CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2024
Cassazione n. 46133/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Mantova di condanna del predetto per furto in abitazione di oggetti in oro per un valore di euro diecimila (in Mantova il 7/3/2014), con la recidiva infra-quinquennale equivalente alle generiche; ritenuto che il ricorso è inammissibile, avendo parte ricorrente dedotto motivi (in punto affermazione della penale responsabilità e applicazione della recidiva) del tutto reiterativi delle doglianze esaminate dalla Corte territoriale e da questa rigettate con argomentazioni _del tutto congrue, .oltre che non contraddittorie e neppure manifestamente illogiche, avendo perciò omesso un effettivo confronto con esse, limitandosi a sollecitare una diversa, inammissibile lettura degli elementi probatori ampiamente richiamati nella sentenza impugnata (sui requisiti dell'atto di impugnazione Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione; sulla natura del giudizio di legittimità, tra le altre, sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, Argentieri, Rv, 257595; sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero quanto alla causa d'inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 7 novembre 2024 La Consigliera est. Il Presidente q o [OSCURATO:PERSONA]