gli ultimi redditi, quelli computati con il sistema di calcolo contributivo.Nel tener conto anche dei redditi successivi al 2004, la sentenza impugnata finirebbe con il cristallizzare, senza alcun appiglio normativo, il sistema retributivo di calcolodelle pensioni. 1.5.–Con il quinto motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente lamenta, infine,la violazione e la falsa applicazione dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995.

La sentenza impugnata avrebbe illegittimamente negat o l’applicazione del coefficiente di neutralizzazione, che non avrebbe attinenza con il principio del pro rata, posto a fondamento della decisione.

Il coefficiente in esame si correlerebbe al la penalizzazione introdotta, per le pensionianticipate gestite dall’assicurazione generale obbligatoria, dall’art. 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre -6 - 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e rispecchierebbe la mutata funzione sociale della pensione di anzianità, ora corrisposta, a guisa d’integrazione al reddito, anche all’avvocato che continui a essere iscritto all’albo. 2.–Il ricorso incidentale del ragionier [OSCURATO:PERSONA] formula tre motivi. 2.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente incidentale deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 414 cod. proc. civ.

La rinuncia della Cassa al capo di domanda concernente l’applicazione del pro rata integrale non precluderebbe al professionista d’insistere nella diversa determinazione giudiziale richiesta fin dall’inizio della causa e, su questa richiesta, la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciare. 2.2.– Con la seconda censura del ricorso i ncidentale (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ragionier Colombo prospetta la violazione dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, nella sua formulazione originaria, e dell’art. 49, comma 11, del previgente Regolamento della Cassa.

Arbitrariamente la sentenza impugnata avrebbe escluso il frazionamento della pensione in “sub - quote”, corrispondenti alle discipline succedutesi nel tempo. 2.3.–Con la terza critica del ricorso incidentale (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il professionistaallega, infine, violazione dell’art. 2, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 414, e dell’art. 49, comma 2, del previgente regolamento della Cassa.

La sentenza impugnata incorrerebbe nel vizio di violazione di legge, anche per non aver tenuto conto degli ultimi redditi anteriori al pensionamento, cristallizzando i redditi al 2003. 3.–Non è fondato il primo motivo del ricorso principale della Cassa. -7 - 3.1.– Tale motivo poggia sull’assunto che non sia possibile enucleare il dictum della sentenza impugnata e che la motivazione, nel confermare la decisione di primo grado, diverga dal dispositivo, che reca traccia d’una parziale riforma. 3.2.–La sentenza d’appello dev’essere esaminata e ricostruita nel contenuto essenziale del decisume in tutti i passaggi della sua trama argomentativa, senza estrapolarne singole affermazioni, avulse dal contesto d’assieme.

Così analizzata, la sentenza della C orte d’appello di Milano non presenta ictu oculi quella contraddittorietà insanabile e quelle aporie che impediscono d’intendere le ragioni e la portata del dictum giudiziale. 3.3.– La sentenza impugnata, dopo avere analiticamente ripercorso le doglianze della Cassa (pagina 2) e le ragioni illustrate dal professionista (pagina 3), evidenzia che la Cassa ha abbandonato l’originaria prospettazione, volta a conseguire l’applicazione d’un pro rataintegrale, e ha mostrato di recepire i principi enunciati da Ca ss., S.U., 8 settembre 2015, n. 17742, in ordine ai trattamenti pensionistici maturati prima del gennaio 2007 e assoggettati al principio del pro rata nella sua latitudine più ampia (pagine 3 e 4 della sentenza impugnata).

In considerazione del convergere delle parti sulla necessità di conformarsi alle enunciazioni di principio delle sezioni unite di questa Corte, i giudici d’appello hanno individuato l’oggetto del contendere nella determinazione della pensione alla stregua di tali enunciazioni e hanno disp osto una consulenza tecnica d’ufficio (pagina 3 della sentenza), allo scopo di acquisire dati contabiliattendibili.

Tali calcoli ipotizzano svariati percorsi ricostruttivi, nell’un caso includendo il coefficiente di neutralizzazione, secondo il punto di vista della Cassa, nell’altro caso scorporandolo, secondo l’opposto orientamento del professionista. -8 - La Corte territoriale, all’esito di tali rilievi, condivide e fa proprie le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, avvalorate, a suo dire,da una disamina ineccepibile e coerenti con le indicazioni offerte dalla pronuncia delle sezioni unite (pagina 6).

In motivazione (la già richiamata pagina 6), i giudici del gravame quantificano la pensione annua lorda, depurata del coefficiente di neutralizzazione, nell’importo annuo lordo di Euro 55.538,45, e tale importo trova puntuale rispondenza in quanto enuncia i l dispositivo (pagina 7).

La Corte d’appello di Milano predilige una quantificazione incentrata sull’importo annuo lordo complessivo della pensione, laddove la sentenza di primo grado (cfr. il dispositivo riportato a pagina 7 del ricorso per cassazione) aveva fatto leva sulla «differenza annua di pensione» tra l’importo rivendicato dal professionista e quello più esiguo effettivamente erogato.

L’esito del giudizio, in ultima analisi, si configura come un sostanziale rigetto dell’impugnazione della Cassa e come una complessiva conferma dell’impianto argomentativo della pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

La pronuncia approda a una più puntuale ridefinizione dell’ammontare dovuto, secondo una stima calibrata su l metodo tracciato dalla sentenza n. 17742 del 2015, non ancora intervenuta all’epoca della pronuncia del Tribunale, e commisurat a all’importo annuo lordo complessivo computato dal c onsulente tecnico d’ufficio senza la falcidia del coefficiente di neutralizzazionee non alla predetta “differenza annua”.

Il percorso argomentativo della sentenza non è imperscrutabile e illogicoe risulta esposto in termini complessivamente intelligibili.

Tale percorsosi dipana attraverso passaggi consequenziali .

I giudici del gravame delimita no l’oggetto del giudizio e ricostruiscono le domande e le difese delle parti, volte a ottenereuna -9 - liquidazione della quota retributiva secondo i criteri di legge,richiamati anche dalla difesa del ragioniere.

Dopo aver circoscritto il tema del decidere e dopo aver passato in rassegna i principi enunciati dalle sezioni unite, i giudici d’appello esprimono un ponder ato assenso alle valutazioni dell’elaborato peritale, che tali principi traducono in dati numerici.

È tale assenso che costituisce il caposaldo della decisione, dunque tutt’altro che oscuraed incongrua, e consente di sindacarne la tenuta sul piano logico e giuridico.

Né tale statuizione collide, con i caratteri di un’evidenza palmare che valgano a connotare la motivazione come un mero simulacro, con le altre affermazioni in diritto della sentenza impugnata. 3.4.–Dal testo della sentenza non traspaiono, dunque, prima facie quella contraddittorietà irrimediabile, quella coesistenza di affermazioni incompatibili che impediscono di ricostruire la regola di soluzione del caso concreto e denotano in maniera incontrovertibile , senza la mediazione di elementi esterni all’ordito logico della pronuncia, antinomie e incongruenze suscettibili di mina rne il fondamento razionale.

Non è senza significato, a tale riguardo, che la stessa parte ricorrente individui in maniera circostanziata, con i motivi restanti, gli erroriin cui la Corte d’appello di Milano sarebbe incorsa.

Tale denuncia presuppone che sia possibile ricostruire il decisum e la regola di soluzione della controversia che la pronuncia impugnata somministra. 3.5.– Ne consegue che i giudici d’appello ha nno ottemperato all’obbligo di motivazione sancito dall’art. 111 Cost.

La pronuncia impugnata, pertanto, non è affetta dalla nullità che il motivo di ricorso paventa. 4.–Possono essere esaminati congiuntamente il secondo, il terzo e il quarto mezzo del ricorso principale, in quanto, pur sotto profili disparati, sono accomunati dalla medesima premessa argomentativa e -10 - sottopongono all’esame di questa Corte, in ordine alla medesima statuizione sui redditi che assurgono a parametro, la violazione della legge processuale e la violazione della normativa sostanziale. 5.– I motivi prendono le mosse dal rilievo che, con l’atto di gravame, la Cassa ha reclamato l’applicazione del pro rata nella sua interezzae che il professionista ha eccepito la novità di tali deduzioni e ha proposto appello incidentale, in caso di ammissibilità della nuova eccezione, «domandando di condannare la Cassa appellante a riliquidare la quota A della pensione facendo applicazione del principio del pro rata dal 1997 in poi, ritenendo che i re dditi da includere nel calcolo sono gli ultimi denunciati ai fini IRPEF prima del pensionamento» (pagina 3 della sentenza d’appello). [OSCURATO:PERSONA] ha poi rinunciato a perorare le argomentazioni in ordine al pro rataper attestarsi sui principi affermati dalla sentenza n. 17742 del 2015, pronunciata da questa Corte.

Poste tali premesse, la ricorrente principale asserisce, con il secondo e con il terzo motivo, che la Corte d’appello di Milano non avrebbe potuto pronunciare sull’appello incidentale condizionato, alla luce della sopravvenuta rinuncia della Cassa a reiterare le difese in punto di pro rata integrale.

La Corte d’appello di Milano, travalicando i limiti posti dalle domande e dalle eccezioni formulate dalle parti, avrebbe dunque arbitrariamenteincluso nella base di calcolo anche i redditi successivi al 2003, assecondando la prospettazione dell’appello incidentale condizionato.

Ad ogni modo, quand’anche tale questione le fosse stata ritualmente devoluta, la Corte territorialenon avrebbe potuto inglobare anche i redditi successivi al 2003: qui risiederebbe l’error in iudicando denunciato con il quarto mezzo. -11 - 6.–I motivi devono essere dichiarati inammissibili, per carenza di specificità, riguardo a tutti i profili, processuali e sostanziali, in cui si articolano. 7.–A fronte di un error procedendo , la parte ricorrente è gravata dall’onere d’indicare puntualmente gli elementi che individuan o e caratterizzanoil fatto processuale di cui richiede il riesame e d’illustrare la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito.

Solo così, si consente a questaCorte, investita della questione secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, di riscontrarne il fondamento e di emendare l’errore denunciato(Cass., S.U., 25 luglio 2019, n. 20181).

Quanto al vizio di violazione e falsa applicazione della legge, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3), c od. proc. civ. , a pena d ’ inammissibilità della censura, di specificare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo.

Non si puòdemandare a questa Corte il compito d ’ individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa(Cass., S.U., 28 ottobre 2020, n. 23745). 8.–I motivi di ricorso non soddisfano i requisiti appena descritti.

Le censure muovono tutte dall’assunto che la quantificazione dell’importo annuo lordo della pensione corrisponda alla stima che il consulente tecnico d’ufficio ha elaborato sulla scorta dei redditi successivi al 2003.

Il presupposto logico delle censure, tuttavia, non è stato illustrato nel rispetto dei canoni di specificità prescritti dal codice di rito. -12 - 9.–La sentenza impugnata , dopo avere ricostruito il dibattito sorto in causa, approda alla conclusione che si debba applicare «il criterio di calcoloconsistente nel prendere in considerazione i migliori 15 redditi sugli ultimi 20 anteriori al 2004» (pagina 5 della sentenza d’appello), criterio già adottato dal giudice di prime cure.

La Corte d’appello di Milano soggiunge che, sulla base delle stime delconsulente tecnic o d’ufficio , si devono individuare i migliori quindici redditi degli ultimi vent’anni, fino al2003 (così testualmente, la pagina 6 della sentenza d’appello).

La pensione annua lorda, determinata alla stregua di tali criteri, ammonta ad Euro 55.538,45.

Dalle affermazioni espresse claris verbis dalla sentenza impugnata, si può evincere che i giudici d’appello hanno tenuto conto dei redditi fino al 2003, senza includere i redditi degli anni successivi.

È tale inclusione che fonda, invece, le doglianze d’indole processuale e sostanziale proposte dalla Cassa. 10.– Quanto all’assunto che la cifra indicata dalla sentenza d’appello per relationem all’elaborato peritale rispecchi in realtà un importo comprensivo anche dei redditi successivi al 2003, è sguarnito d’un solido ubi consistam.

La parte ricorrente principale lamenta che la sentenza d’appello abbia pedissequamente recepito i conteggi elaborati dal consulente tecnico d’ufficio, anche alla luce dei redditi successivi al 2003, che gravitano nell’orbita del diverso sistema contributivo di calcolo.

Quest’affermazione echeggia in molteplici passi del ricorso per cassazione (fra tutte, in particolare, pagine 45, 48, 49, 50), in cui si stigmatizza la scelta della Corte d’appello di fondare il suo convincimento sull’elaborato peritale, ad onta delle notazioni critiche, anche di natura contabile, che sono statemosse. -13 - Il ricorso, tuttavia,passa in rassegna e riproduce, con dovizia di riferimenti, i soli atti interni della Cassa, per documentare l’evoluzione del sistema di liquidazione della pensione.

