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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25389/2024

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igliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 34491/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]», nella persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di soggetto coobbligato in solido, rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione.

Indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL] - ricorrenti- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d ella LOMBARDIA, sezione staccata di Brescia, n. 1 888 /1 8 , depositata in data23 aprile 201 8 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 2 settembre2024 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha rigettato l’appello proposto dall’Associazione sportiva Dilettantistica «[OSCURATO:PERSONA]»e da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto avente ad oggetto l’avviso di accertamento relativo ad Ires, Irap ed Iva, anno d’imposta 2010, con il quale era stato disconosciuto l’utilizzo delle agevolazioni di cui all’art. 148 TUIR e il regime agevolato di cui alla legge n. 398 del 1991.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha rigettato il primo motivo perché il riconoscimento dello status di associazione non commerciale operava quando, oltre all'adempimento delle prescrizioni formali da parte della Associazione, fosse stata svoltaeffettivamente una attività conforme allo Statuto e non commerciale e, come per tutti i regimi agevolativi, la loro spettanza doveva essere provata dal beneficiario, mentre nella fattispecie concreta l'Associazione non aveva dato prova della effettività della applicazione dello Statuto; il secondo motivo era pure infondato, perché la mancanza nelle comunicazioni ufficiali dell'acronimo «asd»non era un semplice aspetto formale perché era una comunicazione ai terzi della disciplina giuridica che riguardava le associazioni con cui venivano in contatto; il riconoscimento da parte dello Stato delle agevolazioni tributarie era previsto perché effettivamente i beneficiari dovevano essere la pluralità degli associati e non il ristretto numero di soci del comitato direttivo; la mancata prova della convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci portava a concludere che la gestione veniva svolta in modo illegittimo dagli amministratori per mancanza di potere, non avendo dato prova della regolarità della costituzione dell'organo volitivo della associazione; non poteva applicarsi il regime fiscale di favore di cui alla legge n. 398 del 1991, poiché, dai controlli effettuati e riportati nell'avviso di accertamento si riscontravano una molteplicità di irregolarità per l'esercizio dell'attività di istituto. 3.L’[OSCURATO:PERSONA] « [OSCURATO:PERSONA] » e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di soggetto coobbligato in solido, hanno proposto ricorso per cassazionecon atto affidato a tre m otivi .

4. L'Agenzia delle Entrateresiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo mezzo deduce la nullità della sentenza ex art. 360, comma primo, n. 4, in relazione agli artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., 24 e 111, comma 6, Cost., per omessa motivazione.

La sentenza impugnata mancava di motivazione, in quanto, pur formalmente esistendo quale parte del documento, le sue argomentazioni erano svolte in modo totalmente contraddittorio da non permettere di individuarla, ovverodi riconoscerla come giustificazione del decisum. 1.1Il motivo è infondato. 1.2 Va osservato, conla giurisprudenza di questa Corte, che, dovendo l'obbligo motivazionale ritenersi compiutamente adempiuto allorché per mezzo della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione venga ad essere illustrato il percorso motivazionaleche ha indotto il giudice a regolare la fattispecie al suo esame mediante la norma di diritto applicata, viene al contrario meno all'obbligo in parola - e si mostra perciò viziata dal difetto di motivazione apparente o di mancanza della motivazione - la decisione nella quale «il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass.,30 giugno 2020, n. 13248;Cass., 5 agosto 2019, n. 20921; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105). 1.3 Più specificamente i n base alla costante giurisprudenza di legittimità, la «motivazione apparente» ricorre allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente -come parte del documento in cui consiste la sentenza (o altro provvedimento giudiziale) - non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché esibisce argomentazioni obiettivamente inidonee a far riconoscere l'iterlogico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento del giudice (Cass., Sez.

U. 22 settembre 2014, n. 19881). 1.4Così delineati i principi statuiti da questa Corte, la censura svolta dal motivo non appare fondata, dal momento che dalla lettura della sentenza impugnata risultano chiaramenteesposte, anche se in forma concisa, le ragioni della decisione , avendo i giudici di secondo grado affermato che l’Associazione non aveva dato la prova sia dell’adempimento delle prescrizioni formali, sia dello svolgimento effettivo di una attività conforme allo Statuto e non commerciale; che la mancanza nelle comunicazioni ufficiali dell'acronimo «asd»non era un semplice aspetto formaleperché era una comunicazione diretta ai terzi; i beneficiari dovevano essere la pluralità degli associati e non il ristretto numero dei soci del comitato direttivo; che non era stata data la prova della regolarità della costituzione dell'organo volitivo della associazione e che, dai controlli effettuati e riportati nell'avviso di accertamento, si riscontravano una molteplicità di irregolarità per l'esercizio dell'attività di istituto. 1.5Risulta, pertanto , evidente che la decisione impugnata assolve in misura adeguata al requisito di contenuto richiesto dalledisposizioni di legge di cui il ricorso lamenta la violazione, attesa l'esposizione delle ragioni di fatto e didiritto della decisione, sufficiente ad evidenziare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione.

2. Il secondo mezzo deduce la violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc civ., in relazione all'art. 2729 cod. civ., per insussistenza di una qualunque valida presunzione. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, nel rigettare l'appello, avevafatto proprie parte delle argomentazioni che l'Agenzia delle Entrate di Cremona aveva posto alla base dell'avviso di accertamento impugnato.

Le presunzioni indicate dall’Ufficio nell’avviso di accertamento («Mancata indicazione della denominazione sociale dilettantistica nelle comunicazioni rivolte al pubblico.

Mancato rispetto delle forme di pubblicità delle convocazioni assembleari.

Mancato rispetto del principio di effettività del rapporto associativo.

Mancato rispetto del principio di democraticità della vita associativa e mancato rispetto del principio di libera eleggibilità degli organi amministrativi») erano, in realtà, meri indizi, privi del requisito della gravità, precisione e concordanza. 2.1Il motivo è inammissibile, in quanto si tratta di doglianza diretta, con evidenza, a censurare una erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa, che non costituiscono vizio di violazione di legge (Cass., 19 agosto 2020, n. 17313). 2.2La giurisprudenza prevalente di questa Corte è, infatti, nel senso che, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento di fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che lo scrutinio dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione che ne ha fatto il giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., 26 ottobre 2021, n. 30042; Cass., 7 aprile 2017, n. 9097;Cass. , 7 marzo 2018, n. 5355). 2.3 Ed invero, si tratta di un accertamento del giudice di merito, peraltro insindacabile in questa sede, stante che lavalutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito(Cass., 19 luglio 2021, n. 20553). 3.Il terzo mezzo deduce l’omesso esame, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., circa un fatto decisivo per il giudizio riguardante l'effettività della vita associativa. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado non aveva speso una parola in ordine allo Statuto dell’Associazione, alle domande di ammissione dei soci e ai verbali delle assemblee della asd e se tanto fosse avvenuto, la Commissione tributaria regionale avrebbe concluso che l’Associazione aveva posto in essere tutti gli adempimenti necessari a qualificare la propria attività quale «non lucrativa», con conseguente diritto all'applicazione del regime fiscale di favore. 3.1 Il motivo è inammissibile in relazione all’omesso esame di fatto decisivo, in costanza del principio della cd. doppia conforme ex art. 348 tercod. proc. civ. e non avendo la parte attuale ricorrente specificato in ricorso le ragioni di fatto poste rispettivamente a fondamento della decisione di primogrado e di secondo grado, così dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., 20 settembre 2023, n. 26934; Cass., 28 febbraio 2023, n. 5947; Cass., 9 marzo 2022, n. 7724; Cass., 26 gennaio 2021, n. 1562; Cass., 11 maggio 2018, n. 11439); inoltre, la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nell'affermare che il novellato testo dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che, oltre ad avere carattere decisivo, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti; che l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie e che neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma» (Cass., 23 agosto 2023, n. 25124; Cass., Sez.

U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., Sez., 7 aprile 2014, n. 8053).

4. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato e le ricorrenti vanno condannat e al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla Agenzia controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento, in favore della Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico delle ricorrenti, dell’ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 34491/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]», nella persona del legale rappresentante pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di soggetto coobbligato in solido, rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione. Indirizzo pec: [OSCURATO:EMAIL] - ricorrenti- contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d ella LOMBARDIA, sezione staccata di Brescia, n. 1 888 /1 8 , depositata in data23 aprile 201 8 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1 2 settembre2024 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha rigettato l’appello proposto dall’Associazione sportiva Dilettantistica «[OSCURATO:PERSONA]»e da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto avente ad oggetto l’avviso di accertamento relativo ad Ires, Irap ed Iva, anno d’imposta 2010, con il quale era stato disconosciuto l’utilizzo delle agevolazioni di cui all’art. 148 TUIR e il regime agevolato di cui alla legge n. 398 del 1991. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha rigettato il primo motivo perché il riconoscimento dello status di associazione non commerciale operava quando, oltre all'adempimento delle prescrizioni formali da parte della Associazione, fosse stata svoltaeffettivamente una attività conforme allo Statuto e non commerciale e, come per tutti i regimi agevolativi, la loro spettanza doveva essere provata dal beneficiario, mentre nella fattispecie concreta l'Associazione non aveva dato prova della effettività della applicazione dello Statuto; il secondo motivo era pure infondato, perché la mancanza nelle comunicazioni ufficiali dell'acronimo «asd»non era un semplice aspetto formale perché era una comunicazione ai terzi della disciplina giuridica che riguardava le associazioni con cui venivano in contatto; il riconoscimento da parte dello Stato delle agevolazioni tributarie era previsto perché effettivamente i beneficiari dovevano essere la pluralità degli associati e non il ristretto numero di soci del comitato direttivo; la mancata prova della convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci portava a concludere che la gestione veniva svolta in modo illegittimo dagli amministratori per mancanza di potere, non avendo dato prova della regolarità della costituzione dell'organo volitivo della associazione; non poteva applicarsi il regime fiscale di favore di cui alla legge n. 398 del 1991, poiché, dai controlli effettuati e riportati nell'avviso di accertamento si riscontravano una molteplicità di irregolarità per l'esercizio dell'attività di istituto. 3.L’[OSCURATO:PERSONA] « [OSCURATO:PERSONA] » e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di soggetto coobbligato in solido, hanno proposto ricorso per cassazionecon atto affidato a tre m otivi . 4. L'Agenzia delle Entrateresiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo mezzo deduce la nullità della sentenza ex art. 360, comma primo, n. 4, in relazione agli artt. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., 24 e 111, comma 6, Cost., per omessa motivazione. La sentenza impugnata mancava di motivazione, in quanto, pur formalmente esistendo quale parte del documento, le sue argomentazioni erano svolte in modo totalmente contraddittorio da non permettere di individuarla, ovverodi riconoscerla come giustificazione del decisum. 1.1Il motivo è infondato. 1.2 Va osservato, conla giurisprudenza di questa Corte, che, dovendo l'obbligo motivazionale ritenersi compiutamente adempiuto allorché per mezzo della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione venga ad essere illustrato il percorso motivazionaleche ha indotto il giudice a regolare la fattispecie al suo esame mediante la norma di diritto applicata, viene al contrario meno all'obbligo in parola - e si mostra perciò viziata dal difetto di motivazione apparente o di mancanza della motivazione - la decisione nella quale «il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento» (Cass.,30 giugno 2020, n. 13248;Cass., 5 agosto 2019, n. 20921; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105). 1.3 Più specificamente i n base alla costante giurisprudenza di legittimità, la «motivazione apparente» ricorre allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente -come parte del documento in cui consiste la sentenza (o altro provvedimento giudiziale) - non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché esibisce argomentazioni obiettivamente inidonee a far riconoscere l'iterlogico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento del giudice (Cass., Sez. U. 22 settembre 2014, n. 19881). 