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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46800/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, il primo che mette in dubbio il risultato delle analisi svolte sulla sostanza stupefacente in uno alla relativa consistenza .quantitativa, il secondo che pone critiche alla qualificazione nella più grave ipotesi di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 sono riproduttivi di identiche doglianze adeguatamente confutate dalla Corte di appello; rilevato che corretta risulta la risposta della Corte di merito nella parte in cui ha evidenziato, da un lato, che la qualità della sostanza avesse costituito oggetto di ammissione da parte dello stesso ricorrente, dall'altro, che il dato era stato corroborato dal disposto accertamento tecnico su alcuni campioni che il ricorrente, per mezzo di un precluso riferimento ai dati processuali, tenta di accreditare come non significativo sulla base di critiche rivolte alle modalità attraverso cui era stata effettuata la campionatura, censure tutte adeguatamente confutate e comunque non ritenute utili a smentire quanto oggetto di complessivo accertamento; osservato che la qualificazione giuridica nella ipotesi prevista dall'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 risulta correttamente apprezzata avendo il Giudici di merito adeguatamente ponderato, non solo il dato quantitativo comunque ritenuto significativo (1,4 chilogrammi, quantità idonea alla predisposizione di circa 4.500 dosi), ma anche la modalità di occultamento ed il fatto che simile quantità di sostanza stupefacente fosse idonea al soddisfacimento di numerosissimi consumatori oltre ad implicare uno stretto collegamento, dato il valore della sostanza detenuta, con qualificati fonti di rifornimento; detta motivazione, in quanto non illogica e fondata su certi dati probatori, risulta insindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, il primo che mette in dubbio il risultato delle analisi svolte sulla sostanza stupefacente in uno alla relativa consistenza .quantitativa, il secondo che pone critiche alla qualificazione nella più grave ipotesi di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 sono riproduttivi di identiche doglianze adeguatamente confutate dalla Corte di appello; rilevato che corretta risulta la risposta della Corte di merito nella parte in cui ha evidenziato, da un lato, che la qualità della sostanza avesse costituito oggetto di ammissione da parte dello stesso ricorrente, dall'altro, che il dato era stato corroborato dal disposto accertamento tecnico su alcuni campioni che il ricorrente, per mezzo di un precluso riferimento ai dati processuali, tenta di accreditare come non significativo sulla base di critiche rivolte alle modalità attraverso cui era stata effettuata la campionatura, censure tutte adeguatamente confutate e comunque non ritenute utili a smentire quanto oggetto di complessivo accertamento; osservato che la qualificazione giuridica nella ipotesi prevista dall'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 risulta correttamente apprezzata avendo il Giudici di merito adeguatamente ponderato, non solo il dato quantitativo comunque ritenuto significativo (1,4 chilogrammi, quantità idonea alla predisposizione di circa 4.500 dosi), ma anche la modalità di occultamento ed il fatto che simile quantità di sostanza stupefacente fosse idonea al soddisfacimento di numerosissimi consumatori oltre ad implicare uno stretto collegamento, dato il valore della sostanza detenuta, con qualificati fonti di rifornimento; detta motivazione, in quanto non illogica e fondata su certi dati probatori, risulta insindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 46800/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris