Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:494
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]214/05 [OSCURATO:SOCIETA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Rischio di confusione — Marchio denominativo «[OSCURATO:PERSONA]» — Opposizione del titolare del marchio denominativo anteriore «[OSCURATO:PERSONA]» — Argomenti presentati per la prima volta in udienza — Offerte di prova»
Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 16 marzo 2006
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 18 luglio 2006
Massime della sentenza
1.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Valutazione erronea degli elementi di prova regolarmente
prodotti — Irricevibilità salvo in caso di snaturamento
(Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)
2.
Procedura — Atto introduttivo del ricorso — Requisiti formali
[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)]
3.
Marchio comunitario — Procedimento di ricorso
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 63 e 74, n. 1)
1. Spetta solo al Tribunale giudicare il valore da attribuire agli elementi di prova dinanzi ad esso prodotti. Se il Tribunale
non è tenuto a motivare esplicitamente le sue valutazioni riguardo al valore di ciascun elemento probatorio ad esso presentato,
esso deve nondimeno fornire una motivazione che consenta alla Corte di esercitare il suo controllo giurisdizionale, specialmente
su un eventuale snaturamento degli elementi di prova presentati al Tribunale.
Inoltre, nella sua libera valutazione dei fatti, il Tribunale può tener conto della circostanza che una parte non faccia valere
talune circostanze.
(v. punti 22-23)
2. Il Tribunale deve dichiarare irricevibile un capo delle conclusioni di un ricorso ad esso presentato qualora gli elementi
essenziali di fatto e di diritto sui quali tale capo delle conclusioni è fondato non emergano, in modo coerente e comprensibile,
dal testo del ricorso stesso. Ne consegue che all’assenza di tali elementi nell’atto introduttivo non può ovviarsi con la
loro presentazione in udienza.
(v. punto 37)
3. Da un lato, risulta dall’art. 63 del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario che l’annullamento come pure la riforma
di una decisione delle commissioni di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
sono possibili soltanto per incompetenza, violazione di forme sostanziali, violazione del Trattato, del regolamento n. 40/94
o di qualsiasi norma giuridica relativa alla loro applicazione, o per sviamento di potere. Pertanto, il controllo svolto dal
giudice comunitario relativamente a tale decisione non va al di là della verifica della sua legittimità e non ha quindi come
oggetto un riesame delle circostanze di fatto che sono state valutate dagli organi dell’[OSCURATO:PERSONA].
D’altro lato, deriva dall’art. 74, n. 1, del medesimo regolamento che, in procedimenti in cui si discute di impedimenti relativi
alla registrazione, l’[OSCURATO:PERSONA] si limita ad esaminare i motivi addotti e le domande presentate dalle parti.
Poiché l’[OSCURATO:PERSONA] non può prendere in considerazione fatti che non siano stati sottoposti alla sua attenzione dalle parti,
la legittimità delle sue decisioni non può essere contestata sulla base di tali fatti. Il Tribunale non può pertanto nemmeno
prendere in considerazione prove tendenti a dimostrare tali fatti.
(v. punti 50-52)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
18 luglio 2006 (
*
)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado – Marchio comunitario – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 – Rischio di confusione – Marchio denominativo «[OSCURATO:PERSONA]» – Opposizione del titolare del marchio denominativo anteriore «[OSCURATO:PERSONA]» – Argomenti presentati per la prima volta in udienza – Offerte di prova»
Nel procedimento C‑214/05 P,
avente ad oggetto un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado proposto, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto
della Corte di giustizia, il 10 maggio 2005,
[OSCURATO:SOCIETA]
, con sede in [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dall’avv. A. Ruo,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
[OSCURATO:PERSONA] per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
, rappresentato dai sigg. O. Montalto e P. Bullock, in qualità di agenti,
convenuto in primo grado,
[OSCURATO:SOCIETA]
, con sede in Castenaso di Villanova, rappresentata dall’avv. S. Verea,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský (relatore), J.-P. Puissochet, A. [OSCURATO:PERSONA] e
A. Ó Caoimh, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 marzo 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con la sua impugnazione la [OSCURATO:SOCIETA] chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità
europee 1° marzo 2005, causa T‑169/03, [OSCURATO:SOCIETA]/UAMI (Racc. pag. II-685; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la
quale lo stesso ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA]
per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 28 febbraio 2003 (procedimento R 569/2002‑1; in
prosieguo: la «decisione controversa»), relativa ad un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:SOCIETA], alla quale
è succeduta la [OSCURATO:SOCIETA], e la [OSCURATO:SOCIETA].
