CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 02278/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/07/1947 avverso la sentenza del 19/07/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] y che ha concluso chiedendo PlitA 4- amtiAA-2o- t'w. pa rxra. ..1/ • 42- •t",n..£40.ra Cirl1/4- '10:11t Ve O . [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale cittadino nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine a più reati di cui all'articolo 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, indicati nei capi di imputazione. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato a mezzo del difensore che solleva due motivi. 2.1. Con il primo, deduce contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, per la quale "... in primo luogo appare superabile la contestazione mossa alla prima fonte probatoria costituita dalle intercettazioni ambientali nella BMW in uso a [OSCURATO:PERSONA] [coimputato] riguardante la circostanza che le conversazioni captate appaiono frequentemente presentare omissis ed per l'esistenza di elevati rumori di fondo (ambientali o musicali)". Contrariamente a quanto affermato dal Giudice di appello, nell'atto di impugnazione l'imputato ha evidenziato tutte le carenze investigative dell'istruttoria dibattimentale, l'inattendibilità del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], la frammentarietà e le innumerevoli omissioni dell'elaborato peritale sulle trascrizioni delle intercettazioni ambientali. In particolare, con riferimento a quest'ultimo, la difesa ha sottolineato che dalle intercettazioni ambientali non emerge nulla, trattandosi di una relazione piena di omissis e di incomprensibile, ove spesso il perito afferma di non aver potuto trascrivere il contenuto della conversazione perché il volume dello stereo eccessivamente alto. Sentito all'udienza del 04/11/2020, dietro esplicita domanda della difesa, il perito affermava che era stato utilizzato un programma che puliva un poco le conversazioni sovrapposte alla musica e ai rumori ambientali ma sino ad un certo punto, giungendo a dichiarare che in alcuni tratti non si poteva capire nel modo più assoluto perché il volume era molto più alto delle voci stesse che parlavano in quel momento. Priva di pregio è poi l'affermazione secondo cui "appare corretta l'interpretazione offerta dagli investigatori... delle conversazioni captate avvalendosi anche dell'apporto del GPS ai fini della localizzazione del mezzo sottoposto ad attività di intercettazione". Se ne trae la seguente deduzione: se un tecnico, munito di apposita strumentazione, non è riuscito a trascrivere la conversazione, ci si chiede come possano aver captato la medesima conversazione operatori di polizia privi di qualsivoglia strumento tecnico. 2.2. Con il secondo motivo, deduce contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione riguardo alle dichiarazioni rese in dibattimento del collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]. Dall'istruttoria dibattimentale è emerso che il Corrado, coimputato del Balloi nel presente procedimento aveva una buona conoscenza degli atti processuali, tant'è che durante l'esame ed il controesame faceva riferimento al contenuto delle intercettazioni ambientali, giungendo a riferire circostanze e fatti non dichiarati durante gli interrogatori dell'11/01/2016 e dell'08/02/2016. All'udienza del 04/11/2020, il Corrado ha reso dichiarazioni in netto contrasto con quanto dichiarato nel 2016. L'illogicità della motivazione della Corte salentina discende dalla considerazione che, se è pur vero che il collaboratore, in quanto coimputato, aveva diritto di conoscere gli atti di causa, è altresì vero che le sue affermazioni per essere validamente considerate a carico dell'imputato devono avere ulteriori elementi di riscontro in altre circostanze. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, che la sentenza sia annullata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Invero, esso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità ed attendibilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U., n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 - 01). Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 -01). La difesa, pur evocando cumulativamente vizi della motivazione, ha di fatto sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, preclusa a questa Corte di legittimità. Nel caso concreto è stata pronunziata sentenza di condanna a carico del Balloi con valutazione conforme del Giudice di appello. Questi ha puntualmente analizzato le risultanze dell'istruttoria dibattimentale ed ha confermato, con motivazione accurata e persuasiva, la ricorrenza di un quadro probatorio a carico dell'imputato del tutto univoco e convergente. Quanto al primo motivo, la sentenza impugnata ha superato la doglianza qui riproposta - in ordine alla circostanza che le conversazioni captate nella BMW in uso [OSCURATO:PERSONA] fossero poco intelligibili - reputando non necessario eseguire una perizia fonica, poiché ha ritenuto corretta l'interpretazione offerta dagli investigatori delle conversazioni captate i quali si sono avvalsi anche dell'apporto del GPS ai fini della localizzazione del mezzo sottoposto ad attività di intercettazione; ha, altresì, osservato, che «le dichiarazioni rese al dibattimento dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] hanno offerto puntuali riscontri alle emergenze dell'attività investigativa incentrata sulle intercettazioni, assicurando l'inquadramento dei fatti nel contesto criminale in cui sono maturati (...)». La Corte di merito ha fatto così buon governo del principio - affermato da questa Corte in relazione ad una situazione analoga (deterioramento del supporto magnetico contenente la registrazione delle comunicazioni captate) - secondo cui la prova del colloquio e del suo contenuto può essere documentata aliunde, utilizzando gli ordinari mezzi probatori, fermo restando che il giudice deve esercitare la massima prudenza nella valutazione dei mezzi di prova da assumere per la ricostruzione del contenuto delle intercettazioni, escluso ogni automatismo surrogatorio (cfr. Sez. 4, n. 45809 del 27/06/2017, Romano e altri, Rv. 271054 - 01). Quanto all'asserito contrasto tra le dichiarazioni rese dal Corrado negli interrogatori del 2016 e al dibattimento nel 2020, il motivo (secondo) si appalesa del tutto generico, così come ha altresì affermato la sentenza impugnata rispetto ad analoga doglianza svolta in sede di appello, ove i rilievi mossi dalla difesa dell'imputato si sono limitati a sostenere l'anzidetta contraddittorietà senza tuttavia indicare specificatamente i passaggi contraddittori e senza così cercare realmente di inficiare l'attendibilità del dichiarante. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm