CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2024
Cassazione n. 04108/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (tv [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo, articolato in tre diverse censure — con cui si contesta, rispettivamente, violazione di legge in ordine all'art. 628 cod. pen. per mancata riqualificazione del fatto ascritto al ricorrente come ipotesi tentata di furto in abitazione (la prima), violazione di legge processuale con riferimento all'utilizzabilità di prove irregolarmente acquisite (la seconda), e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità per il reato di rapina pluri- aggravata (la terza) — oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, non è neppure connotato dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché è fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano, in particolare, le pagg. 2- 7 della impugnata sentenza), dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base del decisum, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; inoltre, pur avendo formalmente lamentato vizi riconducibili alle categorie di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., invero, il ricorrente tende ad offrire una diversa ricostruzione storica dei fatti, senza tenere conto della la preclusione, per la Corte di cassazione, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani); che, infine, le dedotte questioni di inutilizzabilità delle prove sono indeducibili a seguito della scelta del rito abbreviato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29/10/2024