CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 dicembre 2025
Cassazione n. 01040/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestoha chiesto l’annullamento con rinvio del decreto impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto emesso il 18 dicembre 2025 il Giudice di [OSCURATO:PERSONA] di Caltanissettaconvalidava il trattenimento di [OSCURATO:PERSONA] presso il Centro dipermanenza e assistenza per i rimpatri “Pian del Lago” di [OSCURATO:PERSONA], disposto ai sensidell’art. 6 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142.Occorre, in proposito, precisare che il ricorrente aveva fatto ingresso nel centro dipermanenza nisseno in conseguenza del provvedimento emesso dal Questore di Ragusa il16 dicembre 2025, al quale aveva fatto seguito il deposito della richiesta di convalida,effettuato presso la cancelleria del Giudice di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dal Questore diCaltanissetta il 17 dicembre 2025, ex art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015.Infine, all’udienza del 18 dicembre 2025, il Giudice di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] convalidavail provvedimento emesso dal Questore di Ragusa il 16 dicembre 2025, rigettando ledoglianze prospettate nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso questo decreto [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, ricorreva per cassazione, articolando un’unica doglianza.Con tale doglianza si deduceva la violazione di legge del decreto impugnato, inriferimento agli artt. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. imm.), 15, par. 2 e 4, Direttiva2008/115/CE, 13 e 111 Cost., per non avere il Giudice di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] esaminato ledoglianze di [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a compilare un modulo prestampato, da cui non erapossibile comprendere le ragioni per le quali era stato convalidato il decreto di trattenimentoemesso dal Questore di Ragusa il 16 dicembre 2025.Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento del decreto impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini diseguito indicati.2. Occorre premettere che, in sede di convalida o proroga del trattenimento delcittadino straniero, disposto ex art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015, il controllo dell’autoritàgiudiziaria, compatibilmente con i tempi ridotti della novellata disciplina, deve essereesaustivo e comporta l’acquisizione di tutti gli elementi, che, in via diretta o derivata, incidonosulla legittimità del decreto di espulsione e, correlativamente, del decreto di trattenimento(tra le altre, Sez. 1, n. 15747 del 22/04/2025, B., Rv. 287844 - 01).Ne discende che, in linea con quanto prescritto dall’art. 10-ter T.U. imm., devonoessere assicurate a tutti gli stranieri condotti per esigenze di soccorso e di assistenza pressogli appositi centri informazioni complete sulla procedura di protezione internazionale; sulprogramma di ricollocazione in altri Stati dell’Unione europea; sul ricorso al rimpatriovolontario assistito.Tali obblighi di informazione sono finalizzati ad assicurare allo straniero trattenuto lacorrettezza delle procedure di identificazione e a ridurre la possibilità di abusi.L’obbligo di informativa sussiste anche nel caso in cui lo straniero trattenuto non abbiachiesto la protezione internazionale, atteso che «il silenzio ovvero una eventualedichiarazione incompatibile con la volontà di richiederla, che deve in ogni caso esserechiaramente espressa e non per formule ambigue, non può assumere rilievo se non risultache la persona è stata preventivamente compiutamente informata» (Sez. 1, n. 15747 del22/04/2025, B., cit.).3. In questa cornice, deve osservarsi che nel procedimento celebrato davanti al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] il 18 dicembre 2025 si giungeva alla formulazione di un giudizio diconvalida del trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], disposto dal Questore diRagusa il 16 dicembre 2025, sulla base del riferimento generico alla documentazioneacquisita, senza dare analiticamente conto di quali atti la stessa si componeva.Occorre, in proposito, precisare che il Giudice di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] utilizzava unmodello prestampato nel quale venivano inseriti alcuni dati identificativi del procedimentotrattato mediante compilazione manoscritta. Venivano, in particolare, sbarrate le casellerecanti le diciture “Disporre accertamenti supplementari in ordine alla sua identità”; “Disporreaccertamenti supplementari in ordine alla sua nazionalità”; “Attendere la disponibilità divettore o mezzi di trasporto idonei”.Tuttavia, tale percorso argomentativo, oltre a risultare contraddittorio – non essendocompatibili le caselle recanti le diciture “Disporre accertamenti supplementari in ordine allasua identità” e “Attendere la disponibilità di vettore o mezzi di trasporto idonei” –, concretizzaun’ipotesi di carenza motivazionale assoluta, rilevante nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perinquadrare la quale occorre evidenziare che il vizio deducibile in termini di mancanza dimotivazione, conformemente a quanto, da tempo, affermato da Sez. U, n. 25080 del28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 - 01, comprende, oltre all’ipotesi, sostanzialmentescolastica, di un provvedimento totalmente privo di giustificazioni, ma dotato del solodispositivo, tutti i casi in cui la motivazione risulti sprovvista dei requisiti minimi di coerenza,completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o comunque inidonea arendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito nell’emettere un attoprocessuale (tra le altre, Sez. 1, n. 45723 del 24/10/2003, Guttadauro, Rv. 226035 - 01).Nel caso di specie, dunque, ci si trova di fronte a una motivazione apparente, fondatasu mere clausole di stile, resa incontroversa dall’impiego di un modulo prestampato per lastesura del provvedimento di convalida – sostanzialmente adattabile a qualsivoglia ipotesi ditrattenimento dello straniero ex art. 6 d.lgs. n. 142 del 2015 –, non avendo il Giudice di [OSCURATO:PERSONA] fornito alcuna indicazione sul percorso argomentativo seguito e suglielementi utilizzati per decidere sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA].Questo percorso argomentativo, pertanto, concretizza un’ipotesi di motivazioneapparente, che ricorre quando, analogamente a quanto riscontrabile nel nostro caso, lasequenza argomentativa attraverso cui l’autorità perviene alla sua decisione è del «tuttoavulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o diasserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cuiil ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizioe perciò sostanzialmente inesistente» (Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, Mastrogiovanni, Rv.247682 - 01).4. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente l’annullamento senza rinviodel provvedimento impugnato.Consegue, infine, a tali statuizioni la comunicazione provvedimento al Questore diCaltanissetta per gli adempimenti di competenza. P.Q.MAnnulla senza rinvio il provvedimento impugnato.Si comunichi al questore di caltanissetta per gli adempimenti di competenza.Così è deciso, 09/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.