[OSCURATO:SOCIETA] normativo
2 L’art. 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale così dispone:
«Il ricorso di cui all’articolo 21 dello statuto della Corte di giustizia deve contenere:
(…)
c) l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti;
d) le conclusioni del ricorrente;
e) se del caso, le offerte di prova».
3 Ai sensi dell’art. 48, n. 2, primo comma, del medesimo regolamento di procedura:
«È vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi
durante il procedimento».
4 L’art. 8, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1),
così dispone:
«In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione:
(…)
b) se a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti
o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio
nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore».
5 L’art. 73 del regolamento n. 40/94 è del seguente tenore:
«Le decisioni dell’[OSCURATO:PERSONA] sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti
hanno potuto presentare le proprie deduzioni».
6 L’art. 74 del medesimo regolamento così dispone:
«1. Nel corso della procedura l’[OSCURATO:PERSONA] procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti
relativi alla registrazione, l’[OSCURATO:PERSONA] si limita, in tale esame, ai fatti, prove ed argomenti addotti e alle richieste presentate
dalle parti.
2. L’[OSCURATO:PERSONA] può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato in tempo
utile».
Fatti
7 Il Tribunale ha descritto i fatti alla base della controversia nel modo seguente:
«1 Il 1º giugno 1998 [la [OSCURATO:SOCIETA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:SOCIETA]»)] ha presentato una domanda di marchio comunitario all’[UAMI]
ai sensi del regolamento [n. 40/94].
2 Il marchio per il quale è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo [OSCURATO:PERSONA].
3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano, in particolare, nella classe 18 dell’Accordo di Nizza 15
giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come
riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: “Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non
compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli
di selleria”.
(…)
5 Il 21 maggio 1999 la società [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto opposizione, ai sensi dell’art. 42, n. 1, del regolamento
n. 40/94, avverso la registrazione del marchio richiesto per i prodotti “cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie
non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie”.
6 I marchi invocati a sostegno della domanda di opposizione sono il marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA], registrato in Italia l’11
novembre 1991 (n. 553 016), ed il marchio internazionale [OSCURATO:PERSONA], registrato lo stesso giorno con efficacia in Francia
(n. 577 643). I prodotti contraddistinti da tali marchi anteriori sono le «calzature», rientranti nella classe 25 dell’Accordo
di Nizza.
(…)
8 A seguito della fusione per incorporazione della società [OSCURATO:SOCIETA], formalizzata con rogito 22 novembre 2000,
la ricorrente, poi denominata [OSCURATO:SOCIETA], è divenuta titolare dei marchi anteriori.
9 Con decisione 30 aprile 2002, la divisione di opposizione ha respinto la domanda di registrazione per tutti i prodotti di
cui all’opposizione. In sostanza, essa ha statuito che la ricorrente aveva provato l’uso effettivo dei marchi anteriori solo
per i prodotti “scarpe da donna” e che tali prodotti, da un lato, ed i prodotti “cuoio e sue imitazioni, articoli in queste
materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie”, oggetto della domanda di marchio, dall’altro, erano
simili. Inoltre, la divisione di opposizione ha concluso che esisteva una somiglianza tra i segni per il consumatore francese.
10 Il 28 giugno 2002 [la [OSCURATO:SOCIETA]] ha presentato ricorso dinanzi all’UAMI contro la decisione della divisione di opposizione.
11 Con [la decisione controversa], la prima commissione di ricorso dell’UAMI ha annullato la decisione della divisione di opposizione
e ha respinto l’opposizione. In sostanza, la commissione di ricorso ha giudicato che i segni in questione presentavano una
debole somiglianza. Peraltro, dopo un’analisi comparativa dei canali di distribuzione, delle funzioni e della natura dei prodotti
in questione, essa ha concluso che le differenze tra i prodotti prevalevano ampiamente sui rari punti in comune. In particolare,
essa ha esaminato e respinto la tesi secondo la quale i prodotti “scarpe da donna” e “borse da donna” erano simili in forza
di un rapporto di complementarietà. Di conseguenza, a suo parere, non vi era alcun rischio di confusione ai sensi dell’art.
8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94».
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
8 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 maggio 2003 la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto un ricorso
contro la decisione controversa, chiedendo in via principale il suo totale annullamento e, in via subordinata, il suo annullamento
parziale nella parte in cui essa afferma l’assenza di un rischio di confusione tra i marchi per i prodotti «borse da donna»
e «scarpe da donna», ivi compreso il marchio denominativo [OSCURATO:PERSONA].
9 Nella sentenza impugnata il Tribunale ha anzitutto rifiutato di prendere in considerazione talune prove – tra le quali articoli
di stampa, pubblicità e fotografie provenienti in particolare da siti Internet – presentate dalla [OSCURATO:SOCIETA] a sostegno
della propria tesi secondo la quale le scarpe da donna e le borse da donna sono prodotti simili, e ciò in quanto tali documenti
non sono stati presentati nell’ambito del procedimento amministrativo dinanzi all’UAMI.
10 Per quanto riguarda la domanda di annullamento della decisione controversa, il Tribunale ha dichiarato che la domanda proposta
in via principale doveva essere respinta, e che andava esaminata soltanto la domanda subordinata. Il Tribunale ha anzitutto
osservato che risultava dall’atto introduttivo presentato dinanzi ad esso, in particolare dal primo punto delle conclusioni,
nonché dalla difesa orale della ricorrente, che quest’ultima considerava simili tutti i prodotti interessati dall’opposizione,
vale a dire i prodotti «cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali;
bauli e valigie», da un lato, e i prodotti «scarpe da donna» contrassegnati dai marchi anteriori, dall’altro. È stato tuttavia
osservato che l’argomento presentato nel citato atto introduttivo si riferiva soltanto ai prodotti «borse da donna» e «scarpe
da donna». In mancanza di qualunque argomento che mettesse in discussione la conclusione della commissione di ricorso secondo
la quale i prodotti «cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; bauli e valigie», da un lato, e «scarpe da donna», dall’altro,
non sono simili, il Tribunale ha ritenuto che non si dovesse compiere un esame del motivo sollevato dinanzi ad esso, essendo
detto motivo fondato sulla presunta somiglianza dei citati prodotti.
11 Il Tribunale ha inoltre deciso che il rinvio complessivo fatto dalla ricorrente a tutte le osservazioni da essa presentate
nell’ambito del procedimento dinanzi all’UAMI non poteva rimediare alla mancanza di argomenti nell’atto introduttivo. Il Tribunale
ha infine osservato che solo in udienza, e quindi tardivamente, la ricorrente ha affermato che tutti i prodotti in causa condividevano
i medesimi canali di distribuzione ed erano fabbricati a partire dalla stessa materia prima.
12 Il Tribunale ha quindi esaminato la somiglianza tra i prodotti «borse da donna», indicati nella domanda di marchio comunitario,
e i prodotti «scarpe da donna», designati dai marchi anteriori, nonché la somiglianza dei segni in questione ed ha concluso
nel senso dell’assenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto. Di conseguenza, esso ha respinto il ricorso.
