CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 19715/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Torino, sezione del Giudice per le indagini preliminari, adito in funzione dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza presentata nell'interesse diir-ia- .fluca Santovito, volta aka revoca parziale della statuizione di revoca della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza del Giudice per l'udienza preliminare di Torino in data 1/2/2019, parzialmente riformata dalla Corte d'appello (irrevocabile il 26/6/2020). Dava conto che Santovito con la sentenza indicata era stato condannato alla pena di anni quattro mesi tre di reclusione ed euro 6.000 di multa, all'esito del celebrato giudizio con rito abbreviato. Nella sentenza era stata disposta la revoca della sospensione condizionale della pena, concessa dal Tribunale di Torino con la sentenza del 14/9/2015, irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con la sentenza indicata, tuttavia, era stata disposta l'unificazione per continuazione con i fatti di cui alla sentenza 1/3/2010 (irrevocabile il 9/4/2010) per una pena predeterminata in anni uno mesi quattro giorni dieci di reclusione ed euro 3.300,00 di multa. Secondo la difesa non si sarebbe potuta revocare la sospensione condizionale della pena concessa con i fatti giudicati nel 2015, poiché essi erano stati commessi oltre il quinquennio da quelli commessi con la sentenza del 2010. Si richiedeva che fosse revocata F)ar--;::ain-,crAe la sospensione condizionale e, segnatamente, quella relativa ai fatti TudicaL cc T la sentenza del 2015 e ciò perché il fatto oggetto della terza condanna da a a scaturita la revoca delle due precedenti concessioni del beneficio era stata commesso successivamente al quinquennio dalla prima condanna. Riteneva il giudice dell'esecuzione che era ininfluente il ragionamento svolto, poiché il vizio della revoca nella decisione del 2019, irrevocabile il 26/6/2020 avrebbe dovuto essere fatto valere con l'impugnazione della sentenza. Del resto Santovito aveva rinunciato a lutti i motivi fatta eccezione per quelli attinenti al trattamento sanzionatorio. La domanda, dunque era inammissibile, poiché non prevista come motivo d'impugnazione sia perché non rientrante tra i poteri del giudice dell'esecuzione. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia e deduce quanto segue: - difetto assoluto di motivazione; - la quest_nc sulla mancata formulazione dei motivi d'appello era smentita al fl. 49 (1.-»ve si y .-attata la questione. del giullice del'esecuzione i'art 670 cod. proc. pen. prevede o car :mza su tutte le questioni sulla pena che afferiscono al titolo esecutivo. 3. Il ricorso, é inammissibile. La motivazione del provvedimento impugnato è immune da censure. La parte aveva, invero, onere di procedere a impugnazione con i motivi d'appello, deduzioni cui risulta aver rinunciato. Questo dato non autorizza la sottoposizione della questione alla Corte di legittimità, essendosi maturata una preclusione e •=c;1 I tema non rientra tra quelli che può rivedere il giudice dell'esecu.:ione at!-;-,,,erso il relativo procedimento. Per questo r il ricorso proposte deve essere dichiaralo inammissibile, con la conser:u r:oncLmna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo tTòlesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, d,.,:turreiru7)bile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Di an • ,.-nV:sHblr.,2 i ricorso e con:anna rrcorrente al pagamento delle spese pre• ,rersamenlo della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende Cosi deciso in Roma il 28/10/2021. Il ronsio!iere estensore [OSCURATO:PERSONA].rro [OSCURATO:PERSONA].„