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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2023

Cassazione n. 49144/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 7/11/2022 della Corte di appello di Brescia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito sia sulla sussistenza del reato di cui all'art. 337 cod. pen. che sulla mancata ammissione, in ragione dei precedenti penali e del comportamento processuale dell'imputato, alla messa alla prova.

A questo riguardo, non illogicamente, la Corte di appello ha evidenziato come l'imputato, a fronte dell'applicazione del beneficio della pena sospesa in relazione a pregresse condanne, sia tornato a delinquere e, anzi, abbia commesso i gravi fatti per cui si procede aggredendo non solo i verbalizzanti ma anch accompagnato al [OSCURATO:PERSONA], il personale ivi in servizio.

Si tratta di una valutazione, ampiamente motivata con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., insuscettibile di censura in questa sede al pari delle ragioni che hanno giustificato la conferma della pena inflitta in primo grado (mesi sei e giorni venti di reclusione) non sussistendo elementi positivamente apprezzabili per l'applicazione delle generiche o la riduzione della pena: tardive, infatti, erano risultate le scuse ed era stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. per l'intervenuto risarcimento dei danni alle persone offese.

Considerato, altresì, che il diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando i precedenti penali dell'imputato, si sottrae a rilievi in sede di legittimità, che potrebbero rilevare solo o come vizi di motivazione o come vizio di legge per effetto della erronea applicazione della legge penale, dal momento che il giudice del merito ha fatto riferimento, ai fini dell'esercizio del potere discrezionale che gli è riconosciuto, ad elementi significativi della personalità e ritenendo recessivi ulteriori elementi allegati dalla difesa e, quanto alla recidiva, ha esaminato la maggiore e attuale pericolosità dell'imputato valorizzando, quale fattore criminogeno, i reiterati precedenti e il mancato effetto dissuasivo delle condanne; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente all pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 7/11/2022 della Corte di appello di Brescia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito sia sulla sussistenza del reato di cui all'art. 337 cod. pen. che sulla mancata ammissione, in ragione dei precedenti penali e del comportamento processuale dell'imputato, alla messa alla prova. A questo riguardo, non illogicamente, la Corte di appello ha evidenziato come l'imputato, a fronte dell'applicazione del beneficio della pena sospesa in relazione a pregresse condanne, sia tornato a delinquere e, anzi, abbia commesso i gravi fatti per cui si procede aggredendo non solo i verbalizzanti ma anch accompagnato al [OSCURATO:PERSONA], il personale ivi in servizio. Si tratta di una valutazione, ampiamente motivata con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., insuscettibile di censura in questa sede al pari delle ragioni che hanno giustificato la conferma della pena inflitta in primo grado (mesi sei e giorni venti di reclusione) non sussistendo elementi positivamente apprezzabili per l'applicazione delle generiche o la riduzione della pena: tardive, infatti, erano risultate le scuse ed era stata riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen. per l'intervenuto risarcimento dei danni alle persone offese. Considerato, altresì, che il diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, evidenziando i precedenti penali dell'imputato, si sottrae a rilievi in sede di legittimità, che potrebbero rilevare solo o come vizi di motivazione o come vizio di legge per effetto della erronea applicazione della legge penale, dal momento che il giudice del merito ha fatto riferimento, ai fini dell'esercizio del potere discrezionale che gli è riconosciuto, ad elementi significativi della personalità e ritenendo recessivi ulteriori elementi allegati dalla difesa e, quanto alla recidiva, ha esaminato la maggiore e attuale pericolosità dell'imputato valorizzando, quale fattore criminogeno, i reiterati precedenti e il mancato effetto dissuasivo delle condanne; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente all pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere esten
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