Per contro, leasserzioni incentrate sulla consulenza tecnica d’ufficio sono solo genericamente dedotte e non sono suffragate, nel corpo del ricorso,dal richiamo agli stralci rilevanti dell’elaborato peritale e delle critiche formulate sul versante tecnico, nel contraddittorio che si dispiega sulla relazione del consulente.

Solo un siffatto richiamo, debitamente supportato anche dal punto di vista argomentativo,nel rispetto dei requisiti di specificità, avrebbe potuto corroborare ex actis la valenza decisiva di tutte le censure e consentire a questa Corte di apprezzare tanto la dedotta violazione della legge processuale quanto il ventilato contrasto con le regole di diritto sostanziale.

Quanto al richiamo ai conteggi elaborati dal consulente,che figura alle pagine 17 e 18 del ricorso, è carente di dettagli più analitici enon èperciò idoneo a conferire consistenza alla censura proposta e a fornire a questa Corte, in base a un riscontro testuale immediato , la prova della dedotta erroneità dei conteggi prescelti nella decisione impugnata e della loro corrispondenza a un criterio fallace. 11.– Il requisito di specificità s’impone in termini ancor più pregnanti, in ragione della peculiarità della vicenda in esame.

Anzitutto, la regola di diritto in concreto applicata dalla Corte territoriale non può che essere individuata in stretta correlazione con le notazioni del consulente tecnico d’ufficio, che la pronuncia impugnata richiama, in quanto conformi ai parametri di legge e convalidate da una metodologia ineccepibile.

Profili che il ricorso principale recisamente contesta.

Delle valutazioni compiute dal perito occorre dunque offrire puntuali ragguagli, proprio perché inverano la regola atta a dirimere la controversia, oggetto delle censure della Cassa. -14 - L’esigenza di specificità è rafforzata dal rilievo che la sentenza impugnata, nell’adombrare una valutazione dei redditi solo fino al 2003, racchiude affermazioni di segno antiteticorispetto a quelle poste a fondamento della censura.

Il richiamo alle risultanze della consulenza, non supportato dai pertinenti dati testuali e da unadeguato apporto critico, non disvela la contraddizione che minerebbe, dall’angolo visuale della Cassa , il ragionamento dei giudici d’appello e l’antitesi insolubile tra le declamazioni di principio, che discorrono di valutazione dei redditi fino al 2003, e le concrete declinazioni pratiche, che si additano come diametralmente opposte. 12.–La denunciata antinomia tra le affermazioni di principio e la portata sostanziale della decisione non si può evincere in maniera inoppugnabileneppure dal richiamo a una frase tronca della pronuncia d’appello (pagina 5), che menziona la proposizione di un appello incidentale condizionato e l’adesione della Cassa ai principi enunciati dalle sezioni unite,senza avvalorare, nondimeno, quella difformità dai principi di diritto che la Cassa richiama.

Quanto alla circostanza che la parziale riforma della pronuncia di primo grado implichi in maniera indefettibile la scelta d’un criterio di calcolo, esteso anche ai redditi successivi al 2003, le osservazioni sono formulate in termini congetturali e non risultano perciò risolutive.

L’antinomia deve emergere in modo nitido, e non in una prospettiva meramente ipotetica, dalle allegazioni di un ricorso strutturato nel rispetto dei requisiti di specificità e nemmenosi può desumere ex post, con una complessa valutazione induttiva, dal raffronto comparativo con la linea difensiva della controparte, che non può supplire a unrequisito tassativo sancito dalla legge ai fini dell’ammissibilità di un’impugnazione a critica vincolata. 13.– Solo una deduzione particolareggiata, corredata dall’indispensabile richiamo ai passi della relazione peritale che la -15 - sentenza recepisce, consente di cogliere nella sua esatta portata la regola applicata dai giudici del gravame e di stabilire se, ed eventualmente sotto quale profilo ein quale misura, tale regola diverga rispetto a quella che si assume essere pertinente, così da consentire a questa Cortedi porre rimedio a l vizio denunciato.

Tale regola, peraltro, dev’essere enucleata tenendo conto, sul versante processuale, del contenuto sostanziale delle pretese fatte valere, al di là del formale nomen iurisdell’azione proposta, e, quanto all’individuazione dei migliori redditi da eleggere a parametro della quota retributiva, delle precisazioni svolte da questa Corte nell’evoluzionedella giurisprudenza (cfr., a tale riguardo, Cass., sez. lav., 23 gennaio 2019, n. 1842, che puntualizza Cass., sez. lav., 29 settembre 2016, n. 19303, richiamata dalla Cassa nel ricorso e nella memoria illustrativa). 14.–Le argomentazioni del ricorso principale, in conclusione, non dimostrano, con il supporto di riferimenti specifici e persuasivi, s e la sentenza d’appello si sia in concreto discostata,e sotto quali profili, da quella che si qualificacome la corretta regola di diritto, identificandola anche alla stregua della complessiva dialettica processuale e dell’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte. 15.–È fondato il quinto motivo del ricorso principale. 15.1.–Occorre dare continuità ai principi espressi da questa Corte, che, in tema di trattamento pensionistico dei ragionieri e dei periti commerciali, ha più volte considerato legittima la previsione d ’ un coefficiente di neutralizzazione.

L’applicazione di talecoefficiente di neutralizzazione sull ’ anzianità maturata dopo la delibera della Cassa del 7 giugno 2003 non vìola il principio del pro rata garantito dall ’ art. 3, comma 12, della l egge n. 335 del 1995, in quanto non comporta prelievi forzosi, massimali o eliminazioni di diritti quesiti del pensionato. -16 - Si tratta, invece, di una misura di graduazione della prestazione con scopo dissuasivo, finalizzata a garantire il mantenimen to d egl i equilibri finanziari.

L’applicazione è poi rimessa alla scelta dell’assicurato, che puòoptare per la pensione di anzianità e giova rsi, al tempo stesso,della possibilità di mantenere l’iscrizione nell’albo e di proseguire l’attività professionale(Cass., sez. lav., 28 settembre 2018, n. 23597).