Conclusioni delle parti
13 Con il suo ricorso di impugnazione, la ricorrente chiede che la Corte voglia:
– in via principale, annullare nella sua interezza la sentenza impugnata;
– in via subordinata, annullare la sentenza impugnata nella parte che riguarda la registrazione del marchio «[OSCURATO:PERSONA]» per
i prodotti quali «cuoio e sue imitazioni»;
– in via ulteriormente subordinata, riconosciuto il diritto della ricorrente di presentare prove, annullare nella sua interezza
la sentenza impugnata e rimettere la causa al Tribunale, affinché esso esamini le prove che ha dichiarato irricevibili o,
alternativamente ed in virtù del diritto ad essere sentiti previsto dall’art. 73 del regolamento n. 40/94, rimetterla alla
commissione di ricorso dell’UAMI per la fissazione di un termine affinché la ricorrente possa essere sentita, e
– condannare l’UAMI alle spese.
14 L’UAMI e la [OSCURATO:SOCIETA] chiedono che la Corte voglia respingere il ricorso di impugnazione e condannare la ricorrente alle
spese.
L’impugnazione
15 A sostegno delle proprie conclusioni, che mirano all’annullamento della sentenza impugnata, la ricorrente fa valere tre motivi.
Il primo e il secondo motivo lamentano l’errata applicazione del regolamento di procedura del Tribunale. Con il terzo motivo,
diviso in due parti, la ricorrente afferma l’esistenza di una violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
16 Si deve procedere anzitutto all’esame del terzo motivo, e quindi del primo e del secondo.
Sul terzo motivo
Argomenti delle parti
17 Nella prima parte del terzo motivo, la ricorrente afferma che il Tribunale ha esaminato in modo errato gli elementi rilevanti
per valutare la somiglianza dei prodotti in questione – e dunque il rischio di confusione tra i marchi in conflitto – quali
desumibili dalla giurisprudenza della Corte, tra i quali rientrano, in particolare, la natura dei prodotti, la loro destinazione,
il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità. Essa richiama in proposito il punto 23 della sentenza 29
settembre 1998, causa C‑39/97, Canon (Racc. pag. I‑5507).
18 Il Tribunale avrebbe in particolare trascurato il fatto che i consumatori finali dei prodotti interessati sono gli stessi.
Inoltre, nella valutazione svolta sulla base del criterio della destinazione dei prodotti, il Tribunale non avrebbe considerato
adeguatamente la funzione estetica delle borse da donna e delle scarpe da donna, funzione che renderebbe complementari tali
prodotti, dal momento che essi devono essere esteticamente abbinati. Il Tribunale avrebbe inoltre ritenuto che la ricorrente
non abbia dimostrato, nell’ambito del procedimento dinanzi all’UAMI, che i prodotti in questione fossero normalmente venduti
nei medesimi luoghi. Ebbene, durante tale procedimento alla ricorrente non sarebbe mai stata offerta la possibilità di dimostrare
tale fatto.
19 Nella seconda parte del proprio terzo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha valutato erroneamente la somiglianza
tra i marchi in conflitto. Essa afferma in particolare che la conclusione del Tribunale sembra derivare dal fatto che il cognome
«[OSCURATO:PERSONA]» sia molto comune agli occhi dei consumatori francesi. Tale affermazione non sarebbe però sostenuta da alcun elemento
oggettivo. A giudizio della ricorrente la conclusione del Tribunale è errata, in quanto tale cognome non è diffuso in territorio
francese e fa pensare ad un cognome italiano. Inoltre, anche un cognome diffuso potrebbe soddisfare la funzione di indicatore
d’origine del marchio, e quindi essere distintivo per i prodotti interessati. Di conseguenza, il cognome «[OSCURATO:PERSONA]» non potrebbe
essere ritenuto meno distintivo in territorio francese. Esso dovrebbe essere considerato provvisto di un forte carattere distintivo.
Infine, il Tribunale non avrebbe potuto fondarsi sulla circostanza che «la ricorrente non ha sostenuto che la parola “[OSCURATO:PERSONA]”
costituisse l’elemento dominante del segno», in quanto mai la ricorrente ha indicato il contrario.
