Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:T:2011:281
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑196/06
[OSCURATO:SOCIETA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
«Concorrenza — Intese — Perossido di idrogeno e perborato di sodio — Decisione che accerta un’infrazione all’art. 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito — Obbligo di motivazione»
Massime della sentenza
1.
Concorrenza — Regole comunitarie — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri
di valutazione
(Art. 81 CE)
2.
Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di applicazione delle norme sulla concorrenza — Decisione
riguardante una pluralità di destinatari — Necessità di una motivazione sufficiente in particolare nei confronti dell’ente
che deve sostenere l’onere conseguente a un’infrazione
(Artt. 81 CE e 253 CE)
3.
Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di applicazione delle norme sulla concorrenza — Motivazione
che si basa su un elemento non esposto nella comunicazione degli addebiti — Inammissibilità
(Artt. 81 CE e 253 CE)
4.
Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di applicazione delle norme sulla concorrenza — Regolarizzazione
di un difetto di motivazione nel corso del procedimento contenzioso — Inammissibilità
(Artt. 81 CE e 253 CE)
5.
Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di applicazione delle norme sulla concorrenza — Considerazione
di elementi di informazione non contenuti nella decisione che riconosce la responsabilità di un’impresa al fine di valutare
la legittimità della motivazione della decisione — Inammissibilità
(Artt. 81 CE e 253 CE)
1.
Il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante in particolare qualora, pur avendo personalità
giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in
sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, in considerazione, in particolare, dei vincoli
economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra i due enti giuridici. Infatti, in una simile situazione la controllante
e la sua controllata fanno parte di una stessa unità economica e, pertanto, formano una sola impresa, ai sensi dell’art. 81 CE.
Nel caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della propria controllata, la quale abbia
infranto le norme dell’Unione in materia di concorrenza, da un lato, tale società controllante può esercitare un’influenza
determinante sul comportamento della controllata e, dall’altro, esiste una presunzione relativa secondo cui detta società
controllante esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata.
In tali circostanze, è sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] provi che l’intero capitale di una controllata sia detenuto dalla controllante
per poter presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata. [OSCURATO:PERSONA] potrà poi ritenere la società controllante responsabile dell’infrazione di cui trattasi, a meno che tale società
controllante, sulla quale incombe l’onere di invertire detta presunzione, non fornisca sufficienti elementi di prova idonei
a dimostrare che la propria controllata si comporta in maniera autonoma sul mercato.
Al fine di stabilire se una controllata determini in maniera autonoma il suo comportamento sul mercato, devono essere presi
in considerazione tutti gli elementi pertinenti relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici che legano tale controllata
alla società controllante, i quali possono variare a seconda dei casi e non possono essere quindi elencati in modo tassativo.
(v. punti 26-30)
2.
Con riferimento alla motivazione di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che applica l’art. 81 CE, la [OSCURATO:PERSONA] non è obbligata
a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere dinanzi ad essa, ma le è sufficiente esporre
i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell’economia della decisione. In particolare, essa non
è tenuta a prendere posizione sugli elementi che sono manifestamente ininfluenti, privi di significato o chiaramente secondari.
Quando una decisione in applicazione dell’art. 81 CE riguarda più destinatari e pone un problema d’imputabilità dell’infrazione,
essa deve contenere una motivazione sufficiente nei confronti di ciascuno dei destinatari, specie di quelli che, secondo il
tenore della stessa decisione, dovranno sopportare l’onere conseguente all’infrazione. Pertanto, nei confronti di una controllante
ritenuta responsabile del comportamento illecito della sua controllata, una simile decisione deve contenere un’esposizione
esauriente dei motivi atti a giustificare l’imputabilità dell’infrazione a tale società.
In tale contesto, quando una società controllante faccia valere non solo che essa era una holding che gestiva la sua controllata
come un mero investimento finanziario, attraverso una società di holding interposta, ma adduca altresì un insieme di circostanze
particolari caratterizzante i legami tra le società interessate al momento dell’infrazione, e ove gli elementi da essa dedotti
non si limitino ad affermazioni, ma contengano informazioni dettagliate sul funzionamento della holding, accompagnate da dichiarazioni
dei dirigenti delle società interessate, da scambi di corrispondenza con terzi nonché da un certo numero di documenti interni
alle società interessate e contemporanei al periodo dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a prendere posizione su tale
argomentazione, esaminando se, considerati tutti gli elementi rilevanti relativi ai legami economici, organizzativi e giuridici
tra le società interessate, la società controllante abbia dimostrato che la sua controllata si comportava in modo autonomo
sul mercato, nonché, eventualmente, a esporre i motivi per cui ritiene che gli elementi dedotti dalla società controllante
non sono sufficienti per invertire la presunzione di cui trattasi. L’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di motivare la propria decisione
sotto questo profilo si desume chiaramente dal carattere relativo della presunzione riguardante l’influenza determinante da
parte di una società controllante sulla sua controllata di cui detenga il 100% del capitale, per inficiare la quale la società
controllante deve produrre una prova attinente al complesso dei legami economici, organizzativi e giuridici tra la stessa
e la sua controllata.
(v. punti 57-58, 71, 73, 75-77)
3.
Un elemento non esposto nella comunicazione degli addebiti e sul quale un’impresa, destinataria di una decisione della [OSCURATO:PERSONA]
che rileva un’infrazione alle norme in materia di concorrenza, non ha avuto occasione di far valere la propria posizione nel
corso del procedimento amministrativo deve essere considerato inopponibile a detta impresa. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA]
non può avvalersene nell’ambito della motivazione della propria decisione.
(v. punto 83)
4.
La motivazione di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che applica l’art. 81 CE deve, in linea di principio, essere comunicata
all’interessato contemporaneamente alla decisione che gli arreca pregiudizio. La mancanza di motivazione non può dunque essere
sanata dal fatto che l’interessato venga a conoscenza del ragionamento alla base della decisione in pendenza della causa.