1.4Così delineati i principi statuiti da questa Corte, la censura svolta dal motivo non appare fondata, dal momento che dalla lettura della sentenza impugnata risultano chiaramenteesposte, anche se in forma concisa, le ragioni della decisione , avendo i giudici di secondo grado affermato che l’Associazione non aveva dato la prova sia dell’adempimento delle prescrizioni formali, sia dello svolgimento effettivo di una attività conforme allo Statuto e non commerciale; che la mancanza nelle comunicazioni ufficiali dell'acronimo «asd»non era un semplice aspetto formaleperché era una comunicazione diretta ai terzi; i beneficiari dovevano essere la pluralità degli associati e non il ristretto numero dei soci del comitato direttivo; che non era stata data la prova della regolarità della costituzione dell'organo volitivo della associazione e che, dai controlli effettuati e riportati nell'avviso di accertamento, si riscontravano una molteplicità di irregolarità per l'esercizio dell'attività di istituto. 1.5Risulta, pertanto , evidente che la decisione impugnata assolve in misura adeguata al requisito di contenuto richiesto dalledisposizioni di legge di cui il ricorso lamenta la violazione, attesa l'esposizione delle ragioni di fatto e didiritto della decisione, sufficiente ad evidenziare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione. 2. Il secondo mezzo deduce la violazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc civ., in relazione all'art. 2729 cod. civ., per insussistenza di una qualunque valida presunzione. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, nel rigettare l'appello, avevafatto proprie parte delle argomentazioni che l'Agenzia delle Entrate di Cremona aveva posto alla base dell'avviso di accertamento impugnato. Le presunzioni indicate dall’Ufficio nell’avviso di accertamento («Mancata indicazione della denominazione sociale dilettantistica nelle comunicazioni rivolte al pubblico. Mancato rispetto delle forme di pubblicità delle convocazioni assembleari. Mancato rispetto del principio di effettività del rapporto associativo. Mancato rispetto del principio di democraticità della vita associativa e mancato rispetto del principio di libera eleggibilità degli organi amministrativi») erano, in realtà, meri indizi, privi del requisito della gravità, precisione e concordanza. 2.1Il motivo è inammissibile, in quanto si tratta di doglianza diretta, con evidenza, a censurare una erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa, che non costituiscono vizio di violazione di legge (Cass., 19 agosto 2020, n. 17313). 2.2La giurisprudenza prevalente di questa Corte è, infatti, nel senso che, con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento di fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che lo scrutinio dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione che ne ha fatto il giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., 26 ottobre 2021, n. 30042; Cass., 7 aprile 2017, n. 9097;Cass. , 7 marzo 2018, n. 5355). 2.3 Ed invero, si tratta di un accertamento del giudice di merito, peraltro insindacabile in questa sede, stante che lavalutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito(Cass., 19 luglio 2021, n. 20553). 3.Il terzo mezzo deduce l’omesso esame, ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., circa un fatto decisivo per il giudizio riguardante l'effettività della vita associativa. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado non aveva speso una parola in ordine allo Statuto dell’Associazione, alle domande di ammissione dei soci e ai verbali delle assemblee della asd e se tanto fosse avvenuto, la Commissione tributaria regionale avrebbe concluso che l’Associazione aveva posto in essere tutti gli adempimenti necessari a qualificare la propria attività quale «non lucrativa», con conseguente diritto all'applicazione del regime fiscale di favore. 3.1 Il motivo è inammissibile in relazione all’omesso esame di fatto decisivo, in costanza del principio della cd. doppia conforme ex art. 348 tercod. proc. civ. e non avendo la parte attuale ricorrente specificato in ricorso le ragioni di fatto poste rispettivamente a fondamento della decisione di primogrado e di secondo grado, così dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., 20 settembre 2023, n. 26934; Cass., 28 febbraio 2023, n. 5947; Cass., 9 marzo 2022, n. 7724; Cass., 26 gennaio 2021, n. 1562; Cass., 11 maggio 2018, n. 11439); inoltre, la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nell'affermare che il novellato testo dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che, oltre ad avere carattere decisivo, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti; che l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie e che neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma» (Cass., 23 agosto 2023, n. 25124; Cass., Sez. U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., Sez., 7 aprile 2014, n. 8053). 4. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato e le ricorrenti vanno condannat e al pagamento delle spese processuali, sostenute dalla Agenzia controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento, in favore della Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico delle ricorrenti, dell’ulteriore
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