Questa Corte ha chiarito che non soggiace al principio del pro rata il coefficiente introdotto dalle delibere della Cassa n azionale di previdenza e assistenzaa favore dei r agionieri e p eriti c ommerciali del 7 giugno 2003 e del 20 dicembre 2003e disciplinato dal Regolamento in vigore dal 1°gennaio 2004 (Cass., sez. lav., 6 novembre 2018, n. 28253).

Tale coefficiente, che cala in maniera progressiva in ragione del crescere dell’età e incide sul la quota retributiva delle pensioni di anzianità erogate dalla medesima Cassa di previdenza, è stato introdotto con modalità non irragionevoli,nell’ambito della modifica del sistema di accesso alla predetta pensione, reso contestualmente compatibile con la prosecuzione della medesima professione anche dopoil pensionamento (sentenza n. 28253 del 2018, cit.). 15.2.–Da tali principi, ribaditi anche di recente da questa Corte (Cass., sez. lav., 26 luglio 2023, n. 22624, punto 10 del Considerato, e n. 22622, punto 13 del Considerato), non vi sono ragioni di discostarsi, né la memoria illustrativa depositata dal professionista induce a rimeditarli. 15.3.–La sentenza della Corte d’appello di Milano, nel trarre dal principio del pro rata il corollario dell’illegittimità del coefficiente di neutralizzazione, contraddistinto da un diverso ambito applicativo e da una diversa funzione, presta dunque il fianco alle censure della ricorrente principale. 16.–Si può procedere, infine, all’esame del ricorso incidentale. -17 - 17.– Nella memoria illustrativa, la difesa del professionista ha dichiarato di prendere atto dell’orientamento di questa Corte e di rinunciare al ricorso incidentale, accettando l’assetto d’interessi delineato dalla sentenza d’appello con riferimento alle doglianze svolte nell’impugnazione. 18.–Questa Corte è costante nell’affermare che l’interesse deve sussistere non soltanto al momento dell’impugnazione, ma anche successivamente, fino alla decisione della causa ( Cass., sez. lav., 12 novembre 2020, n. 25625).

La rinuncia al ricorso incidentale, formulata nella memoria illustrativa, dimostra in modo inequivocabile il sopravvenuto difetto d’interesse alla definizione di tale ricorso e ne comporta la sopravvenuta inammissibilità (cfr., per una rinuncia egualmente formulata nella memoria illustrativa, di recente, Cass., sez.

I, 14 luglio 2023, n.20251, punto 7). 19.– Per queste ragioni, il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile. 20.– In conclusione, è accolto il quinto motivo del ricorso principale, mentre i restanti motividevono essere disattesi (il primo) e dichiarati inammissibili (il secondo, il terzo e il quarto).

Il ricorso incidentale va dichiaratoinammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse. 21.–La sentenza d’appello è cassata , pertanto, in relazione alla censura accolta e la causa dev’essere rinviata alla Corte d’appello di Milano che, in diversa composizione, riesaminerà la fattispecie controversa in conformità ai principi di diritto ribaditi nella presente ordinanza con riferimento al coefficiente di neutralizzazione.

Algiudice di rinvio è rimessa la liquidazione delle spese dell’odierno giudizio. 22.–Si deve precisare, infine, che non sussistono, con riferimento al ricorrente incidentale, i presupposti per il raddoppio del contributo -18 - unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Invero, come questa Corte ha osservato in fattispecie sovrapponibili a quella odierna, « l ’ inammissibilità per carenza sopravvenuta di interesse ad agire –a differenza di quella per carenza originaria – esula dalla ratio latamente sanzionatoria che è all ’ origine dell’obbligo di legge» (Cass., sez. lav., 7 luglio 2023, n. 19356).

P.Q.M.

Accoglie il quinto motivo del ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso 27634-2017proposto da [OSCURATO:PERSONA] E ASSISTENZA A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura conferita a margine del ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 44/46, presso lo studio dei difensori – ricorrent e principale – contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – controricorrente e ricorrente incidentale – e [OSCURATO:PERSONA] E ASSISTENZA A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati R.G.N.27634/2017 Cron. Rep. C.C. 25/05/2023 giurisdizione Pensione di anzianità a carico della Cassa dei ragionieri e periti commerciali -2 - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 44/46, presso lo studio dei difensori –controricorrente a ricorrente incidentale – per la cassazione della sentenza n. 889 del 201 7 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 1 5 maggio 201 7 (R.G.N. 1566/2012). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 2 5 maggio 2023dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il ragionier [OSCURATO:PERSONA] ha chiamato in causa, dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali e ha chiesto di dichiarare l’illegittimità dei criteri di calcolo della pensione, liquidata in base alla media reddituale di ventiquattro anni e al coefficiente di neutralizzazione, e di condannare la Cassa, per l’effetto, a corrispondere la differenza annua di pensione, pari all’importo di Euro 11.460,11, o a quello diverso ritenuto di giustizia. Il giudice di primo grado, con sentenza n. 442 del 2011,ha accolto la domanda e ha accertato e dichiarato l’illegittimità dei criteri di calcolo della pensione, sia riguardo all’innalzamento della media reddituale sia riguardo al coefficiente di neutralizzazione, e ha condannato la Cassa a versare la differenza annuadi Euro 11.460,00, con interessi legali dal dovuto al saldo. 2.–Con sentenza n. 889 del 2017, depositata il 15 maggio 2017, la Corte d’appello di Milano ha respinto il gravame della Cassa nei termini indicati in motivazione e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l’appellante a corrispondere al ragionier Colombo la pensione di anzianità dal primo febbraio 2006, nell’importo lordo annuo di Euro 55.538,45. 2.1.– A fondamento della decisione, la Corte territoria le ha richiamato i principi espressi da Cass., S.U., 8 settembre 2015, n. -3 - 17742, e ha rilevato che, per il trattamento pensionistico erogato al Colombo a decorrere dal primo febbraio 2006, e dunque maturato prima del gennaio 2007, trova applicazione rigorosa il principio del pro rata, nei termini sanciti dall’originaria formulazione dell’art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Occorre, dunque, prendere in considerazione il criterio di calcolo, consistente nel considerare i migliori quindici redditi sugli ultimi venti anteriori al 2004. Devono essere recepiti i conteggi elaborati a tale riguardo dal consulente tecnico d’ufficio, sulla base di un «procedimento logico immune da vizi». 2.2.– L’integrale operatività del principio del pro rata preclude l’applicazione del coefficiente di neutralizzazione, introdotto con il nuovo Regolamento, vigente dal primo gennaio 2004, e destinato a incidere sullaquota retributiva delle sole pensioni di anzianità. 3.– [OSCURATO:PERSONA] nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Milano. 4.–Resiste con controricorso e propone, altresì, ricorso incidentale il ragioniere [OSCURATO:PERSONA]. 5.– [OSCURATO:PERSONA] nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali replica al ricorso incidentale e notifica controricorso. 6.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ., nella formulazione modificata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. 7.–Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. 8.– In vista dell’adunanza in camera di consiglio, la Cassa e il ragioniereColombo ha nno depositato memori e illustrativ e . -4 - 9.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi al termine della camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.– Il ricorso principale della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali procede per cinque motivi. 1.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia nullità della sentenza per insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione, in relazione all’art. 156 cod. proc. civ. Solo nel dispositivo, la sentenza d’appello conterrebbe una statuizione di parziale riforma della pronuncia di primo grado, che pure in motivazione è stata confermat a quanto ai criteri di calcolo. Tale discrasia non consentirebbe d’individuare «il concreto ed effettivo dictum dei giudici di appello» (pagina 27 del ricorso per cassazione, punto 23). 1.2.–Con la seconda censura (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), la Cassa deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 345, 112 e 414 cod. proc. civ., per avere pronunciato ultra o extra petita sui criteri di calcolo da impiegare nella riliquidazione della pensione del ragionier Colombo. La Corte territoriale avrebbe errato nell’accogliere una domanda formulata dal ragioniere nel contesto di un appello incidentale condizionatoe relativa all’inclusione tra i migliori redditi anche di quelli successivi al 2003. In tal modo, i giudic i d’appello avrebbero statuito su una domanda inammissibile, perché nuova, e comunque preclusa in seguito all’abbandono, ad opera della Cassa, delle argomentazioni cui l’appello incidentale condizionato aveva fatto richiamo. -5 - 1.3.–Con la terza critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente formula la medesima censura come violazione e/o falsa applicazione degli artt. 345, 112 e 414 cod. proc. civ. 1.4.–Con la quarta doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la Cassaallega violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, con precipuo riferimento all’inclusione degli ultimi redditi anteriori al pensionamento nella base di calcolo. Anche a non volere ravvisare i vizi processuali censurati nei primi tre motivi, la sentenza impugnata sarebbe erronea, in quanto avrebbe «acriticamente e contraddittoriamente recepito i conteggi elaborati dal consulente tecnico d’ufficio che aveva illegittimamente incluso nella base di calcolo tutti i redditi anteriori al pensionamento ed ha quantificato il trattamento pensionistico spettante al rag. Colombo nella somma di Euro 55.538,45» (pagina 31 del ricorso per cassazione). La riliquidazione del trattamento pensionistico avrebbe imposto di considerare i soli redditi maturati sotto la vigenza del sistema retributivo, fino al 31 dicembre 2003, senza inglobare, tra gli ultimi redditi, quelli computati con il sistema di calcolo contributivo.Nel tener conto anche dei redditi successivi al 2004, la sentenza impugnata finirebbe con il cristallizzare, senza alcun appiglio normativo, il sistema retributivo di calcolodelle pensioni. 1.5.–Con il quinto motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente lamenta, infine,la violazione e la falsa applicazione dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995. La sentenza impugnata avrebbe illegittimamente negat o l’applicazione del coefficiente di neutralizzazione, che non avrebbe attinenza con il principio del pro rata, posto a fondamento della decisione. Il coefficiente in esame si correlerebbe al la penalizzazione introdotta, per le pensionianticipate gestite dall’assicurazione generale obbligatoria, dall’art. 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre -6 - 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e rispecchierebbe la mutata funzione sociale della pensione di anzianità, ora corrisposta, a guisa d’integrazione al reddito, anche all’avvocato che continui a essere iscritto all’albo. 2.–Il ricorso incidentale del ragionier [OSCURATO:PERSONA] formula tre motivi. 2.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.), il ricorrente incidentale deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 414 cod. proc. civ. La rinuncia della Cassa al capo di domanda concernente l’applicazione del pro rata integrale non precluderebbe al professionista d’insistere nella diversa determinazione giudiziale richiesta fin dall’inizio della causa e, su questa richiesta, la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciare. 2.2.– Con la seconda censura del ricorso i ncidentale (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ragionier Colombo prospetta la violazione dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, nella sua formulazione originaria, e dell’art. 49, comma 11, del previgente Regolamento della Cassa. Arbitrariamente la sentenza impugnata avrebbe escluso il frazionamento della pensione in “sub - quote”, corrispondenti alle discipline succedutesi nel tempo. 2.3.–Con la terza critica del ricorso incidentale (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il professionistaallega, infine, violazione dell’art. 2, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 414, e dell’art. 49, comma 2, del previgente regolamento della Cassa. La sentenza impugnata incorrerebbe nel vizio di violazione di legge, anche per non aver tenuto conto degli ultimi redditi anteriori al pensionamento, cristallizzando i redditi al 2003. 3.–Non è fondato il primo motivo del ricorso principale della Cassa. -7 - 3.1.– Tale motivo poggia sull’assunto che non sia possibile enucleare il dictum della sentenza impugnata e che la motivazione, nel confermare la decisione di primo grado, diverga dal dispositivo, che reca traccia d’una parziale riforma. 3.2.–La sentenza d’appello dev’essere esaminata e ricostruita nel contenuto essenziale del decisume in tutti i passaggi della sua trama argomentativa, senza estrapolarne singole affermazioni, avulse dal contesto d’assieme. Così analizzata, la sentenza della C orte d’appello di Milano non presenta ictu oculi quella contraddittorietà insanabile e quelle aporie che impediscono d’intendere le ragioni e la portata del dictum giudiziale. 3.3.– La sentenza impugnata, dopo avere analiticamente ripercorso le doglianze della Cassa (pagina 2) e le ragioni illustrate dal professionista (pagina 3), evidenzia che la Cassa ha abbandonato l’originaria prospettazione, volta a conseguire l’applicazione d’un pro rataintegrale, e ha mostrato di recepire i principi enunciati da Ca ss., S.U., 8 settembre 2015, n. 17742, in ordine ai trattamenti pensionistici maturati prima del gennaio 2007 e assoggettati al principio del pro rata nella sua latitudine più ampia (pagine 3 e 4 della sentenza impugnata). In considerazione del convergere delle parti sulla necessità di conformarsi alle enunciazioni di principio delle sezioni unite di questa Corte, i giudici d’appello hanno individuato l’oggetto del contendere nella determinazione della pensione alla stregua di tali enunciazioni e hanno disp osto una consulenza tecnica d’ufficio (pagina 3 della sentenza), allo scopo di acquisire dati contabiliattendibili. Tali calcoli ipotizzano svariati percorsi ricostruttivi, nell’un caso includendo il coefficiente di neutralizzazione, secondo il punto di vista della Cassa, nell’altro caso scorporandolo, secondo l’opposto orientamento del professionista. -8 - La Corte territoriale, all’esito di tali rilievi, condivide e fa proprie le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, avvalorate, a suo dire,da una disamina ineccepibile e coerenti con le indicazioni offerte dalla pronuncia delle sezioni unite (pagina 6). In motivazione (la già richiamata pagina 6), i giudici del gravame quantificano la pensione annua lorda, depurata del coefficiente di neutralizzazione, nell’importo annuo lordo di Euro 55.538,45, e tale importo trova puntuale rispondenza in quanto enuncia i l dispositivo (pagina 7). La Corte d’appello di Milano predilige una quantificazione incentrata sull’importo annuo lordo complessivo della pensione, laddove la sentenza di primo grado (cfr. il dispositivo riportato a pagina 7 del ricorso per cassazione) aveva fatto leva sulla «differenza annua di pensione» tra l’importo rivendicato dal professionista e quello più esiguo effettivamente erogato. L’esito del giudizio, in ultima analisi, si configura come un sostanziale rigetto dell’impugnazione della Cassa e come una complessiva conferma dell’impianto argomentativo della pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. La pronuncia approda a una più puntuale ridefinizione dell’ammontare dovuto, secondo una stima calibrata su l metodo tracciato dalla sentenza n. 17742 del 2015, non ancora intervenuta all’epoca della pronuncia del Tribunale, e commisurat a all’importo annuo lordo complessivo computato dal c onsulente tecnico d’ufficio senza la falcidia del coefficiente di neutralizzazionee non alla predetta “differenza annua”. Il percorso argomentativo della sentenza non è imperscrutabile e illogicoe risulta esposto in termini complessivamente intelligibili. Tale percorsosi dipana attraverso passaggi consequenziali . I giudici del gravame delimita no l’oggetto del giudizio e ricostruiscono le domande e le difese delle parti, volte a ottenereuna -9 - liquidazione della quota retributiva secondo i criteri di legge,richiamati anche dalla difesa del ragioniere. Dopo aver circoscritto il tema del decidere e dopo aver passato in rassegna i principi enunciati dalle sezioni unite, i giudici d’appello esprimono un ponder ato assenso alle valutazioni dell’elaborato peritale, che tali principi traducono in dati numerici. È tale assenso che costituisce il caposaldo della decisione, dunque tutt’altro che oscuraed incongrua, e consente di sindacarne la tenuta sul piano logico e giuridico. Né tale statuizione collide, con i caratteri di un’evidenza palmare che valgano a connotare la motivazione come un mero simulacro, con le altre affermazioni in diritto della sentenza impugnata. 3.4.–Dal testo della sentenza non traspaiono, dunque, prima facie quella contraddittorietà irrimediabile, quella coesistenza di affermazioni incompatibili che impediscono di ricostruire la regola di soluzione del caso concreto e denotano in maniera incontrovertibile , senza la mediazione di elementi esterni all’ordito logico della pronuncia, antinomie e incongruenze suscettibili di mina rne il fondamento razionale. Non è senza significato, a tale riguardo, che la stessa parte ricorrente individui in maniera circostanziata, con i motivi restanti, gli erroriin cui la Corte d’appello di Milano sarebbe incorsa. Tale denuncia presuppone che sia possibile ricostruire il decisum e la regola di soluzione della controversia che la pronuncia impugnata somministra. 3.5.– Ne consegue che i giudici d’appello ha nno ottemperato all’obbligo di motivazione sancito dall’art. 111 Cost. La pronuncia impugnata, pertanto, non è affetta dalla nullità che il motivo di ricorso paventa. 4.–Possono essere esaminati congiuntamente il secondo, il terzo e il quarto mezzo del ricorso principale, in quanto, pur sotto profili disparati, sono accomunati dalla medesima premessa argomentativa e -10 - sottopongono all’esame di questa Corte, in ordine alla medesima statuizione sui redditi che assurgono a parametro, la violazione della legge processuale e la violazione della normativa sostanziale. 