CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20969/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; 9--OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce l'erronea determinazione della pena, in quanto la Corte di appello avrebbe senza motivazione ritenuto sussistente la recidiva e non avrebbe applicato le attenuanti generiche; Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e ne denuncia solo genericamente la carenza, limitandosi a richiamare generali principi di diritto della giurisprudenza di legittimità sulla motivazione della sentenza; Rilevato che la censura relativa alla mancata esclusione della recidiva è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non dedotta con i motivi di appello; Ritenuto che la censura relativa alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, a tacere della sua genericità, è manifestamente infondata, in quanto la Corte di appello, con motivazione conforme a diritto e congrua (e che, dunque, si sottrae al sindacato di legittimità) ha escluso l'applicazione delle attenuanti generiche in ragione della obiettiva gravità del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q P.Q.MtN ;i. 9 26 tid000 [OSCURATO:PERSONA]