CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2024
Cassazione n. 25343/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; vista la memoria trasmessa in data 3.5.2024, con cui la difesa insiste ed argomenta sulle doglianze già articolate con il ricorso; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, sono incentrati sulla inadeguatezza del "riconoscimento" operato dalla PG attraverso la visione del filmato estratto dalla telecamera del circuito di videosorveglianza dell'area di servizio in cui era avvenuto il prelievo con la carta sottratta alla persona offesa, nonché il "confronto" tra quelle immagini e la foto segnaletica della ricorrente oltre che a quella contenuta nel contatto telefonico contenuto nell'apparecchio intestato al Hurstic; ribadito il principio per cui l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (cfr., Sez. 5 - , Sentenza n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437; cfr. anche, Sez. 4 - , Sentenza n. 7287 del 09/12/2020, Reinhard, Rv. 280598, Sez. 2, Sentenza n. 9380 del 20/02/2015, Panarese ed altro, Rv. 263302; Sez. 1, Sentenza n. 47937 del 09/11/2012, Palumbo, Rv. 253885), rileva il collegio che, del tutto congruamente ed esaustivamente, la Corte d'appello ha spiegato che, nel caso di specie, il "riconoscimento" iniziale è stato successivamente corroborato e confermato da quello dell'operante di PG che, eseguendo la perquisizione domiciliare, aveva colto (riferendone in dibattimento) la identità tra la persona dell'odierna ricorrente, ivi presente, e quella immortalata nelle immagini sopra richiamate; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso