CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 aprile 2024
Cassazione n. 10858/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.– c.f. 07 9 3 001 0 967 – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, al la via delle Fornaci, n. 38, presso lo studio dell’avvocatoFabio Alberici che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] larappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] del fallimento d ella “G.L. Investimenti” s.r.l. (già “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.), in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Lunaed elettivamente domiciliato in Roma, al la via Catanzaro , n. 9 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE avverso il decreto dei2/13.7.2016 del Tribunale di Fermo , udita la relazione nella camera di consiglio del 16 aprile 202 4 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], preso atto che la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. ed il curatore del fallimento della “G.L. Investimenti” s.r.l. ha nno allegato dichiarazione congiunta in data 12.4.2024, con la quale, la prima, ha ritualmente ri nuncia to ex art. 390 cod. proc. civ. al ricorso iscritto al n. 20167– 20 1 6 R.G. e, il secondo, ha dichiarato di accettare la rinuncia di controparte; ritenuto che nulla osta alla declaratoria di estinzione; ritenuto che nessuna statuizione è da assumere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità (le parti si sono accordate per la compensazione delle spese); dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, laricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bisdell’art. 13 del medesimo d.P.R.; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.; P.Q.M. la Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto dalla “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. ed iscritto al n. 20167- 201 6 R.G. Così deciso in Roma il 16aprile 20 24 Il presidente [OSCURATO:PERSONA]