Pertanto, la mancanza di motivazione non può essere sanata in pendenza della causa.
(v. punti 89-90)
5.
Nel caso di ricorsi diretti conto le decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che infliggono ammende ad imprese per violazione delle norme
in materia di concorrenza, il Tribunale è competente a valutare, nell’ambito della sua competenza giurisdizionale estesa anche
al merito, il carattere adeguato dell’importo delle ammende. Mentre tale valutazione può, in determinate condizioni, giustificare
la presa in considerazione di elementi di informazione aggiuntivi, tale rilievo non si applica nell’ambito del controllo del
rispetto dell’obbligo di motivazione della decisione che accerta l’infrazione, allorché questa è sottoposta al controllo di
legittimità.
Pertanto, anche se il Tribunale può constatare una violazione dell’obbligo di motivazione commessa dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito
della determinazione delle ammende inflitte per infrazioni dell’art. 81, n. 1, CE, affermando al contempo che, poiché la soluzione
adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] dev'essere, nel merito, confermata, tale violazione non comporta né l’annullamento della decisione
impugnata né una modifica dell’importo delle ammende, tale valutazione non può essere applicata al caso del controllo della
legittimità di una decisione della [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui quest’ultima ha affermato la responsabilità dell’impresa
interessata.
(v. punti 91-93)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata)
16 giugno 2011 (
*
)
«Concorrenza – Intese – Perossido di idrogeno e perborato di sodio – Decisione che accerta un’infrazione all’art. 81 CE – Imputabilità del comportamento illecito – Obbligo di motivazione»
Nella causa T‑196/06,
[OSCURATO:SOCIETA],
con sede in Milano, rappresentata dagli avv.ti M. Siragusa, R. Casati, M. Beretta, P. Merlino e E. [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata inizialmente dai sigg. V. [OSCURATO:PERSONA] e F. Amato, successivamente dai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e V. Bottka, in qualità di
agenti,
convenuta,
avente ad oggetto, in via principale, la domanda di annullamento parziale della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 3 maggio 2006,
C (2006) 1766 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/F/38.620
– Perossido di idrogeno e perborato), nella parte in cui riguarda la ricorrente e, in via subordinata, la domanda di riduzione
dell’importo dell’ammenda,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata),
composto dai sigg. V. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), facente funzione di presidente, M. [OSCURATO:PERSONA], A. [OSCURATO:PERSONA], L. [OSCURATO:PERSONA] e K. O’[OSCURATO:PERSONA],
giudici,
cancelliere: sig. J. [OSCURATO:PERSONA], amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 settembre 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
[OSCURATO:SOCIETA] (precedentemente [OSCURATO:SOCIETA]), ricorrente, è una società di diritto italiano che, attraverso la [OSCURATO:SOCIETA], controllava, fino al 20 dicembre 2000, il 100% del capitale della [OSCURATO:SOCIETA], produttore di perossido di idrogeno (in
prosieguo: l’«HP») e di perborato di sodio (in prosieguo: il «PBS»).
2
Tra il dicembre 2000 e il maggio 2002 la [OSCURATO:SOCIETA] era controllata in modo maggioritario dalla ricorrente. Nel maggio 2002
la [OSCURATO:SOCIETA] è stata ceduta al gruppo della [OSCURATO:PERSONA] SA ed è divenuta, dal 1° gennaio 2003, la [OSCURATO:SOCIETA].
3
Nel novembre del 2002 la [OSCURATO:PERSONA] AG ha informato la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee dell’esistenza di un’intesa nei mercati
dell’HP e del PBS e ha richiesto l’applicazione della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla non imposizione di ammende
e alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).
4
[OSCURATO:PERSONA] ha fornito alla [OSCURATO:PERSONA] le prove materiali che le hanno consentito di effettuare, il 25 e il 26 marzo 2003,
talune verifiche negli uffici di determinate imprese.
5
Il 26 gennaio 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una comunicazione degli addebiti alla ricorrente e alle altre imprese coinvolte.
6
Dopo aver sentito le imprese interessate, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione 3 maggio 2006, C (2006) 1766 def., relativa
a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] NV, [OSCURATO:PERSONA] AB, EKA [OSCURATO:PERSONA] AB, [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:SOCIETA] [ricorrente], FMC Corporation, FMC Foret S.A., Kemira
OYJ, [OSCURATO:PERSONA] SA, Chemoxal SA, [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] SA/NV, [OSCURATO:SOCIETA], Total SA, [OSCURATO:PERSONA] SA e Arkema
SA (caso COMP/F/38.620 – Perossido di idrogeno e perborato) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), una sintesi della quale
è stata pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
del 13 dicembre 2006 (GU L 353, pag. 54). Essa è stata notificata alla ricorrente con lettera dell’8 maggio 2006.
Decisione impugnata
7
Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che i destinatari di quest’ultima avevano partecipato ad un’infrazione
unica e continuata dell’art. 81 CE e dell’art. 53 dell’Accordo sullo spazio economico europeo (SEE), relativa all’HP e al
suo derivato, il PBS (punto 2 della decisione impugnata).
8
L’infrazione accertata è consistita prevalentemente nello scambio tra concorrenti di informazioni rilevanti in termini commerciali
e di informazioni riservate concernenti il mercato e le imprese, nella limitazione e nel controllo della produzione e delle
capacità potenziali ed effettive di questa, nell’assegnazione di quote di mercato e di clienti nonché nella fissazione e nel
monitoraggio del rispetto degli obiettivi di prezzo.
9
La ricorrente è stata ritenuta responsabile «in solido» dell’infrazione con la [OSCURATO:SOCIETA] (punto 423 della decisione impugnata).
10
Ai fini del calcolo dell’importo delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato il metodo esposto negli orientamenti per il calcolo
delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo
5, [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3).
