CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 febbraio 2023
Cassazione n. 14881/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] BOLOGNAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo fa dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bologna riteneva estinto il reato ai sensi dell'art. 162-ter cod. pen. ritenendo congruo il risarcimento di euro duecentocinquanta. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Bologna che deduceva: vizio di motivazione in relazione alla omessa valutazione dell'aggravante prevista dall'art. 61 n. 9) cod. perì, contestata all'atto dell'esercizio dell'azione penale e non valutata - né citata - dal Tribunale. 3.11 Procuratore della Repubblica proponeva un ricorso per saftum deducendo vizio di motivazione, laddove tale forma di impugnazione è proponibile :solo per violazione di legge: il ricorso deve, pertanto, essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. P.Q.M. Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] deciso in Roma, il giorno 23 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]