CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23346/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 21 settembre 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Torino, pronunciata in data 28 ottobre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e i vizi della motivazione in punto di prova della penale responsabilità, è privo di concreta specificità e volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623), i quali hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Rocco, Rv. 278231; Sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Giunchiglia, Rv. 279908), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sulla dolosa condotta decettiva, anche alla luce della denuncia del documento di identità precedentemente all'attivazione della carta postepay); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dic:hiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 aprile