11
[OSCURATO:PERSONA] ha determinato l’importo di base delle ammende in funzione della gravità e della durata dell’infrazione (punto
452 della decisione impugnata), e questa è stata qualificata come molto grave (punto 457 della decisione impugnata).
12
In applicazione di un trattamento differenziato, la ricorrente e la [OSCURATO:SOCIETA] sono state classificate nella terza e penultima
categoria, corrispondente all’importo di partenza pari a EUR 20 milioni (punti 460‑462 della decisione impugnata).
13
Per assicurare un sufficiente effetto dissuasivo, al suddetto importo di partenza è stato applicato un coefficiente moltiplicatore
pari all’1,5, in considerazione del rilevante fatturato della ricorrente. Dal momento che la [OSCURATO:SOCIETA] è stata ceduta
ad un’altra impresa, tale coefficiente non è stato applicato alla sua ammenda (punto 463 della decisione impugnata).
14
Dato che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente ha partecipato all’infrazione dal 12 maggio 1995 al 31 dicembre 2000, ossia
per un periodo di cinque anni e sette mesi, l’importo della sua ammenda è stato maggiorato del 55% per la durata (punto 467
della decisione impugnata).
15
Per le circostanze aggravanti la [OSCURATO:PERSONA] ha aumentato l’importo dell’ammenda della ricorrente del 50%, tenuto conto della
recidiva rispetto all’infrazione accertata nella decisione della [OSCURATO:PERSONA] 27 luglio 1994, 94/599/CE, relativa ad un procedimento
a norma dell’articolo [81 CE] (caso 31.865 – PVC) (GU L 239, pag. 14) (punti 469 e 496 della decisione impugnata).
16
In applicazione dell’art. 23, n. 2, del regolamento del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione
delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), la [OSCURATO:PERSONA] ha ridotto l’importo
dell’ammenda inflitta in solido con la [OSCURATO:SOCIETA] all’importo corrispondente al 10% del suo fatturato globale nel 2005
(punto 498 della decisione impugnata).
17
L’art. 1, lett. e) e n), della decisione impugnata enuncia che la ricorrente e la [OSCURATO:SOCIETA], avendo partecipato all’infrazione
di cui trattasi dal 12 maggio 1995 al 31 dicembre 2000, hanno violato l’art. 81, n. 1, CE e l’art. 53 dell’accordo SEE.
18
All’art. 2, lett. c), della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto alla ricorrente un’ammenda pari a EUR 58,125 milioni,
di cui la [OSCURATO:SOCIETA] viene dichiarata responsabile «in solido» fino a un ammontare pari a EUR 25,619 milioni.
Procedimento e conclusioni delle parti
19
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 luglio 2006, la ricorrente ha proposto il presente
ricorso.
20
Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato assegnato alla Sesta Sezione
e, sentite le parti, la presente causa è stata attribuita alla Sesta Sezione ampliata.
21
A causa dell’impedimento di due membri della sezione ampliata a partecipare al procedimento, il presidente del Tribunale ha
designato altri due giudici per completare la sezione, ai sensi dell’art. 32, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale.
22
Su proposta del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di aprire la fase orale del procedimento. Le parti hanno svolto le
loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale nel corso dell’udienza svoltasi il 2 settembre 2010.
23
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata nella parte in cui la riguarda;
– in subordine, annullare o ridurre l’importo dell’ammenda ad essa inflitta;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
24
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
Osservazioni preliminari
25
Dal momento che l’argomentazione della ricorrente a sostegno delle conclusioni dirette all’annullamento si dirige, in sostanza,
contro l’affermazione della sua responsabilità per il comportamento illecito della sua controllata, occorre preliminarmente
ricordare la giurisprudenza rilevante a tale riguardo.
26
Secondo costante giurisprudenza, il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante in particolare
qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta
sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, in considerazione,
in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra i due enti giuridici (v. sentenza della
Corte 10 settembre 2009, causa C‑97/08 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8237, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).
27
Infatti, in una simile situazione la società madre e la sua affiliata fanno parte di una stessa unità economica e, pertanto,
formano una sola impresa, ai sensi dell’art. 81 CE (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 26 supra, punto 59).
28
Nel caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della propria controllata, la quale abbia
infranto le norme dell’Unione in materia di concorrenza, da un lato, tale società controllante può esercitare un’influenza
determinante sul comportamento della controllata e, dall’altro, esiste una presunzione relativa secondo cui detta società
controllante esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 26 supra, punto 60 e giurisprudenza ivi citata).
29
Ciò premesso, è sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] provi che l’intero capitale di una controllata sia detenuto dalla controllante
per presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata. [OSCURATO:PERSONA]
potrà conseguentemente considerare la società madre responsabile dell’infrazione di cui trattasi, a meno che questa società
madre, sulla quale incombe l’onere di invertire detta presunzione, non fornisca elementi di prova sufficienti, idonei a dimostrare
che la sua affiliata tiene un comportamento autonomo nel mercato (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
punto 26 supra, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).
30
Al fine di stabilire se una controllata determini in maniera autonoma il suo comportamento sul mercato, devono essere presi
in considerazione tutti gli elementi pertinenti relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici che legano tale controllata
alla società controllante, i quali possono variare a seconda dei casi e non possono essere quindi elencati in modo tassativo
(sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 26 supra, punto 74; v. altresì, in questo senso, sentenza del Tribunale 12 dicembre
2007, causa T‑112/05, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5049, punto 65).
31
Nel caso di specie, ai punti 370‑379 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha rammentato che una società madre può essere
considerata responsabile del comportamento illecito di una controllata, qualora la controllata non determini in modo autonomo
il proprio comportamento sul mercato. Essa ha precisato di aver potuto presumere legittimamente che una filiale controllata
al 100% segua essenzialmente le istruzioni impartitele dalla società madre e che quest’ultima può tuttavia confutare tale
presunzione fornendo la prova del contrario.