20 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la ricorrente si limiti, in realtà, a contestare la valutazione dei fatti di causa compiuta dal
Tribunale, senza lamentare l’inesattezza materiale delle constatazioni da esso compiute, cosicché il presente motivo esorbiterebbe
dalla competenza della Corte.
21 L’UAMI e, in via subordinata, la [OSCURATO:SOCIETA] affermano anche che le censure della ricorrente sono infondate.
Giudizio della Corte
22 Quanto alla seconda parte del terzo motivo, è sufficiente ricordare che spetta solo al Tribunale giudicare il valore da attribuire
agli elementi di prova dinanzi ad esso prodotti, e che esso non è tenuto a motivare esplicitamente le sue valutazioni riguardo
al valore di ciascun elemento probatorio presentato in tale sede. Il Tribunale deve nondimeno fornire una motivazione che
consenta alla Corte di esercitare il suo controllo giurisdizionale, specialmente su un eventuale snaturamento degli elementi
di prova presentati al Tribunale (v., in tal senso, sentenza 12 luglio 2005, causa C‑198/03 P, Commissione/CEVA e Pfizer,
Racc. pag. I-6357, punto 50).
23 Nella sua libera valutazione dei fatti, il Tribunale può inoltre tener conto della circostanza che una parte non faccia valere
talune circostanze.
24 Ai punti 69‑85 della sentenza impugnata il Tribunale ha valutato globalmente la somiglianza tra i marchi in conflitto, nonché
il rischio di confusione da parte del pubblico, prendendo in considerazione tutti gli elementi rilevanti del caso. Esso ha
inoltre motivato sufficientemente le proprie conclusioni.
25 Per il resto, la ricorrente, rimproverando al Tribunale, con la prima e con la seconda parte del terzo motivo, di avere erroneamente
esaminato i fattori rilevanti per apprezzare la somiglianza tra i prodotti in questione e tra i marchi in conflitto, mira
ad ottenere che la Corte sostituisca la propria valutazione dei fatti a quella del Tribunale.
26 Risulta però dagli artt. 225 CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia che l’impugnazione è limitata ai
motivi di diritto. Il Tribunale è dunque competente in via esclusiva per constatare e giudicare i fatti rilevanti, nonché
per valutare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce dunque, salvo il caso
di un loro snaturamento, una questione di diritto sottoposta in quanto tale al controllo della Corte in sede di impugnazione
(v. sentenze 19 settembre 2002, causa C‑104/00 P, DKV/UAMI, Racc. pag. I‑7561, punto 22, e 15 settembre 2005, causa C‑37/03 P,
BioID/UAMI, Racc. pag. I‑7975, punto 43).
27 Poiché la ricorrente non ha lamentato alcuno snaturamento dei fatti e degli elementi di prova forniti al Tribunale, la prima
parte e, parzialmente, la seconda parte del terzo motivo devono essere dichiarate irricevibili.
28 Il terzo motivo non può quindi essere accolto in alcuna sua parte.
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
29 La ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l’art. 81 del proprio regolamento di procedura, in quanto la sentenza impugnata
è priva di motivazione relativamente al rigetto della domanda formulata in via principale.
30 Il Tribunale non avrebbe potuto limitare la portata della controversia alla somiglianza tra i prodotti «scarpe da donna» contraddistinti
dai marchi anteriori e i prodotti «borse da donna» recanti il marchio richiesto. Da un lato, sebbene gli argomenti a sostegno
del suo ricorso dinanzi al Tribunale abbiano riguardato quasi esclusivamente la somiglianza tra i detti prodotti, l’affinità
fra tutti i prodotti contraddistinti dal marchio la cui registrazione è stata richiesta e quelli della ricorrente sarebbe
stata fatta valere in più punti del ricorso proposto al Tribunale. D’altra parte, gli argomenti fatti valere in udienza non
potevano essere considerati irricevibili ai sensi dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, in quanto
motivi nuovi dedotti in corso di causa. Non si tratterebbe infatti di motivi nuovi, ma semplicemente di argomenti supplementari
a sostegno di quanto già chiesto nelle conclusioni del citato ricorso.
31 Secondo la [OSCURATO:SOCIETA] e l’UAMI, il Tribunale ha giustamente limitato il proprio esame ai prodotti «scarpe da donna» e «borse
da donna», poiché esso non può sostituirsi alle parti e, in mancanza di argomenti da queste presentati, procedere di propria
iniziativa all’esame di una questione in rapporto con la controversia. Peraltro, se è vero che la ricorrente ha affermato
in udienza la somiglianza tra prodotti diversi da quelli ai quali il Tribunale ha limitato il proprio esame, ciò sarebbe avvenuto
per la prima volta nel corso del procedimento, cosicché il Tribunale avrebbe correttamente considerato tardivo il motivo.
Giudizio della Corte
32 Stando alla sua rubrica, il primo motivo lamenta un’assenza di motivazione della sentenza impugnata per quanto riguarda il
mancato accoglimento della domanda proposta al Tribunale in via principale. Risulta tuttavia dall’atto introduttivo dell’impugnazione
che la ricorrente contesta in realtà il fondamento di tale rigetto. Essa rimprovera infatti al Tribunale di aver giudicato
irricevibile tale domanda in quanto la ricorrente non avrebbe proposto argomenti per sostenerla nel ricorso medesimo.
33 Si deve dunque verificare se, così facendo, il Tribunale abbia commesso un errore di diritto.
34 Deriva dall’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale che l’atto introduttivo ad esso proposto deve
indicare l’oggetto della controversia e contenere l’esposizione sommaria dei motivi dedotti.
35 La Corte si è già pronunciata sulla portata di tale requisito relativamente all’art. 38, n. 1, lett. c), del proprio regolamento
di procedura. Essa ha affermato che l’indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto
di preparare la sua difesa e alla Corte di esercitare il suo controllo. Ne discende che gli elementi essenziali di fatto e
di diritto sui quali un ricorso si basa devono emergere in modo coerente e comprensibile dal testo del ricorso stesso (sentenze
9 gennaio 2003, causa C‑178/00, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑303, punto 6, e 15 settembre 2005, causa C‑199/03, Irlanda/Commissione,
Racc. pag. I‑8027, punto 50).
36 La stessa conclusione si impone per quanto riguarda i ricorsi proposti dinanzi al Tribunale, poiché i citati artt. 38, n. 1,
lett. c), del regolamento di procedura della Corte e 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura del Tribunale sono redatti
in termini identici e si limitano a riprodurre un obbligo sancito dall’art. 21 dello Statuto della Corte di giustizia, il
quale è applicabile tanto ai ricorsi proposti alla Corte quanto a quelli proposti al Tribunale.
37 Il Tribunale, pertanto, deve dichiarare irricevibile un capo delle conclusioni di un ricorso ad esso presentato qualora gli
elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali tale capo delle conclusioni è fondato non emergano, in modo coerente e
comprensibile, dal testo del ricorso stesso. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, all’assenza
di tali elementi nell’atto introduttivo non può ovviarsi con la loro presentazione in udienza.
38 Nello specifico, ai punti 46‑48 della sentenza impugnata il Tribunale ha respinto la domanda formulata in via principale poiché
l’argomento presentato nel ricorso dinanzi ad esso proposto si riferiva soltanto ai prodotti «borse da donna» e «scarpe da
donna», e l’atto introduttivo non conteneva alcun argomento che mettesse in discussione la conclusione della commissione di
ricorso secondo la quale i prodotti «cuoio e sue imitazioni; pelli di animali; bauli e valigie» e «scarpe da donna» non sono
simili.
39 Ebbene, la ricorrente non ha proposto dinanzi alla Corte alcun serio argomento per dimostrare che, contrariamente a quanto
deciso dal Tribunale, il ricorso proposto dinanzi ad esso avrebbe contenuto elementi di fatto e di diritto a sostegno di tale
domanda.
40 Poiché tale domanda era irricevibile, risulta che la ricorrente ha in realtà fatto valere un motivo nuovo presentando in udienza,
per sostenere le conclusioni del proprio atto introduttivo, elementi di diritto e di fatto aventi il medesimo oggetto della
citata domanda. Ai sensi dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, è vietata la deduzione di motivi
nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Poiché
la ricorrente non ha sostenuto che ciò si fosse verificato nel presente caso, si deve prendere atto che giustamente il Tribunale
non ha accolto tali elementi, in quanto tardivi.
41 Poiché il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto, il primo motivo dev’essere respinto.
Sul secondo motivo
Argomenti delle parti
42 In via principale, la ricorrente sostiene che, dichiarando irricevibili le prove da essa prodotte, il Tribunale ha violato
l’art. 44, n. 1, lett. e), del proprio regolamento di procedura, il quale autorizza le offerte di prova.
43 Essa sostiene che il Tribunale, che sul punto si è richiamato alla propria giurisprudenza, ha fatto però riferimento a casi
diversi da quello di cui alla presente vicenda. Infatti le sentenze citate dal Tribunale riguarderebbero casi nei quali le
ricorrenti avrebbero visto i propri argomenti inizialmente respinti dall’UAMI – ed avrebbero quindi potuto contestare dinanzi
alla commissione di ricorso dell’UAMI gli argomenti di senso contrario utilizzati per giustificare tale rigetto – mentre in
questo caso, avendo la divisione di opposizione accolto la tesi della ricorrente, la commissione di ricorso dell’UAMI avrebbe
fatto valere i propri argomenti per la prima volta nella decisione controversa, cosicché la ricorrente non avrebbe avuto in
alcun momento del procedimento amministrativo la possibilità di contestare le conclusioni dell’UAMI opposte alle proprie.
44 In via subordinata, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 73 del regolamento n. 40/94, in quanto, nel corso del procedimento
dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, essa non ha avuto la possibilità di essere sentita sull’esistenza o meno di
una somiglianza tra i prodotti interessati.
45 Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la contestazione della violazione dell’art. 73 non potrebbe essere considerata
un motivo nuovo dedotto per la prima volta in udienza, ma avrebbe rappresentato un semplice sviluppo del motivo a sostegno
del quale talune prove sono state fornite insieme al ricorso proposto dinanzi al Tribunale.
46 Ai sensi della citata disposizione, infatti, la ricorrente avrebbe dovuto avere in ogni caso la possibilità di contestare
gli argomenti presentati per la prima volta dall’UAMI. Poiché ciò non era potuto avvenire nel corso del procedimento amministrativo,
il Tribunale, investito di un ricorso contro la decisione della commissione di ricorso dell’UAMI, avrebbe dovuto scegliere
tra due alternative, ossia consentire la presentazione di prove dinanzi a sé oppure annullare la decisione controversa e rimettere
il caso alla commissione di ricorso, in modo da consentire alla ricorrente di contestare gli argomenti proposti per la prima
volta in tale decisione.
47 [OSCURATO:PERSONA] e l’UAMI ritengono che il Tribunale abbia correttamente dichiarato irricevibili le prove in questione, e ciò
per i motivi indicati nella sentenza impugnata.
48 Per quanto riguarda il motivo fatto valere in via subordinata, la [OSCURATO:SOCIETA] esprime dubbi circa la sua ricevibilità, poiché
la ricorrente lamenta una violazione dell’art. 73 del regolamento n. 40/94 da parte della commissione di ricorso, e non del
Tribunale.
49 Quest’ultimo, in ogni caso, avrebbe correttamente deciso che il motivo in cui si lamentava la violazione di tale disposizione
era irricevibile. La ricorrente avrebbe avuto del resto sufficienti possibilità di far valere il proprio punto di vista nel
corso del procedimento dinanzi all’UAMI.