5.– I motivi prendono le mosse dal rilievo che, con l’atto di gravame, la Cassa ha reclamato l’applicazione del pro rata nella sua interezzae che il professionista ha eccepito la novità di tali deduzioni e ha proposto appello incidentale, in caso di ammissibilità della nuova eccezione, «domandando di condannare la Cassa appellante a riliquidare la quota A della pensione facendo applicazione del principio del pro rata dal 1997 in poi, ritenendo che i re dditi da includere nel calcolo sono gli ultimi denunciati ai fini IRPEF prima del pensionamento» (pagina 3 della sentenza d’appello). [OSCURATO:PERSONA] ha poi rinunciato a perorare le argomentazioni in ordine al pro rataper attestarsi sui principi affermati dalla sentenza n. 17742 del 2015, pronunciata da questa Corte. Poste tali premesse, la ricorrente principale asserisce, con il secondo e con il terzo motivo, che la Corte d’appello di Milano non avrebbe potuto pronunciare sull’appello incidentale condizionato, alla luce della sopravvenuta rinuncia della Cassa a reiterare le difese in punto di pro rata integrale. La Corte d’appello di Milano, travalicando i limiti posti dalle domande e dalle eccezioni formulate dalle parti, avrebbe dunque arbitrariamenteincluso nella base di calcolo anche i redditi successivi al 2003, assecondando la prospettazione dell’appello incidentale condizionato. Ad ogni modo, quand’anche tale questione le fosse stata ritualmente devoluta, la Corte territorialenon avrebbe potuto inglobare anche i redditi successivi al 2003: qui risiederebbe l’error in iudicando denunciato con il quarto mezzo. -11 - 6.–I motivi devono essere dichiarati inammissibili, per carenza di specificità, riguardo a tutti i profili, processuali e sostanziali, in cui si articolano. 7.–A fronte di un error procedendo , la parte ricorrente è gravata dall’onere d’indicare puntualmente gli elementi che individuan o e caratterizzanoil fatto processuale di cui richiede il riesame e d’illustrare la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata dai giudici di merito. Solo così, si consente a questaCorte, investita della questione secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, di riscontrarne il fondamento e di emendare l’errore denunciato(Cass., S.U., 25 luglio 2019, n. 20181). Quanto al vizio di violazione e falsa applicazione della legge, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 3), c od. proc. civ. , a pena d ’ inammissibilità della censura, di specificare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo. Non si puòdemandare a questa Corte il compito d ’ individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa(Cass., S.U., 28 ottobre 2020, n. 23745). 8.–I motivi di ricorso non soddisfano i requisiti appena descritti. Le censure muovono tutte dall’assunto che la quantificazione dell’importo annuo lordo della pensione corrisponda alla stima che il consulente tecnico d’ufficio ha elaborato sulla scorta dei redditi successivi al 2003. Il presupposto logico delle censure, tuttavia, non è stato illustrato nel rispetto dei canoni di specificità prescritti dal codice di rito. -12 - 9.–La sentenza impugnata , dopo avere ricostruito il dibattito sorto in causa, approda alla conclusione che si debba applicare «il criterio di calcoloconsistente nel prendere in considerazione i migliori 15 redditi sugli ultimi 20 anteriori al 2004» (pagina 5 della sentenza d’appello), criterio già adottato dal giudice di prime cure. La Corte d’appello di Milano soggiunge che, sulla base delle stime delconsulente tecnic o d’ufficio , si devono individuare i migliori quindici redditi degli ultimi vent’anni, fino al2003 (così testualmente, la pagina 6 della sentenza d’appello). La pensione annua lorda, determinata alla stregua di tali criteri, ammonta ad Euro 55.538,45. Dalle affermazioni espresse claris verbis dalla sentenza impugnata, si può evincere che i giudici d’appello hanno tenuto conto dei redditi fino al 2003, senza includere i redditi degli anni successivi. È tale inclusione che fonda, invece, le doglianze d’indole processuale e sostanziale proposte dalla Cassa. 10.– Quanto all’assunto che la cifra indicata dalla sentenza d’appello per relationem all’elaborato peritale rispecchi in realtà un importo comprensivo anche dei redditi successivi al 2003, è sguarnito d’un solido ubi consistam. La parte ricorrente principale lamenta che la sentenza d’appello abbia pedissequamente recepito i conteggi elaborati dal consulente tecnico d’ufficio, anche alla luce dei redditi successivi al 2003, che gravitano nell’orbita del diverso sistema contributivo di calcolo. Quest’affermazione echeggia in molteplici passi del ricorso per cassazione (fra tutte, in particolare, pagine 45, 48, 49, 50), in cui si stigmatizza la scelta della Corte d’appello di fondare il suo convincimento sull’elaborato peritale, ad onta delle notazioni critiche, anche di natura contabile, che sono statemosse. -13 - Il ricorso, tuttavia,passa in rassegna e riproduce, con dovizia di riferimenti, i soli atti interni della Cassa, per documentare l’evoluzione del sistema di liquidazione della pensione. Per contro, leasserzioni incentrate sulla consulenza tecnica d’ufficio sono solo genericamente dedotte e non sono suffragate, nel corpo del ricorso,dal richiamo agli stralci rilevanti dell’elaborato peritale e delle critiche formulate sul versante tecnico, nel contraddittorio che si dispiega sulla relazione del consulente. Solo un siffatto richiamo, debitamente supportato anche dal punto di vista argomentativo,nel rispetto dei requisiti di specificità, avrebbe potuto corroborare ex actis la valenza decisiva di tutte le censure e consentire a questa Corte di apprezzare tanto la dedotta violazione della legge processuale quanto il ventilato contrasto con le regole di diritto sostanziale. Quanto al richiamo ai conteggi elaborati dal consulente,che figura alle pagine 17 e 18 del ricorso, è carente di dettagli più analitici enon èperciò idoneo a conferire consistenza alla censura proposta e a fornire a questa Corte, in base a un riscontro testuale immediato , la prova della dedotta erroneità dei conteggi prescelti nella decisione impugnata e della loro corrispondenza a un criterio fallace. 11.– Il requisito di specificità s’impone in termini ancor più pregnanti, in ragione della peculiarità della vicenda in esame. Anzitutto, la regola di diritto in concreto applicata dalla Corte territoriale non può che essere individuata in stretta correlazione con le notazioni del consulente tecnico d’ufficio, che la pronuncia impugnata richiama, in quanto conformi ai parametri di legge e convalidate da una metodologia ineccepibile. Profili che il ricorso principale recisamente contesta. Delle valutazioni compiute dal perito occorre dunque offrire puntuali ragguagli, proprio perché inverano la regola atta a dirimere la controversia, oggetto delle censure della Cassa. -14 - L’esigenza di specificità è rafforzata dal rilievo che la sentenza impugnata, nell’adombrare una valutazione dei redditi solo fino al 2003, racchiude affermazioni di segno antiteticorispetto a quelle poste a fondamento della censura. Il richiamo alle risultanze della consulenza, non supportato dai pertinenti dati testuali e da unadeguato apporto critico, non disvela la contraddizione che minerebbe, dall’angolo visuale della Cassa , il ragionamento dei giudici d’appello e l’antitesi insolubile tra le declamazioni di principio, che discorrono di valutazione dei redditi fino al 2003, e le concrete declinazioni pratiche, che si additano come diametralmente opposte. 