32
Quanto all’imputazione alla ricorrente del comportamento illecito della [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA] ha anzitutto affermato, al
punto 416 della decisione impugnata, che essa «controllava direttamente» la sua filiale al momento dell’infrazione.
33
Al punto 417 della decisione impugnata la stessa ha fatto riferimento agli argomenti con cui la ricorrente aveva contestato
tale imputazione.
34
Al punto 418 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che, contrariamente alla tesi sostenuta dalla ricorrente,
un controllo al 100% sulla filiale è sufficiente a provare la responsabilità di una controllante, in mancanza di un argomento
atto a confutare la presunzione che ne deriva.
35
Per quanto poi concerne gli argomenti addotti dalla ricorrente a sostegno dell’autonomia della [OSCURATO:SOCIETA], ai punti 419‑421
della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che «altri elementi indica[vano] il contrario», facendo riferimento,
da una parte, alle condizioni della partecipazione dei dirigenti della ricorrente alla riunione del marzo 1994 con i rappresentanti
della [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altra, all’identità di un membro del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA] e di quello della [OSCURATO:SOCIETA],
nonché alle condizioni della ristrutturazione del gruppo nel dicembre 2000. Al punto 422 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA]
ha giudicato che «altri elementi» presentati dalla ricorrente, segnatamente il fatto che essa non fosse a conoscenza dell’intesa,
non erano sufficienti a confutare la presunzione.
36
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato la responsabilità della ricorrente, in considerazione del suo «coinvolgimento (...) nelle
operazioni commerciali di [OSCURATO:SOCIETA]» e della sua partecipazione al 100% nel capitale di quest’ultima (punto 423 della decisione
impugnata).
37
Nel contestare tale valutazione, la ricorrente deduce, in sostanza, tre motivi, relativi, il primo, ad una violazione dei
suoi diritti della difesa, il secondo, ad una violazione dell’obbligo di motivazione e, il terzo, ad una violazione dell’art. 81 CE.
38
Il Tribunale ritiene opportuno esaminare in primo luogo il secondo motivo.
Sull’asserita violazione dell’obbligo di motivazione
Argomenti delle parti
39
Nell’ambito del secondo motivo la ricorrente sostiene, da un lato, che la constatazione della partecipazione al 100% nel capitale
della [OSCURATO:SOCIETA] non configura un motivo sufficiente per chiarire sotto quale profilo la responsabilità dell’infrazione in esame
potesse esserle imputata e che la motivazione della decisione impugnata è contraddittoria e insufficiente per quanto riguarda
altri due elementi cui viene fatto riferimento ai punti 419‑421 di tale decisione.
40
In particolare, per quanto riguarda la riunione del 16 marzo 1994, menzionata al punto 420 della decisione impugnata, nella
sua risposta datata 13 aprile 2006 la ricorrente avrebbe fornito alla [OSCURATO:PERSONA] un certo numero di elementi atti a dimostrare
che le condizioni in cui si è svolta la riunione in parola non potevano essere fatte valere al fine di affermare la sua responsabilità
nell’infrazione di cui trattasi, ma che, al contrario, esse confermavano l’autonomia della sua controllata.
41
La ricorrente sostiene, dall’altro, di aver fornito nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti elementi di prova
dell’autonomia della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dichiarato insufficienti tali elementi senza indicare i motivi di tale
rigetto. Sotto questo aspetto la decisione impugnata sarebbe viziata da un difetto assoluto di motivazione. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA]
non avrebbe neanche discusso uno solo dei punti in fatto e in diritto sollevati dalla ricorrente per dimostrare l’autonomia
di cui godeva la [OSCURATO:SOCIETA].
42
Alla luce di tali elementi, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto basare le sue conclusioni su un «elemento puramente formale»,
cioè l’indiretta partecipazione totalitaria al capitale della [OSCURATO:SOCIETA], e soltanto su due circostanze di fatto, vale a dire
la riunione del 16 marzo 1994 e l’identità di uno dei membri dei consigli di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA].
A questo fine non potrebbero essere presi in considerazione gli argomenti addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] per la prima volta in
corso di causa.
43
Dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] ha imputato la responsabilità alla ricorrente sulla base di una presunzione, essa avrebbe dovuto
esaminare con particolare attenzione gli elementi dedotti dalla ricorrente. Il loro rigetto immotivato avrebbe l’effetto di
trasformare la presunzione semplice in esame in una presunzione assoluta, implicante una responsabilità oggettiva della ricorrente.
44
[OSCURATO:PERSONA] controbatte sostenendo che il controllo totale da parte della ricorrente sulla [OSCURATO:SOCIETA] fa sorgere una presunzione
dell’esercizio della sua influenza determinante sul comportamento di tale controllata. Gli elementi menzionati ai punti 420
e 421 della decisione impugnata sarebbero stati utilizzati quali indizi supplementari di una simile influenza già desumibile
dalla presunzione in discorso.
45
Per quanto riguarda il primo elemento, dalle informazioni della [OSCURATO:PERSONA] e della ricorrente risulterebbe che esse hanno organizzato
congiuntamente la riunione del 16 marzo 1994 e che il presidente della [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe stato convocato «improvvisamente».
Il suo obiettivo principale sarebbe stato quello di discutere il possibile acquisto da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle attività
della [OSCURATO:SOCIETA] nel settore di cui trattasi, nonché il progetto della [OSCURATO:SOCIETA] di costruire un nuovo stabilimento a Bitterfeld
(Germania). Il fatto che tale riunione sia stata organizzata dalla ricorrente sarebbe un indizio della sua influenza sulle
attività della [OSCURATO:SOCIETA].
46
Contrariamente a quanto argomentato dalla ricorrente, dalla nota della [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe che anche il settore dell’HP e
del PBS in generale è stato oggetto di discussione. Tale indicazione sarebbe corroborata dal presidente della [OSCURATO:SOCIETA]. Sebbene
la riunione in questione si sia svolta circa un anno prima dell’inizio dell’infrazione, non vi sarebbe ragione di ritenere
che essa non sia rivelatrice dell’esistenza di rapporti tra la ricorrente e la [OSCURATO:SOCIETA] durante l’infrazione, in quanto nel
frattempo la struttura del gruppo non avrebbe subito sostanziali modifiche.