Giudizio della Corte
– Sulla censura con cui si lamenta una violazione dell’art. 44, n. 1, lett. e), del regolamento di procedura del Tribunale
50 Da un lato, risulta dall’art. 63 del regolamento n. 40/94 che l’annullamento come pure la riforma di una decisione delle commissioni
di ricorso dell’UAMI sono possibili soltanto per incompetenza, violazione di forme sostanziali, violazione del Trattato CE,
del regolamento n. 40/94 o di qualsiasi norma giuridica relativa alla loro applicazione, o per sviamento di potere. Pertanto,
il controllo svolto dal giudice comunitario relativamente a tale decisione non va al di là della verifica della sua legittimità
e non ha quindi come oggetto un riesame delle circostanze di fatto che sono state valutate dagli organi dell’UAMI.
51 D’altro lato, deriva dall’art. 74, n. 1, del medesimo regolamento che, in procedimenti in cui si discute di impedimenti relativi
alla registrazione, come il presente, l’UAMI si limita ad esaminare i motivi addotti e le domande presentate dalle parti.
52 Poiché l’UAMI non può prendere in considerazione fatti che non siano stati sottoposti alla sua attenzione dalle parti, la
legittimità delle sue decisioni non può essere contestata sulla base di tali fatti. Il Tribunale non può pertanto nemmeno
prendere in considerazione prove tendenti a dimostrare tali fatti.
53 Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il fatto che la commissione di ricorso si sia fondata sugli elementi di prova
presentati dinanzi all’UAMI per trarne conclusioni differenti da quelle della divisione di opposizione è a tale proposito
irrilevante, poiché la valutazione delle prove compiuta da detta commissione poteva, in ogni caso, essere contestata dinanzi
al Tribunale.
54 Inoltre, come quest’ultimo ha correttamente rilevato, se la ricorrente avesse ritenuto di essere stata privata, in violazione
dell’art. 73, seconda frase, del regolamento n. 40/94, dalla commissione di ricorso della possibilità di produrre talune prove
rilevanti in tempo utile nell’ambito del procedimento amministrativo, essa avrebbe dovuto dedurre tale motivo a sostegno della
sua domanda di annullamento della decisione controversa. L’eventuale violazione, da parte della commissione di ricorso, del
diritto della ricorrente ad essere sentita non può implicare, viceversa, che il Tribunale proceda alla valutazione di fatti
e di prove non preventivamente dedotti dinanzi agli organi dell’UAMI.
– Sulla censura in cui si lamenta un errore di diritto del Tribunale circa la presunta violazione dell’art. 73 del regolamento
n. 40/94 da parte della commissione di ricorso
55 Anzitutto, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:SOCIETA], occorre dichiarare ricevibile tale censura, poiché la ricorrente
rimprovera al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nel non sanzionare la presunta violazione dell’art. 73 del regolamento
n. 40/94 da parte della commissione di ricorso.
56 Quanto al fondamento di tale censura, si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento di
procedura del Tribunale, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di
diritto e di fatto emersi durante il procedimento.
57 La ricorrente non nega che, nel ricorso da essa presentato dinanzi al Tribunale, essa non ha rimproverato alla commissione
di ricorso di avere violato l’art. 73, seconda frase, del regolamento n. 40/94, poiché tale censura è stata proposta per la
prima volta in udienza. Essa non nega parimenti che gli elementi presentati a sostegno di tale censura esistevano già e che
le erano noti al momento del deposito del suo ricorso presso la cancelleria del Tribunale.
58 Alla luce di quanto sopra, il Tribunale non ha commesso errori di diritto nel non sanzionare la presunta violazione dell’art. 73,
seconda frase, del regolamento n. 40/94.
59 Il secondo motivo dev’essere quindi respinto.
Sulle spese
60 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione a norma dell’art. 118
del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI e la [OSCURATO:PERSONA] ne hanno fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] SpA è condannata alle spese.
Firme
*
Lingua processuale: l'italiano.