12.–La denunciata antinomia tra le affermazioni di principio e la portata sostanziale della decisione non si può evincere in maniera inoppugnabileneppure dal richiamo a una frase tronca della pronuncia d’appello (pagina 5), che menziona la proposizione di un appello incidentale condizionato e l’adesione della Cassa ai principi enunciati dalle sezioni unite,senza avvalorare, nondimeno, quella difformità dai principi di diritto che la Cassa richiama. Quanto alla circostanza che la parziale riforma della pronuncia di primo grado implichi in maniera indefettibile la scelta d’un criterio di calcolo, esteso anche ai redditi successivi al 2003, le osservazioni sono formulate in termini congetturali e non risultano perciò risolutive. L’antinomia deve emergere in modo nitido, e non in una prospettiva meramente ipotetica, dalle allegazioni di un ricorso strutturato nel rispetto dei requisiti di specificità e nemmenosi può desumere ex post, con una complessa valutazione induttiva, dal raffronto comparativo con la linea difensiva della controparte, che non può supplire a unrequisito tassativo sancito dalla legge ai fini dell’ammissibilità di un’impugnazione a critica vincolata. 13.– Solo una deduzione particolareggiata, corredata dall’indispensabile richiamo ai passi della relazione peritale che la -15 - sentenza recepisce, consente di cogliere nella sua esatta portata la regola applicata dai giudici del gravame e di stabilire se, ed eventualmente sotto quale profilo ein quale misura, tale regola diverga rispetto a quella che si assume essere pertinente, così da consentire a questa Cortedi porre rimedio a l vizio denunciato. Tale regola, peraltro, dev’essere enucleata tenendo conto, sul versante processuale, del contenuto sostanziale delle pretese fatte valere, al di là del formale nomen iurisdell’azione proposta, e, quanto all’individuazione dei migliori redditi da eleggere a parametro della quota retributiva, delle precisazioni svolte da questa Corte nell’evoluzionedella giurisprudenza (cfr., a tale riguardo, Cass., sez. lav., 23 gennaio 2019, n. 1842, che puntualizza Cass., sez. lav., 29 settembre 2016, n. 19303, richiamata dalla Cassa nel ricorso e nella memoria illustrativa). 14.–Le argomentazioni del ricorso principale, in conclusione, non dimostrano, con il supporto di riferimenti specifici e persuasivi, s e la sentenza d’appello si sia in concreto discostata,e sotto quali profili, da quella che si qualificacome la corretta regola di diritto, identificandola anche alla stregua della complessiva dialettica processuale e dell’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte. 15.–È fondato il quinto motivo del ricorso principale. 15.1.–Occorre dare continuità ai principi espressi da questa Corte, che, in tema di trattamento pensionistico dei ragionieri e dei periti commerciali, ha più volte considerato legittima la previsione d ’ un coefficiente di neutralizzazione. L’applicazione di talecoefficiente di neutralizzazione sull ’ anzianità maturata dopo la delibera della Cassa del 7 giugno 2003 non vìola il principio del pro rata garantito dall ’ art. 3, comma 12, della l egge n. 335 del 1995, in quanto non comporta prelievi forzosi, massimali o eliminazioni di diritti quesiti del pensionato. -16 - Si tratta, invece, di una misura di graduazione della prestazione con scopo dissuasivo, finalizzata a garantire il mantenimen to d egl i equilibri finanziari. L’applicazione è poi rimessa alla scelta dell’assicurato, che puòoptare per la pensione di anzianità e giova rsi, al tempo stesso,della possibilità di mantenere l’iscrizione nell’albo e di proseguire l’attività professionale(Cass., sez. lav., 28 settembre 2018, n. 23597). Questa Corte ha chiarito che non soggiace al principio del pro rata il coefficiente introdotto dalle delibere della Cassa n azionale di previdenza e assistenzaa favore dei r agionieri e p eriti c ommerciali del 7 giugno 2003 e del 20 dicembre 2003e disciplinato dal Regolamento in vigore dal 1°gennaio 2004 (Cass., sez. lav., 6 novembre 2018, n. 28253). Tale coefficiente, che cala in maniera progressiva in ragione del crescere dell’età e incide sul la quota retributiva delle pensioni di anzianità erogate dalla medesima Cassa di previdenza, è stato introdotto con modalità non irragionevoli,nell’ambito della modifica del sistema di accesso alla predetta pensione, reso contestualmente compatibile con la prosecuzione della medesima professione anche dopoil pensionamento (sentenza n. 28253 del 2018, cit.). 15.2.–Da tali principi, ribaditi anche di recente da questa Corte (Cass., sez. lav., 26 luglio 2023, n. 22624, punto 10 del Considerato, e n. 22622, punto 13 del Considerato), non vi sono ragioni di discostarsi, né la memoria illustrativa depositata dal professionista induce a rimeditarli. 15.3.–La sentenza della Corte d’appello di Milano, nel trarre dal principio del pro rata il corollario dell’illegittimità del coefficiente di neutralizzazione, contraddistinto da un diverso ambito applicativo e da una diversa funzione, presta dunque il fianco alle censure della ricorrente principale. 16.–Si può procedere, infine, all’esame del ricorso incidentale. -17 - 17.– Nella memoria illustrativa, la difesa del professionista ha dichiarato di prendere atto dell’orientamento di questa Corte e di rinunciare al ricorso incidentale, accettando l’assetto d’interessi delineato dalla sentenza d’appello con riferimento alle doglianze svolte nell’impugnazione. 18.–Questa Corte è costante nell’affermare che l’interesse deve sussistere non soltanto al momento dell’impugnazione, ma anche successivamente, fino alla decisione della causa ( Cass., sez. lav., 12 novembre 2020, n. 25625). La rinuncia al ricorso incidentale, formulata nella memoria illustrativa, dimostra in modo inequivocabile il sopravvenuto difetto d’interesse alla definizione di tale ricorso e ne comporta la sopravvenuta inammissibilità (cfr., per una rinuncia egualmente formulata nella memoria illustrativa, di recente, Cass., sez. I, 14 luglio 2023, n.20251, punto 7). 19.– Per queste ragioni, il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile. 20.– In conclusione, è accolto il quinto motivo del ricorso principale, mentre i restanti motividevono essere disattesi (il primo) e dichiarati inammissibili (il secondo, il terzo e il quarto). Il ricorso incidentale va dichiaratoinammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse. 21.–La sentenza d’appello è cassata , pertanto, in relazione alla censura accolta e la causa dev’essere rinviata alla Corte d’appello di Milano che, in diversa composizione, riesaminerà la fattispecie controversa in conformità ai principi di diritto ribaditi nella presente ordinanza con riferimento al coefficiente di neutralizzazione. Algiudice di rinvio è rimessa la liquidazione delle spese dell’odierno giudizio. 22.–Si deve precisare, infine, che non sussistono, con riferimento al ricorrente incidentale, i presupposti per il raddoppio del contributo -18 - unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Invero, come questa Corte ha osservato in fattispecie sovrapponibili a quella odierna, « l ’ inammissibilità per carenza sopravvenuta di interesse ad agire –a differenza di quella per carenza originaria – esula dalla ratio latamente sanzionatoria che è all ’ origine dell’obbligo di legge» (Cass., sez. lav., 7 luglio 2023, n. 19356). P.Q.M. Accoglie il quinto motivo del ricor
Sentenza Cassazione n. 26709/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris