CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 20419/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 19 novembre 2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, pronunciata in data 8 giugno 2015, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di usura aggravata, ha ridotto la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla prova della penale responsabilità dell'imputato per il delitto contestato, è costituito da mere doglianze in punto di fatto, che mirano a prefigurare un'alternativa ricostruzione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, dai giudici del merito (si vedano, in proposito, pag. 6 e 7 della sentenza impugnata sui contenuti e la cadenza delle conversazioni tra l'imputato e la persona offesa e sugli avvenuti pagamenti, comprovati dall'esibizione delle matrici e di due assegni perfettamente riconducibili alle matrici stesse); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura l'omessa motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo dalla cui assenza, evidenziata dalla Corte d'appello, legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr. Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01); rilevato che tali considerazioni assorbono ogni altra censura difensiva, anche con riferimento al contenuto della conclusioni scritte e della memoria depositata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 dicembre 2022 Il Consigliere Estensore I