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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 luglio 2021

Cassazione n. 22767/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SULMONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 22 luglio 2021 il Tribunale di Sulmona, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di applicazione della disciplina della continuazione fra i reati di cui alle sentenze indicate ai n. 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del provvedimento di esecuzione 25 agosto 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli; ha ritenuto trattarsi di reati occasionali, in parte eterogenei, commessi alcuni nel 2000, altri nel 2005, e ha disposto, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, la revoca dell'indulto concesso dalla

I. 31 luglio 2006, n. 241, essendo sopravvenuta condanna a pena superiore ad anni due di reclusione per fatto commesso sino al 19 dicembre 2008.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con il primo motivo denuncia il difetto di competenza del Procuratore generale richiedente e deduce violazione di legge in relazione alla revoca del condono perché disposta per la sopravvenienza di condanna pronunciata per reato commesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 241/2006.

Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione della decisione impugnata; osserva che il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione nonostante i) tre condanne (quelle indicate ai n. 3, 7 e 8) riguardassero reati commessi lo stesso giorno (13 giugno 2000), ii) una condanna concernesse un reato commesso il 15 giugno 2000 e iii) tutti i reati fossero stati commessi nell'ambito di condotta associativa.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il secondo motivo di ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, con rinvio dell'ordinanza impugnata.

1. Il primo motivo, nella parte in cui eccepisce il difetto di competenza essendo la richiesta al giudice dell'esecuzione proveniente dalla Procura generale presso la Corte di appello di Napoli, autorità non competente, è manifestamente infondato.

Il requisito della competenza riguarda il giudice, e non il pubblico ministero, la cui incompetenza, di per sé, non è sanzionata a pena di nullità degli atti conseguenti (Sez. 5, 2/7/2007, n. 31916, Perilli, Rv. 237574; Sez. 1, 20/3/2020, n. 12846, Bonfissuto, Rv. 278817).

Inoltre, va precisato che la competenza del giudice è stata esattamente radicata davanti al Tribunale di Sulmona, che ha pronunciato l'ultima condanna divenuta irrevocabile al momento della presentazione della richiesta del pubblico ministero.2.

Il primo motivo ha denunciato anche la violazione della legge n. 241/2006, avendo il Tribunale disposto la revoca del condono in ragione della sopravvenienza di condanna per reato commesso anteriormente all'entrata in vigore della legge medesima.

Il motivo è generico.

A fronte della motivazione dell'ordinanza, che, sul punto, ha evidenziato che la condanna sopravvenuta era relativa a reato associativo la cui permanenza era stata accertata sino al 19 dicembre 2008, il motivo si limita a dedurre che "invece è provato che la contestazione fosse cessata a data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 241/2006" senza indicare alcun elemento probatorio non considerato dal primo giudice.

3. Il secondo motivo riguarda il diniego del riconoscimento, in executivis, della continuazione.

L'ordinanza impugnata, dato atto che la richiesta della difesa riguardava i reati giudicati da sei sentenze di condanna, ha respinto l'istanza sul rilievo che alcuni reati erano tra loro eterogenei e che fra i reati vi era significativa distanza cronologica, essendo alcuni commessi nel 2000 e altri nel 2005.

La censura è fondata in quanto l'ordinanza, a fronte della deduzione, con l'originaria istanza, di elementi, riguardanti l'omogeneità e la prossimità cronologica di alcuni reati, ne ha, implicitamente dato atto, omettendo, però, di motivare in termini specifici in ordine alla sussistenza, o meno, della continuazione tra i reati che risultavano essere, tra loro, omogenei e commessi in tempi prossimi.

4. Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sulmona, perché, in diversa composizione, provveda a nuovo giudizio sull'istanza di riconoscimento della continuazione presentata dalla difesa.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sulmona.

Così deciso, il 3 maggio 2022.

Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] eleZchittitA j

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SULMONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 22 luglio 2021 il Tribunale di Sulmona, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di applicazione della disciplina della continuazione fra i reati di cui alle sentenze indicate ai n. 2, 3, 4, 5, 6 e 8 del provvedimento di esecuzione 25 agosto 2016 del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli; ha ritenuto trattarsi di reati occasionali, in parte eterogenei, commessi alcuni nel 2000, altri nel 2005, e ha disposto, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero, la revoca dell'indulto concesso dalla I. 31 luglio 2006, n. 241, essendo sopravvenuta condanna a pena superiore ad anni due di reclusione per fatto commesso sino al 19 dicembre 2008. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo denuncia il difetto di competenza del Procuratore generale richiedente e deduce violazione di legge in relazione alla revoca del condono perché disposta per la sopravvenienza di condanna pronunciata per reato commesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 241/2006. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione della decisione impugnata; osserva che il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione nonostante i) tre condanne (quelle indicate ai n. 3, 7 e 8) riguardassero reati commessi lo stesso giorno (13 giugno 2000), ii) una condanna concernesse un reato commesso il 15 giugno 2000 e iii) tutti i reati fossero stati commessi nell'ambito di condotta associativa. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il secondo motivo di ricorso è fondato e va pronunciato annullamento, con rinvio dell'ordinanza impugnata. 1. Il primo motivo, nella parte in cui eccepisce il difetto di competenza essendo la richiesta al giudice dell'esecuzione proveniente dalla Procura generale presso la Corte di appello di Napoli, autorità non competente, è manifestamente infondato. Il requisito della competenza riguarda il giudice, e non il pubblico ministero, la cui incompetenza, di per sé, non è sanzionata a pena di nullità degli atti conseguenti (Sez. 5, 2/7/2007, n. 31916, Perilli, Rv. 237574; Sez. 1, 20/3/2020, n. 12846, Bonfissuto, Rv. 278817). Inoltre, va precisato che la competenza del giudice è stata esattamente radicata davanti al Tribunale di Sulmona, che ha pronunciato l'ultima condanna divenuta irrevocabile al momento della presentazione della richiesta del pubblico ministero.2. Il primo motivo ha denunciato anche la violazione della legge n. 241/2006, avendo il Tribunale disposto la revoca del condono in ragione della sopravvenienza di condanna per reato commesso anteriormente all'entrata in vigore della legge medesima. Il motivo è generico. A fronte della motivazione dell'ordinanza, che, sul punto, ha evidenziato che la condanna sopravvenuta era relativa a reato associativo la cui permanenza era stata accertata sino al 19 dicembre 2008, il motivo si limita a dedurre che "invece è provato che la contestazione fosse cessata a data anteriore a quella di entrata in vigore della legge 241/2006" senza indicare alcun elemento probatorio non considerato dal primo giudice. 3. Il secondo motivo riguarda il diniego del riconoscimento, in executivis, della continuazione. L'ordinanza impugnata, dato atto che la richiesta della difesa riguardava i reati giudicati da sei sentenze di condanna, ha respinto l'istanza sul rilievo che alcuni reati erano tra loro eterogenei e che fra i reati vi era significativa distanza cronologica, essendo alcuni commessi nel 2000 e altri nel 2005. La censura è fondata in quanto l'ordinanza, a fronte della deduzione, con l'originaria istanza, di elementi, riguardanti l'omogeneità e la prossimità cronologica di alcuni reati, ne ha, implicitamente dato atto, omettendo, però, di motivare in termini specifici in ordine alla sussistenza, o meno, della continuazione tra i reati che risultavano essere, tra loro, omogenei e commessi in tempi prossimi. 4. Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sulmona, perché, in diversa composizione, provveda a nuovo giudizio sull'istanza di riconoscimento della continuazione presentata dalla difesa. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sulmona. Così deciso, il 3 maggio 2022. Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] eleZchittitA j
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