47
Per quanto riguarda il secondo elemento, il fatto che il presidente della [OSCURATO:SOCIETA] fosse membro del consiglio di amministrazione
della [OSCURATO:SOCIETA] costituirebbe un indizio della volontà della ricorrente di garantire la stabilità della catena di controllo
tra essa e la [OSCURATO:SOCIETA].
48
L’argomento della ricorrente relativo alla mancanza di un legame personale tra la stessa e la [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe del resto contraddetto
dal fatto, che emerge dalla risposta della [OSCURATO:SOCIETA] ad una richiesta di informazioni, che il presidente e un membro
del consiglio di amministrazione della ricorrente sono stati membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA] durante
una parte del periodo di durata dell’infrazione. Sebbene si tratti di un elemento non menzionato nella decisione impugnata,
la [OSCURATO:PERSONA] sostiene di potersene avvalere legittimamente, in risposta all’argomento della ricorrente.
49
Quanto ai motivi del rigetto della prova contraria, la [OSCURATO:PERSONA] asserisce che il suo obbligo di motivazione non si estende
all’obbligo di esaminare tutti i punti di fatto e di diritto trattati nel corso del procedimento amministrativo. Essa sostiene
che nessuno degli elementi dedotti dalla ricorrente nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti fosse idoneo a dimostrare
l’autonomia della [OSCURATO:SOCIETA].
50
[OSCURATO:PERSONA] afferma di aver motivato la sua decisione in modo giuridicamente valido e, in particolare, di aver sufficientemente
chiarito le ragioni per cui ha respinto gli argomenti della ricorrente. In particolare, ai punti 419‑421 della decisione impugnata
essa avrebbe risposto agli argomenti della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:SOCIETA] godeva d’autonomia, sottolineando in proposito
che esistevano indizi contrari, cioè la riunione del 16 marzo 1994 e la funzione esercitata dal presidente della [OSCURATO:SOCIETA]
nel consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA].
51
Gli elementi forniti dalla ricorrente sarebbero stati comunque insufficienti. Il fatto che l’attività di una controllata non
costituisca l’attività principale del gruppo non sarebbe un indizio rilevante. L’impegno della ricorrente nel processo di
risanamento del gruppo avrebbe logicamente comportato il suo coinvolgimento nelle scelte strategiche più importanti, proprio
per evitare che tali scelte potessero pregiudicare il processo di risanamento del gruppo. Il fatto che la controllante non
si occupi direttamente o indirettamente della gestione corrente delle attività della controllata non dimostrerebbe l’autonomia
di quest’ultima. Per poter constatare l’esistenza di un’influenza determinante, sarebbe sufficiente che la capogruppo incida
sulle scelte strategiche fondamentali della controllata.
52
Il controllo del gruppo descritto dalla ricorrente, esercitato attraverso tre comitati che avevano incontri trimestrali con
la direzione delle controllate, non sarebbe assimilabile all’attività di gestione di azioni da parte di una holding puramente
finanziaria. Inoltre, sulla scorta della dichiarazione del presidente della [OSCURATO:SOCIETA], la ricorrente sarebbe stata informata
dei «piani e del budget del [OSCURATO:PERSONA]», degli «obiettivi di massima» nonché dei «principi generali in tema di risorse
umane», e si sarebbe occupata della «copertura del fabbisogno finanziario» della [OSCURATO:SOCIETA] per la realizzazione dei suoi progetti
strategici più importanti.
53
Il fatto che, in forza del suo statuto sociale, il consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA] fruisse di un ampio potere
discrezionale in materia di attività commerciali non costituirebbe una prova della sua autonomia, in particolare per quanto
riguarda le scelte strategiche fondamentali. Infatti, la ricorrente sarebbe intervenuta nelle decisioni strategiche concernenti
i progetti della [OSCURATO:SOCIETA] di un nuovo stabilimento a Bitterfeld o di una joint-venture negli [OSCURATO:PERSONA].
54
L’asserita mancanza di tracce di ingerenza nei verbali delle riunioni dei consigli di amministrazione della ricorrente o della
[OSCURATO:SOCIETA], i quali peraltro non sarebbero stati prodotti, non sarebbe sufficiente, in quanto l’esercizio di siffatta influenza
non deve necessariamente trasparire da tali verbali.
55
Pertanto, secondo la [OSCURATO:PERSONA], anche supponendo che la decisione impugnata fosse viziata da un difetto di motivazione relativamente
al rigetto degli argomenti addotti dalla ricorrente nella risposta alla comunicazione degli addebiti, non sarebbe opportuno
annullarla, in quanto tale annullamento potrebbe dare luogo solo alla pronuncia di una nuova decisione identica nel merito
(sentenza del Tribunale 13 dicembre 2006, cause riunite T‑217/03 e T‑245/03, FNCBV e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4987, punto 363).
Giudizio del Tribunale
56
Secondo una giurisprudenza costante, la motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto
e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo
da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e da permettere al giudice competente di
esercitare il proprio controllo. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto
pertinenti, in quanto l’accertamento dell’osservanza, da parte della motivazione, degli obblighi imposti dall’art. 253 CE
va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano
la materia (v. sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1719,
punto 63 e giurisprudenza ivi citata).
57
[OSCURATO:PERSONA] non è obbligata a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere dinanzi ad essa,
ma le è sufficiente esporre i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell’economia della decisione.
In particolare, essa non è tenuta a prendere posizione sugli elementi che sono manifestamente ininfluenti, privi di significato
o chiaramente secondari (sentenza del Tribunale 15 giugno 2005, causa T‑349/03, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2197,
punto 64; v. altresì, in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], punto 56 supra, punto 64).
58
Quando, come nella fattispecie in esame, una decisione in applicazione dell’art. 81 CE riguarda più destinatari e pone un
problema d’imputabilità dell’infrazione, essa deve contenere una motivazione sufficiente nei confronti di ciascuno dei destinatari,
specie di quelli che, secondo il tenore della stessa decisione, dovranno sopportare l’onere conseguente all’infrazione. Pertanto,
nei confronti di una controllante ritenuta responsabile del comportamento illecito della sua controllata, una simile decisione
deve contenere un’esposizione esauriente dei motivi atti a giustificare l’imputabilità dell’infrazione a tale società (v.,
in tal senso, sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑327/94, SCA [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1373, punti 78‑80).
59
Dai punti 416-423 della decisione impugnata risulta che l’imputazione del comportamento illecito alla ricorrente si fonda
sull’affermazione dell’esercizio effettivo della sua influenza determinante sulla [OSCURATO:SOCIETA], derivante da una presunzione connessa
al controllo totale da parte sua di tale filiale attraverso una società interposta, dato che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], detta
presunzione non è stata inficiata dalla ricorrente.
60
La ricorrente sostiene che, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non ha esposto una motivazione sufficiente in merito
alla constatazione della sua responsabilità, in particolare, in quanto non ha esplicitato i motivi per i quali gli elementi
addotti per confutare la presunzione siano stati respinti.
61
Occorre osservare che dal fascicolo risulta che la ricorrente, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, ha addotto
un’argomentazione specifica allo scopo di dimostrare l’autonomia della [OSCURATO:SOCIETA].
62
Anzitutto, essa ha sostenuto di aver svolto, al momento dell’infrazione, il ruolo di una holding non operativa di un gruppo
estremamente diversificato, precisando di aver ripreso solo nel 2002 la propria attività di produttore e fornitore di energia
elettrica. In proposito essa ha prodotto una sintesi delle dichiarazioni IVA (imposta sul valore aggiunto) relative all’attività
della propria società nonché di quella della [OSCURATO:SOCIETA], società attraverso la quale la ricorrente controllava la [OSCURATO:SOCIETA]
nel corso di tutta la durata dell’infrazione.
63
Essa ha affermato che l’attività di holding non comportava un coinvolgimento nella gestione delle controllate, in quanto il
loro controllo era circoscritto alla verifica dei risultati finanziari mediante revisioni interne ed esterne. A tale riguardo
essa si è fondata su documenti contemporanei del periodo di durata dell’infrazione relativi all’organizzazione della revisione
interna, redatti dalla propria amministrazione.
64
Essa, poi, ha fatto valere le condizioni particolari della crisi finanziaria del gruppo, affermando che tutta la direzione
del gruppo era stata sostituita nel 1993 e che la sua nuova direzione aveva attuato un piano di cessione delle attività non
strategiche del gruppo, attuato nel periodo compreso tra il 1993 e il 2001 e destinato a ridurre lo squilibrio finanziario
nonché ad evitare il fallimento. Essa ha asserito che tale piano implicava una totale autonomia di gestione delle società
del gruppo e, in particolare, della [OSCURATO:SOCIETA], dal momento che quest’ultima era stata attiva nel settore non considerato essenziale
e di cui era in corso la cessione.
65
A sostegno di tale argomentazione, la ricorrente ha illustrato gli elementi del funzionamento del suo gruppo, il quale, nel
1995, era costituito da 932 società attive in diversi settori dell’economia ed aveva conosciuto una rilevante riorganizzazione
conclusasi nel 2002, il cui obiettivo era la concentrazione delle attività nel settore dell’energia.
66
Inoltre, la stessa ha prodotto un certo numero di elementi di prova, ossia la lettera indirizzata a terzi da uno dei suoi
dirigenti nel 1995, in cui veniva affermato tra l’altro che la «politica ormai consolidata da tempo [era] di delegare la totale
gestione operativa a (...) società [del gruppo]», la dichiarazione dell’ex presidente della [OSCURATO:SOCIETA], che testimoniava la
sua autonomia in materia di politica commerciale, una copia dello statuto della [OSCURATO:SOCIETA], secondo cui il suo consiglio di
amministrazione era stato investito «dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società» e della
«facoltà di compiere tutti gli atti che riten[esse] opportuni per l’attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali», nonché
il verbale del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA] del 27 maggio 1996, in cui vengono conferiti al suo presidente
«tutti i poteri e la facoltà per la gestione ordinaria e straordinaria della società».
67
La ricorrente ha altresì affermato che la [OSCURATO:SOCIETA] disponeva di tutte le strutture e di tutti i servizi necessari ai fini
di una gestione autonoma, che i verbali delle riunioni del suo consiglio di amministrazione non contenevano alcun indizio
di discussioni relative alle politiche commerciali delle controllate e che quelli del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA]
non contenevano alcun riferimento ad eventuali direttive che quest’ultima avrebbe ricevuto in merito alle politiche commerciali,
offrendosi di produrre tutti i suddetti documenti su richiesta della [OSCURATO:PERSONA].
68
Infine, la ricorrente ha fatto riferimento alle dichiarazioni della [OSCURATO:SOCIETA], riprese nella sua risposta ad una richiesta
di informazioni trasmessa dalla [OSCURATO:PERSONA] e facente parte del fascicolo amministrativo, da cui risulta che, al momento dell’infrazione,
il consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA] disponeva di un ampio potere discrezionale in ordine alle attività commerciali.
69
Al punto 417 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha illustrato l’argomentazione addotta dalla ricorrente.
70
Essa ha poi affermato, al punto 419 della decisione impugnata, che «la tesi sostenuta [dalla ricorrente] circa l’autonomia
[della sua controllata]» era contraddetta dagli elementi esposti ai punti 420 e 421 della decisione impugnata. Infine, al
punto 422 della decisione impugnata essa ha concluso che «altri elementi» presentati dalla ricorrente non erano sufficienti
a confutare la presunzione in esame.
71
Si deve rilevare che tale ragionamento non affronta l’argomentazione addotta dalla ricorrente, ma si limita a rinviare agli
indizi supplementari indicati ai punti 420 e 421 della decisione impugnata. Conseguentemente, la citata motivazione della
decisione impugnata non indica le ragioni per cui la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che gli elementi dedotti dalla ricorrente non siano
sufficienti per confutare la presunzione di cui trattasi.
72
Inoltre, deve ritenersi che, nonostante la [OSCURATO:PERSONA] non sia tenuta a prendere posizione su tutti gli elementi fatti valere
dall’interessato, in particolare qualora questi siano manifestamente ininfluenti, privi di significato o chiaramente secondari
(v. precedente punto 57), nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], gli elementi dedotti dalla
ricorrente non possono essere considerati privi di significato rispetto alla valutazione dell’autonomia della [OSCURATO:SOCIETA].
73
Infatti, va osservato che la ricorrente non solo ha fatto valere che essa era una holding che gestiva la sua controllata come
un mero investimento finanziario, attraverso una società di holding interposta, ma ha altresì addotto un insieme di circostanze
particolari caratterizzante i legami tra le società interessate al momento dell’infrazione in questione.
74
In particolare, essa ha argomentato in modo circostanziato che la nuova direzione della holding che aveva assunto il comando
del gruppo, a seguito della sua crisi finanziaria nel 1993, ha adottato provvedimenti di riorganizzazione che comportavano
la decisione di lasciare alle società del gruppo un’autonomia di comportamento, tenuto conto, da un lato, degli obiettivi
della holding a fronte della crisi e, dall’altro, della grande varietà delle attività del gruppo.
75
Gli elementi dedotti dalla ricorrente, del resto, non si limitavano ad affermazioni, ma contenevano informazioni dettagliate
sul funzionamento della holding, accompagnate da dichiarazioni dei dirigenti della società interessate, da scambi di corrispondenza
con terzi nonché da un certo numero di documenti interni alle società interessate e contemporanei del periodo di durata dell’infrazione.
76
Date tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a prendere posizione sull’argomentazione contraria della ricorrente, esaminando
se, considerati tutti gli elementi rilevanti relativi ai legami economici, organizzativi e giuridici tra le società interessate,
la ricorrente avesse dimostrato che la sua controllata si comportava in modo autonomo sul mercato.
77
L’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di motivare la propria decisione sotto questo profilo si desume chiaramente dal carattere relativo
della presunzione in parola, per inficiare la quale la ricorrente dovrebbe produrre una prova attinente al complesso dei legami
economici, organizzativi e giuridici tra la stessa, la società interposta e la controllata.
78
D’altro canto, alla carenza della motivazione in esame non può ovviarsi mediante il riferimento fatto agli indizi indicati
ai punti 420 e 421 della decisione impugnata.
79
Da una parte, relativamente alle condizioni della partecipazione dei rappresentanti della ricorrente alla riunione del 16
marzo 1994, la quale in particolare aveva comportato discussioni in merito alla continuazione di un progetto di investimento
da parte della [OSCURATO:SOCIETA], nonché all’eventuale cessione delle sue attività (punto 420 della decisione impugnata), va osservato
che non può escludersi che l’ingerenza della controllante nelle decisioni strategiche della controllata sia indicativa dell’esercizio
di un’influenza determinante.
80
Ciò nondimeno, adducendo la riunione di cui trattasi quale prova dell’esercizio dell’influenza sulla [OSCURATO:SOCIETA], la [OSCURATO:PERSONA]
non ha preso posizione sugli argomenti contrari addotti dalla ricorrente nella sua risposta del 13 aprile 2006 alla richiesta
di informazioni trasmessale il 4 aprile 2006, vale a dire meno di un mese prima dell’adozione della decisione impugnata.
81
Occorre osservare a questo proposito che, nella suddetta risposta, la ricorrente aveva tra l’altro affermato, facendo riferimento
alla nota della [OSCURATO:PERSONA] relativa alla riunione in questione, alla dichiarazione di uno dei suoi ex dirigenti nonché a quella
di un ex presidente della [OSCURATO:SOCIETA], che i suoi responsabili che avevano preso parte alla predetta riunione erano entrati in
funzione recentemente, a seguito di un grave squilibrio finanziario, che avevano considerato detta riunione quale riunione
di cortesia e che non erano in grado di affrontare discussioni con conoscenza di causa. Essa aveva sostenuto che la sua società
si era ritrovata, all’epoca dei fatti, in amministrazione «controllata» da parte di banche creditrici, che erano divenute
le sue principali azioniste e che era stata necessaria la loro autorizzazione per tutti gli investimenti superiori ad un determinato
limite, circostanza che aveva giustificato comunque la presenza dei dirigenti della holding a discussioni vertenti sul progetto
di investimenti in esame e, a fortiori, a quelle concernenti l’eventuale cessione delle attività della [OSCURATO:SOCIETA]. Da ultimo,
essa aveva sottolineato che la riunione di cui trattasi era precedente di oltre un anno all’inizio dell’infrazione e, quindi,
non poteva fungere da indizio diretto di un’influenza esercitata nel corso del periodo di durata dell’infrazione.
82
Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] non ha risposto a tali argomenti, limitandosi a constatare che, in effetti, la ricorrente aveva «confermato
che il proprio interesse in [OSCURATO:SOCIETA] era puramente finanziario, ma [si era limitata] a fornire una dichiarazione dell’[ex
presidente della [OSCURATO:SOCIETA]] che non permette alla [OSCURATO:PERSONA] di modificare il proprio convincimento» (punto 420 e nota a piè
di pagina n. 391 della decisione impugnata).
83
Dall’altra parte, per quanto riguarda l’elemento fatto valere al punto 421 della decisione impugnata, vale a dire l’identità
di un membro del consiglio della [OSCURATO:SOCIETA] e di quello della [OSCURATO:SOCIETA], si deve rilevare che, trattandosi, come ammesso dalla
[OSCURATO:PERSONA] nel controricorso, di un elemento non esposto nella comunicazione degli addebiti e sul quale la ricorrente non
ha avuto occasione di far valere la propria posizione nel corso del procedimento amministrativo, deve essere considerato inopponibile
alla ricorrente (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, cause riunite T‑191/98 e da T‑212/98 a T‑214/98,
[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3275, punto 162 e giurisprudenza ivi citata). Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA]
non può avvalersene nell’ambito della motivazione della decisione impugnata.
84
Inoltre, sebbene al punto 421 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto riferimento anche a talune circostanze
della ristrutturazione del gruppo del dicembre 2000, occorre osservare che tali fatti riguardano essenzialmente la cessione
della [OSCURATO:SOCIETA] al gruppo [OSCURATO:PERSONA] avvenuta dopo la cessazione dell’infrazione. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] non precisa sotto quale
profilo le circostanze di tale cessione contengano un qualche indizio dell’influenza esercitata dalla ricorrente sul comportamento
della [OSCURATO:SOCIETA] al momento dell’infrazione.
85
Date tali circostanze, il riferimento operato dalla [OSCURATO:PERSONA] agli elementi menzionati ai punti 420 e 421 della decisione
impugnata non è atto a rimettere in discussione la rilevanza dell’argomentazione della ricorrente relativa all’autonomia della
[OSCURATO:SOCIETA] e, pertanto, non può configurare un motivo sufficiente ai fini del rigetto di tale argomentazione.
86
Quanto all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] relativo all’esistenza di altri indizi dell’influenza esercitata dalla ricorrente sulla
[OSCURATO:SOCIETA], vale a dire il fatto che il presidente e un membro del consiglio di amministrazione della ricorrente siano stati
membri del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA] durante parte del periodo di durata dell’infrazione nonché il coinvolgimento
della ricorrente in un progetto della [OSCURATO:SOCIETA] relativo ad una joint-venture negli [OSCURATO:PERSONA], va osservato che tali elementi
non sono stati indicati nella decisione impugnata e non possono ovviare, dunque, all’insufficienza della motivazione di quest’ultima.
87
In base a quanto precede, si deve affermare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha preso una posizione circostanziata sugli elementi di
prova forniti dalla ricorrente allo scopo di inficiare la presunzione derivante dalla sua partecipazione nel capitale della
[OSCURATO:SOCIETA] e, pertanto, non ha motivato in modo giuridicamente adeguato la propria conclusione circa l’imputazione dell’infrazione
di cui trattasi alla ricorrente.
88
Per quanto riguarda l’affermazione operata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso, secondo cui gli elementi di prova contrari
prodotti dalla ricorrente non erano in ogni caso sufficienti a dimostrare l’autonomia della [OSCURATO:SOCIETA], si deve rilevare che
dalla motivazione della decisione impugnata non emergono elementi di valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] degli elementi
in discorso, circostanza che preclude il controllo della fondatezza della decisione impugnata sotto questo profilo.
89
Inoltre, si deve ricordare che la motivazione, in linea di principio, deve essere comunicata all’interessato contemporaneamente
alla decisione che gli arreca pregiudizio, e la mancanza di motivazione non può essere sanata dal fatto che l’interessato
venga a conoscenza del ragionamento alla base della decisione in pendenza della causa (sentenze della Corte 28 giugno 2005,
cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5425,
punto 463, e del Tribunale 12 settembre 2007, causa T‑25/04, [OSCURATO:PERSONA] y Díez/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3121, punto 220).
90
La mancanza di motivazione di cui trattasi non può quindi essere sanata in pendenza della causa.
91
Al riguardo la [OSCURATO:PERSONA] non può invocare legittimamente la sentenza FNCBV/[OSCURATO:PERSONA] (citata al precedente punto 55, punti
362 e 363), nella quale il Tribunale ha constatato una violazione dell’obbligo di motivazione commessa dalla stessa nell’ambito
della determinazione delle ammende inflitte per infrazioni dell’art. 81, n. 1, CE, pur affermando che, qualora la soluzione
adottata da tale istituzione dovesse essere confermata nel merito, tale violazione non comporterebbe né l’annullamento della
decisione impugnata né una modifica dell’importo delle ammende.
92
Occorre osservare che quest’ultima valutazione, che si inseriva nell’ambito dell’esercizio del potere giurisdizionale esteso
anche al merito di cui dispone il Tribunale in materia di sanzioni pecuniarie, non può essere applicata al caso in esame,
trattandosi del controllo della legittimità della decisione impugnata, nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato la responsabilità
della ricorrente per l’infrazione di cui trattasi.
93
Infatti, mentre la valutazione del carattere adeguato dell’importo delle ammende, operata dal Tribunale nell’ambito della
sua competenza giurisdizionale estesa anche al merito, può, in determinate condizioni, giustificare la presa in considerazione
di elementi di informazione aggiuntivi, tale rilievo non si applica nell’ambito del controllo del rispetto dell’obbligo di
motivazione della decisione che accerta l’infrazione, allorché questa è sottoposta al controllo di legittimità (v., in tal
senso, sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C‑297/98 P, SCA [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10101, punti 54 e 55).
94
Alla luce di tutto quanto precede, il motivo vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e la domanda di annullamento
della decisione impugnata, nella parte in cui riguarda la ricorrente, devono essere accolti.
95
Di conseguenza, non occorre pronunciarsi sul primo e sul terzo motivo.
Sulle spese
96
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 3 maggio 2006, C (2006) 1766 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE]
e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/F/38.620 – Perossido di idrogeno e perborato), è annullata nella parte in cui
riguarda la [OSCURATO:SOCIETA].
2)
[OSCURATO:PERSONA] europea è condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 giugno 2011.
Firme
*
Lingua processuale: l’italiano.